Tasi e fallimento: applicazione incerta

04 Agosto 2014

La Legge di stabilità n. 147 del 27 dicembre 2013, con i commi da 669 a 681 istituisce e disciplina il nuovo tributo per i servizi indivisibili (TASI). Il presupposto impositivo del tributo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili a qualsiasi uso adibiti.

Articolo scritto in collaborazione con Giovanni Rota, dottore

La Legge di stabilità n. 147 del 27 dicembre 2013, con i commi da 669 a 681 istituisce e disciplina il nuovo tributo per i servizi indivisibili (TASI). Il presupposto impositivo del tributo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili a qualsiasi uso adibiti.
L'introduzione di tale tributo rientra nel più ampio intervento di cui al comma 639 dell'art. 1 della predetta legge, che istituisce “l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore”. La previsione normativa risulta perfettamente aderente a quanto annunciato nella nota di aggiornamento al DEF 2013 del Ministero dell'Economia e delle Finanze che sul tema testualmente recita l' “impegno alla rivisitazione della tassazione immobiliare in un'ottica di maggiore equità” prevedendo l'introduzione di una “service tax che permetta di consolidare il decentramento fiscale mantenendo la parte di imposizione sull'immobile e introducendo una componente diretta a tassare i ‘servizi indivisibili' e la gestione dei rifiuti”.
In tale contesto è opportuno interrogarsi sull'applicazione o meno della TASI in ambito fallimentare, poste le peculiarità della procedura di fallimento che, in dinamiche differenti dalla gestione della vita ordinaria d'impresa, risulta proprietaria di fabbricati nonché di aree edificabili rientranti nel presupposto impositivo del tributo. Tale interrogativo, inerente la modalità di applicazione del tributo, risulta nel caso di specie tanto più rilevante posta la presenza – per altra imposta componente la IUC (l'IMU) – di uno specifico regime portato dall'art. 10, sesto comma, D.Lgs. 504/92 che stabilisce che “per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data in cui il prezzo è stato incassato; entro lo stesso termine deve essere presentata la dichiarazione”. Per la Tasi non rileva un'espressa analoga disciplina e nemmeno un intervento legislativo di carattere derogatorio. Tuttavia, nell'attesa di un auspicato intervento sulla materia, considerazioni attinenti la natura del tributo TASI, i continui rimandi alla disciplina IMU e la sua qualifica di componente di un'unica imposta, la IUC (considerazioni che trovano anche conferma nelle schede di lettura in commento riferite alla Legge di Stabilità disponibili in documenti.camera.it, dove nelle note ai commi da 669 a 681 è indicato come la TASI rientri nell' “alveo dell'imposta Comunale Unica” IUC) parrebbero far propendere per un'applicazione analogica delle modalità di versamento previste per l'IMU sopra rappresentate anche al tributo TASI in ambito fallimentare. Posto il consolidato divieto di applicazione analogica delle norme fiscali che stabiliscono il presupposto, il soggetto passivo dell'imposta, le esenzioni e le agevolazioni di cui all'art. 2, lett. e) della L. n. 80/2003; nel caso in esame un'estensione della disciplina IMU attinente le modalità temporali di versamento del tributo (per gli immobili rientranti nella procedura di fallimento) alla TASI, potrebbe considerarsi a livello interpretativo corretta, con la conseguenza che anche quest'ultimo tributo potrebbe essere versato, in unica soluzione, in seguito alla vendita del bene da parte della procedura di fallimento ed “entro il termine di tre mesi dalla data in cui il prezzo è stato incassato”.

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