La disciplina del cosiddetto “contratto a tutele crescenti” sembra destinata ad incidere non solo sulla materia sostanziale, nella fattispecie l'ossatura delle regole del mercato del lavoro, ma anche su una serie di aspetti processuali, in merito ai quali sarà compito della giurisprudenza fornire spunti interpretativi per rispondere ai quesiti degli operatori.
Com'è noto, il Jobs Act cambia radicalmente la prospettiva delle tutele nei casi di licenziamenti economici, sia individuali che collettivi, su un piano completamente nuovo: per gli assunti a partire dal 7 marzo 2015 tramonta la cosiddetta tutela reale “forte” della reintegrazione nel posto di lavoro, a beneficio di forme di indennità “tarate” sull'anzianità di servizio (con un minimo di 4 mesi, oltre a 2 mesi per ogni anno di anzianità). Uniche eccezioni saranno i licenziamenti discriminatori, quelli ritenuti nulli nei casi previsti dalla legge (ad es. nel caso di recesso dal rapporto con la lavoratrice‐madre nel primo anno di età del figlio), quelli intimati oralmente nonché i licenziamenti disciplinari nei casi in cui sia dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato.
Dal punto di vista processuale, novità significative possono intervenire in relazione alla questione della competenza funzionale del giudice del lavoro rispetto a quella del tribunale fallimentare nelle controversie promosse dal lavoratore verso la società fallita datrice di lavoro.
Com'è noto, secondo l'articolo 24 l. fall. “il tribunale che ha dichiarato il fallimento è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore” e, tra queste, anche le controversie individuali di lavoro che abbiano contenuto patrimoniale e che dovrebbero invece essere trattate dinanzi al Tribunale del Lavoro, come dispone l'art. 409 c.p.c.
L'unica importante eccezione è rappresentata dalle controversie aventi ad oggetto l'impugnazione del licenziamento nell'ambito della tutela offerta dal vecchio art. 18 della l. 300/1970 (reintegrazione nel posto di lavoro).
In questo senso infatti, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, ove un lavoratore agisca giudizialmente per chiedere, oltre alla dichiarazione di illegittimità o inefficacia del licenziamento, la reintegrazione nel posto di lavoro nei confronti del datore di lavoro dichiarato fallito, la competenza funzionale rimane in capo al Giudice del Lavoro, “in quanto la domanda proposta non è configurabile come mero strumento di tutela di diritti patrimoniali da far valere sul patrimonio del fallito, ma si fonda sull'interesse del lavoratore a tutelare la sua posizione all'interno dell'impresa fallita, sia per l'eventualità della ripresa dell'attività lavorativa (conseguente all'esercizio provvisorio ovvero alla cessione dell'azienda o a un concordato fallimentare) sia per tutelare i connessi diritti non patrimoniali, e i diritti previdenziali, estranei all'esigenza della par condicio creditorum” (tra le più recenti, cfr. Cass. Sez. Lavoro n. 7129/2011 e Cass. n. 16264/2013).
Con l'introduzione del Jobs Act, le conseguenze sul piano processuale nell'ambito fallimentare sono dunque di immediata evidenza: venendo a mancare il presupposto della tutela reintegratoria nel precedente posto di lavoro all'interno dell'impresa fallita, anche le domande inerenti i licenziamenti economici saranno devolute al tribunale fallimentare.
Tanto premesso, la questione può dirsi risolta solo in apparenza. È infatti facile prevedere che i lavoratori chiederanno in via principale di giudicare discriminatorio il proprio licenziamento anche nei casi in cui questo sarà da ricondurre esclusivamente ad una motivazione economica: non solo al fine di puntare ad ottenere la più intensa tutela reintegratoria piena, ma anche perché tale scelta potrebbe essere sufficiente a radicare la competenza del giudice del lavoro, ritenuto più specializzato, in tale materia, di quello fallimentare.
Potrebbero dunque rientrare dalla finestra, ancorché strumentalmente, molti dei casi di competenza del giudice del lavoro che il legislatore pare aver voluto circoscrivere.