L’inammissibilità di una promessa di pagamento entro un “range” tra un minimo e un massimo

Filippo Lamanna
10 Novembre 2015

Alcuni recenti commenti alla “miniriforma” di cui al D.L. n. 83/2015 (conv. dalla legge n. 132/2015) risultano articolati in un modo alquanto singolare, che merita di essere segnalato per il sottile artificio retorico che li caratterizza: dopo un'introduzione che sembra (quasi) riconoscere la bontà delle nuove disposizioni come giusta reazione del legislatore agli eccessi precedenti con cui era stato variabilmente incentivato il ricorso al concordato preventivo a discapito ed in assoluto dispregio degli interessi degli altri vari soggetti coinvolti nella crisi del debitore, vengono poi sviluppati argomenti apertamente finalizzati solo a ridimensionare la portata innovativa delle nuove disposizioni - a partire da quella con cui è stata ora chiaramente imposta al debitore la formulazione di una promessa, con indicazione esplicita e specifica dell'utilità, economicamente valutabile, che deve assicurarsi a ciascun creditore [art. 161, secondo comma, lettera e), l. fall.] -, fornendone un'interpretazione sostanzialmente demolitiva.

Alcuni recenti commenti alla “miniriforma” di cui al D.L. n. 83/2015 (conv. dalla legge n. 132/2015) risultano articolati in un modo alquanto singolare, che merita di essere segnalato per il sottile artificio retorico che li caratterizza: dopo un'introduzione che sembra (quasi) riconoscere la bontà delle nuove disposizioni come giusta reazione del Legislatore agli eccessi precedenti con cui era stato variabilmente incentivato il ricorso al concordato preventivo a discapito ed in assoluto dispregio degli interessi degli altri vari soggetti coinvolti nella crisi del debitore, vengono poi sviluppati argomenti apertamente finalizzati solo a ridimensionare la portata innovativa delle nuove disposizioni - a partire da quella con cui è stata ora chiaramente imposta al debitore la formulazione di una promessa, con indicazione esplicita e specifica dell'utilità, economicamente valutabile, che deve assicurarsi a ciascun creditore [art. 161, secondo comma, lettera e), l. fall.] -, fornendone un'interpretazione sostanzialmente demolitiva.
Credo sia utile avvertire dei rischi di tali tentativi, che – anche se riuscissero solo in parte a sminuire gli effetti della mini-riforma -, rischierebbero comunque di far nuovamente precipitare il concordato nelle sabbie mobili di proposte, come qualcuno le ha definite, semplicemente “indecenti”, e a riportarci dunque sul piano inclinato della de-responsabilizzazione patrimoniale.
Un esempio di tali tentativi è sotteso all'argomento secondo cui la percentuale di pagamento indicata dal debitore nel ricorso di concordato preventivo per cessio bonorum avrà sì, d'ora in poi, carattere vincolante, ma potrebbe continuare ad essere individuata sulla base di un “range, ossia comprendendola fra un minimo ed un massimo, sia pure solo a condizione che tale “forbice” sia ragionevolmente contenuta. La suddetta tesi viene motivata sul rilievo secondo cui non basterebbe un precetto normativo, come quello ora chiaramente inserito nell'art. 161 l. fall., ad eliminare quell'“alea” che è per sua natura consustanziale a qualsiasi cessione di beni da realizzarsi in un certo arco temporale e come tale soggetta a variabili di diverso genere; alea che sarebbe irrealistico voler forzosamente comprimere.
Ebbene, si tratta di una testi chiaramente finalizzata solo ad alzare quanto più possibile l'asticella per rendere più difficoltoso giungere poi ad una risoluzione del concordato per inadempimento.
Al riguardo mi limito solo ad osservare che ipotizzare come bastevole ai fini del requisito in esame l'indicazione di un “range” tra un minimo e un massimo cozza frontalmente con la necessità – già prima affermabile in via interpretativa, ma ora anche normativamente sancita - che l'utilità promessa sia indicata “specificamente”. Se, invece, il debitore potesse promettere di pagare 25, ma anche 20 o 23, ossia una somma compresa variabilmente in un “range” che va da 20 a - mettiamo – 26, di specifico non indicherebbe proprio nulla, ma farebbe semplicemente quello che alcuni debitori già facevano prima della mini-riforma, quando – sulla scorta di improvvidi arresti della S. Corte – da parte di alcuni si affermava che non vi fosse un obbligo di indicare nella proposta di concordato preventivo uno specifico risultato satisfattivo, né di vincolarsi ad esso. Ma è proprio questo che chiaramente la nuova norma ha voluto evitare, questa deresponsabilizzazione e decausalizzazione che rendeva aleatoria la proposta. E del resto il legislatore lo ha detto chiaramente nella Relazione accompagnatoria al D.L. 83/2015 (precisando che la succitata nuova disposizione ha la finalità di evitare, appunto, che possano essere presentate proposte “che lascino del tutto indeterminato e aleatorio il conseguimento di un'utilità specifica per i creditori”).
Né deve trarre in inganno la giustificazione che si dà alla suddetta soluzione lassista, ossia che non sarebbe eliminabile l'alea del risultato satisfattivo caratterizzante un concordato per cessione dei beni.
Si tratta di una giustificazione semplicemente infondata, come ci si avvede andando a verificare com'è regolata la cessio bonorum civilistica. Basta a tal fine, infatti, fare rinvio all'art. 1984 c.c., che espressamente prevede come normale, in caso di cessione di tutti i beni ai creditori, l'effetto esdebitatorio limitato solo alla percentuale concretamente pagata (“Se non vi è patto contrario, il debitore è liberato verso i creditori solo dal giorno in cui essi ricevono la parte loro spettante sul ricavato della liquidazione, e nei limiti di quanto hanno ricevuto”), sì che per il resto il debitore è ancora tenuto a pagare i creditori e non si esdebita affatto. Tenuto conto che la cessio bonorum civilistica è lo schema normotipico su cui si modella l'omologa figura del concordato per cessione dei beni, mi par chiaro che non ha alcun peso qualunque argomento che faccia leva sull'asserita ineliminabile aleatorietà della cessione dei beni. Se, infatti, nessuno nega che non si può sapere con certezza prima quale sarà il prezzo ricavato poi dalla liquidazione dei beni, è anche vero che tale forma di soddisfazione dei creditori è frutto di una libera scelta del debitore, che dovrà quindi subirne le conseguenze (in sostanza esdebitandosi solo nei limiti del pagato). Se egli invece pretende di esdebitarsi per intero, dovrà dunque formulare una promessa impegnativa e precisa, e restare vincolato a quella: così come, contraendo un'obbligazione di pagamento (ad es. il pagamento del prezzo di un immobile), non ci si può impegnare a pagare 10 o 20, come se fosse la stessa cosa, ma occorre impegnarsi a pagare una somma ben precisa ed univoca.
D'altra parte a tutela del debitore resta pur sempre il fatto che la legge ha disciplinato la risoluzione del concordato considerandola possibile solo se vi sia un inadempimento di non scarsa importanza.
E anche questa disciplina specifica dimostra come la ipotizzata possibilità di formulare una promessa sulla base di un “range” tra un minimo e un massimo sia anche inutile e contraddittoria, poiché un “range” in realtà è stato già previsto e metabolizzato dalla stessa legge fallimentare, e proprio laddove ha senso che esso rilevi, vale a dire ai fini risolutori. Esso consiste appunto nella previsione che l'inadempimento sia di non scarsa importanza. Il “range” va ravvisato appunto nello “spread” tra percentuale promessa specificamente, una sola, e percentuale effettivamente pagata. Entro i limiti della non scarsa importanza dell'inadempimento, ossia dello scostamento tra promessa e percentuale in concreto pagata, il concordato non è risolubile e quindi entro questi limiti già l'alea è considerata e regolata dalla legge. Sarebbe quindi non solo ultroneo, ma soprattutto illegittimo ampliare la forbice con un artificio a monte, ossia indicando un “range” sin dal momento della promessa, per elevare poi ulteriormente la soglia di rilevanza dell'inadempimento.

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