La legge delega fiscale n. 23/2014 attribuisce al Governo il potere di adottare decreti legislativi recanti la revisione del sistema fiscale entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della citata legge.
Il provvedimento prevede interventi di carattere generale dando criteri e principi direttivi.
In particolare, con riferimento al tema in oggetto, l'art. 12 (“Razionalizzazione della determinazione del reddito di impresa e della produzione netta”) al secondo comma lett. a) prevede:
“Introduzione di criteri chiari e coerenti con la disciplina di redazione del bilancio, in particolare per determinare il momento del realizzo delle perdite su crediti, ed estensione del regime fiscale previsto per le procedure concorsuali anche ai nuovi istituti introdotti dalla riforma del diritto fallimentare e della normativa sul sovraindebitamento, nonché alle procedure similari previste negli ordinamenti di altri stati”.
La legge delega, quanto alle procedure concorsuali, si pone due obiettivi:
- con il primo il legislatore vuole realizzare un più stretto collegamento tra le risultanze del bilancio e la disciplina fiscale delle perdite su crediti;
- con il secondo è prevista una estensione del regime fiscale in vigore per le procedure concorsuali anche per i nuovi istituti introdotti dalla riforma del diritto fallimentare, sia con riferimento a specifici benefici attribuiti a dette procedure, sia soprattutto con riferimento all'esistenza degli elementi certi e precisi per la deducibilità delle perdite su crediti in capo ai creditori, anche con riferimento alle procedure similari previste negli ordinamenti di altri paesi.
La legge delega si prefigge quindi l'obiettivo, sul versante del creditore del debitore in crisi, di prevedere che la presunzione che consente di ritenere sussistenti gli elementi certi e precisi di cui all'art. 101 comma 5 TUIR ai fini della deducibilità fiscale delle perdite sui crediti, debba estendersi anche agli istituti di soluzione delle crisi aziendali introdotte dalla riforma della legge fallimentare quali il piano attestato ex art. 67, comma 3, lett. d) l. fall., gli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l.fall., la procedura in caso di crisi da sovraindebitamento di cui alla L. 3/2012 e le procedure concorsuali estere similari a quelle italiane (su quest'ultimo tema si veda l'all. A al Regolamento CE n. 1346 del 2000).
Il tema è di grande rilievo, in particolare, nell'attuale momento di grave crisi, in cui spesso il creditore imprenditore è penalizzato due volte: una prima a causa della perdita che subisce per effetto della crisi che ha investito il suo cliente (debitore); una seconda per il fatto che la deducibilità fiscale è ancorata al ricorrere dei due elementi previsti dall'art. 101 TUIR e cioè certezza e precisione da tradursi, secondo l'amministrazione finanziaria, con la necessità che la perdita sia definitiva (tema che a livello interpretativo crea non pochi dubbi applicativi).
Consentire prospetticamente, nell'evoluzione della riforma, che gli elementi certi e precisi rilevino in presenza delle succitate procedure di gestione delle crisi, è un sicuro intervento di razionalizzazione di sistema e di semplificazione per le imprese nella gestione delle perdite su crediti.