Contratti bancariFonte: Cod. Civ. Articolo 1834
03 Agosto 2015
Inquadramento
Nella sfera delle complesse attività svolta dalle banche, bisogna evidenziare l'importanza dei contratti bancari per lo svolgimento delle operazioni tipiche fondamentali bancarie, previste dal nostro codice civile. Infatti, i suddetti contratti hanno la funzione di offrire alle banche strumenti giuridici idonei all'esercizio della loro attività d'impresa. Permettono alla banca di svolgere la sua principale attività di intermediazione nella circolazione del denaro, tramite operazioni passive di raccolta del denaro dai risparmiatori ed operazioni attive di concessione dei crediti a privati, imprese ed enti pubblici.
Appartengono a questa categoria i contratti bancari tipici disciplinati dal codice civile, quali:
Deposito bancario
Il deposito bancario è un contratto reale, in quanto si perfeziona con la consegna alla banca della somma; ed unilaterale, perché le prestazioni che ne derivano sono a carico della sola banca che è obbligata alla restituzione della somma ed alla corresponsione degli interessi nella misura dovuta o altrimenti in quella legale. Il codice civile non dà una definizione precisa, ma disciplina e distingue i depositi bancari agli artt. 1834 – 1838, prevedendo, rispettivamente:
Siccome il deposito può accompagnarsi ad un contratto di conto corrente dove il correntista effettua una serie di versamenti e prelievi, i versamenti e i prelevamenti (salvo patto contrario) si eseguono alla sede della banca presso la quale si è costituito il rapporto.
Le annotazioni sul libretto, firmate dall'impiegato della banca che appare addetto al servizio, fanno piena prova nei rapporti tra banca e depositante.
Si fa presente che il D.Lgs. n. 90/2017, recependo le direttive UE in merito all'antiriciclaggio, ha modificato l'art. 49 del D.Lgs. n. 231/2007 prevedendo che dal 4 luglio 2017 i libretti di deposito, bancari e postali, potranno essere emessi solo se nominativi, non potendo più ricorrere a quelli al portatore. Inoltre, dalla stessa data è anche vietato il trasferimento dei libretti al portatore, i quali sono stati estinti entro il 31 dicembre 2018 dal portatore stesso.
Se per i titoli depositati si deve provvedere al versamento di decimi o si deve esercitare un diritto di opzione, la banca deve chiedere in tempo utile istruzioni al depositante e deve eseguirle, qualora abbia ricevuto i fondi all'uopo occorrenti. In mancanza d'istruzioni, i diritti di opzione devono essere venduti per conto del depositante a mezzo di un agente di cambio. Apertura di credito
L'apertura di credito, è il contratto col quale la banca (accreditante) si obbliga a tenere a disposizione del cliente (accreditato) una somma di denaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato (art. 1842 c.c.). L'accreditato si obbliga a riconoscere alla banca un corrispettivo sotto forma di commissione e sarà tenuto alla restituzione delle somme utilizzate solo alla cessazione del rapporto. Se non è convenuto diversamente, l'accreditato può utilizzare in più volte il credito, e può ripristinare la sua disponibilità con successivi versamenti.
La banca non può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se non per giusta causa. Sconto bancario
Il codice civile disciplina tale contratto con gli artt. 1858 e ss., definendolo come il contratto con il quale la banca, dopo aver trattenuto gli interessi, anticipa al cliente l'importo di un credito di questi verso terzi in cambio della cessione salvo buon fine del credito stesso. Con la clausola “salvo buon fine” il cliente deve garantire oltre all'esistenza del credito, anche il suo pagamento da parte del debitore. Se questi risultasse inadempiente, la banca ha diritto di ottenere il pagamento dal cliente. La banca, nell'effettuare lo sconto, non corrisponde al cliente l'esatto ammontare del credito ceduto, ma un importo inferiore a causa degli interessi sottratti per il periodo tra lo sconto e la scadenza del credito a titolo di corrispettivo. Il tasso calcolato per l'interesse è detto appunto tasso di sconto. Tale contratto soddisfa le esigenze di liquidità del cliente, attraverso lo smobilizzo di crediti non ancora esigibili, anche se per un importo inferiore.
Anticipazione bancaria
L'anticipazione bancaria è un contratto tipico che trova un'espressa disciplina negli artt. 1846 - 1851 c.c. Con l'anticipazione bancaria, a differenza dello sconto cambiario, la banca mette a disposizione del cliente (anticipato) una somma di denaro, ottenendo in garanzia il pegno di titoli o merci. Nel dettaglio, la banca anticipa al proprio cliente parte del valore di merci o titoli che vengono contestualmente consegnati in pegno alla banca stessa, con facoltà del cliente di ritirarli previo rimborso proporzionale delle somme anticipate. Inoltre, nell'anticipazione bancaria è fondamentale che ci sia corrispondenza tra la somma anticipata ed il valore delle merci o dei titoli dati in pegno. Si evidenzia che l'anticipazione può essere fatta su pegno regolare oppure su pegno irregolare:
L'anticipazione bancaria dà origine ad un rapporto di regola a termine, cioè a tempo determinato e destinato ad estinguersi allo scadere del termine iniziale.
Conto corrente bancario
Viene definito contratto di conto corrente bancario l'accordo con cui la banca si impegna nei confronti del cliente a prestare un servizio di cassa, ossia nel provvedere per conto del cliente correntista, su ordine diretto ed indiretto e con le sue disponibilità, ai pagamenti ed alle riscossioni. Rientrano nel servizio di cassa tutte le prestazioni di servizi di pagamento tra cui la trasmissione o l'esecuzione di pagamento effettuati con qualunque modalità:
Generalmente, il correntista può disporre del conto corrente tramite assegni bancari, purché tra la banca ed il correntista ci sia uno specifico accordo, chiamato convenzione di assegno. Sulle rimesse decorrono gli interessi nella misura stabilita dal contratto o dagli usi ovvero, in mancanza, in quella legale. Quanto alla chiusura del rapporto di conto corrente:
Se il contratto è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere a ogni chiusura del conto, dandone preavviso almeno dieci giorni prima. Mutuo
Un altro fondamentale contratto bancario è il mutuo, disciplinato dal T.U. bancario e dal codice (artt. 1813 e ss)civile, in forza del quale una parte (mutuante) consegna all'altra (mutuatario) una determinata somma di denaro o di altre cose fungibili, e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità. Il mutuo è un contratto reale ed unilaterale e può essere:
Il mutuatario, in ogni caso, è obbligato a restituire cose della stessa qualità di quelle ricevute, e se l'oggetto del mutuo è il denaro, la somma dovuta dovrà essere restituita con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale, come indicato dal principio nominalistico. Invece, in base al principio valoristico, le obbligazioni pecuniarie devono essere valutate secondo il loro valore intrinseco, facendo così ricorso alle garanzie monetarie, con lo scopo di salvaguardare i contraenti dalla svalutazione monetaria, stabilendo che la prestazione pecuniaria debba essere determinata in base a dei parametri prestabiliti, come oro, merci ed indici. Deposito di titoli in amministrazione
La banca oltre a svolgere operazioni tipiche della circolazione del denaro, svolge anche operazioni accessorie prestando al pubblico servizi diversi. Tra quest'ultimi troviamo, principalmente, il deposito di titoli in amministrazione. Il deposito di titoli in amministrazione è un contratto bancario, previsto dall'art. 1838 c.c., mediante il quale la banca si obbliga a custodire e ad amministrare i titoli ricevuti in deposito dai propri clienti. Sono oggetto del contratto titoli di massa o in serie, nominativi, al portatore o all'ordine. La banca deve provvedere alla tutela dei diritti inerenti ai titoli. Alcuni atti di gestione possono essere compiuti solo dalla banca (riscossione degli interessi o dei dividendi; verifica dei sorteggi per l'attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale; curare le riscossioni per conto del depositante ecc.); mentre altri richiedono la cooperazione del cliente (versamento dei decimi ed esercizio del diritto di opzione ecc.). Per quest'ultimi la banca deve chiedere in tempo utile istruzioni al depositante e deve eseguirle qualora abbia ricevuto i fondi necessari. In mancanza d'istruzioni, la banca deve vendere i diritti di opzione per conto del depositante. Alla banca spetta un compenso ed il rimborso delle spese nella misura stabilita dal contratto o dagli usi. Nella custodia e nell'amministrazione dei titoli, la banca deve usare l'ordinaria diligenza professionale: è nullo il patto diretto ad escludere o limitare la responsabilità della banca (art. 1838, comma 4, c.c.). Cassetta di sicurezza
Gli artt. 1839 e ss. del codice civile disciplinano il servizio bancario delle cassette di sicurezza, prevedendo che “Nel servizio delle cassette di sicurezza, la banca risponde verso l'utente per l'idoneità e la custodia dei locali e per l'integrità della cassetta, salvo il caso fortuito”. La cassetta di sicurezza è un servizio di custodia offerto dagli istituti di credito, attraverso il quale viene garantita la custodia di valori, documenti o oggetti preziosi con un'elevata privacy e con un elevato grado di sicurezza per i proprietari. Infatti, l'acceso al servizio viene di norma effettuato in stanze blindate, a volte presenti nel caveau delle banche, all'interno delle quali il cliente viene lasciato solo per effettuare in piena privacy le operazioni di immissione o di estrazione di oggetti/valori dalla cassetta di sicurezza, ed inoltre il cliente dovrà depositare la firma autorizzata all'accesso, con la possibilità di delegare anche soggetti terzi.
Se la cassetta è intestata a più persone, l'apertura di essa è consentita singolarmente a ciascuno degli intestatari, salvo diversa pattuizione.
Le sentenze in materia
Cass. civ. sentenza del 10 gennaio 2012, n. 788 Nel deposito bancario, negozio complesso di durata che costituisce un contratto d'impresa, caratterizzato da profili speculativi, in cui l'interesse della banca alla raccolta ed alla gestione del risparmio concorre con quello del privato alla custodia ed alla rimuneratività delle somme, l'obbligo restitutorio della banca sorge (salvo il caso di previsione di un termine convenzionale di scadenza del contratto) solo a seguito della richiesta del cliente, quale condizione di esigibilità del credito del medesimo, con la conseguenza che l'inerzia al riguardo tenuta non è interpretabile come manifestazione di disinteresse a far valere il suo diritto, cui possa collegarsi il decorso del termine prescrizionale, ma come mero esercizio di una facoltà, onde la prescrizione del diritto del depositante ad ottenere la restituzione delle somme depositate non inizia a decorrere prima che il cliente abbia richiesto la somma in restituzione, facendo sorgere il corrispondente obbligo della banca.
Cass. civ. sentenza del 18 settembre 2008, n. 23844 In tema di deposito bancario, la mera co-intestazione del libretto comporta l'accensione di un deposito congiunto semplice, su cui ciascun cointestatario, se non può agire anche per l'altro, impedendogli la disciplina della comunione di estendere il proprio diritto sulla cosa comune in danno dell'altro, può, però, disporre della sua quota ed esigerla, stante la divisibilità dell'obbligazione di denaro.
Cass. civ. sentenza del 29 ottobre 2002, n. 15231 Nel caso in cui il deposito bancario sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere, sino alla estinzione del rapporto, operazioni, attive e passive, anche disgiuntamente, si realizza una solidarietà dal lato attivo dell'obbligazione, che sopravvive alla morte di uno dei contitolari, sicché il contitolare ha diritto di chiedere, anche dopo la morte dell'altro, l'adempimento dell'intero saldo del libretto di deposito a risparmio e l'adempimento così conseguito libera la banca verso gli eredi dell'altro contitolare.
Comm. Trib. Reg. Lombardia, sentenza del 25 gennaio 2012 n. 13 L'Ufficio può legittimamente porre a base dell'accertamento sintetico del reddito di un socio persona fisica di una S.r.l., l'importo di un finanziamento infruttifero concesso da questi alla società.È irrilevante che l'ammontare del suddetto finanziamento trovi capienza in un'apertura di credito in conto corrente concessa da un istituto bancario al medesimo socio persona fisica, quando quest'ultimo non offra elementi probatori sufficienti a dimostrare il nesso di causalità tra il finanziamento concesso alla società e l'apertura di credito ricevuta (ad opinione della CTR tali elementi potevano consistere nelle indicazioni delle garanzie offerte dal contribuente alla banca e nell'indicazione del funzionario che ha effettuato l'operazione).
Corte di cassazione, sentenza del 22 agosto 2002 n. 12379 In tema di determinazione del reddito d'impresa, le svalutazioni dei crediti, ai sensi dell'art. 71, comma primo, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, sono deducibili - nel limite ivi previsto - "per l'importo non coperto da garanzia assicurativa", con la conseguenza che i crediti oggetto di sconto bancario, non potendo essere considerati assicurati contro il rischio di insolvenza, rientrano nell'ambito applicativo della norma. * Massima tratta dal Ced della Cassazione.
Comm. Trib. Reg. Puglia, sentenza del 03 marzo 2015 n. 437 Laddove il denaro ereditato risulti proveniente da conto corrente bancario intestato al de cuius e tale denaro sia stato regolarmente indicato nella denuncia di successione, non è applicabile la presunzione di cui all'art. 9 del D.lgs. n. 346/90 ( applicabile solo in caso di omessa o imprecisa dichiarazione), pena la violazione del divieto di doppia imposizione e una inammissibile disparità di trattamento rispetto al soggetto che, con intenti chiaramente elusivi, omette di dichiarare il detto denaro, preferendo l'applicazione più favorevole della presunzione del 10%.
Cassazione Civile, Sez. I, 4 giugno 2018, n. 14243 In tema di contratti bancari soggetti alla disciplina di cui all'articolo 117 dlgs. n, 385/5993, la valida stipula del contratto non esige la sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca, il cui consenso si può desumere alla stregua di atti o comportamenti alla stessa riconducibili, sicché la conclusione del negozio non deve necessariamente farsi risalire al momento in cui la scrittura privata che lo documenta, recante la sottoscrizione del solo cliente, sia prodotta in giudizio da parte della banca stessa.
Corte di Cassazione, sezione VI-1, ordinanza 20 novembre 2018, n. 30000 Nel contratto di conto corrente, l'approvazione anche tacita dell'estratto conto, ai sensi dell'articolo 1832 c.c., comma 1, non impedisce di sollevare contestazioni ed eccezioni che siano fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto. Riferimenti
Normativi
Giurisprudenza
Prassi
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