Crisi d'impresa
IlFallimentarista

PCT nelle procedure concorsuali

Lucia De Bernardin
25 Gennaio 2016

Le procedure concorsuali sono state oggetto di importanti evoluzioni ad opera delle disposizioni dettate negli ultimi anni in materia di processo civile telematico.
Inquadramento

Le procedure concorsuali sono state oggetto di importanti evoluzioni ad opera delle disposizioni dettate negli ultimi anni in materia di processo civile telematico.

In primo luogo, è stata profondamente innovata la modalità di notificazione della fissazione dell'udienzaprefallimentare, per agevolare – tramite presunzioni di conoscenza - l'instaurazione del contraddittorio.

In secondo luogo, il legislatore ha avvertito l'esigenza di rendere maggiormente agevoli e veloci l'importante numero di comunicazioni che la legge fallimentare (r.d. 16 marzo 1942, n. 267) e il d.lgs. n. 270/1999 pongono a carico del curatore nel fallimento, del commissario giudiziale nel concordato preventivo, del commissario liquidatore nelle liquidazioni coatte amministrative e del commissario giudiziario nelle procedure di amministrazione straordinaria (di seguito, in generale e per brevità: organi delle procedure). Le comunicazioni erano, infatti, precedentemente effettuate o con invio di lettera raccomandata (con conseguenti costi, tempi dovuti al reperimento delle cartoline di ricevimento, incertezze in ordine all'effettivo buon esito della comunicazione) ovvero tramite deposito in cancelleria (con conseguente importante afflusso di pubblico alle stesse per la consultazione degli atti) (cfr. sul punto quanto riportato nella Relazione illustrativa al d.l. n. 179/2012 sub art.17). Specularmente alla modifica delle modalità di comunicazione da parte degli organi della procedura, è stata innovata la trasmissione degli atti da parte dei (potenziali) creditori delle procedure che si avvalgono ora della PEC per le istanze di riconoscimento del relativo credito.

L'istruttoria prefallimentare

Un primo versante di intervento vòlto a sfruttare i benefici in termini di risparmio di tempo e costi delle comunicazioni telematiche e del complesso di disposizioni sulla giustizia digitale nell'ambito delle procedure concorsuali è stato quello della notificazione del decreto di fissazione dell'udienza prefallimentare unitamente al ricorso per la dichiarazione di fallimento. Il d.l. n. 179/2012 ha – infatti - delineato una modalità nuova e peculiare di esecuzione della notifica, tesa a conciliare le esigenze di conoscibilità degli atti e di celerità del giudizio.

Ai sensi del novellato art. 15 comma 3 l. fall., la cancelleria del Giudice adito deve, quindi, ora tentare la comunicazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza alla parte resistente all'indirizzo PEC risultante dal registro delle imprese ovvero dall'INI-PEC, comunicando l'esito alla parte ricorrente che -nell'ipotesi in cui tale notificazione non risulti andata a buon fine- dovrà chiedere la notifica personalmente alla parte resistente ad opera dell'ufficiale giudiziario (che non potrà quindi avvalersi del servizio postale ai sensi dell'art. 107, d.P.R. 15 dicembre 1959, n.1229) presso la sede legale che risulta dal registro delle imprese. Ove la notifica non risulti possibile nemmeno per tale via (e quindi la sede risulti per esempio chiusa ovvero non sia fisicamente individuabile), la notificazione si perfeziona tramite deposito degli atti presso casa comunale del luogo presso cui risulta la sede dell'impresa, sempre a cura dell'ufficiale giudiziario.

L'indicata modalità di notificazione deve considerarsi validamente effettuata anche ove si proceda alla notifica all'imprenditore cancellato dal registro delle imprese entro l'anno ai sensi dell'art. 10 l. fall., ma ciò solo ove risulti ancora attiva la PEC sociale, dovendosi –in difetto - procedere con le ordinarie modalità di notifica ai sensi degli artt. 140 e ss. c.p.c. non potendosi equiparare la mancanza di PEC in simili ipotesi all'impossibilità della notifica che giustifica la notifica ai sensi dell'art.15 comma 3 l. fall. (cfr. App. Venezia, sez. I, 6 luglio 2015, n. 1715).

Da ultimo, vale la pena rimarcare una criticità del sistema come delineato, dovuta al fenomeno dell'attribuzione di medesima PEC a differenti soggetti. Malgrado le raccomandazioni dell'esecutivo volte sensibilizzare le Camere di commercio sull'esigenza che a ciascun indirizzo PEC sia ricollegabile una e una sola impresa (cfr. fra le altre: Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico, 23 giugno 2014, n. 3670), si sono verificate ipotesi di revoche di fallimento a seguito della prova -ad opera della resistente nel giudizio di reclamo innanzi alla Corte di appello- della mancata ricezione della PEC per essere stata la notificazione ex art.15 comma 3 l.fall. recapitata a diversa società (cfr. App. Bologna, sez. III, 2ottobre 2014).

PEC degli organi delle procedure, comunicazione al registro delle imprese e conservazione dei messaggi PEC

Il primo momento - in ordine logico-temporale - per l'attuazione del proposito di snellimento nel flusso di comunicazioni proprio delle procedure concorsuali è quello che impone l'adozione e la pubblicizzazione – da parte degli organi della procedura - di un indirizzo PEC.

Entro dieci giorni dalla nomina (o meglio, dalla conoscenza della nomina come condivisibilmente ritenuto da: G. Bozza, Le novità telematiche del decreto sviluppo, in Crisi d'impresa e fallimento, 28 gennaio 2013, 5, non potendosi far ricadere sul professionista nominato la conseguenza dell'eventuale ritardo della cancelleria nella comunicazione della nomina), infatti, gli organi delle procedure (cfr. “Inquadramento” per la loro identificazione) debbono comunicare al registro delle imprese il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (art.1 comma 19, p.to 3, lett. b), l. 24 dicembre 2012, n. 228 che ha inserito il comma 2-bis nell'art. 17 d.l. n. 179/2012): grazie a questa forma di pubblicità, chiunque è in condizione di stabilire agevolmente un contatto cogli organi della procedura individuando l'indirizzo PEC di riferimento tramite la semplice visura camerale della società.

La comunicazione è effettuata personalmente dal professionista nominato tramite le modalità della: “Comunicazione unica per la nascita delle imprese” (cfr. art. 9 d.l. n. 7/2007 convertito dalla l. 2 aprile 2007, n.40) accessibile tramite il sito web del Registro delle imprese. Vale la pena ricordare che al Registro delle imprese il (solo) curatore deve altresì comunicare entro quindici giorni dall'accettazione i dati necessari per l'insinuazione al passivo (cfr. art. 29, comma 6, d.l. n. 78/2010 convertito dalla l. 20 luglio 2010, n.122).

Nella prassi, i professionisti comunicano, in realtà, di solito un indirizzo PEC specificamente dedicato alla procedura per cui sono stati nominati. Ciò da un lato, per individuare con precisione le comunicazioni riferite a una determinata procedura senza rischio di confusione con PEC personali del professionista o riferite ad altre procedure concorsuali gestite dallo stesso; dall'altro, per consentire la conservazione di tutti i messaggi PEC relativi alla procedura inviati e ricevuti per tutto il periodo previsto dalla legge (ossia per tutta la durata della procedura e per i due anni posteriori alla definizione della stessa, cfr. art.31-bis u.c. e art. 207, comma 4, l.fall., art. 59, comma 2, d.lgs. n. 270/1999) senza il rischio di superare il limite massimo di capienza della casella.

Le comunicazioni degli organi della procedura

Imposta l'adozione di un indirizzo PEC a carico dell'organo della procedura, il legislatore ha quindi previsto che questo sia utilizzato per tutte le comunicazioni di cui la legge (o il Giudice delegato) impone l'invio o la ricezione da parte degli organi della procedura.

Essi debbono, quindi, effettuare in favore di tutti coloro che sono individuati come potenziali creditori una prima comunicazione a mezzo posta elettronica certificata - se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle Imprese e dei Professionisti (cfr.D.M. del MISE 19 marzo 2013 con cui viene disciplinata l'istituzione e il funzionamento del registro INI-PEC) - e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore (art. 92 l.fall. nel fallimento, art. 171 l.fall. nel concordato, art. 207 l.fall. nella liquidazione coatta amministrativa e art. 22 d.lgs. n. 270/1999 nell'amministrazione straordinaria) in cui il destinatario è invitato a comunicare l'indirizzo di posta elettronica certificata su cui intende ricevere le comunicazioni da parte della procedura, con l'espresso avvertimento che – in difetto - tutte le successive comunicazioni saranno effettuate presso la Cancelleria del Giudice che procede (art.31-bis l. fall.).

Una volta ricevuta tale comunicazione, i relativi destinatari sono tenuti a fornire l'indirizzo PEC presso cui vi sarà legale presunzione di conoscenza delle comunicazioni da parte degli organi della procedura di posta elettronica nei tempi e con le modalità proprie di ciascuna procedura (istanza di ammissione al passivo ex art. 93 l. fall. nel fallimento edex art.22 d.lgs. n. 270/1999 nell'amministrazione straordinaria, nei 15 giorni successivi alla comunicazione ex art. 171 l. fall. nel concordato preventivo ed ex art.207 l. fall. nella liquidazione coatta).

In caso di omessa comunicazione di detto indirizzo – ovvero di omessa comunicazione del mutamento dello stesso, art.93, comma 3, n.5, l.fall. -, tutte le successive comunicazioni da parte degli organi della procedura vengono effettuate mediante deposito in cancelleria (art. 31-bis l.fall. richiamato dalle disposizioni innanzi menzionate). Il deposito in cancelleria verrà effettuato anche qualora la comunicazione non sia andato a buon fine per causa imputabile al destinatario.

Gli organi della procedura devono rendere edotti i destinatari della prima comunicazione delle conseguenze appena illustrate in ordine all'omessa comunicazione della PEC. Si può immaginare che, in difetto di siffatto avviso, il creditore la cui istanza sia ritenuta inammissibile perché non pervenuta con le modalità di legge possa rivalersi sulla quota che gli sarebbe stata destinata in sede di riparto ove avesse tempestivamente effettuato l'istanza di ammissione al passivo e ciò a maggior ragione tenuto conto del fatto che per la proposizione della domanda di ammissione al passivo la legge non impone la difesa tecnica e l'istanza può essere proposta anche personalmente dal creditore (G. Nardecchia, L'accertamento “telematico” del passivo, in Crisi d'impresa e fallimento, 18 maggio 2015, 4).

Quanto al fallito, ove questi disponga di indirizzo PEC reperibile dal registro INI-PEC o fornisca comunque al curatore un indirizzo PEC è possibile effettuare valida comunicazione telematica anche nei suoi confronti nelle ipotesi di cui agli artt.116 comma 3 e 129 comma 2 l. fall.

Le comunicazioni del curatore fallimentare

Con particolare riferimento al Curatore fallimentare è ora previsto che questi invii via PEC:

a) le comunicazioni in favore dei creditori e dei titolari di diritti sui beni che il giudice delegato pone suo carico (ex art. 31-bis l. fall.);

b) i rapporti riepilogativi semestrali (ex art. 33 comma 5 l. fall.);

c) il rendiconto finale con l'indicazione dell'udienza fissata per l'approvazione (art. 116 l. fall.);

d) il progetto di riparto parziale e quello finale del curatore (art.110 comma 2 l. fall.);

e) il decreto che dispone non farsi luogo alla verifica del passivo (art. 102 l. fall.);

f) la proposta di concordato fallimentare (art. 125 comma 2 l. fall.);

g) il provvedimento del giudice delegato che prende atto dell'intervenuta approvazione della proposta di concordato fallimentare, al proponente e ai creditori dissenzienti (art. 129 comma 2 l. fall.);

h) il ricorso teso ad ottenere l'esdebitazione e il relativo decreto di accoglimento (art. 143 l. fall.).

Il deposito degli atti in cancelleria

Oltre che colla previsione delle comunicazioni dirette fra organi della procedura e creditori, lo scopo di decongestionare le cancellerie dall'affluenza del pubblico è stato, poi, attuato tramite la previsione generalizzata di obbligatorietà del deposito degli atti tramite i sistemi operativi ministeriali (segnatamente –per quello che interessa le procedure concorsuali- tramite il registro SIECIC, Sistema Informativo per le Esecuzioni Civili Individuali e Concorsuali), per tutti gli uffici giudiziari quantomeno dal 30 giugno 2014 (art. 16-bis d.l. n. 179/2012). Il terzo comma della citata disposizione impone, infatti, il deposito telematico degli atti a tutti gli organi delle procedure, oltre che del liquidatore nel concordato preventivo (art.16-bis comma 3 d.l. n. 179/2012).

Non soggiacciono, quindi, all'obbligo di deposito telematico degli atti: né i consulenti della procedura, né il fallito, né eventuali soggetti terzi che rivolgono istanze al Tribunale.

Vengono così drasticamente ridotti i depositi degli atti cartacei in cancelleria che sono ora sostanzialmente limitati alle comunicazioni in favore dei soggetti che non siano stati raggiunti dalla prima comunicazione degli organi ovvero che non abbiano proceduto alla comunicazione di indirizzo PEC (art.31-bis l. fall.). In questi casi, l'organo della procedura interessato dal deposito deposita di una copia cartacea nella cancelleria del Giudice delegato correlata dall'elenco dei soggetti che hanno diritto a prenderne visione.

La verifica dello stato passivo

Profondamente innovato a seguito delle novità del PCT in materia fallimentare è anche il procedimento di verifica dello stato passivo nel fallimento che è ora incentrato sulla comunicazione diretta fra creditori e curatore, senza il coinvolgimento della cancelleria fallimentare per la ricezione delle istanze di ammissione. Nella presente sede vengono analizzate le particolari dinamiche legate al processo civile telematico, senza approfondimenti delle problematiche di ordine generale che riguardano tale procedimento.

Sempre nella prospettiva di ridurre l'accesso alle cancellerie e di agevolare le comunicazioni fra organi della procedura e creditori, l'art.93 l. fall. prevede ora che le domande di ammissione al passivo siano inviate direttamente all'indirizzo PEC comunicato dal curatore nell'ambito della comunicazione ex art.92 l. fall.

La discrasia della dicitura di legge fra siffatta previsione e il tenore invariato dell'art.16 comma 5 l. fall. secondo cui le domande di ammissione al passivo debbono essere depositate in cancelleria è stato interpretata come una: «colpevole dimenticanza che crea disarmonia facilmente superabile ritenendo implicitamente abrogata (per incompatibilità) dalla recente normativa la citata disposizione di cui all'art. 16» (cfr. Bozza, Le novità, cit. pag. 17).

Unitamente alla domanda di ammissione al passivo, il creditore deve inviare – sempre per via telematica - anche tutta la documentazione a corredo, all'eccezione dei titoli di credito (art. 58 r.d. 21 dicembre 1936 – cd. legge assegni - e art. 66r.d. 14 dicembre 1933, n.1669, - cd. legge cambiaria) che dovranno in ogni caso essere depositati in originale nel fascicolo d'ufficio onde evitarne l'ulteriore circolazione. In siffatte ipotesi, tuttavia, il creditore può chiedere al Giudice la restituzione del titolo, previa annotazione dell'avvenuta proposizione della domanda di ammissione al passivo da parte della cancelleria (art. 93 u.c. l.fall.)

Il curatore riceve quindi direttamente da coloro che si assumono creditori del fallimento la PEC (che non deve essere necessariamente quella a cui l'istante chiede di ricevere le comunicazioni dalla procedura) coll'istanza di ammissione al passivo (redatta o nella forma del documento informatico sottoscritto con firma ex art. 21 comma 2 d.lgs.7 marzo 2005,n.82 o nella forma del documento sottoscritto nella forma cartacea e poi scannerizzato ai sensi dell'art. 22 del medesimo d.lgs.) e la relativa documentazione e procede alla numerazione progressiva delle istanze di ammissione in ordine di ricezione, oltre che alla formazione del relativo elenco. La sanzione per la formulazione dell'istanza di ammissione al passivo con modalità differenti a quelle sancite dall'art.93 l.fall. (per esempio: tramite deposito in cancelleria) è quella dell'inammissibilità (Nardecchia, La verifica, cit. 12) ovvero dell'irricevibilità (cfr. Bozza, Le novità, cit. 18): ad ogni modo, la pronuncia attiene al rito e non preclude la riproposizione dell'istanza colle modalità di legge senza la necessità di impugnazione ai sensi dell'art.98 l. fall..

Sulla scorta delle domande ricevute, il curatore forma il proprio progetto di stato passivo che provvede a depositare nei termini di cui all'art.95 l. fall. in cancelleria unitamente alle istanze di ammissione e alla documentazione presentata a corredo, sempre tramite l'invio di PEC ai fini del loro caricamento nei registri del SIECIC ed essere quindi visionabili dal Giudice delegato - sempre in via telematica - tramite il sistema operativo denominato “Consolle del magistrato”, alimentato dai dati caricati sui registri SIECIC.

Nello stesso termine di quindici giorni antecedenti alla verifica dello stato passivo, il Curatore trasmette ai creditori istanti il progetto di stato passivo, ma non anche le istanze degli altri creditori e la documentazione a corredo. Posto che il sistema di gestione dei registri di cancelleria SIECIC non consente ancora alla cancelleria di selezionare gli atti del fascicolo da porre in visibilità agli utenti e non potendosi consentire ai creditori di accedere all'intero fascicolo fallimentare (tenuto conto dei limiti di cui all'art.90 l. fall.), ciò significa che il creditore interessato all'esame dell'istanza o della documentazione di altro creditore dovrà necessariamente farne richiesta al curatore ovvero accedere alla cancelleria per l'estrazione di copia previa autorizzazione del Giudice delegato.

Per ovviare a tale situazione è prassi che il Curatore si avvalga di software gestionali privati su cui caricare le domande di ammissione al passivo e la relativa documentazione (accessibile e consultabile dai creditori tramite credenziali riservate fornite dal curatore) ai fini dell'eventuale formulazione di osservazioni al progetto di stato passivo.

Una volta dichiarata l'esecutività dello stato passivo, il Curatore provvede a comunicare via PEC ai creditori istanti il relativo decreto avvisando della facoltà di proporre opposizione (art. 98 l. fall.). È dalla comunicazione via PEC del curatore –e non dall'udienza di verifica dello stato passivo- che decorrono i termini per la proposizione di impugnazioni.

Il concordato preventivo

Anche nel concordato preventivo è stato implementato il ricorso alle modalità telematiche di comunicazione fra creditori e organo della procedura.

In particolare, il commissario giudiziario comunica a mezzo PEC, i seguenti atti:

a) la sua relazione particolareggiata ai creditori e alla proponente (art. 172 l. fall.);

b) la comunicazione ai creditori del procedimento aperto dal Tribunale per la revoca dell'ammissione al concordato(art. 173 l. fall.);

c) la comunicazione ai creditori assenti dell'eventuale rinvio dell'adunanza dei creditori disposto dal giudice delegato (art. 178 l. fall.);

d) la comunicazione ai creditori dell'avvenuto mutamento delle condizioni di fattibilità del piano concordatariodopo la chiusura dell'adunanza (art. 179 comma 2 l. fall.);

e) i rapporti semestrali redatti dal liquidatore.

Il liquidatore giudiziale, nel concordato con cessione di beni, dal canto suo, invia al commissario – sempre via PEC - la propria relazione semestrale ex art.182 u.c. l. fall..

Si pone, poi, nel concordato preventivo il medesimo problema – già evidenziato per il procedimento di verifica dello stato passivo - di accesso da parte dei creditori a singoli atti del fascicolo d'ufficio per poter consapevolmente effettuare le valutazioni in ordine all'espressione di voto in sede di adunanza. I creditori debbono essere, infatti, messi in condizione di conoscere non solo la relazione ex art.172 l. fall. del commissario (che viene inviata a mezzo PEC), ma anche – di solito - le relazioni redatte dai consulenti nominati dal Tribunale per coadiuvare il commissario nelle proprie attività, oltre che della proposta di concordato e dell'attestazione. Non può escludersi che il creditore possa avere interesse ad accedere anche alla documentazione depositata dalla proponente a corredo della propria proposta.

Salvo che il commissario non abbia stipulato contratto con gestionali privati che consentono il caricamento dei dati di interesse e l'accesso agli stessi tramite credenziali, il creditore interessato dovrà quindi chiedere la visione o l'estrazione di copia tramite accesso alla cancelleria ovvero tramite richiesta al commissario.

Le comunicazioni telematiche hanno, infine, inciso anche sulle modalità di espressione del voto in sede di adunanza dei creditori. La legge consente – infatti - ai creditori di far pervenire in cancelleria tramite PEC il proprio voto in ordine alla proposta di concordato entro venti giorni dall'adunanza. Ciò non sembrerebbe escludere che il voto sia fatto pervenire al commissario che ne curi poi il deposito nel fascicolo di ufficio.

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