Contratti bancari

Andrea Marchegiani
03 Agosto 2015

Per contratti bancari si intendono quei contratti con cui le banche operano nei confronti di privati, imprese ed enti pubblici, provvedendo a raccogliere denaro ed impiegarlo per fornire i servizi necessari a tali operazioni. Le banche quindi, svolgono un'attività di intermediazione nella circolazione del denaro con due funzioni principali:raccolta dei fondi dai risparmiatori, quali operazioni passive;concessione di prestiti a privati, imprese ed enti pubblici, quali operazioni attive.Una disciplina organica e compiuta dei contratti bancari si è avuta per la prima volta con l'entrata in vigore del codice civile del 1942 agli artt. 1834 c.c. e seguenti, dove vengono disciplinati i principali tipi. Successivamente, con l'entrata in vigore del T.U. bancario (D.Lgs n. 385/1993), è stato permesso alle banche di ampliare la loro operatività potendo svolgere qualsiasi altra attività finanziaria, ampliando così anche la funzione dei contratti bancari, considerati strumenti giuridici idonei all'esercizio dell'attività di impresa delle banche.Sono contratti bancari tipici, disciplinati dal codice civile:il deposito bancario;l'apertura di credito;l'anticipazione bancaria;lo sconto bancario; il mutuo.In questa categoria di contratti, vengono compresi  anche i conti correnti bancari.Diversamente dalle operazioni tipiche, la banca attua anche operazioni accessorie, tramite le quali la banca presta al pubblico servizi diversi, come il deposito di titoli in amministrazione ed il servizio della cassetta di sicurezza.
Inquadramento

Nella sfera delle complesse attività svolta dalle banche, bisogna evidenziare l'importanza dei contratti bancari per lo svolgimento delle operazioni tipiche fondamentali bancarie, previste dal nostro codice civile.

Infatti, i suddetti contratti hanno la funzione di offrire alle banche strumenti giuridici idonei all'esercizio della loro attività d'impresa. Permettono alla banca di svolgere la sua principale attività di intermediazione nella circolazione del denaro, tramite operazioni passive di raccolta del denaro dai risparmiatori ed operazioni attive di concessione dei crediti a privati, imprese ed enti pubblici.

Appartengono a questa categoria i contratti bancari tipici disciplinati dal codice civile, quali:

  • il deposito bancario;
  • l'apertura di credito;
  • lo sconto bancario;
  • l'anticipazione bancaria;
  • il mutuo;
  • il conto corrente bancario.
Deposito bancario

Il deposito bancario è un contratto reale, in quanto si perfeziona con la consegna alla banca della somma; ed unilaterale, perché le prestazioni che ne derivano sono a carico della sola banca che è obbligata alla restituzione della somma ed alla corresponsione degli interessi nella misura dovuta o altrimenti in quella legale.

Il codice civile non dà una definizione precisa, ma disciplina e distingue i depositi bancari agli artt. 18341838, prevedendo, rispettivamente:

  • all'art. 1834 i depositi di danaro: nei depositi di una somma di danaro presso una banca, questa ne acquista la proprietà, ed è obbligata a restituirla nella stessa specie monetaria, alla scadenza del termine convenuto ovvero a richiesta del depositante, con l'osservanza del periodo di preavviso stabilito dalle parti o dagli usi.

Siccome il deposito può accompagnarsi ad un contratto di conto corrente dove il correntista effettua una serie di versamenti e prelievi, i versamenti e i prelevamenti (salvo patto contrario) si eseguono alla sede della banca presso la quale si è costituito il rapporto.

  • all'art. 1835 il libretto di deposito a risparmio: se la banca rilascia un libretto di deposito a risparmio, i versamenti e i prelevamenti si devono annotare sul libretto.

Le annotazioni sul libretto, firmate dall'impiegato della banca che appare addetto al servizio, fanno piena prova nei rapporti tra banca e depositante.

In evidenza: libretto nominativo
Se il libretto è nominativo, solo l'intestatario può eseguire i prelievi.

In evidenza: legittimazione del possessore
Se il libretto di deposito è pagabile al portatore, la banca che senza dolo o colpa grave adempie la prestazione nei confronti del possessore è liberata anche se questi non è il depositante.
La stessa disposizione si applica nel caso in cui il libretto di deposito pagabile al portatore sia intestato al nome di una determinata persona o in altro modo contrassegnato. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.

Si fa presente che il D.Lgs. n. 90/2017, recependo le direttive UE in merito all'antiriciclaggio, ha modificato l'art. 49 del D.Lgs. n. 231/2007 prevedendo che dal 4 luglio 2017 i libretti di deposito, bancari e postali, potranno essere emessi solo se nominativi, non potendo più ricorrere a quelli al portatore. Inoltre, dalla stessa data è anche vietato il trasferimento dei libretti al portatore, i quali sono stati estinti entro il 31 dicembre 2018 dal portatore stesso.

  • all'art. 1838 il deposito di titoli in amministrazione: la banca che assume il deposito di titoli in amministrazione deve custodire i titoli, esigerne gli interessi o i dividendi, verificare i sorteggi per l'attribuzione di premi o per rimborso di capitale, curare le riscossioni per conto del depositante, e in generale provvedere alla tutela dei diritti inerenti ai titoli. Le somme riscosse devono essere accreditate al depositante.

Se per i titoli depositati si deve provvedere al versamento di decimi o si deve esercitare un diritto di opzione, la banca deve chiedere in tempo utile istruzioni al depositante e deve eseguirle, qualora abbia ricevuto i fondi all'uopo occorrenti. In mancanza d'istruzioni, i diritti di opzione devono essere venduti per conto del depositante a mezzo di un agente di cambio.
Alla banca spetta un compenso nella misura stabilita dalla convenzione o dagli usi, nonché il rimborso delle spese necessarie da essa fatte.

Apertura di credito

L'apertura di credito, è il contratto col quale la banca (accreditante) si obbliga a tenere a disposizione del cliente (accreditato) una somma di denaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato (art. 1842 c.c.).

L'accreditato si obbliga a riconoscere alla banca un corrispettivo sotto forma di commissione e sarà tenuto alla restituzione delle somme utilizzate solo alla cessazione del rapporto.

Se non è convenuto diversamente, l'accreditato può utilizzare in più volte il credito, e può ripristinare la sua disponibilità con successivi versamenti.

In evidenza: garanzia
Se per l'apertura di credito viene data una garanzia reale o personale, questa non si estingue prima della fine del rapporto per il solo fatto che l'accreditato cessa di essere debitore della banca.
Se la garanzia diviene insufficiente, la banca può chiedere un supplemento di garanzia o la sostituzione del garante, e se l'accreditato non rispetta la richiesta la banca può ridurre il credito proporzionalmente al diminuito valore della garanzia o recedere dal contratto.

La banca non può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se non per giusta causa.
Il recesso sospende immediatamente l'utilizzazione del credito, ma la banca deve concedere almeno quindici giorni per la restituzione delle somme utilizzate e dei relativi accessori.
Se l'apertura di credito è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, mediante preavviso nel termine stabilito dal contratto, dagli usi o, in mancanza, in quindici giorni.

Sconto bancario

Il codice civile disciplina tale contratto con gli artt. 1858 e ss., definendolo come il contratto con il quale la banca, dopo aver trattenuto gli interessi, anticipa al cliente l'importo di un credito di questi verso terzi in cambio della cessione salvo buon fine del credito stesso.

Con la clausola “salvo buon fine” il cliente deve garantire oltre all'esistenza del credito, anche il suo pagamento da parte del debitore. Se questi risultasse inadempiente, la banca ha diritto di ottenere il pagamento dal cliente.

La banca, nell'effettuare lo sconto, non corrisponde al cliente l'esatto ammontare del credito ceduto, ma un importo inferiore a causa degli interessi sottratti per il periodo tra lo sconto e la scadenza del credito a titolo di corrispettivo.

Il tasso calcolato per l'interesse è detto appunto tasso di sconto.

Tale contratto soddisfa le esigenze di liquidità del cliente, attraverso lo smobilizzo di crediti non ancora esigibili, anche se per un importo inferiore.

In evidenza: sconto di cambiali o assegni
Se lo sconto avviene mediante girata di cambiale o di assegno bancario, la banca, nel caso di mancato pagamento, oltre ai diritti derivanti dal titolo, ha anche il diritto alla restituzione della somma anticipata
Anticipazione bancaria

L'anticipazione bancaria è un contratto tipico che trova un'espressa disciplina negli artt. 1846 - 1851 c.c.

Con l'anticipazione bancaria, a differenza dello sconto cambiario, la banca mette a disposizione del cliente (anticipato) una somma di denaro, ottenendo in garanzia il pegno di titoli o merci.

Nel dettaglio, la banca anticipa al proprio cliente parte del valore di merci o titoli che vengono contestualmente consegnati in pegno alla banca stessa, con facoltà del cliente di ritirarli previo rimborso proporzionale delle somme anticipate.

Inoltre, nell'anticipazione bancaria è fondamentale che ci sia corrispondenza tra la somma anticipata ed il valore delle merci o dei titoli dati in pegno.

Si evidenzia che l'anticipazione può essere fatta su pegno regolare oppure su pegno irregolare:

  • su pegno regolare quando i beni ricevuti in pegno sono individuabili ed in questo caso la banca non ne può disporre ed alla scadenza deve restituire esattamente gli stessi beni ricevuti. L'obbligo della restituzione comporta che la banca provveda alla custodia delle cose ed, eventualmente, alla loro assicurazione. Al termine del rapporto, la banca ha diritto oltre al corrispettivo dell'anticipazione, anche al rimborso delle spese di custodia;
  • su pegno irregolare quando la garanzia è costituita da depositi di denaro, o da titoli o merci non individuabili. In tal caso la banca può liberamente disporre dei beni avuti in pegno.

L'anticipazione bancaria dà origine ad un rapporto di regola a termine, cioè a tempo determinato e destinato ad estinguersi allo scadere del termine iniziale.

In evidenza: assicurazione delle merci
La banca deve provvedere per conto del contraente all'assicurazione delle merci date in pegno, se, per la natura, il valore o l'ubicazione di esse, l'assicurazione risponde alle cautele d'uso.

In evidenza: diminuzione della garanzia
Se il valore della garanzia diminuisce almeno di un decimo rispetto a quello che era al tempo del contratto, la banca può chiedere al debitore un supplemento di garanzia nei termini d'uso, con la diffida che, in mancanza, si procederà alla vendita dei titoli o delle merci dati in pegno.
Se il debitore non ottempera alla richiesta, la banca può procedere alla vendita ed ottenere il rimborso immediato del residuo non soddisfatto col ricavato.

Conto corrente bancario

Viene definito contratto di conto corrente bancario l'accordo con cui la banca si impegna nei confronti del cliente a prestare un servizio di cassa, ossia nel provvedere per conto del cliente correntista, su ordine diretto ed indiretto e con le sue disponibilità, ai pagamenti ed alle riscossioni.

Rientrano nel servizio di cassa tutte le prestazioni di servizi di pagamento tra cui la trasmissione o l'esecuzione di pagamento effettuati con qualunque modalità:

  • operazione per cassa;
  • emissione di assegni bancari;
  • bonifici;
  • utilizzo di carte di credito o del servizio bancomat.

Generalmente, il correntista può disporre del conto corrente tramite assegni bancari, purché tra la banca ed il correntista ci sia uno specifico accordo, chiamato convenzione di assegno.

Sulle rimesse decorrono gli interessi nella misura stabilita dal contratto o dagli usi ovvero, in mancanza, in quella legale.
L'esistenza del conto corrente non esclude i diritti di commissione e il rimborso delle spese per le operazioni che danno luogo alle rimesse; tali diritti sono infatti inclusi nel conto salvo convenzione contraria.

Quanto alla chiusura del rapporto di conto corrente:

  • la liquidazione del saldo è fatta alle scadenze stabilite dal contratto o dagli usi e, in mancanza, al termine di ogni semestre, computabile dalla data del contratto;
  • se il conto corrente non è “in rosso”, il titolare può chiuderlo quando vuole ed eventualmente trasferirlo in un'altra banca.

In evidenza: conto corrente intestato a più persone
Nel caso in cui il conto sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto.

In evidenza: compensazione tra i saldi di più rapporti
Salvo patto contrario, se tra la banca e il correntista esistono più rapporti, ancorché in monete differenti, i saldi attivi e passivi si compensano reciprocamente.

Se il contratto è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere a ogni chiusura del conto, dandone preavviso almeno dieci giorni prima.
In caso d'interdizione, d'inabilitazione, d'insolvenza o di morte di una delle parti, ciascuna di queste o gli eredi hanno diritto di recedere dal contratto.

Mutuo

Un altro fondamentale contratto bancario è il mutuo, disciplinato dal T.U. bancario e dal codice (artt. 1813 e ss)civile, in forza del quale una parte (mutuante) consegna all'altra (mutuatario) una determinata somma di denaro o di altre cose fungibili, e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità.

Il mutuo è un contratto reale ed unilaterale e può essere:

  • gratuito, quando ha per oggetto obbligazioni che consistono nella restituzione delle cose mutuate;
  • oneroso, quando comporta anche la corresponsione degli interessi.

Il mutuatario, in ogni caso, è obbligato a restituire cose della stessa qualità di quelle ricevute, e se l'oggetto del mutuo è il denaro, la somma dovuta dovrà essere restituita con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale, come indicato dal principio nominalistico.

Invece, in base al principio valoristico, le obbligazioni pecuniarie devono essere valutate secondo il loro valore intrinseco, facendo così ricorso alle garanzie monetarie, con lo scopo di salvaguardare i contraenti dalla svalutazione monetaria, stabilendo che la prestazione pecuniaria debba essere determinata in base a dei parametri prestabiliti, come oro, merci ed indici.

Deposito di titoli in amministrazione

La banca oltre a svolgere operazioni tipiche della circolazione del denaro, svolge anche operazioni accessorie prestando al pubblico servizi diversi.

Tra quest'ultimi troviamo, principalmente, il deposito di titoli in amministrazione.

Il deposito di titoli in amministrazione è un contratto bancario, previsto dall'art. 1838 c.c., mediante il quale la banca si obbliga a custodire e ad amministrare i titoli ricevuti in deposito dai propri clienti.

Sono oggetto del contratto titoli di massa o in serie, nominativi, al portatore o all'ordine.

La banca deve provvedere alla tutela dei diritti inerenti ai titoli.

Alcuni atti di gestione possono essere compiuti solo dalla banca (riscossione degli interessi o dei dividendi; verifica dei sorteggi per l'attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale; curare le riscossioni per conto del depositante ecc.); mentre altri richiedono la cooperazione del cliente (versamento dei decimi ed esercizio del diritto di opzione ecc.). Per quest'ultimi la banca deve chiedere in tempo utile istruzioni al depositante e deve eseguirle qualora abbia ricevuto i fondi necessari. In mancanza d'istruzioni, la banca deve vendere i diritti di opzione per conto del depositante. Alla banca spetta un compenso ed il rimborso delle spese nella misura stabilita dal contratto o dagli usi.

Nella custodia e nell'amministrazione dei titoli, la banca deve usare l'ordinaria diligenza professionale: è nullo il patto diretto ad escludere o limitare la responsabilità della banca (art. 1838, comma 4, c.c.).

Cassetta di sicurezza

Gli artt. 1839 e ss. del codice civile disciplinano il servizio bancario delle cassette di sicurezza, prevedendo che “Nel servizio delle cassette di sicurezza, la banca risponde verso l'utente per l'idoneità e la custodia dei locali e per l'integrità della cassetta, salvo il caso fortuito”.

La cassetta di sicurezza è un servizio di custodia offerto dagli istituti di credito, attraverso il quale viene garantita la custodia di valori, documenti o oggetti preziosi con un'elevata privacy e con un elevato grado di sicurezza per i proprietari.

Infatti, l'acceso al servizio viene di norma effettuato in stanze blindate, a volte presenti nel caveau delle banche, all'interno delle quali il cliente viene lasciato solo per effettuare in piena privacy le operazioni di immissione o di estrazione di oggetti/valori dalla cassetta di sicurezza, ed inoltre il cliente dovrà depositare la firma autorizzata all'accesso, con la possibilità di delegare anche soggetti terzi.

Se la cassetta è intestata a più persone, l'apertura di essa è consentita singolarmente a ciascuno degli intestatari, salvo diversa pattuizione.
In caso di morte dell'intestatario o di uno degli intestatari, la banca che ne abbia ricevuto comunicazione non può consentire l'apertura della cassetta se non con l'accordo di tutti gli aventi diritto o secondo le modalità stabilite dall'autorità giudiziaria.

In evidenza: apertura forzata della cassetta
Quando il contratto è scaduto, la banca, previa intimazione all'intestatario e decorsi sei mesi dalla data della medesima, può chiedere al tribunale l'autorizzazione ad aprire la cassetta, anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
L'apertura si esegue con l'assistenza di un notaio designato e con le cautele che il tribunale ritiene opportune.
Il tribunale può dare le disposizioni necessarie per la conservazione degli oggetti rinvenuti e può ordinare la vendita di quella parte di essi che occorra al soddisfacimento di quanto è dovuto alla banca per canoni e spese.
Le sentenze in materia

Cass. civ. sentenza del 10 gennaio 2012, n. 788

Nel deposito bancario, negozio complesso di durata che costituisce un contratto d'impresa, caratterizzato da profili speculativi, in cui l'interesse della banca alla raccolta ed alla gestione del risparmio concorre con quello del privato alla custodia ed alla rimuneratività delle somme, l'obbligo restitutorio della banca sorge (salvo il caso di previsione di un termine convenzionale di scadenza del contratto) solo a seguito della richiesta del cliente, quale condizione di esigibilità del credito del medesimo, con la conseguenza che l'inerzia al riguardo tenuta non è interpretabile come manifestazione di disinteresse a far valere il suo diritto, cui possa collegarsi il decorso del termine prescrizionale, ma come mero esercizio di una facoltà, onde la prescrizione del diritto del depositante ad ottenere la restituzione delle somme depositate non inizia a decorrere prima che il cliente abbia richiesto la somma in restituzione, facendo sorgere il corrispondente obbligo della banca.

Cass. civ. sentenza del 18 settembre 2008, n. 23844

In tema di deposito bancario, la mera co-intestazione del libretto comporta l'accensione di un deposito congiunto semplice, su cui ciascun cointestatario, se non può agire anche per l'altro, impedendogli la disciplina della comunione di estendere il proprio diritto sulla cosa comune in danno dell'altro, può, però, disporre della sua quota ed esigerla, stante la divisibilità dell'obbligazione di denaro.

Cass. civ. sentenza del 29 ottobre 2002, n. 15231

Nel caso in cui il deposito bancario sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere, sino alla estinzione del rapporto, operazioni, attive e passive, anche disgiuntamente, si realizza una solidarietà dal lato attivo dell'obbligazione, che sopravvive alla morte di uno dei contitolari, sicché il contitolare ha diritto di chiedere, anche dopo la morte dell'altro, l'adempimento dell'intero saldo del libretto di deposito a risparmio e l'adempimento così conseguito libera la banca verso gli eredi dell'altro contitolare.

Comm. Trib. Reg. Lombardia, sentenza del 25 gennaio 2012 n. 13

L'Ufficio può legittimamente porre a base dell'accertamento sintetico del reddito di un socio persona fisica di una S.r.l., l'importo di un finanziamento infruttifero concesso da questi alla società.È irrilevante che l'ammontare del suddetto finanziamento trovi capienza in un'apertura di credito in conto corrente concessa da un istituto bancario al medesimo socio persona fisica, quando quest'ultimo non offra elementi probatori sufficienti a dimostrare il nesso di causalità tra il finanziamento concesso alla società e l'apertura di credito ricevuta (ad opinione della CTR tali elementi potevano consistere nelle indicazioni delle garanzie offerte dal contribuente alla banca e nell'indicazione del funzionario che ha effettuato l'operazione).

Corte di cassazione, sentenza del 22 agosto 2002 n. 12379

In tema di determinazione del reddito d'impresa, le svalutazioni dei crediti, ai sensi dell'art. 71, comma primo, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, sono deducibili - nel limite ivi previsto - "per l'importo non coperto da garanzia assicurativa", con la conseguenza che i crediti oggetto di sconto bancario, non potendo essere considerati assicurati contro il rischio di insolvenza, rientrano nell'ambito applicativo della norma. * Massima tratta dal Ced della Cassazione.

Comm. Trib. Reg. Puglia, sentenza del 03 marzo 2015 n. 437

Laddove il denaro ereditato risulti proveniente da conto corrente bancario intestato al de cuius e tale denaro sia stato regolarmente indicato nella denuncia di successione, non è applicabile la presunzione di cui all'art. 9 del D.lgs. n. 346/90 ( applicabile solo in caso di omessa o imprecisa dichiarazione), pena la violazione del divieto di doppia imposizione e una inammissibile disparità di trattamento rispetto al soggetto che, con intenti chiaramente elusivi, omette di dichiarare il detto denaro, preferendo l'applicazione più favorevole della presunzione del 10%.

Cassazione Civile, Sez. I, 4 giugno 2018, n. 14243

In tema di contratti bancari soggetti alla disciplina di cui all'articolo 117 dlgs. n, 385/5993, la valida stipula del contratto non esige la sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca, il cui consenso si può desumere alla stregua di atti o comportamenti alla stessa riconducibili, sicché la conclusione del negozio non deve necessariamente farsi risalire al momento in cui la scrittura privata che lo documenta, recante la sottoscrizione del solo cliente, sia prodotta in giudizio da parte della banca stessa.

Corte di Cassazione, sezione VI-1, ordinanza 20 novembre 2018, n. 30000

Nel contratto di conto corrente, l'approvazione anche tacita dell'estratto conto, ai sensi dell'articolo 1832 c.c., comma 1, non impedisce di sollevare contestazioni ed eccezioni che siano fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto.

Riferimenti

Normativi

  • D.M. 3 Maggio 2018
  • D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231
  • D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90
  • Agenzia delle Entrate, Provvedimento 28 maggio 2013. n. 68490
  • Banca d'Italia, Comunicazione 16 maggio 2013, n. 68327
  • Banca d'Italia, Comunicazione 8 aprile 2013, n. 67640
  • Banca d'Italia, Provvedimento 3 aprile 2013, n. 68159
  • Ministero dell'Economia e delle Finanze, Decreto 25 marzo 2013, n. 67521
  • Agenzia delle Entrate, Provvedimento 31 gennaio 2013, n. 66329
  • Ministero dell'Economia e delle Finanze, Decreto 21 dicembre 2012, n. 65509
  • Legge 17 dicembre 2012, n. 221
  • D.L. 18 ottobre 2012, n. 179

Giurisprudenza

  • Corte di giustizia UE, sentenza 9 novembre 2016, Causa C-42/15
  • Comm. Trib. Reg. Puglia, sentenza del 03 marzo 2015 n. 437
  • Cass. civ., sentenza 10 gennaio 2012, n. 788
  • Comm. Trib. Reg. Lombardia, sentenza 25 gennaio 2012 n. 13
  • Cass. civ. sentenza 18 settembre 2008, n. 23844
  • Cass. civ. sentenza 29 ottobre 2002, n. 15231
  • Corte Cass., sentenza 22 agosto 2002 n. 12379
  • Cassazione Civile, Sez. I, 4 giugno 2018, n. 14243
  • Corte di Cassazione, sezione VI-1, ordinanza 20 novembre 2018, n. 30000

Prassi

  • Agenzia delle Entrate, Circolare 10 maggio 2013, n. 15/E
  • Agenzia delle Entrate, Risoluzione 7 febbraio 2013, n. 7/E
  • Agenzia delle Entrate, Circolare 21 dicembre 2012, n. 48/E
  • Agenzia delle Entrate, Risoluzione 25 settembre 2012, n. 89/E
  • Agenzia delle Entrate, Circolare 15 febbraio 2012, n. 2/E
  • Agenzia delle Entrate, Risoluzione 12 aprile 2011, n. 43/E
  • Agenzia delle Entrate, Circolare 11 marzo 2011, n. 12/E