Estensione del privilegio erariale ad opera della “manovra fiscale”

22 Novembre 2011

Il d.l. n. 98/2011 ha ampliato l'ambito di applicazione del privilegio erariale con riferimento alle imposte dirette. Dal momento che la norma si applica anche ai concordati approvati e/o omologati, come si conciliano le nuove norme con i diritti dei creditori chirografari ovvero con l'assenso prestato a condizioni di soddisfacimento ormai non più proponibili? Come devono comportarsi nel breve periodo il commissario giudiziale e il liquidatore giudiziale?

Il d.l. n. 98/2011 ha ampliato l'ambito di applicazione del privilegio erariale con riferimento alle imposte dirette. Dal momento che la norma si applica anche ai concordati approvati e/o omologati, come si conciliano le nuove norme con i diritti dei creditori chirografari ovvero con l'assenso prestato a condizioni di soddisfacimento ormai non più proponibili? Come devono comportarsi nel breve periodo il commissario giudiziale e il liquidatore giudiziale?

Il Legislatore è intervenuto con la manovra fiscale del luglio sorso nella frenetica e convulsa ricerca di misure di stabilizzazione della finanza pubblica, modificando alcune norme e istituti concorsuali. Le nuove disposizioni, non organiche con quelle esistenti, interessano non solo i fallimenti aperti ma anche gli altri istituti concorsuali e in specie il concordato preventivo.

RIFERIMENTI NORMATIVI - Il decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111, all'art. 23, commi 37 e ss., ha esteso la prelazione riconosciuta all'Erario in materia di imposte dirette dall'art. 2752, comma 1, c.c. alle sanzioni tributarie e ha eliminato ogni precedente limite temporale.
Il decreto ha poi disciplinato la retroattività delle disposizioni con il riconoscimento del privilegio erariale a tutti i crediti sorti anteriormente al 6 luglio 2011, data di entrata in vigore del D.L. n.98/2011.
Ai sensi del nuovo comma 1 dell'art. 2752 c.c. hanno privilegio generale sui beni mobili del debitore (grado 18° ex art. 2778 c.c.) i crediti per imposte dirette, sanzioni comprese, e non è più previsto che i crediti erariali siano iscritti nei ruoli resi esecutivi nell'anno in cui il concessionario del servizio di riscossione procede o interviene nell'esecuzione e nell'anno precedente.
Le nuove norme non riguardano i crediti per tributi locali ai quali continua ad applicarsi l'ultimo comma dell'art. 2752 c.c.
La manovra di luglio ha anche abrogato l'art. 2771 c.c. che prevedeva l'attribuzione di un privilegio speciale immobiliare ai crediti per imposte dirette.
Questo, in estrema sintesi, il quadro dopo le modifiche di cui al citato d.l. n. 98/2011.

L'ESTENSIONE DEL PRIVILEGIO ERARIALE NEI FALLIMENTI APERTI - Le nuove disposizioni si applicano anche ai crediti tributari sorti prima del 6 luglio 2011.
Nei fallimenti, quindi, i creditori privilegiati di pari grado diverranno concorrenti con il Fisco mentre quelli di grado inferiore e i creditori chirografari saranno ulteriormente penalizzati dalla garanzia privilegiata, ora estesa anche alle sanzioni erariali per le imposte dirette.
Senza pretesa di esaustività, ricordiamo che tra i primi commentatori prevale la posizione di coloro che ritengono necessario un atto ovvero una domanda di insinuazione, tempestiva o “tardiva”, da parte del concessionario alla riscossione, finalizzata al riconoscimento della nuova posizione privilegiata anche al di là dell'effetto di giudicato interno di una pregressa ammissione.
Nessuna disposizione derogatoria sul piano processuale è infatti presente tra le disposizioni introdotte o modificate dal d.l. n. 98/2011. Tale soluzione è stata sin da subito adottata dal Tribunale fallimentare di Milano, il cui Presidente ha diramato specifiche direttive al riguardo, evidenziando, da un lato, che non occorre invece alcuna domanda per far valere il diritto alla collocazione sussidiaria sul ricavato immobiliare e, dall'altro, che laddove una domanda è necessaria (negli altri casi) solo il riparto già esecutivo preclude la possibilità di tardiva insinuazione.

L'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE NUOVE NORME NEI CONCORDATI PREVENTIVI - L'attribuzione ex lege del privilegio (retroattivamente) a tutte le sanzioni tributarie e alle imposte iscritte a ruolo senza limiti di tempo può incidere anche di molto sulle possibilità di soddisfacimento dei creditori chirografari (e dei privilegiati insoddisfatti).
Le norme introdotte e/o modificate dal d.l. n. 98/2011 trovano sicura applicazione sia nei concordati “approvati” ma in attesa di omologa, che nei concordati omologati.

LA TUTELA DEL CETO CHIROGRAFARIO - Due domande quindi s'impongono: occorre o non occorre riconvocare i creditori se già vi è stata l'approvazione in adunanza? E nel caso di concordati già omologati, come deve comportarsi il liquidatore o il commissario, e il creditore può trovare tutela?
Probabilmente nel primo caso gli Organi della procedura devono senza indugio procedere alla verifica del quantum della riduzione sopravvenuta nel soddisfacimento del ceto chirografario.
Dunque per i concordati ammessi ma ancora non approvati, si tratterà di convocare il debitore ricorrente per dargli modo di modificare i termini della domanda originaria.
Per i concordati ammessi e approvati, secondo il Tribunale di Milano quando le percentuali si manifestano ridotte in modo rilevante ovvero in misura pari ad almeno un quarto (mutuando per analogia dalle indicazioni inerenti alla scarsa rilevanza dell'inadempimento di cui al secondo comma dell'art. 186 l. fall.), gli Organi delegati possono riconvocare l'adunanza dei creditori previa redazione di un nuovo e aggiornato parere da parte del Commissario.
Per i concordati omologati il Liquidatore probabilmente dovrà sospendere gli eventuali piani di riparto predisposti e del caso sollecitare il concessionario alla rideterminazione delle pretese erariali ora “meglio” garantite. Occorrerà poi valutare di quanto il “nuovo” privilegio riduce la percentuale offerta al ceto chirografario e considerare se ciò possa comportare o meno la risoluzione del concordato ex art. 186 l fall.
Dal momento però che l'annullamento può essere chiesto solo dai creditori, potrebbe considerarsi obbligo del Commissario, una volta riconsiderato il fabbisogno concordatario sollecitando se del caso Equitalia, informare, con apposita integrazione del parere reso ex art. 172 l. fall., i creditori e il debitore a mezzo lettera raccomandata A/R o con altro strumento di trasmissione che permetta il riscontro dell'avvenuta ricezione.
L'azione di risoluzione non sarà percorribile laddove il sopravvenuto inadempimento alla luce del maggior pagamento destinato al Fisco sia di scarsa importanza (interpretata dalla giurisprudenza di merito come superiore di almeno un quarto alla possibilità di soddisfazione originaria).
Ulteriore motivo di esimente potrebbe forse essere assunto dalla rilevanza della forza maggiore quale causa di non imputabilità dell'inadempimento.

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