Illegittima segnalazione a sofferenza alla Banca d’Italia: responsabilità civilistica e profili penalistici

Iacopo Santinelli
17 Maggio 2016

Originariamente, la giurisprudenza riteneva che dall'erronea o illegittima segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia non derivasse in capo all'intermediario alcuna responsabilità risarcitoria. Successivamente, la giurisprudenza ha mutato il proprio indirizzo, giungendo a ritenere pacifica la responsabilità dell'intermediario; tuttavia, sono sorti contrasti circa l'individuazione della natura, contrattuale o extracontrattuale, della responsabilità dell'intermediario stesso.
Illegittima segnalazione a sofferenza e natura della responsabilità

Originariamente, la giurisprudenza riteneva che dall'erronea o illegittima segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia non derivasse in capo all'intermediario alcuna responsabilità risarcitoria (si vedano a titolo di esempio: Trib. Crotone, 23 gennaio 1993; Trib. Roma, 3 novembre 1995).

Successivamente, la giurisprudenza ha mutato il proprio indirizzo, giungendo a ritenere pacifica la responsabilità dell'intermediario; tuttavia, sono sorti contrasti circa l'individuazione della natura, contrattuale o extracontrattuale, della responsabilità dell'intermediario stesso. La questione non ha unicamente un rilievo teorico, visto che dalla sua soluzione discendono rilevanti conseguenze sulla ripartizione dell'onere probatorio, sull'elemento psicologico, sulla competenza territoriale e sulla risarcibilità del danno non prevedibile.

Sono rinvenibili, fondamentalmente, tre orientamenti giurisprudenziali.

Secondo un primo orientamento, sarebbe configurabile in capo all'intermediario, nei casi di erronea o comunque illegittima segnalazione alla Centrale Rischi, una responsabilità extracontrattuale.

Tale impostazione giurisprudenziale si divide in due filoni, che giungono al medesimo risultato sulla base di due diversi percorsi argomentativi.

Per un primo gruppo di sentenze, infatti, l'illegittimità della segnalazione a sofferenza per assenza dei requisiti di fatto si sostanzia in un illecito trattamento dei dati personali, con conseguente applicabilità della normativa di cui al Codice della Privacy, il quale espressamente, all'art. 15, riconduce l'illecito trattamento dei dati personali entro la portata applicativa dell'art. 2050 c.c. (cfr., a titolo esemplificativo: Trib. Catanzaro, 9 maggio 2014).

Un'altra parte delle pronunce (cfr. Trib. Firenze, 9 aprile 2014; Trib. Verona, 18 marzo 2013; Trib. Monza, 29 luglio 2013) ritiene invece che la controversia relativa alla sospensione o alla cancellazione della segnalazione alla Centrale Rischi non sia disciplinata dalla normativa di cui al Codice della Privacy, atteso che essa non concernerebbe le modalità con cui i dati sono stati raccolti, trasmessi o gestiti, ma, “ancora e più semplicemente”, l'assenza dei presupposti di fatto che legittimano la segnalazione; ne deriverebbe quindi “una violazione del precetto del neminem laedere e non una violazione delle modalità di trattamento dei dati” (Trib. Verona, 18 marzo 2013)

Un secondo orientamento giurisprudenziale, che può definirsi maggioritario e che offre le argomentazioni più lineari e esaustive sul punto, ritiene che la fattispecie in esame debba essere ricondotta nell'alveo della responsabilità contrattuale, cumulabile, e non alternativa, rispetto a quella di cui al principio del neminem laedere (cfr., Trib. Verona, 27 maggio 2014; Trib. Salerno, 19 maggio 2011; Trib. Roma, 22 settembre 2010; Trib. Pescara, 21 dicembre 2006), la quale deriverebbe dalla violazione, da parte della banca, degli obblighi di buona fede oggettiva di cui all'art. 1375 c.c. nell'esecuzione del rapporto contrattuale.

Tale orientamento presuppone l'esistenza di un rapporto contrattuale tra la banca e il cliente, dal quale sia poi scaturita la segnalazione alla Centrale Rischi effettuata dall'intermediario.

Osserva a tale riguardo il Tribunale di Roma che “l'appostazione di un credito a sofferenza e la conseguente segnalazione alla Centrale Rischi – nelle ipotesi appena menzionate e più in generale in assenza dei presupposti di legge - sarebbe infatti contraria ai principi di buona fede e correttezza nel funzionamento del rapporto bancario e legittimerebbe un addebito di responsabilità dell'istituto segnalante per violazione di quel dovere di reciproca lealtà di condotta che deve presiedere all'esecuzione di qualsivoglia tipologia di contratto e che – in concreto - si atteggia come un impegno o un obbligo di solidarietà, il quale impone a ciascuna parte di tenere quei comportamenti i quali, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere del neminem laedere, senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, siano idonei a preservare gli interessi dell'altra parte” (Trib. Roma, 22 settembre 2010).

Con diverso impegno esplicativo, evidenzia il Tribunale di Verona in una recente pronuncia (27 maggio 2014), come sia “venuta affermandosi l'idea che l'attività di centralizzazione dei dati attinenti ai rapporti di credito non si esaurisca più sul piano del rapporto tra l'intermediario segnalante e il gestore della centrale rischi - riflettendosi sul soggetto segnalato solo dall'esterno in termini di eventuale illiceità ex art. 2043 c.c. -, ma si caratterizzi quale attività che investe dall'interno il rapporto tra banca intermediaria e cliente”, con conseguente obbligo, in capo alle parti, di “rispettare le regole che presiedono all'attuazione del rapporto contrattuale, tra le quali rientrano quelle di buona fede e correttezza”.

Infine, un terzo orientamento giurisprudenziale ritiene che la responsabilità dell'intermediario per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi sia riconducibile ad un tertium genus di responsabilità, e cioè alla c.d. responsabilità da false informazioni (cfr. Trib. Mantova, 27 maggio 2008; Trib. Milano, 19 febbraio 2001).

Tale fattispecie di responsabilità è ricondotta ora a quella contrattuale, ora a quella aquiliana (si pensi, ad esempio, alle dispute in ordine alla natura della responsabilità da false informazioni di cui all'art. 164 T.U.F.).

Concludendo sul punto, la responsabilità dell'intermediario dovrebbe senz'altro ritenersi di natura contrattuale nel caso in cui la segnalazione illegittima sia direttamente connessa a un rapporto contrattuale sottostante in essere tra la banca e il cliente, come ad esempio a un contratto di mutuo o a un contratto di conto corrente.

Viceversa, dovrebbe ravvisarsi una forma di responsabilità extracontrattuale in quei casi in cui il soggetto sia stato segnalato in assenza di qualunque dipendenza o connessione con un rapporto contrattuale sottostante, ad esempio quando, per mero errore, venga segnalato un soggetto che non ha o non ha mai avuto alcun rapporto contrattuale con l'istituto segnalante che sia astrattamente idoneo a fondare la segnalazione (si pensi, ad esempio, al prevalente orientamento che ritiene di natura extracontrattuale la responsabilità dell'istituto di credito che, per errore, paga l'assegno a un soggetto diverso dal reale beneficiario).

I rimedi giurisdizionali: cancellazione, rettifica, inibitoria, risarcimento del danno in forma specifica

L'ordinamento appronta plurimi rimedi all'accertamento dell'illegittimità della segnalazione alla Centrale Rischi.

Naturalmente, il segnalato avrà diritto, in primo luogo, ad ottenere dall'intermediario il risarcimento per equivalente dei danni subiti, come si vedrà nel dettaglio più avanti.

Inoltre, il medesimo avrà altresì diritto di ottenere, quale risarcimento in forma specifica, l'ordine nei confronti dell'intermediario di attivarsi immediatamente presso la Banca d'Italia al fine di pervenire alla cancellazione della segnalazione, ovvero, a seconda dei casi, alla sua corretta riqualificazione (ad es. ad incaglio anziché a sofferenza), ovvero ancora alla rettifica dell'importo oggetto di segnalazione.

Il Giudice potrà poi, sussistendone i presupposti, inibire alla banca (sia in via definitiva che cautelare o d'urgenza) di effettuare una preannunciata segnalazione (ad esempio, nel caso in cui il cliente agisca sulla base dell'informativa, obbligatoria per legge come si è visto nella parte I della nostra ricerca, a mezzo della quale l'intermediario preannuncia l'imminente segnalazione alla Centrale Rischi).

Si ricorda che la circolare n. 139/1991 prevede, invero enfaticamente, l'obbligo per l'intermediario di “ottemperare senza ritardo agli ordini dell'Autorità giudiziaria riguardanti le segnalazioni trasmesse alla Centrale dei rischi” (Capitolo 1, Sezione 1, art. 5, comma 5).

Il risarcimento del danno per equivalente: il danno patrimoniale e non patrimoniale. Criteri di quantificazione. L'onere probatorio

Oltre alla rimozione, nelle forme e secondo le modalità che si sono evidenziate sopra, dell'iscrizione illegittima, il segnalato ha altresì diritto al risarcimento del danno per equivalente.

Ritiene unanimemente la giurisprudenza, anche di legittimità, che all'erronea o illegittima iscrizione possa conseguire un danno sia di natura patrimoniale che non patrimoniale (cfr. Cass. n. 15609/2014; Cass. n. 18316/2007; Cass. n. 12929/2007; Cass. n. 4881/2001; Cass. n. 2576/1996).

La stessa Corte di Cassazione afferma l'esistenza di “principi costanti” i quali riconoscono, “in ipotesi di illegittima segnalazione del debitore alla Centrale Rischi, sia il danno non patrimoniale alla persona, anche giuridica […], sia il danno al patrimonio” (Cass. n. 15609/2014), nel caso in cui la “notizia lesiva” si sia protratta “per un tempo sufficiente a consentirne la percepibilità da parte di coloro che hanno accesso alla Centrale Rischi” (Cass. n. 12929/2007).

Più in particolare, il danno non patrimoniale consegue alla lesione del diritto all'immagine del soggetto illegittimamente segnalato; il diritto all'immagine consiste “nella considerazione (reputazione) che un soggetto ha di sé e nella considerazione (reputazione) che di lui hanno i consociati” (Cass. n. 12929/2007); la sua lesione si risolve quindi in una “lesione dell'onore e della reputazione” (Cass. n. 14977/2006), conseguente al fatto che un soggetto si veda “ingiustamente incluso nel cartello dei cittadini insolventi” (Cass. n. 9233/2007, avente ad oggetto un illegittimo protesto di un effetto cambiario).

La reputazione è, peraltro, il bene giuridico tutelato dal precetto di cui all'art. 595 c.p. (diffamazione).

Come noto, la giurisprudenza riconosce da tempo la risarcibilità ex art. 2059 c.c. dei danni non suscettibili di valutazione economica nel caso in cui essi conseguano alla lesione di diritti della personalità costituzionalmente garantiti, tra i quali rientrano quelli che si sono ricordati sopra (cfr. Cass. nn. 8827/2003 e 8828/2003).

Il danno non patrimoniale, nell' accezione che si è appena riferita, prescinde del tutto dall'eventuale qualifica di imprenditore commerciale del segnalato, nonché dai suoi eventuali interessi commerciali e viene riconosciuta alla persona del segnalato in quanto tale.

Infatti, afferma la Corte di legittimità (in un caso di illegittimo protesto, che può correttamente essere assimilato, riguardo ai profili che qui interessano, all'illegittima segnalazione presso la Centrale Rischi) che l'evento lesivo, “conferendo pubblicità ipso facto all'insolvenza del debitore, non è destinato ad assumere rilevanza soltanto in un'ottica commerciale-imprenditoriale, ma si risolve in una più complessa vicenda, di indubitabile discredito, tanto personale quanto patrimoniale” e deve ritenersi idoneo a provocare una lesione in capo al segnalato “come persona, al di là e a prescindere dai suoi interessi commerciali” (Cass. n. 14977/2006; Cass. n. 18316/2007).

Tale fattispecie di danno, avendo ad oggetto diritti della personalità costituzionalmente garantiti, è da ritenersi “in re ipsa”, e andrà “senz'altro risarcito senza che incomba, sul danneggiato, l'onere di fornire la prova della sua esistenza” (Cass. n. 12626/2010; Cass. n. 18316/2007; Cass. n. 9233/2007; Cass. n. 14977/2006; Cass. n. 4881/2001; Cass. n. 1103/1998; Cass. n. 2576/1996. In senso conforme tra la giurisprudenza di merito, tra le tante: Trib. Como, 24 settembre 2014; Trib. Roma, 21 maggio 2014; Trib. Firenze, 9 aprile 2014; contra, con un esaustivo e interessante corredo motivazionale: Trib. Bologna, 3 maggio 2007, nonché Trib. Bologna, 25 maggio 2005) e potrà essere liquidato in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. (cfr. Cass. n. 15609/2014; Cass. n. 12626/2010; Cass. n. 9233/2007), trattandosi di danno “dalla difficile prova” (Trib. Campobasso, 17 settembre 2015).

Anche in capo alle persone giuridiche o comunque agli enti collettivi (anche se sforniti di personalità giuridica) sussiste il diritto di ottenere il risarcimento di danno in esame.

Osserva infatti la Suprema Corte che, “nei casi in cui vi sia una lesione di diritti della persona aventi fondamento nella Costituzione”, si deve “riconoscere tale risarcibilità anche allorquando si verifichi la lesione di un diritto della persona giuridica o del soggetto giuridico collettivo, che rappresenti l'equivalente di un diritto avente detta natura riferibile alla persona fisica e non supponente proprio per questo la fisicità del soggetto titolare”. Pertanto, “si deve affermare la risarcibilità della lesione […] del diritto all'identità, del diritto al nome e del diritto all'immagine della persona giuridica ed in genere dell'ente collettivo. Tale risarcibilità va riconosciuta – a prescindere dalla verificazione di eventuali danni patrimoniali conseguenti - per la configurabilità di un danno di natura non patrimoniale rappresentato dalla deminutio di tali diritti che la lesione è di per sé idonea ad arrecare”. Infatti, “sarebbe contraddittorio riconoscere la risarcibilità del danno non patrimoniale per lesione di un diritto fondamentale al soggetto persona fisica quando agisce direttamente come tale e non riconoscerla alla ‘formazione sociale', la quale è pur sempre espressione di ‘uomini nati da ventre di donna'” (Cass. n. 12929/2007; Cass. n. 15609/2014; Cass. n. 22396/2013; Cass. n. 29185/2008).

Specifica la medesima sentenza (n. 12929/2007) che cosa diversa dalla lesione all'immagine personale (che, come visto, può riguardare anche le persone giuridiche e gli enti collettivi) è la lesione alla reputazione commerciale, la quale non rientra nel novero dei diritti fondamentali della persona costituzionalmente garantiti; non è quindi suscettibile di essere risarcita in sé, come danno-evento ai sensi dell'art. 2059 c.c., ma solo nelle sue conseguenze patrimonialmente pregiudizievoli, ai sensi dell'art. 2043 c.c. La lesione alla reputazione commerciale non è cioè risarcibile in re ipsa, ma necessita della “dimostrazione che, per effetto della segnalazione alla Centrale Rischi e della conseguente lesione alla reputazione commerciale”, si sia “verificata una perdita patrimoniale in senso economico o un mancato guadagno: danno, dunque, da perdita economica” (ibid.).

Più in generale, il danno patrimoniale consiste nella “conseguenza per l'imprenditore di un peggioramento della sua affidabilità commerciale, essenziale anche per l'ottenimento e la conservazione dei finanziamenti, con lesione del diritto ad operare sul mercato secondo le regole della libera concorrenza”; esso “può essere oggetto di prova presuntiva” (Cass. n. 15609/2014, la quale riporta, “tra le principali” pronunce in senso conforme: Cass. n. 18316/ 2007; Cass. n. 12929/2007; Cass. n. 9233/2007; Cass. n. 14977/2006; Cass. n. 4881/2001; Cass. n. 2576/1996).

In relazione all'onere probatorio, si evidenzia come la sentenza n. 15609/2014 affermi che la prova delle conseguenze pregiudizievoli della segnalazione sul patrimonio dell'imprenditore possa essere fornita anche facendo ricorso a presunzioni.

Da segnalare sul punto, in senso parzialmente difforme, Cass. n. 12626/2010, la quale considera sussistente in re ipsa e risarcibile non solo il danno all'immagine personale del segnalato, ma anche quello alla reputazione commerciale (cfr., in senso conforme, Cass. n. 9233/2007; Cass. n. 14377/2006; Cass. n. 1103/1998); dovrà comunque essere oggetto di prova (anche presuntiva) il danno patrimoniale subito a causa del discredito commerciale provocato dall'illegittima segnalazione, che può consistere ad esempio in un minor reddito a carico del segnalato, in mancate commesse, nei pregiudizi conseguenti a mancate concessioni di finanziamenti o all'ordine di rientro dei finanziamenti in essere.

Riguardo ai criteri di quantificazione del danno a cui i giudici di merito si sono attenuti nei casi pratici, si segnalano le seguenti recenti pronunce: il Tribunale di Firenze (10 aprile 2014) ha liquidato un danno non patrimoniale pari a Euro 10.000,00 per una illegittima segnalazione a sofferenza a carico di un'impresa commerciale per un importo di Euro 400.000,00 circa; il Tribunale di Monopoli (ord. 19 maggio 2011) ha ritenuto equo liquidare in favore di un'impresa commerciale, a titolo di danno non patrimoniale, una somma “pari a un quinto” di quella oggetto dell'illegittima segnalazione, che nel caso di specie si era protratta per otto mesi; il Tribunale di Bari (7 gennaio 2011) ha liquidato, in favore di un soggetto non imprenditore, un danno non patrimoniale pari ad Euro 5.000,00 per una illegittima segnalazione per Euro 150.000,00 circa; a fronte di un importo segnalato a sofferenza assai modesto, pari ad Euro 3.500,00, il Tribunale di Salerno (19 novembre 2011) ha liquidato in via equitativa in favore del richiedente, imprenditore commerciale, un importo, a titolo di danno “patrimoniale e non patrimoniale”, pari ad Euro 20.000,00; ancora, il Tribunale di Benevento (10 maggio 2010), per una illegittima segnalazione per un importo assai modesto, pari ad Euro 230,00, ha liquidato in via equitativa un danno non patrimoniale in favore di un imprenditore commerciale per un importo di Euro 5.000,00; il Tribunale di Roma (22 settembre 2010), a fronte di una illegittima segnalazione alla Centrale Rischi per Euro 10.000,00 circa, ha riconosciuto a un soggetto non imprenditore, a titolo di “refusione dei danni per lesione della reputazione”, la somma di Euro 3.500,00; il Tribunale di Mantova (27 maggio 2008), a fronte di una illegittima segnalazione per Euro 1.600,00 circa protrattasi per un anno, ha riconosciuto ad un soggetto non imprenditore, a titolo di ristoro del danno non patrimoniale, la somma di Euro 5.000,00.

Come si vede, le difficoltà incontrate dalla giurisprudenza nell'inquadramento dogmatico delle conseguenze lesive derivanti dall'illegittima segnalazione alla Centrale Rischi si riverberano nei casi concreti. Le pronunce di merito, infatti, procedono “in ordine sparso” riguardo all'effettiva quantificazione dei danni ad essa conseguenti. Sarebbe quindi auspicabile che la S.C., nella sua qualità di garante della nomofilachia, intervenisse sul punto proponendo un criterio lineare e omogeneo di quantificazione del danno.

Illegittima segnalazione a sofferenza: profili penalistici. Cenni

L'illegittima segnalazione a sofferenza presso la Centrale Rischi è, come evidente, idonea ad integrare non solo illeciti di natura civilistica, ma, altresì, fattispecie di reato.

Nel precedente paragrafo si è evidenziato come essa determini necessariamente una lesione del diritto alla reputazione.

La reputazione è il bene giuridico tutelato dal precetto di cui all'art. 595 c.p. (diffamazione).

Ecco quindi che, qualora la persona fisica alle dipendenze dell'intermediario segnali a sofferenza la posizione di un cliente con dolo diretto, oppure rappresentandosi eventualmente che la segnalazione medesima sia illegittima, dovrà rispondere del delitto di diffamazione.

Un aspetto che merita di essere valutato è quello relativo alla configurabilità dell'aggravante di cui al comma 3 del medesimo articolo; infatti, la pena è aumentata qualora l'offesa alla reputazione sia arrecata “col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico”.

Nonostante il tema non sia stato approfonditamente analizzato dalla giurisprudenza, si ritiene che l'illegittima segnalazione a sofferenza integri pacificamente la fattispecie aggravata di cui si è detto, attesa la funzione di pubblicità, ancorchè destinata a una ristretta cerchia di soggetti, delle informazioni trattate dalla Centrale Rischi e messe a disposizione degli intermediari.

Un interessante argomento di riflessione è costituito dalla possibilità di ritenere concorrenti nel reato commesso dal soggetto che materialmente effettui l'illegittima segnalazione anche persone gerarchicamente a questi sovraordinate, e cioè ai sensi dell'art. 40 c.p., attesa la posizione di garanzia che, in dipendenza delle mansioni svolte, rivestano in seno all'intermediario.

E' anche da rilevare come possa altresì ipotizzarsi che soggetti operanti nell'ambito dell'ente intermediario utilizzino lo strumento della segnalazione –illegittima- quale indebito mezzo di pressione nei confronti del cliente; ciò al fine di indurlo a porre in essere atti favorevoli all'intermediario medesimo (ad esempio, il rientro da un'esposizione debitoria o la chiusura di un rapporto non più gradito all'istituto di credito).

In tali casi, qualora il soggetto agente, coscientemente e volontariamente, utilizzi tale illecito strumento di pressione, potrebbe essere chiamato a rispondere del delitto di cui all'art. 629 c.p. (estorsione).

E' interessante notare come l'iscrizione di notizie di reato in relazione all'art. 629 c.p. consenta alla Procura procedente l'adozione di misure cautelari tanto di natura reale, quanto di natura personale, rendendo altresì disponibile tutto l'arsenale degli strumenti di indagine più incisivi, quali, ad esempio, le intercettazioni telefoniche ed ambientali.

Da ultimo, si evidenzia come l'illegittima segnalazione a sofferenza sia altresì idonea ad integrare il fatto tipico del reato di cui all'art. 167 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (codice della Privacy), naturalmente qualora sussistano gli elementi costitutivi della fattispecie astratta che, come noto, prevede il dolo specifico costituito dal fine di trarre profitto o recare danno, nonché l'evento del nocumento in capo alla persona offesa.

E' tuttavia da evidenziare come la clausola di riserva – “salvo che il fatto costituisca più grave reato” - contenuta sia nella norma di cui al primo che in quella di cui al secondo comma dell'art. 167, Codice Privacy, releghi in un ambito di sussidiarietà la concreta operatività del delitto in commento.

Conclusioni

Sotto il profilo civilistico, responsabilità contrattuale, aquiliana o mista connotano, per la giurisprudenza, la natura della responsabilità dell'intermediario che effettui una illegittima segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia.

L'ordinamento appronta specifici rimedi giurisdizionali a tale illegittima segnalazione, quali la cancellazione, la rettifica, l'inibitoria ed il risarcimento del danno in forma specifica. Oltre a tali rimedi, sussiste sempre la possibilità per il soggetto che si ritenga leso, di ottenere il risarcimento del danno per equivalente.

All'attualità, tuttavia, non sono ancora stati individuati criteri certi per la quantificazione del danno conseguente ad un indebito utilizzo dello strumento della segnalazione da parte dell'intermediario, talchè si auspica un intervento da parte della Suprema Corte che indichi le linee guida cui i giudici di merito debbano attenersi nella commisurazione dell'entità del risarcimento.

Sul versante penalistico, l'illegittima segnalazione a sofferenza, qualora dolosamente effettuata da parte del personale operante nell'ambito dell'intermediario, deve ritenersi integrante il reato di cui all'art. 595 c.p. (diffamazione), nella fattispecie aggravata di cui al comma 3 della medesima norma incriminatrice.

La strumentale minaccia di segnalare taluno a sofferenza è poi idonea ad integrare il delitto di estorsione.

L'applicabilità, invece, del reato di cui all'art. 167 Codice della Privacy risulta nella pratica relegato ad ipotesi marginali, attesa la clausola di salvaguardia ivi contenuta.

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