Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita: spunti di interesse sul nuovo OIC16

23 Febbraio 2015

Il processo di revisione attuato all'OIC nell'agosto 2014 ha portato ad un incisivo aggiornamento dei principi contabili e, in particolare, per quel che ne occupa, dell'OIC 16, relativo alle “Immobilizzazioni materiali”.

Il processo di revisione attuato all'OIC nell'agosto 2014 ha portato ad un incisivo aggiornamento dei principi contabili e, in particolare, per quel che ne occupa, dell'OIC 16, relativo alle “Immobilizzazioni materiali”.
I principi come sopra revisionati si applicano ai bilanci a partire dall'esercizio 2014.

Breve analisi dell'OIC 16 con riferimento alle immobilizzazioni materiali destinate alla vendita
Il principio in epigrafe, al punto 19 della “Classificazione e contenuto delle voci”, recita testualmente: “Le immobilizzazioni materiali che la società decide di destinare alla vendita sono classificate separatamente dalle immobilizzazioni materiali ossia in un'apposita voce dell'attivo circolante. Tale riclassifica è effettuata se sussistono i seguenti requisiti:
- le immobilizzazioni sono vendibili alle loro condizioni attuali e non richiedono modifiche tali da differirne l'alienazione;
- la vendita pare altamente probabile alla luce delle iniziative intraprese, del prezzo previsto e delle condizioni di mercato;
- l'operazione dovrebbe concludersi nel breve termine.”
Come risulta dall'inequivoca formulazione della norma, i predetti requisiti devono ricorrere congiuntamente.
Il punto è già noto, perché richiamato, sia pure con una formulazione diversa, nel previgente OIC 16 (in particolare con riferimento alla sussistenza dei requisiti di cui sopra), che però non ha suscitato particolare attenzione sino all'acuirsi della crisi e del conseguente diffuso ricorso alle procedure di gestione della contingenza.
In forza della nuova formulazione del principio, le immobilizzazioni in oggetto, nel momento in cui sono destinate ad essere vendute, devono essere riclassificate nell'attivo circolante e valutate al minor importo fra il valore netto contabile e quello di realizzo desumibile dall'andamento del mercato.
La nuova voce da iscrivere all'attivo circolante potrà essere “Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita”; e nella nota integrativa relativa al bilancio che recepirà tale nuova indicazione dovrà darsene adeguata motivazione.
Ulteriore conseguenza, oltre al mutamento del criterio di valutazione, è il venir meno del procedimento di ammortamento.
Effetti sulle procedure di gestione pre-concorsuale e concorsuale delle crisi di impresa
Nel piano attestato ex art. 67, comma 3, lettera d), l. fall., negli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l. fall. e nel concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 186-bis l. fall., ricorre di frequente l'esigenza di procedere alla cessione dei c.d. beni non strategici. In tal caso - si ricorda - l'operazione dev'essere prevista dal piano di risanamento; e questo dev'essere attestato da un professionista indipendente ex art. 67 cit. e, nel concordato preventivo, anche verificato dal commissario giudiziale.
Orbene, è fuor di dubbio che per i beni non più strategici, che vengono estromessi dal ciclo produttivo per essere destinati alla cessione, ricorrano i presupposti per l'applicazione del nuovo OIC 16, che qui ha perspicua rilevanza, perché, come si è osservato sopra, determina il mutamento dei criteri di valutazione e la sospensione del processo di ammortamento per i beni strumentali destinati alla vendita.
Le ovvie conseguenze saranno che:
- il bilancio infrannuale alla base del piano dovrà essere redatto alla stregua dei nuovi criteri di valutazione;
- i bilanci di previsione a base del piano non dovranno più tenere conto dei beni in oggetto.
Conseguenze in chiave tributaria ai fini delle imposte dirette
Dall'esercizio 2008, in forza delle disposizioni di cui alla lettera q) del comma 33 della legge 244/2007 (finanziaria 2008), non è più consentito dedurre gli ammortamenti, gli accantonamenti e le rettifiche di valore non stanziati a conto economico, perché operati esclusivamente in applicazione di norme fiscali e come tali privi di giustificazione civilistico-contabile (abrogazione specifica di parte del comma 4. lett. b). dell'art. 109 TUIR).
La sopra citata legge 244/2007 ha introdotto il c.d. principio di derivazione, in forza del quale il reddito di impresa è determinato apportando all'utile o alla perdita risultanti dal conto economico le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione delle competenti norme fiscali (reddito di impresa).
Ne consegue che i beni strumentali destinati alla vendita, non formando oggetto, per le ragioni sopra esposte, di ammortamento civilistico, sono privi di rilevanza anche ai fini fiscali.
Peraltro, il cambio di collocazione fra l'attivo circolante non modifica la rilevanza di plusvalenze e minusvalenze, né sul piano civilistico né su quello fiscale.
Ovviamente, nel concordato preventivo, in applicazione dell'art. 86, comma 5, TUIR, saranno prive di rilevanza fiscale le plusvalenze e le minusvalenze conseguenti alla cessione dei beni operate nel quadro della procedura.

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