La responsabilità solidale delle società risultanti dalla scissione in caso di concordato in continuità

21 Aprile 2016

L'inserimento all'interno di un piano di concordato in continuità aziendale di un'operazione di scissione parziale proporzionale non rende di per sé solo non operativa la norma di cui all'art. 2506-quater, ultimo comma, c.c., che prevede la responsabilità patrimoniale solidale delle società coinvolte nella scissione.
Massima

L'inserimento all'interno di un piano di concordato in continuità aziendale di un'operazione di scissione parziale proporzionale non rende di per sé solo non operativa la norma di cui all'art. 2506-quater, ultimo comma, c.c., che prevede la responsabilità patrimoniale solidale delle società coinvolte nella scissione.

Il caso

Innanzi al Tribunale di Ravenna viene presentato un ricorso per l'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale, da realizzarsi a mezzo scissione parziale proporzionale post omologa. L'attivo della società di nuova costituzione, beneficiaria di parte del patrimonio, è destinato al soddisfacimento del ceto creditorio concordatario, nel mentre l'attività caratteristica prosegue in capo alla società scissa. Il proponente ritiene che, in via automatica, vi sia esclusione della solidarietà della società scissa rispetto alla beneficiaria.

La questione

Il caso sopposto al Tribunale di Ravenna affronta la tematica della operatività o meno in sede di concordato della responsabilità patrimoniale solidale sussidiaria prevista dall'art. 2506-quater, ultimo comma, c.c.
Dopo aver ritenuto la configurabilità del concordato in continuità a mezzo scissione parziale proporzionale, il Tribunale ha escluso l'automatica non operatività della responsabilità sussidiaria ex art. 2506-quater, ultimo comma, c.c., secondo cui “ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico”.

Le soluzioni giuridiche

E' opinione consolidata che il concordato in continuità possa aver luogo tramite scissione parziale proporzionale; e ciò sia in ragione del nuovo testo dell'art. 2506 c.c., sia della previsione dell'art. 160, comma 1, l. fall. e sia infine alla luce del principio di tutela della continuità aziendale posta a fondamento dell'art. 186-bis l. fall.
Ai fini della continuità aziendale, qualora la scissione costituisca modalità di esecuzione della proposta, è orientamento costante che “la società (scissa o scissionaria) che prosegua l'attività di impresa” debba assumersi “nei confronti del ceto creditorio la responsabilità per l'adempimento della proposta concordataria” (Trib. Mantova 10 aprile 2014; Trib. Arezzo 27 febbraio 2015).
La scissione comporta, infatti, una riduzione del patrimonio e di conseguenza la diminuzione della garanzia per i creditori: detta diminuzione viene compensata dalla citata previsione di cui all'art. 2506-quater c.c., oltre che dalla prescrizione in materia di debiti di incerta destinazione di cui all'art. 2506-bis c.c.
La responsabilità patrimoniale solidale sussidiaria di cui all'art. 2506-quater, ultimo comma, c.c. è ritenuta costituire diretta applicazione del principio di carattere generale espresso dal 2740 c.c. (Trib. Torino 5 giugno 2014), in virtù del quale il debitore risponde delle proprie obbligazioni con tutto il proprio patrimonio, presente e futuro (Tribunale Arezzo, cit.): ratio della norma è la ricostruzione esatta della garanzia patrimoniale del debitore ante scissione (Daniel K. Normann, Codice Commentato delle Società, a cura di Niccolò Imbriani e Mario Stella Richter, Milano, 2010), in ossequio al principio secondo il quale il debitore risponde delle obbligazioni con l'intero patrimonio presente e futuro.
Ai sensi dell'art. 2506-quater, ultimo comma, c.c., accanto alla responsabilità diretta e illimitata della società beneficiaria (la quale risponde con l'intero proprio patrimonio), il legislatore prevede la responsabilità di tutte le società coinvolte nella scissione in via sussidiaria nei limiti del valore effettivo della quota di patrimonio netto di cui risultano effettivamente assegnatarie
Si pone quindi il problema, affrontato dalla sentenza in rassegna, della automatica o meno inoperatività della responsabilità patrimoniale solidale e sussidiaria delle società coinvolte nella cessione.
A parere del Tribunale l'operatività di tale responsabilità ex art 2506-quater, ultimo comma, c.c. non può venir meno solo in ragione della previsione della scissione quale mezzo di esecuzione del concordato in continuità.
Diversi sono i principi che militano a favore di tale soluzione e che sin d'ora, si anticipa, appaiono assolutamente condivisibili a chi scrive.
Affermare l'automatica inoperatività della responsabilità patrimoniale disciplinata dall'art. 2506-quater c.c. significherebbe infatti riconoscere una prevalenza della disciplina concorsuale rispetto alla disciplina societaria.
Il Tribunale ravennate sostiene invece il principio secondo il quale la disciplina societaria e quella concorsuale debbano integrarsi e concorrere, poiché non è dato desumere in modo alcuno una soccombenza “di diritto” della disciplina societaria in favore di quella concorsuale.
A sostegno di ciò, con espresso riferimento alla scissione, il Tribunale evidenzia che è palese la diversa ratio che presiede all'opposizione dei creditori all'operazione di scissione regolata dall'art. 2503 c.c. rispetto a quella radicata dai creditori ex art. 180 l. fall.
L'art. 2503 c.c. riconosce ai creditori sorti prima della pubblicazione del progetto di scissione ex art. 2501-ter c.c. il potere di proporre opposizione alla scissione avanti al Tribunale della Imprese: tale tutela si inserisce nella fase di perfezionamento della operazione e viene completata dalle previsioni di cui agli art. 2506-bis e quater c.c. anzidette. Per il Tribunale, l'eventuale esercizio di opposizione al progetto di scissione ex art. 2503 c.c. non può essere sottratto ai creditori dalla normativa concorsuale, poiché questa fonda il proprio procedimento ed il vincolo ad un voto espresso semplicemente a maggioranza. Per inciso, preme sottolineare che l'esercizio (o il mancato esercizio) di tale diritto risulta assai rilevante, sol che si consideri che, secondo la Corte di Cassazione, in relazione alla valutazione dell'insolvenza della società scissa e della società beneficiaria, l'inutile decorso del termine di 60 gg., senza opposizione da parte dei creditori, impedisce la dichiarazione di invalidità della scissione anche nel caso in cui il valore reale del patrimonio attribuito alla società neo-costituita sia negativo (cd. scissione negativa): così Cass. n. 26043/2013.
Ad ulteriore prova della non automatica soccombenza della disciplina societaria a beneficio di quella concorsuale depone sia l'eccezionalità della previsione di cui all'art. 2503-bis c.c. in favore degli obbligazionisti, alla quale non possono essere ricondotti i creditori concordatari, sia l'espressa deroga in materia di capitale sociale introdotta dall'art. 182-bis l. fall.
La necessità di ritenere integranti e concorrenti la normativa societaria e concorsuale impedisce quindi di poter ritenere a priori la automatica non operatività della responsabilità patrimoniale sussidiaria ex art. 2506-quater, ultimo comma c.c.
Ad ulteriore sostegno della tesi affermata dal, Giudice ravvenate depone altresì l'osservazione scaturente dall'esser riconosciuto, l'art. 2506-quater cc., quale diretta applicazione dell'art. 2740 cc.
E' opinione consolidata che il carattere generale della norma dettata dall'art. 2740 c.c. non può essere derogato da una “convenzione stipulata a maggioranza e non all'unanimità” (Trib. Arezzo, cit.), quale è la procedura di concordato, ove il voto espresso dalla maggioranza vincola la volontà della minoranza (Trib. Bergamo, 26 giugno 2014) ed è espressione di un potere privato, eccezionale e non estensibile a situazioni non previste espressamente dalla legge.
Alla luce, tuttavia, della previsione di cui all'art.186-bis l. fall., nel provvedimento in rassegna si afferma il rispetto del principio di integrale responsabilità patrimoniale ex art. 2740 c.c., laddove la certezza del pregiudizio satisfattivo patito dai creditori concorsuali, per la sottrazione della garanzia, venga compensato da elementi concreti e monetizzabili, che consentano un soddisfacimento del ceto creditorio secondo percentuali più favorevoli (Trib. Bergamo, cit.).
A tal fine la responsabilità solidale sussidiaria prevista in ipotesi di scissione dall'art. 2506-quater, ultimo comma, c.c. è ritenuta essere “clausola di salvaguardia costituente diretta applicazione (…) dell'art. 2740 c.c.” (Trib. Arezzo, cit.).
Ne consegue che, quale diretta espressione dell'art. 2740 c.c., la responsabilità solidale e sussidiaria in ipotesi di scissione di cui all'art. 2506-quater c.c. non può essere derogata in via automatica dalla normativa concorsuale.

Osservazioni

L'inoperatività in via automatica della responsabilità solidale di cui all'art. 2506-quater, ultimo comma, c.c. in ragione di una proposta concordataria, concretizzerebbe una chiara violazione del principio espresso dall'art. 2740 c.c.
Laddove infatti venisse meno tale responsabilità patrimoniale solidale, il creditore vedrebbe irrimediabilmente diminuita la propria garanzia patrimoniale in forza dell'effetto esdebitatorio conseguente alla procedura di concordato.
Né può opporsi, a parere dello scrivente, una sorta di preminenza della tutela della attività di impresa sancita dall'art. 186-bis l. fall.: il principio della migliore soddisfazione del ceto creditorio, sancito proprio dal medesimo art 186-bis l. fall., la necessaria concorrenza ed integrazione della disciplina societaria e concorsuale, nonché il riconoscimento del carattere generale al principio di cui all'art. 2740 cc., da rispettarsi anche in caso di concordato in continuità, costituiscono principi cardine del giudizio di fattibilità giuridica, che il Giudice svolge in relazione ad una proposta di concordato in continuità
Non può infatti accettarsi l'idea che il sacrificio già imposto al creditore chirografario dissenziente, di vedere il proprio debito pagato in percentuale, si possa risolvere anche in una rinunzia automatica alla garanzia rappresentata dall'integralità del patrimonio del debitore, e, in specie, in caso di scissione, dalla responsabilità sussidiaria delle società coinvolte nella scissione.

Guida all'approfondimento

In dottrina sulla scissione: Daniel K. Normann, Codice Commentato delle Società a cura di Niccolò Imbriani e Mario Stella Richter, Milano, 2010.
In giurisprudenza, sulla cessione dei beni, sulla scissione e sul principio del miglior soddisfacimento dei creditori: Trib. Mantova, 11 luglio 2014; Cass. Civ. 20 novembre 2013, n. 26043; Trib. Torino 5 giugno 2014; Trib. Bergamo 26 giugno 2014; Trib. Prato 7 ottobre 2015; Trib. Mantova10 aprile 2014, decr.

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