Editoriale 6 maggio 2016

Filippo Lamanna
06 Maggio 2016

Cari amici,non può certo esservi sfuggito – e forse ne sarete rimasti un po' sorpresi o perplessi - che ilFallimentarista ha or ora adottato una nuova veste grafica.Si tratta di un format più moderno, compatto, intuitivo, strutturalmente integrato in modo uniforme con gli altri portali Giuffrè (l'AMMINISTRATIVISTA, ilFAMILIARISTA, ilGIUSLAVORISTA, ilPENALISTA, ilSOCIETARIO, ilTRIBUTARIO, RI.D.A.RE., ilPROCESSOTELEMATICO), i cui links d'accesso sono tutti contestualmente selezionabili e visibili sulla barra superiore della home-page.

Cari amici,

non può certo esservi sfuggito – e forse ne sarete rimasti un po' sorpresi o perplessi - che ilFallimentarista ha or ora adottato una nuova veste grafica.

Si tratta di un format più moderno, compatto, intuitivo, strutturalmente integrato in modo uniforme con gli altri portali Giuffrè (l'AMMINISTRATIVISTA, ilFAMILIARISTA, ilGIUSLAVORISTA, ilPENALISTA, ilSOCIETARIO, ilTRIBUTARIO, RI.D.A.RE., ilPROCESSOTELEMATICO), i cui links d'accesso sono tutti contestualmente selezionabili e visibili sulla barra superiore della home-page.

Di tutti questi portali giuridico-telematici ilFALLIMENTARISTA è stato il primo, e ha fatto agli altri da esempio e battistrada.

Oggi tutti concorrono ad ampliare l'offerta editoriale della Giuffrè con una veste simile, anche se non proprio identica.

E anzi proprio ilFALLIMENTARISTA, che ha non solo – come gli altri portali - un presente e un futuro, ma può vantare anche alcuni anni di già sperimentato lavoro e successo, ha voluto conservare, pur nel contesto di tale complessiva integrazione strutturale fra tutti i portali, alcune sue precorse e ben riconoscibili caratteristiche grafiche (a partire dalle tonalità cromatiche e da alcune icone), cui molti abbonati si erano ormai affezionati; nel segno, quindi, anche di una continuità, peraltro non solo simbolica ed affettiva, ma anche, ed ancor prima, di impegno e di contenuti.

Sono infatti convinto che chi segue ormai da anni ilFALLIMENTARISTA lo abbia apprezzato, e possa continuare ad apprezzarlo, proprio per quei caratteri di agilità e tempestività, ma al tempo stesso anche di puntualità e di serietà nell'approfondimento teorico e pratico, che lo hanno sempre contraddistinto e che ne costituiscono unitariamente la ragion d'essere.

Da qui l'opportunità di canalizzare quest'attualizzante piccola forma di rinnovamento estetico-grafico-strutturale in un quadro funzionale capace di conservare anche gli altri caratteri del portale, quelli tradizionali, che ne hanno fatto una rivista moderna con prestazioni che, come confermano oggettivamente i numeri, si collocano ad un livello di eccellenza.

Ma, proprio per questo, deve cogliersi nel frangente l'occasione per rivolgere uno sguardo attento e consapevole anche al futuro, nel tentativo di migliorare sempre, ed ancora, questo nostro comune forum mobile e proattivo di studio e discussione.

Mandateci dunque ancor di più i quesiti cui rispondere, ancor di più i materiali da vagliare, suggeriteci ancor di più le idee da coltivare.

Siete infatti anche e soprattutto Voi i protagonisti del Portale, che è – non dimentichiamolo mai – uno strumento al Vostro servizio, funzionale ai Vostri interessi.

Non per nulla chi ci lavora dentro lo considera come una sorta di cantiere sempre aperto alle istanze e alle necessità degli abbonati; un cantiere comunque anche in grado di monitorare dappresso ogni novità che viene da quel cantiere ancor più grande, ed ormai sempre in continua attività, che è il cantiere delle riforme fallimentari, piccole o grandi che siano.

Non è dunque un caso che, proprio mentre uscivamo con la nuova veste grafica, questo grande ed inesauribile cantiere abbia “sfornato” una nuova (ennesima) piccola riforma, con un decreto-legge già battezzato decreto di “San Filippo” (D.L. 3 maggio 2016, n. 59), rifacendosi al santo del giorno (così come era stato battezzato con lo stesso criterio decreto di “San Cirillo” il D.L. n. 83/2015 recante la cd. mini-riforma dell'estate 2015).

È, quest'ultimo, un provvedimento normativo in certo senso – come ormai è consuetudine - multitasking, poiché assomma in sé novità che spaziano tra svariate materie.

Da un lato alcune modifiche ci riguardano in modo immediato e diretto (art. 6 del D.L.), perché si inseriscono ancora una volta nel corpo vivo della legge fallimentare (che è ancora racchiusa nel sempre vigente r.d. 16 marzo 1942 n. 267), e ancora una volta, sorprendentemente, prima che abbiano potuto aver sfogo parlamentare i sempre citati, ma finora inespressi, lavori della cd. Commissione Rordorf.

Si tratta, però, in sostanza, solo di piccoli ritocchi, in tema:

a) di immediata efficacia della nomina del comitato dei creditori;

b) di possibilità (teorica) di svolgimento, anche con modalità telematiche, della verifica del passivo (nel fallimento) e della adunanza di votazione dei creditori (nel concordato preventivo);

c) di responsabilità del curatore per violazione dell'obbligo di predisporre piani di riparto ogni 4 mesi.

Con disposizioni autonome viene poi prevista (art. 5 del D.L., che modifica l'art. 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile) la possibilità per il curatore, per il commissario e per il liquidatore giudiziale, nell'attività di recupero o cessione dei crediti, di avvalersi delle disposizioni in materia di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare per accedere ai dati relativi ai soggetti nei cui confronti la procedura abbia ragioni di credito, anche quando non abbiano un titolo esecutivo nei loro confronti; e viene altresì istituito (art. 3 del D.L.) il Registro delle procedure di espropriazione forzata immobiliari, delle procedure di insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi.

Rinvio per ulteriori approfondimenti su queste tematiche ai commenti ad hoc in corso di prossima pubblicazione.

Incidono poi, ma solo indirettamente sulle problematiche concorsuali, altre novità normative consistenti in modifiche alle disposizioni - del cd. Decreto Crescita (ovvero Sviluppo-bis: d.l. 18.10.2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla l. 17.12.2012, n. 221) e del codice di procedura civile con connesse norme di attuazione -, in tema di pignoramento, vendita, custodia dei beni pignorati; nonché in misure volte al più efficace recupero dei crediti, in ispecie bancari (con la disciplina del cd. pegno mobiliare non possessorio, art. 1 del D.L., e con una ridefinizione ad hoc del cd. patto marciano, nell'ipotesi di finanziamento alle imprese garantito da trasferimento di bene immobile sospensivamente condizionato, art. 2 del D.L.), mentre risultano alquanto dislocate rispetto alla materia concorsuale le neo-introdotte disposizioni riguardanti la Società per la Gestione di Attività S.G.A. s.p.a. (art. 7 del D.L.) e le misure in favore degli investitori in banche in liquidazione, dettate per porre rimedio alle conseguenze dei ben noti e recenti dissesti di alcune banche, e per riconvertire e riqualificare il personale delle banche medesime (artt. 8-12).

Come si vede, un ventaglio di norme su cui ben potremo riflettere con calma ed inesausto interesse nei prossimi giorni.

Perciò, ancora una volta: buona lettura e buon lavoro a tutti!

Filippo Lamanna

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