Il concordato con “assicurazione” non è un concordato “per garanzia dell’attestatore”

Danilo Galletti
19 Novembre 2015

E' il debitore a dover “assicurare” il conseguimento delle utilità patrimoniali oggetto della proposta, e non l'attestatore.

E' il debitore a dover “assicurare” il conseguimento delle utilità patrimoniali oggetto della proposta, e non l'attestatore.

Il nuovo testo degli artt. 160 e 161 l. fall., dopo la conversione del Decreto Legge n. 83, introduce l'inedito verbo “assicurare”, riferito alla proposta del debitore.
L'art. 161 l. fall. contiene a mio avviso la norma “generale”, che condiziona l'ammissibilità della proposta alla circostanza per cui il debitore “si obblighi ad assicurare” una determinata “utilità” ai creditori.
L'art. 160 l. fall. è invece la norma speciale, che specifica l'utilità nella misura minima del 20% del valore del credito per i concordati “non in continuità”.
Dunque nei concordati con continuità aziendale il debitore deve comunque promettere il conseguimento di una utilità, che ovviamente dovrà avere una consistenza, e sulla natura vincolante di tale impegno non potevano esservi dubbi nemmeno prima, perché il concordato con continuità (diretta) è un concordato per garanzia; solo nei concordati non in continuità tale utilità dovrà assumere la consistenza almeno del 20% del valore dei crediti chirografari.
Tralasciando i profili applicativi e più tecnici, mi pare che sia difficile immaginare che la Riforma non richieda un impegno preciso nei confronti dei creditori, che a mio avviso non può che determinare anche l'ambito del controllo giudiziario, a prescindere dalla attualità o meno dei decisa contenuti in sentenze “trattato” del Supremo Collegio.
Ma l'impegno non può che riguardare il debitore, il quale non a caso si deve “obbligare ad assicurare”, e non l'attestatore, il cui ruolo invece non è mutato.
D'altro canto, come si potrebbe ritenere che l'”assicurazione” riguardi la fondatezza ed attendibilità del giudizio dell'attestatore, senza obliterare che anche prima della Riforma egli avrebbe dovuto emettere una valutazione basata su un livello scientifico elevato di attendibilità e di plausibilità, senza cioè ammettere che il lavoro di attestazione in precedenza veniva in realtà considerato una mera burletta?
L'impiego del termine “assicurare” non deve sorprendere, perché l'impegno assunto dal debitore, che se violato può fondare adesso senza ombra di dubbio il giudizio di risoluzione ex art. 186 l. fall., può anche essere influenzato dall'operare di fattori causali esterni e non controllabili da parte dello stesso, sicché egli in realtà assume un obbligo di vera e propria “garanzia” del conseguimento dei risultati promessi, a prescindere dalla eziologia degli eventi che in teoria glielo impediscano.
A non diverse conclusioni deve condurre l'interpretazione dell'art. 163 l. fall., a proposito dei “barrages” alla praticabilità delle proposte concorrenti, nonostante la apparente diversa formulazione, che sembra mettere in primo piano l'operato dell'attestatore; ma ancora una volta la proposta è del debitore, l'obbligo dallo stesso assunto, ed a fronte di ciò è soltanto cosa ovvia che vi sia l'attestazione positiva, atteso che diversamente saremmo di fronte ad una proposta a priori inammissibile.

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