Credito dell'impresa agricola: requisiti e prova del privilegio

Mariacarla Giorgetti
Matteo Lorenzo Manfredi
05 Marzo 2014

Quali sono i requisiti dell'impresa agricola affinché il suo credito possa essere considerato privilegiato ai sensi dell'art. 2751-bis n. 4 e 5 c.c. ed eventualmente quali documenti deve fornire a supporto della propria richiesta?

Quali sono i requisiti dell'impresa agricola affinché il suo credito possa essere considerato privilegiato ai sensi dell'art. 2751-bis n. 4 e 5 c.c. ed eventualmente quali documenti deve fornire a supporto della propria richiesta?

RIFERIMENTI NORMATIVI – L'art. 2751-bis, n. 4, c.c. dispone il privilegio generale sui mobili per i crediti del “coltivatore diretto, sia proprietario che affittuario, mezzadro, colono, soccidario, o comunque compartecipante, per i corrispettivi della vendita dei prodotti, nonché i crediti del mezzadro o del colono indicati dall'art. 2765 c.c.”.

OSSERVAZIONI – Avuto riguardo a quanto stabilito dal citato articolo del codice civile si rileva che, detta disposizione, non fornisce una compiuta definizione di coltivatore diretto, e pertanto, nel silenzio della disposizione in esame, occorre stabilire chi sia qualificabile come coltivatore diretto e, successivamente, occorre stabilire quando l'impresa agricola possa essere ricompresa in detta categoria, affinché il suo credito possa essere considerato privilegiato.
La qualifica di imprenditore agricolo si ricava dal combinato disposto degli artt. 2082 c.c. e 2135 c.c., da cui è possibile desumere che sono imprenditori agricoli tutti coloro i quali esercitano, in modo professionale ed organizzato, una delle attività previste e disciplinate dall'art. 2135 c.c., avvalendosi, prevalentemente, del lavoro proprio del titolare e della di lui famiglia.
Nelle leggi speciali, poi, il coltivatore diretto è espressamente definito sia nella legislazione sulla prelazione agraria, che in quella vincolistica, come colui che è dedito alla coltivazione del fondo e al governo del bestiame.
Anche la giurisprudenza si è interrogata, in più occasioni, per stabilire chi sia qualificabile come coltivatore diretto e, come tale, possa accedere al regime (normativo e fiscale) previsto per tale figura, stabilendo che questa debba essere desunta “dalla disciplina codicistica, così che l'elemento qualificante della categoria va rinvenuto nella coltivazione del fondo da parte del titolare con prevalenza del lavoro proprio e di persone della sua famiglia – dovendosi individuare il requisito della prevalenza in base al rapporto tra forza lavorativa totale occorrente per la lavorazione del fondo e forza/lavoro riferibile al titolare ed ai membri della sua famiglia a prescindere dall'apporto di mezzi meccanici” (cfr., ex multis, Cass., 17 giugno 1999, n. 6002 e Cass., 17 luglio 2003, n. 11187).
Ad un'analoga conclusione è possibile giungere anche esaminando la disciplina fiscale prevista per il coltivatore diretto, la quale, come sopra sinteticamente illustrato, prevede un particolare regime fiscale di favore per i coltivatori diretti.
Ai fini fiscali, infatti, già con la Legge Finanziaria 2005, successivamente richiamata dalla Legge Finanziaria 2006, titolare dei proventi agrari è, appunto, colui che esercita l'impresa agricola svolgendo, personalmente o tramite i membri della sua famiglia, un'attività diretta alla coltivazione del fondo.
Pertanto, al fine di stabilire se l'impresa agricola possa essere considerata coltivatore diretto, cosicché il suo credito sia ammesso al privilegio ex art. 2751-bis n. 4 c.c. , è necessario effettuare un doppio vaglio.
Anzitutto, si dovrà valutare se l'imprenditore agricolo eserciti, effettivamente, una delle attività previste e disciplinate dall'art. 2135 c.c., ossia quelle dirette alla “coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali a attività connesse”.
In caso di risposta affermativa, poi, si dovrà verificare se l'impresa in parola rispetta i requisiti dettati dal Codice Civile, come confermati dalla giurisprudenza di legittimità, con particolare riguardo ai requisiti dimensionali dell'impresa agricola (lavoro proprio del titolare e/o dei suoi familiari).
Da ciò discende che i requisiti dell'impresa agricola per l'ammissione dei crediti al privilegio dovranno coincidere con i presupposti – funzionali e dimensionali – del coltivatore diretto.
Ciò posto, si ritiene che possano essere ammessi in privilegio i crediti degli imprenditori agricoli, ex art. 2751-bis c.c., che rispettino i suesposti requisiti mediante la presentazione della documentazione comprovante il rispetto delle predette qualità (per esemplificare, si potranno produrre eventuali contratti di lavoro, dichiarazioni dei redditi e visure camerali, volte a dimostrare il rispetto dei requisiti dimensionali previsti, anche dalla normativa fiscale, per essere qualificati imprenditori agricoli e ogni altro documento atto a dimostrare la sussistenza di tali presupposti).

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