La disciplina europea ed italiana dei registri fallimentari

22 Marzo 2016

I sistemi di pubblicità in ambito concorsuale si sono recentemente arricchiti con la istituzione dei registri in cui sono pubblicate informazioni relative alle procedure d'insolvenza («registri fallimentari ») e la loro interconnessione, previste nel Regolamento (CE) n. 848/2015; come pure con la istituzione del registro nazionale contenente provvedimenti in ambito concorsuale nonché l'ammontare dell'attivo e del passivo delle procedure chiuse (art. 28, ult. co. LF), qualificabile come uno dei registri istituiti dal citato Regolamento. Dopo alcune considerazioni generali sulla disciplina dei registri fallimentari, l'Autore evidenzia la coerenza delle novità introdotte con il contesto normativo preesistente, come pure con alcune delle finalità del Regolamento n. 848/2015.
I registri fallimentari. Considerazioni di carattere generale

I registri fallimentari. Differenze rispetto ai registri delle imprese

I registri fallimentari sono raccolte organizzate di informazioni relative a procedure di insolvenza. Essi rendono i dati in essi contenuti pubblici e, cioè, conoscibili da chiunque, ufficiali ed affidabili, agevolando cittadini, addetti ai lavori (i.e. professioni legali), autorità statali, società ed alle altre parti interessate (fra cui banche, creditori, partner commerciali e consumatori) nell'accesso e nell'utilizzo di tali informazioni; nonché persone fisiche o giuridiche, nel riutilizzo delle informazioni ivi reperibili a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale per il quale il documento che lo rappresenta è stato prodotto nell'ambito dei fini istituzionali. I registri fallimentari consentono, in tal modo, di aumentare la trasparenza e la certezza legale dei procedimenti correlati ai registri d'insolvenza, costituendo una rilevante fonte di informazione pubblica di natura legale.

I registri fallimentari non costituiscono le uniche fonti di informazioni relative a procedure di insolvenza. Infatti, alcune di queste informazioni sono reperibili anche nei registri delle imprese, in aggiunta alle ulteriori informazioni dettagliate con riguardo alle medesime imprese, quali i dati relativi alla costituzione, modifica, cessazione delle stesse, costituitesi in qualsiasi forma giuridica e in ogni settore di attività economica, con sede o unità locali sul territorio nazionale. Tuttavia, mentre i registri fallimentari hanno l'obiettivo di facilitare l'operato di chiunque necessiti di conoscere dati o notizie relativi a procedure di insolvenza o all'avvio di una procedura concorsuale di una specifica impresa, i registri delle imprese hanno la finalità di garantire l'uniformità informativa e, in alcuni ordinamenti, come quello italiano, di onorare quel regime di pubblicità legale che permette l'appianamento di ogni possibile forma di asimmetria informativa (Marasà, La pubblicità presso le sezioni speciali del Registro delle imprese: utile per inutilevitiatur!, in Giur. Comm. 2015, I, 624 ss ).

Le disposizioni del Regolamento (CE) n. 848/2015 (artt. 24 - 25)

La pubblicità e la registrazione in altri Stati membri della decisione di apertura della procedure di insolvenza nel

Regolamento (CE) n. 1346/2000

(art. 21)

.

Il

Regolamento (CE) n. 1346/2000

del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza non prevede norme specifiche relative ai registri fallimentari, ma si limita a dettare alcune norme relative alla pubblicità e alla registrazione in uno Stato membro diverso da quello di apertura del contenuto essenziale della decisione di apertura della procedura di insolvenza e di altre informazioni. Disposizioni riprese anche dal

Regolamento (CE) n. 848/2015 - che dal 26 giugno 2017

sostituirà il citato

Regolamento (CE) n. 1346/2000

.

Fra tali norme, l'art. 21, paragrafo 1, anzitutto, consente (Pannen (ed.), European Insolvency Regulation, commento all'art. 21, Berlino, 2007, 359) ai curatori di chiedere la pubblicazione in uno Stato membro diverso da quello di apertura del contenuto essenziale della decisione di apertura della procedura di insolvenza, sia essa principale ex art. 3, paragrafo 1, sia essa secondaria ex art. 3, paragrafo 2; della decisione che li nomina; dell'identità del curatore nominato e della regola di competenza applicata e, cioè, se sia applicato l'art. 3, paragrafo 1 o paragrafo 2 del Regolamento citato. Tuttavia, ogni Stato membro nel cui territorio si trova una dipendenza del debitore può prevedere la pubblicazione obbligatoria. In tal caso il curatore o l'autorità a ciò legittimata nello Stato membro in cui la procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 1, è stata aperta, prende le misure necessarie per la pubblicazione.

La pubblicazione deve avvenire, ad esempio, mediante la pubblicazione su una gazzetta ufficiale ovvero su un giornale, secondo le procedure previste per la pubblicazione nello stato membro nel quale viene richiesta (Moss, Fletcher, Isaacs, The EC Regulation on Insolvency Proceedings. A commentary and Annotated Guide, second edition, Oxford, 2009, 109).

La pubblicazione ha la funzione di stabilire una presunzione legale semplice di conoscenza dell'apertura di una procedura di insolvenza in capo ad un terzo che abbia effettuato una prestazione a favore del debitore dopo l'apertura della procedura di insolvenza, ai sensi dell'

art. 24 Regolamento (CE) n. 1346/2000

; tutela il terzo acquirente a fronte di un atto di disposizione del debitore successivo alla pubblicazione della decisione di apertura, ai sensi dell'

art. 14 del Regolamento (CE) n. 1346/2000

; costituisce un avvertimento in capo a terze parti che vogliano stabilire relazioni commerciali con il debitore.

La registrazione in altri stati membri di alcune informazioni relative a procedure di insolvenza nel

Regolamento (CE) n. 1346/2000

(art .22)

L'

art. 22 del

Regolamento (CE) n. 1346/2000

, invece, consente al curatore di chiedere che la decisione di apertura di una procedura ex art. 3, paragrafo 1, venga annotata nel registro del commercio ovvero in altro pubblico registro tenuto in altri stati membri. Le procedure e il contenuto delle registrazioni sono determinati dalla legge dello stato nel quale la registrazione viene richiesta (Pannen (ed.), European Insolvency Regulation, commento all'art. 22, Berlino, 2007, 362).

Ogni Stato membro può, tuttavia, prevedere l'annotazione obbligatoria. In tal caso il curatore o l'autorità a ciò legittimata nello Stato membro in cui la procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 1, è stata aperta, prende le misure necessarie per l'annotazione.

La situazione negli Stati membri precedente l'approvazione del

Regolamento (CE) n. 848/2015

Come ora visto, il

Regolamento (CE) n. 1346/2000

rinvia alle modalità di pubblicazione e registrazione previste negli Stati membri, senza far riferimento a registri fallimentari. Tali registri, tuttavia, erano presenti in alcuni Stati membri, pur in maniera disomogenea, vuoi con riguardo alla istituzione di tali registri, vuoi con riguardo al loro contenuto. Per tale motivo, il documento di

valutazione esterna al

regolamento 1346/2000

del 2011 ha evidenziato la richiesta di alcuni partecipanti alla ricerca che ha portato a tale documento, della introduzione di un sistema europeo di pubblicazioni e registrazioni obbligatorie (External Evaluation of Regulation No. 1346/2000/EC on Insolvency proceedings, doc.

Just/2011/JCIV/PR/0049/A4 presented by prof. Hess, Oerhammer, Pfeiffer, p. 377).

A partire dal mese di luglio 2014, la Commissione europea ha adottato un sistema transitorio di interconnessione sul portale europeo E-justice - concepito per essere uno “sportello unico” nel settore della giustizia, che fornisca informazioni e migliori l'accesso alla giustizia in tutta l'Unione europea. Tale sistema consente la interconnessione fra registri nazionali di procedure di insolvenza (insolvency registers) aperte in un gruppo individuato di Stati membri,

volto a garantire celerità e disponibilità delle informazioni relative alle procedure d'insolvenza in questi stati

. Tale sistema consente agli utenti, in ventidue lingue ufficiali dell'Unione Europea, di cercare nei registri nazionali di questi stati membri informazioni relative ai debitori, siano esse persone fisiche o giuridiche, attraverso il nome del debitore ovvero, in caso di ricerche avanzate, secondo criteri previsti dalle leggi nazionali di ciascuno Stato membro.

Il

Regolamento 848/2015

e i suoi obiettivi

Sulla base dei rilievi sopra esposti, tuttavia, la Commissione Europea ha ritenuto opportuno introdurre una disciplina uniforme dei registri dei fallimenti, nella consapevolezza della rilevanza della conoscenza dell'apertura di procedure d'insolvenza o di procedure di esdebitazione in altri Stati membri da parte di: (i) giudici, al fine di evitare controversie giudiziali, decisioni errate non riformabili a seguito della liquidazione dei beni del debitore e l'apertura di procedure di insolvenza concorrenti (R

elazione del 12 dicembre 2012 della Commissione europea sull'applicazione del

regolamento (CE) n. 1346/2000

del Consiglio, pag. 3)

; (ii) creditori stranieri, soprattutto piccole e medie imprese, che siano posti nelle condizioni di insinuare i loro crediti,

riducendo i costi legali; (iii) creditori o clienti potenziali, datori di lavoro o banche. E ciò al fine di migliorare la efficienza del quadro europeo per la risoluzione dei casi transfrontalieri d'insolvenza nonché il funzionamento del mercato interno e la sua resilienza in tempi di crisi economica; aumentare la certezza del diritto per i creditori, incoraggiando così gli scambi e gli investimenti transfrontalieri; consentire maggiore efficienza nella gestione dei casi d'insolvenza transfrontalieri per proteggere gli interessi di tutti i creditori e delle altre persone interessate, compreso il debitore; aumentare la trasparenza rendendo obbligatoria la pubblicazione di tutte le decisioni rilevanti in ogni Stato membro; migliorare l'accesso alla giustizia, in particolare per le PMI, concependo misure che facilitino l'insinuazione dei crediti (Documento di lavoro dei Servizi della Commissione - Sintesi della valutazione d'impatto che accompagna il documento “modifica del regolamento (ce) n. 1346/2000 relativo alle procedure di insolvenza

”, COM 2012 (744) final, p. 8).

Segue. La istituzione obbligatoria di registri fallimentari

Per il raggiungimento di tali obiettivi, il

Regolamento (CE) n. 848/2015

nel disciplinare alcuni aspetti delle procedure di insolvenza transfrontaliere all'interno dell'Unione europea, impone agli Stati membri interessati di creare e tenere, a partire dal 26 giugno 2018, “nel loro territorio uno o più registri elettronici accessibili al pubblico in cui sono pubblicate informazioni relative alle procedure d'insolvenza con aspetti transfrontalieri («registri fallimentari »)” (art. 24, I co.); e dispone che, a partire dal 26 giugno 2019, i registri elettronici delle procedure di insolvenza degli Stati membri siano interconnessi attraverso il portale europeo della giustizia elettronica (E-Justice) (art. 25), con una disciplina che si affianca a quello della interconnessione fra registri centrali, commerciali e delle imprese, di cui alle

direttive n. 89/666/CEE

,

n. 2005/56/CE

e n. 2009/01/CE, come modificate dalla

direttiva n. 2012/17/UE

del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 giugno 2012.

Resta salva la possibilità per gli Stati membri di pubblicare informazioni pertinenti in vari registri e per la Commissione di interconnettere più di un registro per Stato membro.

La tenuta dei registri fallimentari e la loro interconnessione.

I registri fallimentari dovranno essere tenuti in formato elettronico, al fine di consentirne l'interconnessione con i registri fallimentari degli altri stati membri.

La creazione, la gestione, l'operatività e la tenuta del Registro, come pure l'adattamento per l'interoperabilità con il portale europeo della giustizia elettronica spetta agli Stati membri (art. 26).

L'accesso di creditori e giudici domiciliati o situati in altri Stati membri alle informazioni contenute nei registri fallimentari è agevolato dall'

art. 25 del Regolamento n. 848/2015

, che dispone la interconnessione fra i registri fallimentari, anche ove le informazioni da pubblicare ai sensi dell'

art. 24 del Regolamento (CE) n. 848/2015

siano reperibili in più registri, attraverso il portale e-justice. L'art. 87 del Regolamento ora citato pone in carico al

la Commissione di adottare atti di esecuzione che creano l'interconnessione dei registri fallimentari, secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 89, paragrafo 3.

L'interconnessione fra registri fallimentari nazionali richiama quella prevista anche per i registri centrali, commerciali e delle imprese e non costituisce, dunque, una novità in ambito europeo, nonostante la funzione della interconnessione fra tali registri sia differente da quella fra i registri fallimentari (

Commissione Europea, Mercato Interno e Servizi, Report of the Reflection Group On the Future of EU Company Law, Bruxelles, 5 aprile 2011, paragrafo 2.8, Enhancing transparency, pp. 32 ss ).

In osservanza del principio di sussidiarietà, i costi di creazione, manutenzione e futuro sviluppo del sistema di interconnessione dei registri fallimentari sono a carico del bilancio generale dell'Unione.

Il dovere di pubblicare le informazioni nei registri fallimentari. Le informazioni da pubblicare. Le differenze rispetto alle informazioni reperibili nei registri centrali, commerciali e delle imprese.

L'art. 24.1 Reg. 848

impone la pubblicazione, quanto prima, a seguito della apertura della procedura di insolvenza, di informazioni ad esse relative a cura degli amministratori delle procedure di insolvenza, secondo le modalità di pubblicazione previste in detto Stato membro, ai sensi dell'art. 28.2 Reg. 848.

Il Regolamento fa riferimento a informazioni relative alle procedure d'insolvenza concernenti società, lavoratori autonomi e liberi professionisti, non quelle relative a consumatori.

Le procedure rilevanti saranno quelle con aspetti transfrontalieri. Come noto, al momento dell'apertura della procedura di insolvenza in uno Stato Membro non sempre è possibile comprendere se la procedura abbia o meno aspetti transfrontalieri. In particolare, la presenza di beni situati in altri stati membri, creditori con sede in altri stati membri, ovvero altri profili che rendono una procedura transfrontaliera potrebbero emergere successivamente alla dichiarazione di apertura della procedura di insolvenza e durante lo svolgimento della procedura medesima. Per tale motivo, appare ragionevole affermare che nei registri fallimentari informazioni dovranno essere pubblicate informazioni relative a tutte le procedure di insolvenza aperte in uno Stato membro al momento della loro apertura e aventi le caratteristiche previste dal Reg. 848 (Come affermato da Stefania Bariatti durante un dibattito emerso nel corso di una riunione presso l'Università Statale di Milano

l'8 febbraio 2016 nell'ambito del progetto dal titolo “The Implementation of the new Insolvency Regulation”).

Le informazioni da pubblicare. Le differenze rispetto alle informazioni reperibili nei registri centrali, commerciali e delle imprese.

L'art. 24.2 Reg. 848 indica una serie di informazioni minime da pubblicare nei registri fallimentari nazionali, relative a determinati aspetti delle procedure di insolvenza.

Anzitutto, il Regolamento fa riferimento ad informazioni relative alle procedure d'insolvenza con aspetti transfrontalieri. Come noto, al momento dell'apertura della procedura di insolvenza in uno Stato membro non sempre è possibile comprendere se la procedura abbia o meno aspetti transfrontalieri. In particolare, la presenza di beni situati in altri Stati membri, creditori con sede in altri Stati membri, ovvero altri profili che attribuiscono carattere transfrontaliero ad una procedura, potrebbero emergere successivamente alla dichiarazione di apertura della procedura di insolvenza e durante lo svolgimento della procedura medesima. Per tale motivo, appare ragionevole affermare che nei registri fallimentari dovranno essere pubblicate informazioni relative a tutte le procedure di insolvenza aperte in uno Stato membro al momento della loro apertura e aventi le caratteristiche previste dal Regolamento 848.

In secondo luogo, le informazioni relative alle procedure di insolvenza interessate riguardano società, lavoratori autonomi e liberi professionisti, non invece i consumatori.

Fra le informazioni da pubblicare, assumono un particolare rilievo per i creditori quelle relative ai termini per l'insinuazione dei crediti o l'impugnazione delle decisioni. Resta, peraltro, salva la possibilità, per gli Stati membri, di inserire informazioni aggiuntive (art. 24.3 Reg. 848). Fra di esse andrà valutato se inserire informazioni relative ad eventuali

impegni unilaterali assunti nei confronti dei creditori locali, come definiti all'art. 2, n. 11 del Regolamento 848, al fine di renderli conoscibili da parte di tutti i creditori.

Vanno, dunque, pubblicate le informazioni relative ai provvedimenti di apertura di procedure di insolvenza (data, giudice che l'ha aperta; tipo di procedura aperta) come pure a quelli di chiusura; al debitore, all'amministratore eventualmente nominato; ai criteri di determinazione della competenza del giudice che ha pronunciato la decisione di apertura e al giudice dinanzi al quale sia possibile impugnare la decisione di apertura;,

In aggiunta a tali informazioni, dovranno essere pubblicate le informazioni che consentano ai creditori di insinuare i loro crediti, quali quelle relative ai termini per l'insinuazione dei crediti o l'impugnazione delle decisioni.

L'art. 24.3 Reg. 848 fa salvala possibilità, per gli Stati membri, di inserire informazioni aggiuntive. Fra di esse andrà valutato se inserire informazioni relative ad eventuali

impegni unilaterali assunti nei confronti dei creditori locali, come definiti all'art. 2, n. 11 del Regolamento 848, al fine di renderli conoscibili da parte di tutti i creditori.

Le informazioni indicate nell'art. 24 Reg. 848 sono più dettagliate rispetto a quelle previste dall'

art. 5-bis della Direttiva n. 89/666/CEE

– introdotto dalla

direttiva 2012/17/UE

del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 giugno 2012 in materia di interconnessione dei registri centrali, commerciali e delle imprese –

che impone (i) al registro nazionale in cui una società è iscritta di rendere disponibili senza indugio, attraverso il sistema di interconnessione dei registri, le informazioni in merito all'apertura e alla chiusura di eventuali procedimenti di liquidazione o insolvenza della società e alla cancellazione della società dal registro, se ciò produce effetti giuridici nello Stato membro della società; (ii) al registro in cui una succursale è iscritta di assicurare, attraverso il sistema di interconnessione dei registri, il ricevimento immediato delle informazioni; (iii) che lo scambio di informazioni ora ricordato sia gratuito per i registri. Tali informazioni non sono sufficienti per il raggiungimento degli obiettivi contenuti nel

Regolamento (CE) n. 848/2015

. In particolare, non è sufficiente conoscere che una società o una persona sia soggetta ad una procedura di insolvenza. I giudici degli Stati membri e i creditori hanno bisogno informazioni ulteriori quali il nome e l'indirizzo del liquidatore; il tipo di procedura di insolvenza; e gli esatti poteri del liquidatore e l'estensione dello spossessamento del debitore.

Il diritto di accesso ai registri fallimentari.

In materia di accesso alle informazioni pubblicate nei registri nazionali, attraverso il sistema dell'interconnessione dei registri fallimentari, l'

art. 27 Regolamento (CE) n. 848/2015

detta disposizioni differenti a seconda delle informazioni interessate. In particolare: (i) le informazioni obbligatorie di cui all'articolo 24, paragrafo 2, lettere da a) a j) devono essere rese accessibili gratuitamente dagli Stati membri;

(ii) l'accesso ai documenti o alle informazioni aggiuntive di cui all'articolo 24, paragrafo 3 può avvenire a fronte del pagamento di una tariffa di importo ragionevole imposto dagli Stati membri; (iii) l'accesso alle informazioni obbligatorie riguardanti le persone fisiche che non esercitano un'attività imprenditoriale o professionale indipendente e le persone fisiche che esercitano un'attività imprenditoriale o professionale indipendente, quando la procedura d'insolvenza non si riferisce a tale attività, può essere sottoposto a criteri di ricerca supplementari relativi al debitore, oltre ai criteri minimi di cui all'

articolo 25, paragrafo 2, lettera c) del Regolamento (CE) n. 848/2015

; come pure alla presenza delle condizioni dettate dall'

art. 27, paragrafo 4 del Regolamento (CE) n. 848/2015

(richiesta all'autorità competente (

ai sensi dell'

art. 88 del Regolamento (CE) n. 848/2015

, secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 89, paragrafo 2 del Regolamento citato

)

e titolarità di un legittimo interesse, da provare adeguatamente).

La funzione dei registri fallimentari. Gli effetti dell'iscrizione.

I registri fallimentari

ex art. 24 del Regolamento n. 848/2015

, consentono a giudici; creditori; creditori o clienti potenziali, datori di lavoro o banche di venire a conoscenza del fatto o dell'atto iscritto, assolvendo una generica funzione informativa di terzi (c.d. pubblicità notizia). In tal modo, essi contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi del

Regolamento 848/2015

-

in coerenza con le attuali priorità strategiche dell'Unione europea quali definite dalla strategia Europa 2020; e spianare la strada allo sviluppo e alla sopravvivenza delle imprese (

Si vedano le comunicazioni della Commissione europea L'Atto per il mercato unico. Dodici leve per stimolare la crescita e rafforzare la fiducia. Insieme per una nuova crescita, COM(2011) 206 def. e L'Atto per il mercato unico II. Insieme per una nuova crescita, COM(2012) 573 def.)

-

fra i quali quello di promuovere il

salvataggio delle imprese in crisi; migliorare l'efficienza del quadro europeo per la risoluzione dei casi transfrontalieri d'insolvenza, in modo da garantire il buon funzionamento del mercato interno e la sua resilienza in tempi di crisi economica; promuovere la ripresa economica e la crescita sostenibile.

In merito agli effetti della pubblicazione delle informazioni nei registri fallimentari e, fra di essi, all'eventuale effetto di conoscenza legale dei registri fallimentari, vantaggioso per l'iscrivente, in relazione alle informazioni contenute nei registri nazionali, il

Regolamento (CE) n. 848/2015

rinvia al diritto degli Stati membri (art. 24, ult. co.).

Segue. Il riutilizzo delle informazioni risultanti dai registri fallimentari

Le informazioni risultante dai registri fallimentari, accessibili tramite il portale e-justice, potranno essere utilizzate anche da imprese private, al fine di ricavarne prodotti e servizi a contenuto informativo a valore aggiunto destinati a di imprese che fanno valutazioni di mercato o società bancarie o finanziarie (o di rating) che vagliano il merito di credito di possibili debitori e limitare le distorsioni della concorrenza sul mercato comunitario (Considerando 25 direttiva 2003/98/CE). Tale attività dovrà avvenire, negli Stati membri, nel rispetto dei principi contenuti nelle norme nazionali di attuazione di direttive europee – e, in particolare, Direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo del informazione del settore pubblico, come modificata dalla

Direttiva 2013/37/Ue

del Parlamento Europeo e Del Consiglio del 26 Giugno 2013. Direttive recepite dagli Stati membri e volte volti ad agevolare la creazione di prodotti e servizi a contenuto informativo, basati su documenti del settore pubblico estesi all'intera comunità, nonché promuovere un effettivo uso, oltre i confini nazionali, dei documenti del settore pubblico.

Le informazioni da pubblicare sul portale europeo della giustizia elettronica

Come ricordato, il Reg. 848 non impone di pubblicare informazioni sul portale europeo della giustizia elettronica.

Peraltro, su tale registro vanno pubblicate, ai sensi dell'art. 54.3 Reg. 848, a cura di giudici che aprano procedure di insolvenza o di amministratori delle procedure di insolvenza, il modulo uniforme contenente le informazioni da comunicare ai creditori delle procedure di insolvenza ex art. 54.1 e 54.2 Reg. 848.

Il registro nazionale istituito presso il Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 28, ult. comma l. fall.

Premessa

Poco dopo la pubblicazione del ricordato

Regolamento (CE) n. 848/2015, l'art. 5

della

legge 6 agosto 2015, n. 132

ha introdotto l'ultimo comma dell'

art. 28 LF

, nel quale ha previsto la istituzione, presso il Ministero della Giustizia di un registro (d'ora in poi anche: il “Registro”) che raccoglie i provvedimenti di nomina dei curatori, dei commissari giudiziali e dei liquidatori giudiziali e nel quale vengono altresì annotati i provvedimenti di chiusura del fallimento e di omologazione del concordato, nonché l'ammontare dell'attivo e del passivo delle procedure chiuse.

L'

art. 28 LF

detta una disciplina molto scarna (sul registro il primo commento di F. Lamanna, La

legge fallimentare

dopo la miniriforma del

D.L. n. 83/2015

, in IL CIVILISTA, 2015, 81), destinata ad essere integrata da specifiche tecniche - previste dall'

articolo 16-bis, comma 9-

septies

, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179

, convertito, con modificazioni, dalla

legge 17 dicembre 2012, n. 221

- nonché, ove il registro venga qualificato come tale, dalla disciplina contenuta nell'

art. 24 del Regolamento (CE) n. 848/2015

.

Il rapporto con le altre forme di pubblicità delle informazioni relative a procedure concorsuali

Le informazioni contenute nell'istituendo registro integrano, come già ricordato, quelle reperibili presso il Registro delle Imprese, e trasmesse dalle cancellerie competenti, in osservanza di quanto disposto da alcune disposizioni dalla

legge fallimentare

; come pure quelle trasmesse per via telematica: (i) dal curatore nominato con sentenza di fallimento o con decreto del tribunale (

art. 27 L.F.

). Informazioni costituite da quanto necessario ai fini dell'eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale, ai sensi del comma 6, dell'

art. 29 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78

, convertito in

L. n. 122 del 30 maggio 2010

nonché dal rapporto riepilogativo delle attività svolte da parte del curatore fallimentare, con indicazione di tutte le informazioni raccolte dopo la prima relazione (a norma dell'art. 33, comma 5, L. fallimentare); nonché (ii) dal commissario giudiziale della procedura di concordato preventivo di cui all'

articolo 186-bis LF

dopo la relazione di cui all'

articolo 172, primo comma, LF

. Informazioni conformi a quanto previsto dall'

articolo 33, quinto comma LF

e comprensive delle eventuali osservazioni scritte del comitato dei creditori o di ciascuno dei suoi componenti.

Segue. I siti dei singoli tribunali. Il portale delle Procedure Concorsuali come possibile embrione del Registro

ex art. 28, ult. co. LF

.

Alcune informazioni reperibili presso l'istituendo Registro dei Fallimenti e presso il Registro delle Imprese sono reperibili sui siti dei singoli Tribunali relativi alle procedure concorsuali pendenti presso ogni tribunale, gestiti da soggetti privati in virtù di convenzioni stipulate con i presidenti delle sezioni fallimentari e alimentati direttamente da professionisti operanti con i giudici delle sezioni; nonché sul portale delle procedure concorsuali, istituito dal Ministero della Giustizia e recentemente rinnovato. Portale che evidenzia alcuni dati reperiti nei registri informatici, gestiti attraverso il sistema informativo SIECIC (Sistema Informativo per le Esecuzioni Civili individuali e Concorsuali), al fine della consultazione telematica dei suddetti registri informatici delle cancellerie dei Tribunali, delle Corti d'Appello e delle eventuali altre istituzioni giudiziarie che adottano il sistema.

Nel portale delle procedure concorsuali sono attualmente reperibili, solo parzialmente, dai soggetti legittimati a norma di legge, atti e documenti che, a partire dal 30 giugno 2014, vanno depositati telematicamente dal curatore, dal commissario giudiziale, dal liquidatore, dal commissario liquidatore e dal commissario straordinario ai sensi dell'

art. 16

-

bis

d.l.

18 ottobre 2012, n. 179

, conv,, con mod,, dalla

legge 17 dicembre 2012, n. 221

. Molte delle informazioni reperibili coincidono con quelle richieste dall'

art. 24 del Regolamento 848/2015

. In particolare, nei in tale portale è possibile reperire i dati, oltre che del tribunale competente per la procedura di insolvenza, anche relativi al numero di registro e all'anno di apertura della pratica, alla ritualità, alla sentenza, al giudice delegato, all'udienza successiva, al termine per i creditori per il deposito dell'insinuazione al passivo, allo stato della procedura, alla legenda dei creditori ed all'elenco dei curatori associati. Rispetto alle informazioni obbligatorie previste dal

Regolamento 848/2015

, nell'attuale portale non sono reperibili quelle necessarie per insinuare un credito al passivo (art. 24 lett. j); nonché quelle relative alla giurisdizione (art. 24 lett. d).

Nonostante sia ancora in fase di sviluppo, e attualmente le informazioni in esso reperibili siano molto limitate, il portale delle procedure concorsuali sembra un primo embrione di quello che potrà essere il Registro Fallimentare di cui all'

art. 28 ult. co. LF

., oltre ad uno sviluppo dei già noti portali delle procedure concorsuali, di ormai pluriennale tradizione, presenti sui siti dei singoli tribunali locali ma gestiti in virtù di convenzioni con soggetti privati, che consentono ai professionisti di dialogare con i registri informatici del SIECIT attraverso appositi programmi informatici. Resterà da vedere come, prossimamente, tale nuovo strumento di pubblico accesso sarà aggiornato, migliorato e implementato. Non può, pertanto, essere escluso che il Ministero della Giustizia decida di avvalersi di tale portale per la istituzione del Registro dei Fallimenti

ex art. 28, ult. co. LF

, anche ai sensi dell'

art. 24 del Regolamento n. 848/2015

.

Le differenze rispetto all'abrogato registro

ex art. 50 LF

Il registro fallimentare si distingue dal pubblico registro dei falliti, previsto dall'

art. 50 LF

e abrogato dal

D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5

. Tale norma, come noto, aveva una ratio pressoché punitiva nei confronti dell'imprenditore decotto e imponeva di conservare nel pubblico registro

ex

art. 50 LF

, le generalità del fallito, soggetto a determinate incapacità stabilite ex lege. Il Registro

ex art. 28 ult. co. LF

, al contrario, conserva solo le informazioni relative alla procedura, si concentra solamente sulla comunicazione di informazioni al pubblico, in conformità alla ratio, ex

Regolamento (CE) n. 848/2015

, e al fine di rendere più agevole la circolazioni di notizie riguardanti le procedure d'insolvenza.

Il contenuto.

L'

art. 28, ult. co. LF

impone di pubblicare nel Registro “i provvedimenti di nomina dei curatori, dei commissari giudiziali e dei liquidatori giudiziali; i provvedimenti di chiusura del fallimento e di omologazione del concordato, nonché l'ammontare dell'attivo e del passivo delle procedure chiuse”.

La coincidenza parziale di tali informazioni con quelle descritte all'

art. 24, cpv. del Regolamento (CE) n. 848/2015

induce a qualificare il Registro come uno dei registri nazionali ex art. 24 cit.. Pertanto, ad esso sarà applicabile, a partire dal 26 giugno 2018, la disciplina prevista dall'art. 24, I co. Reg. n. 848/2015. con riguardo ai registri fallimentari; nonché, a partire dal 26 giugno 2018, dall'art. 25 Reg. 848/2015, con riguardo alla interconnessione fra i registri fallimentari attraverso il portale e-justice, in considerazione della diretta applicabilità negli Stati membri delle norme contenute nei regolamenti dell'Unione europea.

Funzione. Rapporti con i registri fallimentari

ex art . 24 Regolamento (CE) n. 848/2015

Il Registro assolverà alla funzione di segnalare stabilmente e in maniera duratura i dati ivi contenuti, consentendo una conoscenza certa da parte della collettività, favorendo l'ordinato sviluppo delle relazioni sociali ed economiche (Benedetti, Certezza pubblica [dir.amm.], in Diritto on line - Treccani, www.treccani.it, 2014); e rafforzando la tutela della trasparenza e della certezza relative a procedure concorsuali, già in parte ottenuta tramite la pubblicazione nel registro delle imprese dei provvedimenti di apertura e chiusura delle procedure di insolvenza.

La pubblicazione nel Registro, pertanto, consente ai terzi di venire a conoscenza del fatto o dell'atto iscritto; nonché

il riutilizzo delle informazioni contenute nel Registro a fini commerciali da parte di soggetti che prestano a terzi servizi di informazione commerciale a ciò autorizzati, nel rispetto delle disposizioni contenute nel

D. Lgs. 24 gennaio 2006, n. 36

, integrato successivamente con la

legge 4 giugno 2010, n. 96

e con il recente

D. Lgs. 18 maggio 2015, n. 102

, che hanno recepito le Direttive europee sopra ricordate.

Quanto precede conferma la proposta qualifica del Registro come uno dei registri previsti dall'

art. 24 del Regolamento (CE) n. 848/2015

, unitamente al Registro delle imprese, sia pure, in quest'ultimo caso, limitatamente alle informazioni ivi iscritte.

Effetti della pubblicazione delle informazioni nel Registro.

Ai sensi dell'

art. 24, 5 co.

del Regolamento (CE) n. 848/2015

, la pubblicazione delle informazioni nei registri ai sensi del Regolamento medesimo produce, anzitutto, gli effetti giuridici stabiliti dal diritto nazionale. In Italia, pertanto, la pubblicazione nel Registro assolve una funzione informativa, di pubblicità notizia

e costituisce un ulteriore strumento di conoscenza, generando una presunzione di conoscenza per giudici, creditori e terzi.

In assenza di una norma analoga a quella prevista, per il Registro delle imprese all'

art. 2193 cod. civ.

appare difficile, tuttavia, attribuire alla pubblicità delle previsto per le informazioni contenute nel Registro anche l'effetto di pubblicità legale alle informazioni pubblicate sulla sezione ordinaria del Registro delle imprese e su alcune sezioni speciali (

Marasà, La pubblicità presso le sezioni speciali del Registro delle imprese: utile per inutilevitiatur!, in Giur. Comm. 2015, I, 624 ss.).

La pubblicazione dell'apertura della procedura di insolvenza nei registri fallimentari e, quindi, nel Registro, farà decorrere i termini per l'insinuazione al passivo dei crediti da parte dei creditori stranieri, ai sensi dell'art. 55, paragrafo 6 del Regolamento (CE n. 848/2015. Termine che, come noto, non sarà inferiore a 30 giorni a decorrere dalla pubblicazione dell'apertura della procedura d'insolvenza nel registro fallimentare dello Stato di apertura. Tenuto conto dell'obbligo di pubblicare le informazioni ora ricordate con tempestività, sancito dall'

art. 24, paragrafo 1 del Regolamento (CE) n. 848/2015

– che sancisce che le informazioni [relative alle procedure di insolvenza] sono pubblicate quanto prima a seguito dell'apertura delle suddette procedure - tale previsione non è in contrasto con quella contenuta all'

art. 16, comma 1, n. 4 LF

.

Accesso e tenuta.

Le informazioni contenute nel Registro saranno accessibili al pubblico, analogamente a quelle contenute in ogni banca dati pubblica, sulla base di principi generali sull'accesso ai documenti amministrativi; a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie, e con criteri di remuneratività orientati ai costi; che non siano di ostacolo allo svolgimento di attività in regime di concorrenza (Cardarelli, Le banche dati pubbliche: una definizione, in Dir. Informazione e informatica, Milano, 2002, 321). Resterà, ovviamente, salva la possibilità del debitore, dei creditori e di terzi interessati alle singole procedure di insolvenza di chiedere l'accesso alle informazioni relative alle procedure concorsuali (Forgillo, Il controllo ispettivo alla luce delle riforme fallimentari, Relazione al convegno La Riforma delle Procedure Concorsuali e del Processo di Esecuzione: riflessi sull'attività ispettiva”, 18 e 19 Febbraio 2008), a seguito della formazione del fascicolo fallimentare.

La qualifica del Registro come registro ai sensi dell'

art. 24 Regolamento (CE) n. 848/2015

induce ad affermare che la creazione, la gestione, l'operatività e la tenuta del Registro, come pure l'adattamento per l'interoperabilità con il portale europeo della giustizia elettronica spetta al Ministero della Giustizia, che ne sostiene i relativi costi (

art. 26, cpv. Regolamento (CE) n. 848/2015

). Il Ministero della Giustizia, a tal fine, opererà nel rispetto di quanto previsto dal T.U. in ambito di documentazione amministrativa, di cui al

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

.

Il Registro sarà tenuto con modalità informatiche, come espressamente previsto dall'ultimo periodo dell'

art. 28, ult. co. LF

, in applicazione dell'art. 50 del Codice dell'Amministrazione Digitale, laddove prevede che “I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati

.

Il Ministero della Giustizia provvederà al suo approntamento e aggiornamento secondo le specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati. Entro il 26 giugno 2019, come già ricordato, dovranno essere posti in essere gli adeguamenti necessari e, in particolare, dovrà essere messa a punto un'interfaccia che colleghi tale registro alla piattaforma e-justice, al fine di consentire quanto previsto dall'

art. 25 del Regolamento (CE) n. 848/2015

.

Le informazioni contenute nel Registro saranno trasmesse con modalità telematiche dalle cancellerie delle sezioni fallimentari, come accade attualmente con riguardo alle informazioni da trasmettere al Registro delle Imprese, ai sensi dell'

art. 31, secondo comma, della legge 24 novembre 2000, n. 340

.

Conclusioni

Alla luce di quanto precede, è possibile concludere come la istituzione obbligatoria del registro dei fallimenti, prevista dal

Regolamento 848/2015

, integri in maniera significativa e incisiva il sistema di pubblicità relativo alle procedure di insolvenza; e come la istituzione obbligatoria del registro dei fallimenti

ex art. 28, ult. co. LF

, che integra le informazioni sulle procedure di insolvenza già reperibili sul registro delle imprese, sia in linea con quanto imposto dal legislatore europeo nel citato

Regolamento n. 848/2015

.

Come noto, perché il quadro normativo sia completo, è necessaria la emanazione, a livello europeo, di atti di esecuzione da parte della Commissione ai sensi degli

artt. 25, 87 e 88 del Regolamento (CE) n. 848/2015

, ragionevolmente prima della data in cui l'art. 24 e l'art. 25 entreranno in vigore; nonché, con riguardo all'Italia, le specifiche tecniche ce verranno emanate dal Ministro della Giustizia entro il 27 gennaio 2016.

Completato tale processo, i registri dei fallimenti e il sistema di interconnessione potranno operare e sarà possibile valutare, in concreto, se essi consentano di raggiungere le sopra ricordate finalità contenute nel

Regolamento (CE) n. 848/2015

e per i quali sono stati istituiti.

Prospetto

A.

Informazioni obbligatorie

Reg. 848/2015

Registro

Art. 28, l. fall.

Registro imprese

a)

la data di apertura della procedura d'insolvenza;

x

b)

il giudice che ha aperto la procedura d'insolvenza e numero di causa, se del caso;

x

c)

il tipo di procedura d'insolvenza aperta di cui all'allegato A e, se del caso, eventuali pertinenti sottotipi di tale procedura aperti a norma del diritto nazionale;

x

d)

se la competenza per l'apertura della procedura si fonda sull'articolo 3, paragrafo 1, sull'articolo 3, paragrafo 2, o sull'articolo 3, paragrafo 4;

x

e)

se il debitore è una società o una persona giuridica, il nome del debitore, il relativo numero di iscrizione, la sede legale o, se diverso, il recapito postale;

x

f)

se il debitore è una persona fisica che esercita o non esercita un'attività imprenditoriale o professionale indipendente, il nome del debitore, il relativo numero di iscrizione, se del caso, e il recapito postale o, laddove il recapito sia riservato, il luogo e la data di nascita;

x

g)

il nome, il recapito postale o l'indirizzo di posta elettronica dell'amministratore, se del caso, nominato nella procedura;

x

h)

il termine per l'insinuazione dei crediti, se del caso, o il riferimento ai criteri per il calcolo di tale termine;

x

i)

la data di chiusura della procedura principale di insolvenza, se del caso;

x

j)

il giudice dinanzi al quale e, se del caso, il termine entro il quale presentare richiesta di impugnazione della decisione di apertura della procedura d'insolvenza ai sensi dell'articolo 5, o un riferimento ai criteri per il calcolo di tale termine.

x

B.

Informazioni facoltative

a)

interdizioni di amministratori in relazione a insolvenze

x

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