Comitato dei creditori (l. fall.)
25 Marzo 2016
Inquadramento
Per effetto, da ultimo, della riforma portata dal D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5, in vigore dal 16 luglio 2006, l'assetto dei poteri nell'ambito del diritto fallimentare risulta fortemente mutato. Al comitato dei creditori vengono riconosciuti poteri di vigilanza e controllo molto più penetranti rispetto al passato e molto più pervasivi rispetto a quelli del giudice delegato il quale, diversamente dalla previgente normativa, non è più organo di direzione delle operazioni del fallimento, ma è esclusivamente chiamato a svolgere un'attività di vigilanza e controllo in ordine alla regolarità formale e legale della procedura. Al curatore invece è attribuita l'amministrazione della procedura fallimentare.
Il comitato dei creditori assume in tale contesto il ruolo di organo consultivo e di direzione della procedura di fallimento contraddistinto da pervasivi poteri di vigilanza e controllo. Il comitato dei creditori assume rilevanza nel fallimento (artt. 40, 41 l. fall.) nonché nel concordato preventivo liquidatorio, dove la costituzione del comitato dei creditori, prevista dall'art. 182 l. fall., fa espresso richiamo alle norme inerenti la disciplina e il funzionamento del comitato nella procedura fallimentare.
La puntuale trattazione del tema presuppone la rappresentazione logico funzionale della normativa che regolamenta la nomina, la composizione del comitato dei creditori, l'esame delle funzioni attribuite dalla legge fallimentare al comitato nonché le regole del funzionamento dello stesso, per concludere con la disamina delle responsabilità assunte dai creditori nello svolgimento del ruolo di membri del cdc. Dalla riforma organica della legge fallimentare sono scaturiti significativi mutamenti del ruolo del cdc, che ha assunto funzioni di controllo e di attiva ingerenza sulla gestione del curatore, in ossequio ad un'impostazione in chiave “privatistica” della procedura, nella prospettiva di una maggiore autonomia negoziale nella definizione degli interessi tra le parti (in tal senso Forgillo E., in Fallimento e concordato fallimentare, a cura di Jorio A., Diritto commerciale, I, diretto da O. Cagnasso, G. Cottino, 2016, 1086). L'impianto normativo del 1942, che attribuiva al cdc competenze residuali di consulenza e controllo, privo di una reale identità in un sistema dove il giudice delegato e il curatore rispettivamente curavano la direzione e la gestione della procedura di fallimento, risulta ora completamente superato privilegiando – in un talvolta complesso sistema di suddivisione di competenze e funzioni – un ruolo centrale ed attivo del comitato dei creditori. La disciplina concernente l'organo collegiale del comitato dei creditori è ricompresa negli artt. 40, 41 l. fall., che definiscono le regole per la costituzione e per il funzionamento dell'organo medesimo. In tutta la legge fallimentare, poi, vi sono continui richiami al cdc per l'individuazione delle varie fattispecie in cui l'organo in parola è chiamato a svolgere la propria funzione.
Nomina e sostituzione dei membri del comitato dei creditori L'art. 40 l. fall. prevede espressamente, al primo comma, che la nomina del comitato sia effettuata dal giudice delegato, che provvede, entro 30 giorni dalla sentenza dichiarativa di fallimento, una volta sentito il curatore e i creditori che con la domanda di insinuazione allo stato passivo, o prima della stessa, hanno manifestato la propria disponibilità ad assumere l'incarico. Il termine di 30 giorni è da ritenersi “ordinatorio” (in tal senso Candia, Gli organi preposti al fallimento, in Fallimento e concordati, a cura di Celentano-Forgillo, Torino, 2008, 344 e in Il fallimento e le altre procedure concorsuali III, diretto da Panzani L., 2012, 237), non essendo prevista alcuna sanzione in caso di mancato rispetto dello stesso da parte del giudice delegato. Come precisato al terzo comma dell'art. 40 l. fall. i soggetti che possono assumere la qualità di membri del comitato dei creditori devono essere creditori della società fallita. I creditori possono delegare le proprie funzioni, previa comunicazione al giudice delegato, ed esclusivamente a soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 28 l. fall. La possibilità di prevedere che la nomina del cdc avvenga anticipatamente rispetto all'esame dello stato passivo – da leggersi unitamente alla previsione del termine di 30 giorni dalla sentenza dichiarativa di fallimento che, anche se non perentorio, indica la necessità che il cdc venga a costituirsi nell'immediatezza dell'apertura di fallimento e quindi in anticipo alla data dell'udienza per l'esame dello stato passivo – comporta che l'analisi del giudice delegato in ordine alla qualità di creditore, così come il rispetto delle previsioni dettate al comma 2 dell'art. 40 l. fall. in ordine alla rappresentazione in “misura equilibrata” dei crediti, risulti di maggiore difficoltà. Per tale motivo, difatti, la nomina del comitato dei creditori, in tale fase, non può che ritenersi condizionata a che tali creditori, solo “dichiarati” e non ancora “accertati”, ai sensi dell'art. 37-bis l. fall., non siano successivamente, conclusa l'adunanza per l'esame dello stato passivo e prima della dichiarazione di esecutività dello stesso, oggetto di diversa disegnazione da parte dei creditori presenti all'adunanza chiamata per l'esame dello stato passivo. La composizione può inoltre essere modificata dal giudice delegato, per effetto dell'art. 40, comma 1, l. fall. ultimo capoverso, in virtù delle variazioni dello stato passivo, nonché per qualsiasi giustificato motivo.
Accettazione La nomina del giudice delegato non comporta per il creditore nominato l'obbligatorietà di accettare l'incarico (in tale senso, Forgillo E., op. cit., 1091). Pertanto, in seguito alla comunicazione formale di nomina da parte del curatore, il creditore sarà chiamato ad accettare o meno l'incarico ricevuto provvedendo, in caso di accettazione, agli adempimenti richiesti dalle disposizioni vigenti. La mancata accettazione da parte del creditore comporta l'inefficacia della nomina, con la conseguenza che il giudice delegato dovrà provvedere con una nuova designazione. Ai sensi del comma 5 dell'art. 40 l. fall. (introdotto dal D.L. n. 59/2016, conv. in L. n. 119/2016), il comitato dei creditori si considera costituito con l'accettazione, anche per via telematica, della nomina da parte dei suoi componenti, senza necessità di convocazione dinanzi al curatore ed anche prima della elezione del suo presidente.
Composizione L'art. 40 l. fall., comma 2, provvede puntualmente in ordine alla composizione del cdc, che deve essere formato da un numero minimo di tre o da un numero massimo di cinque membri. I componenti del cdc devono essere scelti tra i creditori della società fallita, e devono “rappresentare in misura equilibrata quantità e qualità dei crediti ed avuto riguardo alla possibilità di soddisfacimento degli stessi”. La predetta locuzione, che individua i diversi criteri medianti i quali comporre il comitato dei creditori, risulta ampiamente discussa dalla dottrina, che ne ha evidenziato criticità e sfumature (approfondimento in Rossi A., Gli interessi nel comitato dei creditori, in Fall., 2010, 1128; Proto C., Il Comitato dei creditori nelle leggi delega per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali, in Fall., 2005, 1005).
I poteri attribuiti dal primo comma dell'art. 41 l. fall. al comitato dei creditori (… il comitato dei creditori vigila sull'operato del curatore, ne autorizza gli atti ed esprime pareri …) suggeriscono il raggruppamento delle attività/funzioni del cdc (disseminate nella legge fallimentare) nelle seguenti tre macroclassi: i) attività di vigilanza e controllo; ii) attività di direzione/amministrazione attiva e iii) attività consultiva.
Per quanto attiene alla funzione di vigilanza e controllo, oltre alla possibilità prevista dal comma 5 dell'art. 41 che consente a ciascun membro del comitato dei creditori di ispezionare le scritture contabili, i documenti della procedura e poter richiedere al curatore notizie e chiarimenti, sono diretta attuazione della funzione in commento le seguenti attribuzioni del comitato dei creditori:
Per quanto attiene invece alla funzione di direzione / amministrazione attiva, la stessa è ravvisata nel potere di autorizzazione degli atti di gestione del curatore riconoscibili nelle seguenti attribuzioni del comitato dei creditori:
Per quanto attiene infine alla funzione consultiva, la stessa, è riscontrabile nei numerosi pareri facoltativi, obbligatori o vincolanti, richiesti dal tribunale, dal giudice delegato o dal curatore al comitato dei creditori. Passando in rassegna la legge fallimentare si evidenziano i seguenti:
Pareri facoltativi:
Pareri obbligatori:
Pareri vincolanti:
Il funzionamento del comitato dei creditori
Con riferimento al funzionamento del cdc, la disciplina vigente prescrive che la prima convocazione dello stesso venga effettuata dal curatore (art. 40, comma 3, l. fall.). Tale prima convocazione deve avvenire entro 10 giorni dalla nomina del comitato ed in tale occasione il comitato medesimo deve, a maggioranza (calcolata sull'intero numero dei componenti e non solo dei presenti), provvedere alla nomina del presidente.
L'art. 41, comma 2, l. fall. stabilisce che la convocazione del cdc debba essere effettuata dal presidente per l'adozione delle delibere di competenza, o quando ne sia stata fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.
Quanto al meccanismo di deliberazione, la norma (art. 41, comma 3, l. fall.) stabilisce che l'organo deliberi a maggioranza dei votanti, prevedendo che l'espressione di voto possa essere manifestata in riunioni collegiali oppure mediante telefax o altro mezzo elettronico telematico, a condizione che garantisca la prova della manifestazione di voto, entro un termine massimo di 15 giorni decorrenti dal momento in cui la richiesta sia pervenuta al presidente.
In tema di responsabilità, l'art. 41 l. fall., al comma 7, prevede che ai componenti del comitato dei creditori, in quanto compatibili, si applichino il primo ed il terzo comma dell'art. 2407 c.c. Quest'ultimo articolo, in particolare nelle previsioni del primo comma, trattando della responsabilità dei sindaci, prevede che gli stessi debbano svolgere l'attività con professionalità e diligenzarichiesti dalla natura dell'incarico risultando inoltre responsabili per la verità delle attestazioni rilasciate, dovendo inoltre conservare il segreto sui fatti e documenti conosciuti in ragione dell'attività svolta. La responsabilità in commento è di carattere solidale sia fra i membri del cdc, sia nei confronti del curatore, ove l'azione sia stata proposta contro entrambi gli organi.
L'azione di responsabilità nei confronti dei membri del cdc, nel corso della procedura di fallimento, ai sensi dell'art. 47, comma 8, l. fall., può essere esperita esclusivamente dal curatore con autorizzazione del giudice delegato. Quest'ultimo inoltre, in tale caso, può procedere alla sostituzione dei componenti del cdc nei confronti di quali si è proceduto ad attivare l'azione di responsabilità. La predetta azione di responsabilità, successivamente alla chiusura del fallimento, può invece essere promossa da ciascun creditore, dal fallito o dal terzo se eventuali autorizzazioni (vincolanti) del comitato dei creditori hanno cagionato ad essi un danno. L'azione si prescrive nel termine di cinque anni decorrente, per il curatore, dalla data dell'evento pregiudizievole, per gli altri soggetti dalla data della chiusura di fallimento.
Il richiamo, effettuato dall'art. 41 l. fall. al comma 3 dell'art. 2047 c.c., determina poi l'applicazione al cdc, per quanto compatibile, della disciplina delle azioni esperibili nei confronti dell'organo amministrativo (artt. da 2393 a 2395 c.c.). In tale ambito, nello specifico, vengono richiamate l'azione sociale di responsabilità, la responsabilità verso i creditori sociali, l'azione individuale del socio e del terzo.
Ai fini del riconoscimento del danno, pertanto, è necessario che sussista un nesso causale tra la condotta censurabile dei componenti del comitato dei creditori ed il pregiudizio arrecato al complesso di beni da monetizzare (in tali termini in Il Fallimento e le altre procedure concorsuali III, diretto da Panzani L., 2012, 278).
Il Comitato dei creditori nel concordato preventivo liquidatorio
L'art. 182 l. fall., prevede, in caso di concordato liquidatorio con cessione dei beni, che il tribunale nomini un comitato dei creditori anch'esso formato da un numero di tre o cinque membri al quale, in quanto compatibili, applicare le previsioni in ordine alla composizione ed al funzionamento del cdc contenute negli artt. 40 e 41 l. fall.
Per quanto concerne la composizione, costituzione ed il funzionamento del comitato dei creditori nell'ambito della procedura di concordato preventivo va fatto integrale richiamo a quanto previsto per il predetto organo nella procedura di fallimento, per quanto attiene invece alle attribuzioni dello stesso è possibile ricondurre le medesime a due tipologie di attività:
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