TASI - Curatele senza coperture
06 Ottobre 2014
Anche le procedure fallimentari sono soggette all'obbligo di pagamento della TASI sugli immobili acquisiti all'attivo fallimentare. Nessuna novità sotto questo profilo rispetto ai tributi che hanno preceduto la TASI, quali ICI e IMU. Infatti se per ICI e IMU il Legislatore aveva espressamente previsto la sospensione del pagamento fino al momento della vendita del bene, la disciplina della TASI nulla dice a proposito. Quindi per IMU e ICI si creava un unico periodo di imposta – da data della sentenza dichiarativa di fallimento a data di cessione dell'immobile – con obbligo di pagamento entro novanta giorni del decreto di trasferimento (per IMU art. 9, comma 7, D.lgs 23/2011). Il Legislatore per la TASI è invece “avaro” di richiami per i Curatori. Infatti il rinvio ai termini di pagamento dell'IMU è limitato all'art. 9, comma 3, d.lgs 23/2011, che riguarda i termini ordinari di pagamento: 16 giugno – 16 dicembre, non quelli speciali previsti per il fallimento. Quindi niente periodo unico d'imposta e nessuna possibilità di attendere che si generi adeguata liquidità per la procedura con l'incasso del corrispettivo per la vendita immobiliare. Inutile dire che il problema è di minor rilievo per le procedure con adeguata liquidità, mentre diventa più rilevante, anche per i profili sanzionatori, per i fallimenti illiquidi. Urge intervento del Legislatore! |