Iacopo Donati
24 Febbraio 2016

La disciplina italiana delle crisi bancarie è stata profondamente innovata per effetto del recepimento della direttiva 2014/59/UE (c.d. BRRD). Alla base del nuovo quadro normativo vi è una scelta politica chiara: i costi delle crisi bancarie non possono più gravare sui bilanci pubblici, ma devono ricadere, in primis, sugli azionisti e sui creditori (con alcune opportune eccezioni, tra cui i titolari di depositi “protetti”).
Inquadramento

La disciplina italiana delle crisi bancarie è stata profondamente innovata per effetto del recepimento della direttiva 2014/59/UE (c.d. BRRD). Alla base del nuovo quadro normativo vi è una scelta politica chiara: i costi delle crisi bancarie non possono più gravare sui bilanci pubblici, ma devono ricadere, in primis, sugli azionisti e sui creditori (con alcune opportune eccezioni, tra cui i titolari di depositi “protetti”).

Il trattamento assicurato a ciascun azionista e creditore deve comunque essere almeno pari a quanto gli sarebbe spettato se la banca fosse stata sottoposta a liquidazione coatta amministrativa. Il nuovo assetto è dunque volto a rendere possibile, nel rispetto di tale fondamentale scelta, una gestione ordinata delle crisi bancarie che non metta a rischio la stabilità del sistema finanziario. Ciò avviene su tre livelli: pianificazione delle crisi bancarie, intervento precoce e risoluzione.

Nell'ambito della pianificazione si collocano i piani di risanamento, i piani di risoluzione e gli accordi di sostegno finanziario infragruppo. Le misure di intervento precoce consentono, poi, di affrontare crisi di minore gravità, che possono essere superate, ad esempio, ordinando alla banca di dare attuazione al piano di risanamento da essa predisposto, rimuovendo gli amministratori o disponendo l'amministrazione straordinaria. Ove tali misure non siano ritenute sufficienti e la liquidazione coatta amministrativa appaia non praticabile senza mettere a rischio la stabilità del sistema finanziario (come, spesso, accade stante l'impossibilità di ricorrere a fondi pubblici), la banca può essere sottoposta a risoluzione con l'applicazione di uno o più dei seguenti strumenti: cessione ad un soggetto terzo, creazione di un ente-ponte, cessione a una società veicolo per la gestione di attività e bail-in.

La competenza nella pianificazione e gestione delle crisi bancarie: l'Unione Bancaria Europea

Durante la recente crisi finanziaria è emerso chiaramente il contrasto tra la natura spesso globale dell'attività bancaria e la gestione strettamente nazionale delle crisi bancarie.

In risposta, il legislatore europeo ha approntato un organico sistema di relazioni tra autorità nazionali ed europee che va sotto il nome di Unione Bancaria. Con esso è stato previsto che, nell'ambito dell'Eurozona, le banche stabilite negli Stati membri:

  • siano sottoposte alla vigilanza diretta della Banca Centrale Europea (BCE) quando si tratti di banche più “significative” (in considerazione delle dimensioni, della rilevanza rispetto al mercato nazionale ed europeo e della natura internazionale dell'attività svolta) e, nel caso di banche meno “significative”, siano soggette a vigilanza dell'autorità nazionale di vigilanza (con potere della BCE di avocare tale competenza in qualsiasi momento);
  • in caso di crisi, debbano essere “risolte” (rectius: la crisi debba essere gestita) dal Comitato di risoluzione unico (SRB), qualora sottoposte alla vigilanza diretta della BCE, e, negli altri casi, dall'autorità nazionale di risoluzione.

Per le banche aventi sede in Italia e non sottoposte alla vigilanza diretta della BCE, si è previsto che la Banca d'Italia, con strutture separate e tra loro indipendenti, svolga il ruolo sia di autorità nazionale di vigilanza, sia di autorità nazionale di risoluzione (art. 3 d.lgs. 180/2015).

Nel recepire la BRRD, il legislatore italiano ha opportunamente chiarito la ripartizione dei compiti tra autorità di vigilanza e autorità di risoluzione, facendo confluire le norme concernenti i rispettivi poteri e responsabilità in due corpi normativi distinti. Più precisamente, le norme che si riferiscono all'autorità di vigilanza sono state inserite nel Testo Unico Bancario (allo scopo modificato dal d.lgs. 181/2015), al cui interno sono adesso disciplinati i piani di risanamento, gli accordi di sostegno infragruppo e le misure di intervento precoce.

Diversamente, i piani di risoluzione, la riduzione e conversione dei fondi propri (c.d. write down) e gli strumenti di risoluzione sono stati recepiti in un autonomo decreto (d.lgs. 180/2015), in quanto di competenza dell'autorità di risoluzione.

Tale criterio di ripartizione non è stato rispettato per la liquidazione coatta amministrativa, che resta dunque all'interno del TUB, malgrado la proposta di cui all'art. 80, comma 1, TUB debba essere formulata dalla Banca d'Italia in funzione di autorità di risoluzione.

La pianificazione delle crisi bancarie

Le crisi bancarie si sviluppano ed espandono ad altri intermediari in tempi rapidissimi. Ciò richiede una reazione immediata. Nella consapevolezza di ciò, il nuovo quadro normativo prevede numerose norme in tema di pianificazione della crisi al fine di rendere possibile una pronta risposta rispetto ad un'eventuale ed ipotetica crisi bancaria.

L'attività di pianificazione si articola su due livelli in relazione al soggetto su cui essa grava:

  • ciascuna banca (o la capogruppo, per tutte le banche appartenenti ad un gruppo) deve predisporre e tenere aggiornato, su base almeno annuale, un piano di risanamento al cui interno sono indicate le misure che la banca prevede di attuare al fine di rimediare a diversi scenari ipotetici di crisi (tra tali misure può rientrare l'erogazione di sostegno finanziario sulla base di un eventuale accordo infragruppo concluso ai sensi degli artt. 69-duodecies ss. TUB);
  • l'autorità di risoluzione (Comitato Unico di Risoluzione o Banca d'Italia) deve predisporre e tenere aggiornato, su base almeno annuale, un piano di risoluzione per ciascuna banca, al cui interno devono essere indicati gli strumenti di risoluzione che, in relazione a diversi scenari ipotetici di crisi, l'autorità ritiene di utilizzare per risolvere la banca (ad esempio, l'utilizzo del bail-in oppure la costituzione di un ente ponte cui trasferire una parte delle attività della banca).

I piani di risanamento contengono misure – quali la dismissione di linee di business o la cessione di partecipazioni – che la banca potrebbe porre in essere senza l'intervento (e, tantomeno, il sostegno finanziario) dell'autorità pubblica, al fine di ripristinare la propria sostenibilità economica e finanziaria nei vari scenari di crisi individuati all'interno del piano.

Qualora l'autorità di vigilanza ritenga un piano di risanamento incompleto o inadeguato, ordina alla banca (o alla società capogruppo) di presentare un piano modificato in modo tale da colmare le eventuali carenze e/o apportare i necessari correttivi (art. 69-sexies, comma 1, TUB). Laddove l'inadeguatezza del piano dipenda da impedimenti materiali concernenti le caratteristiche specifiche della banca, l'autorità di vigilanza dispone del potere di ordinare alla banca di modificare conseguentemente la sua attività, struttura organizzativa o forma giuridica (art. 69-sexies, commi 3 e 4).

Tra le misure che possono essere inserite all'interno dei piani di risanamento rientrano anche gli accordi di sostegno finanziario infragruppo eventualmente conclusi dalla banca. Si tratta di accordi con cui le banche appartenenti ad un gruppo, prima dell'insorgere di un'eventuale crisi, assumono l'impegno (non necessariamente reciproco) di sostenersi con prestiti e/o garanzie per l'ipotesi in cui vengano a trovarsi in stato di crisi, a condizioni economiche determinabili secondo i criteri stabiliti nell'accordo, (art. 69-duodecies TUB). Il progetto di accordo è sottoposto all'autorizzazione dell'autorità di vigilanza (BCE o Banca d'Italia) e, dopo la sua stipula, diviene efficace per ciascun contraente solo con l'approvazione della rispettiva assemblea straordinaria dei soci (art. 69-quaterdecies). Nel caso in cui una delle parti che beneficiano di tale accord venga a trovarsi in stato di crisi, l'erogazione del sostengo promesso è condizionata ad una serie di condizioni principalmente volte ad escluderne la concessione laddove (i) non consenta di evitare la risoluzione, o (ii) mettaa rischio la stabilità della banca concedente (artt. 69-quinquiesdecies e 69-sexiesdecies, che prevede il potere della Banca d'Italia di opporvisi). È bene precisare che la disciplina in tema di accordo di sostegno finanziario infragruppo non impedisce interventi di supporto purché in linea con le politiche di gruppo e nel rispetto della disciplina sulla direzione e coordinamento di società (art. 69-duodecies, comma 2, lett. a, TUB).

I piani di risoluzione, predisposti dall'autorità di risoluzione (SRB o la Banca d'Italia), identificano per ciascuna banca una serie di scenari ipotetici di crisi, individuando – per ognuno di essi – gli strumenti di risoluzione che l'autorità prevede di utilizzare nel caso in cui uno di questi scenari si materializzi. Tali piani non possono prevedere l'utilizzo di fondi pubblici, se non nei ristrettissimi limiti di cui si dirà più avanti.

Analogamente a quanto previsto con riferimento ai piani di risanamento, l'autorità di risoluzione può rimuovere eventuale impedimenti sostanziali individuati in occasione della predisposizione o dell'aggiornamento del piano di risoluzione. In tale ipotesi, l'autorità comunica l'impedimento alla banca (o alla capogruppo), la quale dispone di quattro mesi per proporre misure idonee a consentirne il superamento. Ove ciò non accada o le misure proposte siano ritenute inadeguate, l'autorità di risoluzione ordina alla banca (o alla capogruppo) di attuare le misure che ritiene necessarie (artt. 14 e 15 d.lgs. 180/2015), tra cui, ad esempio, la limitazione del livello di esposizione ai rischi, la dismissione di beni o rapporti giuridici, la limitazione o cessazione di determinate attività, la modifica della struttura organizzativa o della forma giuridica della banca (art. 16, commi 1 e 2).

Una particolare tipologia di impedimento alla risolvibilità che, per la sua importanza, riceve autonoma disciplina è rappresentata dalla insufficienza fondi propri e passività bailinable. Al riguardo, l'autorità di risoluzione può determinare e aggiornare, in occasione della revisione dei piani di risoluzione, un livello minimo di fondi propri e passività ammissibili (c.d. MREL) che ciascuna banca deve rispettare su base continuativa (artt. 50 e 16, comma 2, lett. c, d.lgs. 180/2015). Per le passività soggette ad una legge nazionale extraeuropea è richiesto che, affinché possano essere computate ai fini del rispetto del MREL, sia inserita nel relativo titolo una clausola contrattuale di riconoscimento del bail-in (art. 50, comma 6).

L'intervento precoce finalizzato al superamento della crisi e l'amministrazione straordinaria

I poteri di intervento precoce spettanti alla BCE o alla Banca d'Italia, a seconda della “significatività” della banca (cfr. supra), sono graduati in relazione alla gravità della situazione di crisi:

  • nel caso in cui la banca (o il gruppo) violi, o rischi di violare nel prossimo futuro, i requisiti prudenziali, l'autorità può imporre alla banca (o alla società capogruppo) di aggiornare e/o attuare, in tutto o in parte, il piano di risanamento, di modificare la forma giuridica (ad esempio, da società cooperativa a società per azioni) oppure può esercitare i poteri riconosciutigli, in via ordinaria, dagli artt. 53-bis e 67-ter del TUB (artt. 69-octiesdecies, lett. a, e 69-noviesdecies TUB);
  • quando la banca (o il gruppo) sia incorso in gravi violazioni legislative, regolamentarie o statutarie, oppure quando vi sia un grave deterioramento della situazione della banca (o del gruppo), e le misure sub i) non siano sufficienti, l'autorità può rimuovere tutti i componenti dell'organo amministrativo, dell'organo di controllo e/o tutti o alcuni dei componenti dell'alta dirigenza della banca o della società capogruppo, ordinando il rinnovo di tali organi o cariche (artt. 69-octiesdecies, lett. b, e 69-vicies-semel TUB).

La banca può poi essere sottoposta ad amministrazione straordinaria (art. 70 TUB, alla luce dell'art. 28 BRRD), eventualmente anche in affiancamento all'organo amministrativo (art. 75-bis TUB), quando (i) la rimozione dei componenti degli organi amministrativi, di controllo e dell'alta dirigenza non appaia sufficiente a porre rimedio alle gravi violazioni di cui sopra, (ii) vi siano gravi perdite patrimoniali, o (iii) ciò sia stato richiesto dagli organi amministrativi o dall'assemblea straordinaria della banca in crisi.

La valutazione dell'esperto indipendente

In presenza di una crisi bancaria più grave che non può essere risolta con le misure di cui sopra – prima che si possa procedere all'esercizio del potere di write down (cfr. infra, par. successivo) o alla sottoposizione a risoluzione della banca (cfr. par. “La risoluzione: presupposti, strumenti e tutela degli azionisti e creditori”) – occorre che un esperto indipendente incaricato dall'autorità di risoluzione proceda ad una valutazione equa, prudente e realistica del patrimonio della banca (art. 23 d.lgs. 180/2015). In caso di urgenza, tale valutazione può essere compiuta in via provvisoria dalla stessa autorità di risoluzione, ma deve essere sostituita, non appena possibile, da una valutazione “definitiva” da parte di un esperto indipendente (art. 25).

La funzione di tale valutazione è duplice:

  • consentire la verifica della sussistenza dei presupposti dell'intervento (di cui si dirà nei paragrafi successivi);
  • permettere all'autorità di scegliere le modalità dell'intervento e determinare correttamente l'entità dello stesso (ad esempio, l'ammontare di passività da ridurre o convertire in azioni in caso di bail-in).
Riduzione o conversione di azioni e altri strumenti di capitale (c.d. write down)

Il potere dell'autorità di risoluzione di ridurre o convertire in azioni gli elementi computabili all'interno dei fondi propri di una banca in crisi (riserve, azioni, obbligazioni subordinate e altri strumenti di capitale computabili nel patrimonio di vigilanza ai sensi del Regolamento 2013/575/UE e dalla Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013) si pone al confine tra le misure di intervento precoce e la risoluzione.

Il presupposto dell'esercizio di tale potere è dato (i) da una situazione di dissesto o di rischio di dissesto della banca (definita dal legislatore in modo da ricomprendere non solo l'insolvenza o l'incapienza, attuale o preventivabile sulla base di elementi oggettivi, ma anche mere irregolarità amministrative e violazioni di norme legislative, regolamentari e statutarie), e (ii) dall'impossibilità di superare la crisi tramite “misure alternative”, quali misure di intervento precoce, l'amministrazione straordinaria, interventi da parte di soggetti privati o da parte di schemi volontari di mutualizzazione del rischio tra banche come quello previsto all'art. 35 dello statuto del Fondo interbancario di garanzia dei depositi (art. 17 d.lgs. 180/2015).

In considerazione della situazione patrimoniale della banca, come rappresentata dalla valutazione dell'esperto indipendente (cfr. supra), l'esercizio del potere di write down può assolvere a due tipi di funzioni:

  • può permettere, di per sé, il superamento dello stato di dissesto o di rischio di dissesto della banca, senza ricorrere alla risoluzione, quando il patrimonio di vigilanza è complessivamente sufficiente, ma occorre ripristinare un adeguato patrimonio netto mediante la conversione in azioni degli strumenti di capitale non computabili nel Common Equity Tier 1 tra cui, ad esempio, le obbligazioni subordinate (art. 27, lett. a, d.lgs. 180/2015); oppure
  • può preparare il “campo” ad un'azione di risoluzione – quando ciò sia stato previsto dal programma di risoluzione – tramite la riduzione o la conversione di riserve, azioni, obbligazioni subordinate e altri elementi computabili nel patrimonio di vigilanza, nelle ipotesi in cui il patrimonio di vigilanzanon sia complessivamente sufficiente e, pertanto, il write down non consenta, di per sé, di superare la crisi (art. 27, lett. b, d.lgs. 180/2015). In tal caso, il write down si combinerà con uno degli strumenti di risoluzione destinato ad incidere sui diritti dei creditori (cfr. infra, par. successivo).

Nel caso di gruppi bancari, il potere di write down può incidere – oltre che sugli elementi computabili nei fondi propri della banca in crisi – anche sugli elementi computabili, su base individuale, nei fondi propri di altre banche appartenenti al gruppo (anche qualora esse non si trovino in stato di dissesto o a rischio di dissesto), laddove tali elementi siano anche computabili tra i fondi propri su base consolidata (art. 28, comma 2).

La risoluzione: presupposti, strumenti e tutela degli azionisti e creditori

Oltre allo stato di dissesto o di rischio di dissesto (di cui si è detto supra), la sottoposizione di una banca a risoluzione presuppone la sussistenza di entrambi i requisiti di cui sotto:

  • l'inidoneità del potere di write down a risolvere lo stato di dissesto o di rischio di dissesto (art. 20, comma 1, lett. b), il quale, a sua volta, presuppone l'inidoneità delle “misure alternative” di cui si è detto sopra (art. 17, comma 1, lett. b, d.lgs. 180/2015); e
  • l'esistenza di un “interesse pubblico” (inteso, principalmente, come interesse alla salvaguardia della stabilità del sistema finanziario e alla tutela dei depositanti) che – se la banca fosse sottoposta a liquidazione coatta amministrativa – non potrebbe essere tutelato in misura almeno pari a quanto sarebbe possibile con la risoluzione (cfr. artt. 20, comma 2, e 21). In virtù della fondamentale scelta politica di impedire il ricorso a fondi pubblici per agevolare il trasferimento in continuità dell'impresa bancaria sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, ci si può aspettare che questo requisito ricorra molto spesso nella pratica, rendendo la liquidazione coatta amministrativa uno strumento dalla portata applicativa marginale.

In presenza di tali presupposti, l'autorità di risoluzione dispone l'avvio della risoluzione con un provvedimento che contiene il programma di risoluzione. All'interno di tale programma sono indicati, tra le altre cose, gli strumenti di risoluzione che l'autorità di risoluzione intende usare, individualmente o in combinazione tra loro, e l'eventuale ricorso al Fondo di Risoluzione (art. 32, comma 2, d.lgs. 180/2015).

Gli strumenti di risoluzione previsti dalla legge sono quattro:

  • la cessione ad un soggetto terzo (artt. 40 e 41 d.lgs. 180/2015), che consente all'autorità di risoluzione di disporre, in favore di un soggetto in possesso delle necessarie autorizzazioni, la cessione a condizioni di mercato (i) di tutti o parte dei rapporti giuridici attivi o passivi della banca, o (ii) di tutte o parte delle azioni emesse dalla banca, senza che sia a tal fine necessario il consenso degli azionisti della banca (cui è destinato l'eventuale corrispettivo per la cessione delle azioni);
  • l'ente-ponte (c.d. bridge bank): consiste nel ricorso ad un veicolosocietario – avente personalità giuridica autonoma, ma sottoposto a poteri di controllo dell'autorità di risoluzione che prescindono dall'entità della partecipazione pubblica (art. 42, commi 2 e 3, d.lgs. 180/2015) – cui sono cedute le azioni della banca in crisi o, più spesso, una parte dei suoi rapporti giuridici (attività e passività, purché con un valore complessivo positivo, cfr. art. 43, comma 2), senza che sia necessario il consenso degli azionisti (cui spettano soltanto gli eventuali corrispettivi per l'ipotesi di cessione delle azioni). L'ente-ponte si pone in perfetta continuità con la banca in crisi con riferimento a tutti i rapporti ceduti (art. 43, comma 4) e, pertanto, deve essere in possesso delle necessarie autorizzazioni (salva la facoltà dell'autorità di risoluzione di autorizzare l'ente-ponte in via provvisoria, cfr. art. 42, comma 7). L'obiettivo perseguito con questo strumento è, in un primo momento, garantire la continuità delle funzioni essenziali della banca in crisi tramite la prosecuzione dell'attività bancaria e, successivamente, cedere ad un soggetto terzo le azioni o il patrimonio acquistato quando ciò non metta più a repentaglio la stabilità del sistema finanziario. La durata dell'ente-ponte è limitata al tempo necessario a raggiungere tale scopo e, in ogni caso, non può eccedere il termine di due anni dall'ultima cessione da parte della banca in crisi o dei suoi azionisti, salva l'eventuale concessione di una o più proroghe annuali (art. 44 d.lgs. 180/2015);
  • la cessione a una società veicolo per la gestione di attività (c.d. bad bank): si tratta di uno strumento che presenta alcune affinità con l'ente-ponte (cfr. art. 45 d.lgs. 180/2015), ma che se ne differenzia per il fatto che la cessione può avere ad oggetto solo attività e passività da parte del soggetto destinato a proseguire l'attività bancaria (banca sottoposta a risoluzione o ente-ponte) e che il valore complessivo di quanto ceduto può anche essere negativo (con eventuale corrispettivo, in tale ipotesi, in favore della società veicolo, cfr. art. 46, comma 2). L'obiettivo perseguito con tale strumento è quello di evitare l'immediata liquidazione sul mercato di beni o diritti (quando ciò potrebbe comprimerne significativamente il valore o, persino, minare la stabilità del sistema finanziario) oppure ridurre le incertezze sulla stabilità del soggetto che prosegue l'attività bancaria acquisendo una parte del patrimonio di dubbio valore (ad esempio, crediti deteriorati);
  • il bail-in permette di ristabilire l'equilibrio patrimoniale di una banca in crisi mediante due operazioni attuate in immediata successione: la cancellazione delle pretese dei creditori fino all'azzeramento del deficit patrimoniale (come determinato dalla valutazione dell'esperto indipendente, cfr. §4) e/o la conversione dei crediti in azioni nella misura necessaria a dotare la banca di un patrimonio sufficiente. Ciò, nel rispetto della gerarchia ordinaria dei crediti (ossia, partendo dai crediti più subordinati per arrivare a quelli di rango più elevato), fatte salve le esenzioni generali (tra cui quelle previste per i depositi “protetti”, per le passività garantite e per i crediti dei dipendenti) e le eventuali esenzioni che l'autorità di risoluzione può eccezionalmente concedere con riferimento a passività specifiche (art. 49 d.lgs. 180/2015). Nell'ipotesi in cui siano convertite passività aventi rango diverso, l'autorità di risoluzione può applicare tassi di conversione diversi, più favorevoli per le passività gerarchicamente preordinate (art. 55, comma 2). Solitamente, la riduzione o conversione dei crediti è preceduta dall'esercizio del potere di write down sulle azioni e sugli strumenti di capitale della banca sottoposta a risoluzione, ma può prescindere da essa quando il bail-in è utilizzato solo per ridurre il valore nominale dei crediti oggetto di una successiva cessione (art. 48, comma 1, lett. b) oppure è applicato sull'ente-ponte (non ponendosi spesso, in quest'ultimo caso, la necessità di ridurre le azioni e gli altri strumenti di capitale che non saranno trasferiti all'ente-ponte).

La risoluzione deve in ogni caso avvenire nel rispetto del fondamentale principio del c.d. no creditor worse off, in base al non è consentito imporre a nessun azionista o creditore perdite maggiori rispetto a quelle che esso avrebbe subito se la banca fosse stata sottoposta a liquidazione coatta amministrativa nel momento in cui è stata accertata la sussistenza dei presupposti per l'avvio della risoluzione (art. 22, comma 1, lett. c, d.lgs. 180/2015). Il rispetto di tale principio è assicurato dalla valutazione che, al termine della risoluzione, deve compiuta da un esperto indipendente (che può anche coincidere con l'esperto che ha compiuto la valutazione che precede la risoluzione, cfr. supra), il quale è chiamato ad individuare l'eventuale pregiudizio subito dagli azionisti o dai creditori per effetto della risoluzione (art. 88 d.lgs. 180/2015). L'indennizzo spettante all'azionista o creditore pregiudicato, secondo quanto previsto nella valutazione dell'esperto successiva alla risoluzione, è a carico del Fondo di risoluzione (art. 89).

La tutela giurisdizionale rispetto alle misure di gestione delle crisi bancarie è affidata al giudice amministrativo ed ha natura essenzialmente risarcitoria (art. 95, comma 1, d.lgs. 180/2015). Nel caso del bail-in ciò risulta espressamente previsto dalla legge (art. 52, comma 5). Tuttavia, anche negli altri casi, appare probabile, infatti, che esigenze di protezione della buona fede dei terzi impongano l'esercizio da parte del giudice del potere di lasciare impregiudicati gli atti amministrativi e i negozi posti in essere dall'autorità di risoluzione o dai commissari speciali, anche qualora si pronunci per l'annullamento del provvedimento che ne costituisce il presupposto (art. 95, comma 2).

(Segue) L'intervento del Fondo di Risoluzione

Come anticipato, il programma di risoluzione può prevedere anche l'intervento del Fondo di risoluzione, la cui dotazione è formata dai contributi, ordinari e straordinari, di tutte le banche (e non, dunque, da fondi pubblici). A partire dal 1° gennaio 2016, tale Fondo è divenuto unico per tutti i paesi dell'UE (salvo Svezia e Regno Unito), sebbene la piena messa in comune delle dotazioni nazionali non avverrà prima della fine del 2024.

Il Fondo di risoluzione interviene, di regola, con modalità che includono la concessione di finanziamenti o garanzie, l'acquisto di asset dalla banca sottoposta a risoluzione o di partecipazioni nel capitale di un ente ponte o di una società veicolo per la gestione delle attività (art. 79, comma 1, d.lgs. 180/2015). Tale intervento non può, di regola, avere la finalità di assorbire le perdite della banca in crisi e il Fondo deve poter rientrare delle somme erogate a finanziamento della risoluzione.

L'assorbimento di perdite della banca in crisi da parte del Fondo è consentito, soltanto, nel rispetto del seguente doppio limite:

  • il contributo del Fondo non può essere maggiore del 5% dei fondi propri e delle passività della banca;
  • gli azionisti e i creditori devono assorbire perdite per almeno l'8% dei fondi propri e delle passività della banca.

Entro detti limiti, il contributo del Fondo alla copertura delle perdite della banca può avvenire quale forma di compensazione dell'esenzione di specifiche passività bailinable da parte dell'autorità di risoluzione (art. 49, comma 5, lett. b) oppure, indirettamente, quando si prevede che l'intervento del Fondo con le modalità “ordinarie” di cui sopra si traduca, comunque, in un trasferimento di risorse alla banca sottoposta a risoluzione (art. 79, comma 2).

Riferimenti

Normativi

  • D.lgs. 16 novembre 2015, n. 180
  • Artt. 69-bis ss. TUB
  • Artt. 53-bis e 67-ter TUB
  • Regolamento (UE) n. 806/2014
  • Direttiva 2014/59/UE

Prassi

  • Orientamenti sulle condizioni che attivano il ricorso alle misure di intervento precoce (EBA/GL/2015/03, 29 luglio 2015)
  • Orientamenti sull'interpretazione delle diverse situazioni nelle quali un ente è considerato in dissesto o a rischio di dissesto (EBA/GL/2015/07, 6 agosto 2015)
  • Consultation paper on draft guidelines on the the treatment of shareholders in bail-in or the write-down and conversion of capital instruments (EBA/CP/2014/40, bozza dell'11 novembre 2014)
  • Consultation paper on draft guidelines on the rate of conversion of debt to equity in bail-in (EBA/CP/2014/39, bozza dell'11 novembre 2014)
  • Draft Regulatory Technical Standards on valuation under Directive 2014/59/EU (EBA/CP/2014/38, bozza del 7 novembre 2014)
Sommario