Vendita di titoli azionari posseduti dal fallito

20 Febbraio 2013

Si chiedono delucidazioni sulla procedura di vendita di titoli azionari posseduti dal fallito. Si applicano le disposizioni dell'art. 106 l. fall. assimilando gli stessi alle quote di una s.r.l. o l'art. 107 l. fall.? In ogni modo, avendo ricevuto un'offerta da parte della società stessa che vuole acquistare le azioni, devo procedere mediante procedura competitiva?

Si chiedono delucidazioni sulla procedura di vendita di titoli azionari posseduti dal fallito. Si applicano le disposizioni dell'art. 106 l. fall. assimilando gli stessi alle quote di una s.r.l. o l'art. 107 l. fall.? In ogni modo, avendo ricevuto un'offerta da parte della società stessa che vuole acquistare le azioni, devo procedere mediante procedura competitiva?

PREMESSA - Le modalità di vendita dei beni di proprietà del fallito sono stabilite nel programma di liquidazione che, ai sensi dell'art. 104 ter, comma 1, l. fall., il curatore è tenuto a predisporre entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario ed a sottoporre all'approvazione del comitato dei creditori. Una volta approvato, il predetto programma è comunicato al giudice delegato che autorizza l'esecuzione degli atti ad esso conformi (art. 104-ter, comma 8, l. fall.); potere, quest'ultimo, che rientra nell'ambito delle funzioni di vigilanza e di controllo sulla regolarità della procedura attribuite al giudice delegato dagli artt. 25 e 31 l. fall..

MODALITA' DELLE VENDITE - In particolare, le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione devono essere effettuati dal curatore attraverso procedure competitive, in base a stime effettuate, ad eccezione dell'ipotesi di beni di modesto valore, da parte di operatori dotati di particolare esperienza, assicurando, attraverso adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati (art. 107, comma 1, l. fall.). Il curatore può comunque prevedere nel citato programma che le vendite dei beni (sia mobili, che immobili) vengano effettuate dal giudice delegato sulla base delle disposizioni del codice di procedura civile in quanto compatibili (art. 107, comma 2, l. fall.).
Relativamente alle possibili tipizzazioni di procedure competitive, in assenza di una specifica descrizione da parte del legislatore, in dottrina (cfr. P. Liccardo, G. Federico, Sub art. 107, in AA.VV., Il nuovo diritto fallimentare,diretto da A. Jorio, coordinato da M. Fabiani, Bologna, 2007, 1789; F. Iozzo, La liquidazione dell'attivo,in AA.VV., Le nuove procedure concorsuali. Dalla riforma “organica” al decreto “correttivo”, Bologna, 2008, 274), sono state individuate le seguenti tre diverse tipologie:

a) vendita a trattativa privata, utilizzabile in presenza di beni di modesto valore attraverso modalità semplificate di pubblicità;
b) vendita a procedure competitive semplificate, volte alla realizzazione della migliore alienazione e consistente in gare tra offerenti delle quali devono essere predeterminati il prezzo base, il luogo di deposito delle offerte e le modalità di corresponsione;
c) vendita a procedure competitive rigide, che ripropongono lo schema delle vendite giudiziali con e senza incanto.

CESSIONE DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE - Con specifico riferimento alle partecipazioni societarie, giova evidenziare che la legge fallimentare si occupa esclusivamente della vendita di quote di s.r.l., mentre nulla dispone in merito alla liquidazione di partecipazioni detenute dal fallito in società azionarie. Al riguardo, l'art. 106, comma 2, l. fall., rinvia a quanto disposto dall'art. 2471 c.c. in tema di “espropriazione della partecipazione” detenuta in società a responsabilità limitata. Alla luce di tale disposizione, opportunamente adattata al contesto fallimentare, il curatore ha l'obbligo di notificare la sentenza dichiarativa di fallimento alla società nella quale il fallito detenga la partecipazione, di inventariare la medesima e procedere alla successiva iscrizione nel registro delle imprese. Nel caso in cui le quote siano liberamente trasferibili, il curatore deve osservare quanto disposto dagli artt. 2469 e 2470 c.c., nonché la previsione di cui all'art. 107 l. fall. per ciò che attiene le forme da seguire (valutazione, procedure competitive ed adeguata pubblicità). In presenza, invece, di quote non liberamente trasferibili, il curatore deve preliminarmente tentare un accordo bonario con la società, volto alla vendita della partecipazione ad un altro socio o ad un terzo gradito dai soci. Nell'ipotesi di esito infruttuoso, deve poi procedere alla vendita all'incanto ai sensi del terzo comma dell'art. 2471 c.c.; ritenendosi ragionevole interpretare l'espressione “vendita all'incanto” come vendita secondo le disposizioni previste dal citato art. 106 l. fall., cioè a seguito di gara competitiva e, quindi, anche con modalità a trattativa privata o senza incanto (v. Circolare Tribunale di Milano, Istruzioni ai curatori per la liquidazione programmata dei beni fallimentari,15 luglio 2008). In ogni caso, la vendita risulta inefficace se, entro dieci giorni dall'aggiudicazione, la società presenta un altro acquirente che offra il medesimo prezzo.
La procedura sopra descritta per le quote di s.r.l. non trasferibili liberamente è applicabile, secondo la prevalente opinione dottrinale, anche alla vendita di titoli azionari posseduti dal fallito in società, i cui statuti contengano clausole limitative della circolazione dei medesimi (così: G. Lo Cascio, Il fallimento e le altre procedure concorsuali. Aggiornamento al d.lgs. N. 169/2007,Milano, 2008, 700; V. Zanichelli, La nuova disciplina del fallimento e delle altre procedure concorsuali,Torino, 2008, 305; P. Liccardo, G. Federico, Sub art. 107, cit., 1779 ss.; F. Iozzo, La liquidazione dell'attivo,cit., 269). Per le azioni liberamente trasferibili, al contrario, si ritiene possibile la vendita sulla base delle regole di cui all'art. 107 l. fall., previa valutazione e procedura competitiva (A. Paluchowski, Sub art. 106,in AA.VV., Codice commentato del fallimento,diretto da G. Lo Cascio, Milano, 2008, 993).

CONCLUSIONI - Alla luce delle sintetiche considerazioni sopra esposte, nel caso prospettato, a parere dello scrivente, è da ritenersi possibile la vendita a trattativa privata dei titoli azionari posseduti dal fallito, a condizione, però, che tale modalità sia espressamente prevista nel programma di liquidazione, salva comunque adeguata pubblicità.. In caso contrario, infatti, dovrà essere rispettata la procedura competitiva, rectius la tipologia di vendita, ivi disposta.

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