19 Maggio 2020

Il patrimonio dell'imprenditore, successivamente alla dichiarazione di fallimento, diviene indisponibile e i suoi beni e l'amministrazione degli stessi passa nelle mani del curatore fallimentare e degli altri organi della procedura. Il fallimento produce sul fallito, oltre agli effetti sul patrimonio, una serie di effetti sulla attività processuale, sulla attività amministrativa, contrattuale e anche sui propri diritti ed obblighi.Gli effetti della sentenza di fallimento decorrono per il fallito dalla data della pubblicazione della sentenza di fallimento mediante deposito presso la cancelleria del Tribunale.
Introduzione

Avvertenza – Bussola in aggiornamento.

A norma dell'art. 16, comma 2, L.fall., gli effetti della sentenza di fallimento decorrono per il fallito dalla data di pubblicazione della sentenza di fallimento mediante deposito presso la cancelleria del Tribunale.

Nella fattispecie, la pubblicazione della sentenza produce una serie di effetti a carattere personale, sul patrimonio dell'imprenditore fallito e ulteriori effetti di carattere processuale.

Con la dichiarazione di fallimento si impone al fallito una serie di limitazioni ed obblighi applicati alla propria persona fisica.

Effetti patrimoniali

Il principale e automatico effetto patrimoniale scaturente dalla dichiarazione di fallimento è lo spossessamento del fallito.

Per spossessamento non si intende la perdita della proprietà dei beni: il fallito rimane comunque proprietario dei suoi beni e può compiere anche atti giuridici relativi a questi dopo la dichiarazione di fallimento.

Tali atti di disposizione non saranno invalidi, ma inefficaci (art. 44, L. fall.). Se, infatti, la procedura fallimentare si estingue prima che si sia proceduto alla vendita dei beni, gli atti del fallito acquisteranno la loro efficacia.

In evidenza: art. 42 L. fall.

La sentenza che dichiara il fallimento, priva dalla sua data il fallito dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di dichiarazione di fallimento.

Lo spossessamento ha quale oggetto:

  • beni materiali mobili ed immobili suscettibili di utilizzazione e/o trasformazione economica;
  • beni immateriali;
  • crediti esigibili;
  • crediti non immediatamente esigibili o inesigibili;
  • facoltà di acquistare beni e diritti;
  • facoltà di accettare eredità e donazioni;
  • attività;
  • rapporti giuridici;
  • risarcimento danni nei confronti di terzi;
  • impugnazione di atti;
  • risoluzione di contratti.

In evidenza: beni e diritti esclusi dallo spossessamento

  • beni e diritti di natura strettamente personale del fallito;
  • stipendi pensioni e salari (e comunque quanto il fallito guadagni dalla propria attività nei limiti del mantenimento suo e della sua famiglia);
  • assegni a carattere “alimentare”;
  • frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli;
  • beni costituiti in un fondo patrimoniale.

Le somme pagate al fallito a titolo di risarcimento del danno possono rimanere al fallito in quanto beni di natura personale.

Ciò nonostante, la Legge distingue diverse ipotesi:

Danno patrimoniale subito a seguito di una lesione personale

Se le somme sono pagate al fallito a titolo di perdita subita e di quanto lo stesso avrebbe guadagnato, allora esse sono acquisite al fallimento, non rientrando nella sfera dei beni strettamente personali

Danni non patrimoniali

Le somme rimangono al fallito in caso di:

  • danno biologico e morale;
  • danno all'immagine e alla reputazione;
  • lesione dei diritti della personalità;
  • lesione del diritto all'integrità fisica.

In evidenza: spossessamento e beni mobili

Beni mobili esclusi dal fallimento

tutti i beni di natura personale

Beni impignorabili per legge

le derrate e i combustibili per mantenere la famiglia per un mese

i mobili di stretta necessità salvo quelli di valore antiquario (il televisore non rientra tra i beni impignorabili)

i vestiti e la biancheria

anello nuziale

In evidenza: beni di terzi in possesso del fallito al momento della dichiarazione di fallimento

Il curatore è immesso nel possesso di tali beni che vengono quindi acquisiti nell'attivo fallimentare previo, decreto di acquisizione emesso dal giudice delegato.

Il decreto di acquisizione non è soggetto a reclamo.

I terzi possono esperire tutte le azioni di rivendicazione e di restituzione dei beni

In evidenza: beni immobili e mobili registrati esclusi dal fallimento

Casa di abitazione del fallito

La casa di proprietà, se necessaria quale abitazione per sé e per la propria famiglia, rimane nella disposizione del fallito in temporaneo diritto di godimento, fino alla liquidazione dell'attivo.

La casa di abitazione può essere venduta quando è completata la vendita di altri beni.

Casa di abitazione del fallito in locazione

Il contratto di locazione è sottratto al potere di recesso del curatore

In evidenza: beni e diritti relativi alla famiglia

Assegno di mantenimento e assegno alimentare

Non possono essere oggetto di spossessamento.

Frutti e redditi del patrimonio familiare

Sono esclusi dall'attivo

Beni del coniuge fallito in comunione legale dei beni

  • I beni acquistati durante il matrimonio anche da uno solo dei coniugi in regime di comunione dei beni, sono considerati in comproprietà indisponibile e, pertanto, solo il 50% di tali beni può essere acquisito all'attivo del fallimento.
  • I beni acquistati prima del matrimonio o acquisiti durante il matrimonio in donazione e successione, sono acquisiti all'attivo al 100%.
  • I beni di uso strettamente personale e i loro accessori sono acquisiti all'attivo al 100%.
  • I beni ottenuti per risarcimento danni per perdita parziale o totale della capacità lavorativa sono acquisiti all'attivo al 100%.

Comunione “de residuo”

I beni acquistati durante il matrimonio e destinati all'esercizio dell'impresa cadono in comunione dei beni se sussistono fino al momento dello scioglimento della stessa comunione.

Partecipazioni a società del coniuge fallito

Che comportano responsabilità illimitata:

  • entrano nel regime del “de residuo”

Che comportano responsabilità limitata:

  • entrano immediatamente nell'attivo del fallimento

Beni immobili oggetto di espropriazione - esecuzione immobiliare

Non sono soggetti a spossessamento se il decreto di trasferimento è stato pronunciato prima del fallimento del debitore esercitato.

Beni mobili oggetto di espropriazione – esecuzione mobiliare

Per il principio di divieto delle azioni esecutive individuali, l'esecuzione mobiliare può essere dichiarata improcedibile e la somma di denaro ricavata può essere acquisita in favore del fallimento.

Beni sequestrati

Il curatore può acquisire all'attivo fallimentare i beni che alla data della dichiarazione di fallimento sono stati posti sotto sequestro conservativo.

Infatti, il sequestro conservativo sottende un vincolo di indisponibilità strumentale a favore del creditore sequestrante che, in quanto azione individuale esecutiva, al momento del fallimento perde il carattere di procedibilità.

Effetti del fallimento sulla attività processuale del fallito

Dal momento della dichiarazione di fallimento, il fallito nelle controversie civili non può più stare in giudizio e, pertanto, sarà il curatore a sostituirlo sia quale convenuto che come attore.

I processi del fallito si interrompono automaticamente ed il fallito perde la sua capacità processuale.

In evidenza: modalità operative dell'interruzione

L'avvocato del fallito dichiara in udienza (o notifica alle parti interessate) l'intervenuto fallimento chiedendo l'interruzione del processo.

Il processo sarà riassunto dagli interessati nel rispetto del termine perentorio di tre mesi dal provvedimento (per i procedimenti incardinati in data antecedente il 4 luglio 2009 (ante riforma) il termine è di sei mesi), ex art. 305 c.p.c.

Il Tribunale fallimentare riunisce tutte le cause relative alla procedura e quelle che possono influenzare la soddisfazione paritetica dei creditori anche in deroga ai normali criteri della competenza per valore e per territorio. Scopo di ciò è l'interesse a riunire davanti ad un solo giudice tutte le cause dipendenti dal fallimento.

Obblighi e limitazioni per il fallito

La Legge fallimentare prescrive che il fallito debba adempiere a determinati obblighi. Allo stesso tempo limita l'attività del fallito, circoscrivendo le proprie azioni relative al proprio domicilio, alla copertura di incarichi o alla propria corrispondenza.

Tali limitazioni si applicano:

alla persona fisica fallita

ai rappresentanti legali della società o dell'ente fallito

Tali limitazioni non si applicano:

agli eredi del fallito defunto

al legale rappresentante dell'imprenditore incapace

Decorrenza delle limitazioni ----------> dalla dichiarazione di fallimento

Cessazione delle limitazioni ----------> con la chiusura del fallimento

In evidenza: limitazioni relative alla corrispondenza

Persona fisica

Obbligo di consegna al curatore di tutta la corrispondenza che riguardi i rapporti compresi nel fallimento (art. 48, comma 1, L. fall.)

Società

Obbligo di consegna al curatore di tutta la corrispondenza compresa quella diretta al legale di rappresentanza. Per definizione la corrispondenza diretta al legale rappresentante di società non ha carattere personale

Per corrispondenza si intende

Le comunicazioni effettuate con mezzo cartaceo

Le comunicazioni effettuate a mezzo fax

Le comunicazioni telematiche

In evidenza: obblighi relativi alla residenza e al domicilio

  • La persona fisica fallita;
  • Gli amministratori;
  • I legali rappresentanti;
  • I liquidatori della società o dell'ente soggetto fallimento.

Obbligo di comunicare al curatore fallimentare ogni cambiamento relativo alla propria residenza o al proprio domicilio. La mancata comunicazione può essere penalmente sanzionato con la reclusione da 6 a 18 mesi

In evidenza: obblighi di informazione

Il fallito (persona fisica o legale rappresentante di società) è tenuto a fornire le informazioni e chiarimenti ai fini della corretta gestione della procedura, al giudice delegato, al curatore e al comitato dei creditori. In tal senso, il fallito deve rispondere alle convocazioni degli organi del fallimento e, in caso di legittimo impedimento o di qualsivoglia giustificato motivo, previa autorizzazione del giudice, può essere concessa la comparizione a mezzo di mandatario.

Se il fallito non si presenta

Tale comportamento può avere effetti negativi ai fini della concessione della esdebitazione (tale beneficio è, infatti, concesso con particolare riguardo alla collaborazione prestata dal debitore con gli organi della procedura).

Se il fallito non si presenta

Il comportamento può essere penalmente sanzionato con la reclusione da 6 a 18 mesi.

In evidenza: incapacità del fallito a seguito del deposito della sentenza di dichiarazione di fallimento

Incapacità del fallito persona fisica

  • non può essere nominato amministratore e sindaco di società di capitali e di società cooperative;
  • non può essere nominato rappresentante comune degli obbligazionisti di società per azioni;
  • non può essere nominato curatore fallimentare;
  • non può ricoprire incarico di arbitro;
  • non può ricoprire incarico di curatore di incapace o minore;
  • non può essere tutore o protutore;
  • non può essere socio di società semplice, di società in nome collettivo;
  • non può essere socio accomandatario di società in accomandita semplice;
  • è escluso dalle sale di borsa.

Incapacità della società fallita

  • non può partecipare a gare di appalti di opere pubbliche;
  • non può effettuare attività di gestione esattoriale;
  • non può iscriversi al registro delle imprese quale società di mediatori e di mediatori di assicurazione.

Attività per i quali è concessa l'iscrizione in albi o registri a patto che il soggetto fallito abbia tenuto una buona condotta, goda pienamente dei diritti civili e sia di specchiata moralità

Iscrizione all'albo di dottori commercialisti ed esperti contabili

Iscrizione all'albo degli avvocati

Iscrizione all'albo dei Notai

Iscrizione all'albo dei geometri

Attività lavorative che richiedono la "buona condotta"

Impiegati dello Stato

Ufficiali giudiziari, personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie

Professione sanitaria

Riferimenti

Normativi

  • D.L. 22 giugno 2012, n. 83
  • D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59
  • R.D. 16 marzo 1942, n. 267
  • Art. 812 c.p.c.

Giurisprudenza

  • Cass. civ., sez. VI, 17 gennaio 2012, n. 607
  • Cass. civ., sez. I, 19 giugno 2008, n. 16668
  • Cass. civ., sez. I, 11 gennaio 2006, n. 392
  • Cass. civ., sez. I, 22 luglio 2005, n. 15498
  • Cass. civ., sez. I, 28 agsto 2000, n. 11228
  • Cass. civ., sez. I, 13 giugno 2000, n. 8022
  • Cass. civ., sez. un., 6 agosto 1990, n. 7937
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