Perizia giurata di stima

Stefano Lapponi
09 Dicembre 2014

Per perizia di stima si intende l'analisi tecnica effettuata da esperti (periti) in determinate materie tecnico – economiche. La stima può essere effettuata per dare un valore economico a particolari beni, nell'ambito processuale o extragiudiziale, ovvero per definire la proprietà di beni immobili od, ancora per determinare la conformità di un bene a determinati standard e a specifiche norme dettate dalle vigenti norme.La perizia può essere definita semplice, asseverata, giurata. La perizia è detta “semplice” quando non è né asseverata né giurata; la perizia è asseverata quando il perito attesta sotto la propria responsabilità con dichiarazione in calce alla stessa perizia, la veridicità di quanto affermato.La perizia giurata è la perizia che contiene sia la dichiarazione di asseverazione del contenuto sia il giuramento reso dal perito di fronte alle autorità giudiziarie (cancelliere, giudice di pace, notaio) e scritto in calce alla stessa perizia di "aver bene e fedelmente adempiuto alle funzioni affidategli al solo scopo di far conoscere la verità”.In termini tecnico-contabili e fiscali la perizia giurata di stima viene richiesta principalmente in tema di costituzione delle società per la valutazione dei conferimenti e in tema di rivalutazione delle partecipazioni societarie.
Perizia di stima sui conferimenti di beni e prestazione d'opera nella costituzione di società

I soci che intendono conferire in società beni in natura o crediti e comunque qualsiasi altro bene diverso dal denaro è obbligato ad allegare all'atto costitutivo una perizia di stima.

Nelle Società per Azioni il socio conferente dovrà presentare un'istanza al Tribunale (e alla sezione specializzata in materia di impresa) della circoscrizione in cui ricadrà la sede della società costituenda.

La relazione (perizia) di stima viene redatta da:

  • Esperto;
  • Società di Revisione iscritta nell'albo speciale;
  • Revisore contabile iscritto nell'albo dei revisori contabili.

La perizia verrà allegata all'atto costitutivo della società.

L'esperto nominato non può delegare altro soggetto alla redazione della stima; tuttavia egli può allegare stime e perizie di altri professionisti, facendo proprie le conclusioni di quest'ultimi e quindi sotto il profilo della responsabilità, l'esperto risponde anche del contenuto delle perizie altrui.

L'esperto risponde dei danni che causa alla società costituenda con la sua relazione.

La relazione di stima nella costituzione delle società, può essere giurata di fronte al Notaio che ha rogato l'atto di conferimento.

Nelle S.r.l. la nomina non viene effettuata dal Presidente del Tribunale, ma il revisore viene nominato dal conferente.

La relazione di stima deve contenere la descrizione dei beni conferiti, i criteri di valutazione adottati e l'attestazione che il valore attribuito è almeno pari al valore attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo. Non deve invece (ma può) attestare il valore effettivo del conferimento.

La redazione della perizia deve avvenire in data aggiornata e comunque non anteriore a 4 mesi rispetto all'atto. Più in generale occorre rispettare i seguenti termini:
a) L'atto costitutivo deve essere perfezionato entro i sei mesi dalla data della relazione giurata di stima;
b) In caso di aumento di capitale sociale con conferimento in natura, la delibera deve avvenire entro 6 mesi dalla data della relazione giurata di stima, con contestuale esecuzione del conferimento;
c) La delibera di aumento di capitale con conferimento in natura può essere assunta entro sei mesi dalla redazione di stima e nella stessa si stabilisca il termine finale di sottoscrizione in data non superiore ai sei mesi dalla data della relazione giurata di stima.

Per quanto riguarda il conferimento di prestazione d'opera o di servizi, la perizia deve contenere l'intero valore della prestazione dal socio conferente circoscritta per natura o limitata al tempo di esecuzione.

L'esperto risponde dei danni causati alla società, ai soci e ai terzi.


ESEMPIO DI VERBALE DI GIURAMENTO DI PERIZIA DI STIMA

T R I B U N A L E DI ___________________

Ufficio Asseveramento Perizie e Traduzioni

VERBALE DI GIURAMENTO

CRONOLOGICO N.______

Addì ___________________ avanti al sottoscritto Cancelliere è presente

Il Signor ____________________________________________________

documento _____________________________ N.__________________

rilasciato da _________________________________ il ________________

il quale chiede di asseverare con giuramento il suesteso atto.

Il Cancelliere, previa ammonizione sulla responsabilità penale (art.483 c.p.) derivante da dichiarazioni mendaci, invita il comparente al giuramento, che egli presta ripetendo: “Giuro di avere bene e fedelmente adempiuto all' incarico affidatomi al solo scopo di far conoscere la verità”.

Letto, confermato e sottoscritto.

Perizia di stima per acquisto da parte della società di beni o di crediti di soci fondatori e di amministratori

Nel caso in cui la società debba o voglia acquistare, nei due anni dalla iscrizione della società nel Registro delle imprese, beni o crediti facenti capo a soci fondatori e/o ad amministratori, è prevista la redazione di una perizia giurata di stima se il corrispettivo dei beni e/o dei crediti sia di entità pari o superiore al 10% del capitale sociale. L'acquisto, se non diversamente previsto dall'atto costitutivo, deve essere autorizzato con decisione dei soci. Gli stessi soci possono prevedere la norma direttamente nell'atto costitutivo.
Sono esclusi gli acquisti che siano effettuati nell'ambito delle operazioni correnti della società né a quelli che avvengono nei mercati regolamentati e sotto il controllo dell'autorità giudiziaria o amministrativa.
Gli amministratori e i soci alienanti sono responsabili in solido per i danni causati alla società, ai soci e ai terzi, in caso di violazione delle vigenti disposizioni.

Perizia di stima per la rivalutazione delle partecipazioni

Il D.L. 70 del 2011 aveva disposto la riapertura dei termini per l'effettuazione della rivalutazione delle partecipazioni detenute alla data del 1.07.2011 in società non quotate da persone fisiche e non imprenditori. Il susseguirsi delle leggi finanziarie e di bilancio ha portato all'attuale normativa determinata dalla L. n. 232 del 11/12/2016.

Per il 2019 la legge n. 145 del 30 dicembre 2018 consente alle persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o il valore di acquisto delle partecipazioni non quotate, al di fuori del regime d'impresa, affrancando tutto o in parte le plusvalenze conseguite (art. 67 c.1 lett.a) e c bis) TUIR), allorché le partecipazioni verranno cedute a titolo oneroso.

La normativa si riassume come segue:

soggetti

  • le persone fisiche;
  • le società semplici e società ed associazioni ad esse equiparate;
  • gli enti non commerciali;
  • soggetti non residenti (La rivalutazione vale per le cessioni a titolo oneroso di partecipazioni detenute in società residenti in Italia non riferibili a stabili organizzazioni)

beni interessati

  • le partecipazioni, i diritti e i titoli di cui alle lettere c) e c-bis) del comma 1 dell'art. 67 del TUIR - qualificati e non qualificati - purché non negoziati nei mercati regolamentati.

imposta sostitutiva

  • 8% per le partecipazioni qualificate
  • 8%per le partecipazioni non qualificate

Al fine di rideterminare i valori di acquisto per la determinazione di eventuali plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni ai sensi dell'articolo 67 del TUIR, è necessaria la prestazione del valore delle partecipazioni ottenuta mediante relazione giurata di stima

Finalità e contenuto della perizia

La finalità della relazione giurata di stima è quella di determinare il prezzo di acquisto delle partecipazioni detenute alla data dell'anno di riferimento.

Per utilizzare il valore rivalutato al posto del costo storico è necessaria una perizia asseverata, riferita all'intero patrimonio sociale, redatta dai soggetti individuati dagli articoli 4 e 5 della legge 448/2001. In tal senso il valore dei titoli, delle quote e dei diritti rivalutati deve essere determinato in relazione alla corrispondente frazione di patrimonio netto da individuare nella stima.

L'incarico può essere alternativamente conferito al perito dalla società (il costo risulterà deducibile dal reddito di impresa in cinque quote costanti a partire dall'esercizio in cui è stato sostenuto), da uno o più soci (il costo sarà incrementativo del valore affrancato e quindi del costo riconosciuto della partecipazione).

La perizia dovrà contenere, secondo le previsioni ordinarie di cui agli articoli 2343 e 2465 del codice civile punti

  • la descrizione del soggetto;
  • l'individuazione dell'oggetto di valutazione;
  • l'attendibilità dei dati della situazione patrimoniale dell',
  • la data di riferimento della valutazione;
  • i criteri di valutazione adottati.

La struttura della perizia sarà delineata secondo i seguenti "capitoli":

finalità dell'incarico;

  • modalità di svolgimento;
  • profilo dell'impresa;
  • analisi della situazione economico-patrimoniale;
  • stima del valore del complesso aziendale e delle frazioni da rivalutare;
  • formula del giuramento.

Svolgimento della perizia di stima

Conferimento dell'incarico

L'incarico viene conferito al perito:

- dalla società

- da uno o più soci

Contenuto della stima

- descrizione dell'oggetto

- individuazione dell'oggetto della valutazione

- verifica dell'attendibilità dei dati patrimoniali e reddituali messi a disposizione dalla società

- data di riferimento della valutazione

- criteri di valutazione adottati

Struttura della perizia

1) Il perito identifica:

- L'operazione

- Le parti coinvolte nell'operazione

- La documentazione utilizzabile

- La metodologia da utilizzare

2) Il perito raccoglie i dati e le informazioni aziendali al fine di far emergere potenziali passività o per verificare la coerenza e la veridicità dei dati da porre a base della propria valutazione:

- Atti legali

- Contabilità

- Atti comprovanti la corretta attuazione della normativa fiscale e tributaria

3) Il perito descrive i criteri di svolgimento dell'incarico:

- Individua i profili costitutivi, dei soci, degli atti straordinari della società, ai fini del corretto dimensionamento della stessa e con riferimento alle quote di partecipazione (oggetto della stima)

- Individua il settore di attività dell'impresa evidenziandone gli aspetti critici e quelli “di forza”

4) Il perito sceglie il metodo di valutazione che adotterà per l'analisi e la valutazione delle partecipazioni, in relazione alle criticità incontrate nello studio della struttura societaria e dell'attività di impresa:

- Metodo patrimoniale: esprime il valore dell'azienda in funzione del valore del suo patrimonio, ne quantifica il valore come valore di ricostituzione del patrimonio nella prospettiva di funzionamento aziendale.

- Metodo reddituale: esprime la capacità di generare reddito dell'azienda. L'obiettivo del metodo è valutare l'azienda come complesso unitario sulla base della sua redditività.

- Il valore dell'azienda viene calcolato (generalmente) mediante l'attualizzazione dei risultati economici attesi.

- Metodo misto patrimoniale-reddituale: rappresenta una sintesi tra i due procedimenti precedenti con l'obiettivo di esprimere il valore dell'azienda in funzione sia del patrimonio che del reddito.

5) Analisi della situazione economico patrimoniale (in base al criterio di valutazione scelto)

6) Stima del valore dell'intero complesso aziendale e delle partecipazioni oggetto di valutazione

7) Formula del giuramento: il perito assevera la perizia presso la Cancelleria del Tribunale o (in alternativa) dinanzi ad un Notaio. Non ha alcuna rilevanza la sede di competenza territoriale.

Responsabilità

Il perito risponde del proprio operato in base alle disposizioni dell'art. 64 del Codice di Procedura Civile.

Conservazione ai fini del dettato del D.L. 70/2011

La perizia giurata di stima, insieme ai dati identificativi del perito (e alle ricevute di pagamento dell'imposta sostitutiva)sono conservati dal contribuente ed esibiti o trasmessi a richiesta dell'Amministrazione Finanziaria.

Nota bene: responsabilità del perito

Ai soggetti estensori della perizia giurata di stima si rende applicabile l'art. 64 del codice di procedura civile (e succ. mod.) in tema di responsabilità del consulente tecnico nominato dal giudice.

Aspetti fiscali e contabili (il costo della perizia)

Dal punto di vista fiscale il costo della perizia risulta deducibile dal reddito di impresa in 5 quote costanti a partire dall'esercizio in cui è stato sostenuto, se l'incarico è stato conferito dalla Società.

Qualora l'incarico risulti conferito da uno o più soci, il costo risulta incrementativo del costo riconosciuto della partecipazione ( e quindi, eventualmente, viene affrancato in base a disposizioni fiscali “ad hoc” quali quelle dettate dal D.L. n. 70/2011). In sostanza la spesa della perizia viene portata in aumento del valore di acquisto della partecipazione, in proporzione al costo effettivamente sostenuto da ciascuno dei soci possessori.

ESEMPIO: Costo sostenuto dalla società nel 2016 di euro 50.000,00
(variazioni in dichiarazione dei redditi)

Anno 2016

Variazione in aumento

Costo totale della perizia

€ 50.000,00

Variazione in diminuzione

1/5 del costo totale della perizia

€ 5.000,00

Anno 2017

Variazione in diminuzione

1/5 del costo totale della perizia

€ 5.000,00

Anno 2018

Variazione in diminuzione

1/5 del costo totale della perizia

€ 5.000,00

Anno 2019

Variazione in diminuzione

1/5 del costo totale della perizia

€ 5.000,00

Anno 2020

Variazione in diminuzione

1/5 del costo totale della perizia

€ 5.000,00

Costi per la prestazione professionale - deducibilità e imputazione

Relazione giurata di stima predisposta per la Società o ente nel quale la partecipazione è posseduta

I costi per la prestazione professionale sono deducibili dal reddito di impresa in quote costanti nell'esercizio in cui si è sostenuta e nei quattro successivi.

Relazione giurata di stima predisposta per conto dei singoli (tutti o alcuno) possessori dei titoli, quote o diritti alla data di rifermento

I costi per la prestazione professionale sono portati in aumento del valore di acquisto della partecipazione, proporzionalmente al costo effettivamente sostenuto da ciascuno dei possessori.

Aspetti contabili:

Perizia giurata di stima (incarico conferito dalla società)

DARE

AVERE

Diversi

a

D/Fornitori

S.P. D 7

C.E. B 7

Costi Per Consulenze

S.P. CII 4 bis

Iva C/Acquisti

S.P. D 7

D/Fornitori

a

Diversi

Banca C/C

S.P. C IV 1

Rit.Acc.Prof.

S.P. D 12

S.P. D 12

Rit.Acc.Prof.

Banca C/C

S.P. C IV 1

Perizia per usufruire dell'Iper ammortamento

L'Iper-ammortamento è una agevolazione riservata alle imprese che operano nel settore industriale mirante ad incentivare gli investimenti nei comparti industriali 4.0, con l'aggiunta di tecnologie per l'abbattimento dei consumi energetici e di tecnologie per l'agricoltura di precisione.

La norma sull'Iper-ammortamento stabilisce che per i beni materiali strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico atti a favorire i processi di trasformazione tecnologica (Piano Nazionale Industria 4.0) (Allegato A alla legge) sia riconosciuta una maggiorazione del costo di acquisizione come segue:

  • per investimenti fino a 2,5 milioni: 170%
  • per investimenti tra 2,5 e 10 milioni: 100%
  • per investimenti oltre 10 e fino a 20 milioni: 50%

Le condizioni per accedere all'iper-ammortamento

L'impresa, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500 mila euro, deve produrre una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente di certificazione accreditato, che attesti che il bene possiede i requisiti tecnici tali da includerlo nell'elenco previsto dalla normativa e sia interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo inferiore è sufficiente produrre una dichiarazione di atto notorio resa dal legale rappresentante avente i medesimi contenuti della perizia.

Esempi di beni ammissibili all'agevolazione

  • macchine utensili per asportazione
  • macchine utensili operanti con laser e altri processi a flusso di energia (ad esempio plasma, waterjet, fascio di elettroni)
  • elettroerosione
  • processi elettrochimici
  • macchine per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali o delle materie prime
  • macchine utensili per la deformazione plastica dei metalli e altri materiali
  • macchine utensili per l'assemblaggio, la giunzione e la saldatura
  • macchine per il confezionamento e l'imballaggio
  • macchine utensili di de-produzione e riconfezionamento per recuperare materiali e funzioni da scarti industriali e prodotti di ritorno a fine vita
  • robot collaborativi
  • sistemi multi-robot
  • macchine utensili e sistemi per il conferimento o la modifica delle caratteristiche superficiali dei prodotti o la funzionalizzazione delle superfici
  • macchine per la manifattura additiva utilizzate in ambito industriale
  • macchine, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, AGV e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento dei pezzi (ad esempio RFID, visori e sistemi di visione)
  • magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica
  • dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per l'integrazione, la sensorizzazione e/o l'interconnessione e il controllo automatico dei processi utilizzati anche nell'ammodernamento o nel revamping dei sistemi di produzione esistenti, nonché filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, sostanze chimiche e organiche, polveri con sistemi di segnalazione dell'efficienza filtrante e della presenza di anomalie o sostanze aliene al processo o pericolose, integrate con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare gli operatori e/o di fermare le attività di macchine e impianti.

NOTA BENE: tutte le macchine “agevolabili” devono essere dotate di alcune caratteristiche quali il controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller);

devono anche essere dotate di interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program e di integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo.

Devono altresì avere interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive e rispondere ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro.

Riferimenti

Normativi

  • Art. 1, co. 8, 13, 554, 564 L. n. 232, 11 dicembre 2016
  • D.L. 13 maggio 2011, n. 70
  • L. 28 dicembre 2001, n. 448
  • Art. 5, R.D. 9 ottobre 1922, n. 1366
  • Art. 1, n. 4, R.D.L. 14 luglio 1937, n. 1666
  • Art. 2343, c.c.
  • Art. 2465, c.c.
  • Art.1349, c.c.
  • Art. 5, T.U.I.R.
  • Art. 67, T.U.I.R.
  • Art. 87, T.U.I.R.
  • Art. 64, c.p.c.
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