I vincoli di destinazione istituiti nelle procedure concorsuali sono soggetti all’imposta di donazione?

07 Giugno 2016

Con sentenza 7 marzo 2016, n. 4482, la Corte di Cassazione ha sancito che la costituzione di un vincolo di destinazione sui beni (nel caso di specie, di un trust), costituisce di per sé, anche quando non sia individuabile uno specifico beneficiario, autonomo presupposto impositivo in forza dell'art. 2, comma 47, D.L. n. 262/2006 (conv. in L. n. 286/2006), che assoggetta tali atti, in mancanza di disposizioni di segno contrario, ad un onere fiscale parametrato sui criteri di cui all'imposta sulle successioni e donazioni.
Premessa

Con sentenza 7 marzo 2016, n. 4482, la Corte di Cassazione ha sancito che la costituzione di un vincolo di destinazione sui beni (nel caso di specie, di un trust), costituisce di per sé, anche quando non sia individuabile uno specifico beneficiario, autonomo presupposto impositivo in forza dell'art. 2, comma 47, del decreto legge del 3 ottobre 2006, n. 262, convertito nella legge 24 novembre 2006, n. 286, che assoggetta tali atti, in mancanza di disposizioni di segno contrario, ad un onere fiscale parametrato sui criteri di cui all'imposta sulle successioni e donazioni.

In particolare, la Suprema Corte ha accolto il ricorso presentato dall'Agenzia delle Entrate contro una sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che, riformando la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, aveva ritenuto fondato l'appello di due coniugi. Da quanto si legge nella narrativa, i due contribuenti avevano costituito un trust con due fondi (nella fattispecie, denominati A e B), ed uno dei due disponenti era stato nominato “trustee”. Relativamente alla figura dei beneficiari, per il Fondo A erano stati individuati gli stessi disponenti, se in vita, ovvero, diversamente, i loro discendenti; per il fondo B, invece, erano stati indicati i disponenti, la propria madre e il fratello, se in vita, ovvero, diversamente, i loro eredi legittimi. L'Agenzia delle Entrate, a seguito della costituzione del trust, aveva emesso un avviso di liquidazione applicando l'imposta di donazione nella misura dell'8%, secondo quanto sancito dall'art. 2, comma 47, del D.L. 262/2006.

La sentenza della S. Corte, rifacendosi a precedenti pronunce di legittimità, ha ritenuto corretto nella specie il comportamento dell'Ufficio precisando peraltro che vi sono vincoli di destinazione meritevoli di tutela da parte dell'ordinamento, quali i vincoli costituiti per la definizione dei rapporti dell'impresa in crisi, i quali possono anche “sfuggire” alla suddetta tassazione. Tale principio, se venisse confermato e fosse chiaramente applicabile anche ai trust e, quindi, a tutti i vincoli di destinazione utilizzati nei concordati preventivi, permetterebbe di superare alcuni svantaggi tributari legati all'utilizzo di tali strumenti nell'ambito delle procedure concorsuali.

Il Trust nelle procedure concorsuali

Il trust è un rapporto giuridico che nasce da un atto dispositivo con cui il disponente (settlor) trasferisce tutti o parte dei suoi beni (assets) ad un trustee, il quale ha il compito di amministrarli e gestirli secondo quanto previsto nell'atto istitutivo e nell'interesse di uno o più beneficiari o al fine del raggiungimento di un determinato scopo (purpose). Come supervisore dell'operato del trustee, potrà essere nominato anche un guardiano (protector).

In Italia, il trust ha avuto riconoscimento attraverso la ratifica della Convenzione dell'Aja del 1985, avvenuta con Legge 16 ottobre 1989, n. 364, ma non è mai stato disciplinato specificamente dal punto di vista civilistico.

Come segnalato da autorevole fonte (Consiglio Nazionale del Notariato, studio n. 305-2015, “Trust liquidatorio e trust a supporto di procedure concorsuali”, approvato il 12-13 gennaio 2016), la perdurante assenza di una disciplina nazionale ha posto il problema della legittimità di alcune tipologie di trust, quali quelli utilizzati nelle procedure concorsuali (c.d. trust di salvataggio).

Ritenendo possibile l'utilizzo dell'istituto nei concordati preventivi, anche se viene raccomandata una certa cautela per la loro costituzione, il notariato fa presente che la proposta concordataria, incentrata su un trust con finalità liquidatorie (il trustee ha l'incarico di pagare i creditori dopo aver liquidato i beni) ovvero conservative (ai fini del risanamento dell'azienda) ovvero prima conservative e poi liquidatorie, potrebbe comportare numerosi vantaggi, tra i quali si segnalano:

  • possibilità di anticipare il vincolo di destinazione istituendo il trust prima del deposito della domanda di concordato preventivo, fermi gli effetti del nuovo art. 2929-bis c.c. (norma che, di fatto, ha reso pignorabile, da parte del creditore del disponente, che assuma l'esistenza di un danno derivante allo stesso dall'atto dispositivo a titolo gratuito posto in essere dal proprio debitore, il bene da quest'ultimo alienato a titolo gratuito; e ciò, indipendentemente dal preventivo esperimento dell'azione revocatoria che, prima della novella, costituiva presupposto indefettibile alla reazione del creditore danneggiato);
  • utilizzabilità nei c.d. concordati di gruppo;
  • possibilità della nomina del commissario giudiziale/ liquidatore, quale trustee, e del comitato dei creditori, quale guardiano;
  • possibilità di condizionare sospensivamente il conferimento in trust all'accoglimento della domanda o alla omologazione del concordato preventivo e di condizionare risolutivamente il conferimento nel caso di successivo fallimento della società ammessa alla procedura;
  • utilizzabilità per la finanza esterna nel concordato preventivo c.d. misto (si ricorda, infatti, che l'art. 160, comma 1, lett. b), l. fall. stabilisce che il piano di concordato può prevedere “l'attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato ad un assuntore; possono costituirsi come assuntori anche i creditori o società da questi partecipate o da costituire nel corso della procedura, le azioni delle quali siano destinate ad essere attribuite ai creditori per effetto del concordato”), fattispecie che potrebbe prevedere l'apporto da parte di soggetti terzi di propri beni a garanzia del soddisfacimento delle obbligazioni dell'imprenditore; in tal caso, i creditori concordatari verrebbero garantiti in misura maggiore, e comunque potrebbe essere colmata la differenza negativa tra i valori di realizzo dei beni dell'imprenditore e la percentuale offerta ai creditori. E' evidente, però, che i suddetti beni, se non venissero vincolati allo scopo, attraverso, ad esempio, l'istituzione di un trust, gli stessi potrebbero essere aggrediti dai creditori personali dello stesso soggetto terzo, vanificando, così, la loro “messa a disposizione” in favore dei creditori concordatari.

Tale soluzione negoziale, però, oltre ai vantaggi di cui sopra, potrebbe comportare anche degli svantaggi, tra cui viene segnalata la variabile tributaria, dal momento che il relativo costo potrebbe essere molto alto, soprattutto ai fini dell'imposizione indiretta, per i seguenti motivi.

Il Trust e le imposte indirette

Quanto alla variabile dell'imposizione indiretta, questo specifico aspetto tributario non è stato ancora definitivamente chiarito.

Infatti, relativamente al trust, è ancora in discussione se, all'atto del conferimento dei beni da parte del disponente, siano dovute l'imposta di donazione e le altre imposte indirette in misura proporzionale (registro, ed ipotecarie e catastali, qualora siano presenti dei beni immobili), oppure in misura fissa.

Per quanto riguarda l'imposta di donazione, secondo recenti pronunce giurisprudenziali, ogni fonte di costituzione di vincoli di destinazione sarebbe assoggettabile all'imposta di donazione (cfr. Cass. 4 febbraio 2015, ord. n. 3735; Cass. 25 febbraio 2015, ord. n. 3886; Cass. 24 febbraio 2015, ord. n. 3737).

La tesi dei Giudici di legittimità sarebbe coerente con quanto stabilito dall'Agenzia delle Entrate (Circolare n. 3/E del 2008, par. 5.4.2), la quale ha chiarito che la costituzione di beni in trust rileva, in ogni caso, ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni, indipendentemente dal tipo di trust utilizzato.

Tale affermazione trarrebbe giustificato motivo dalla natura patrimoniale del conferimento in trust, nonché dall'effetto segregativo che esso produce sui beni conferiti indipendentemente dal trasferimento formale della proprietà e, da ultimo, dal complessivo trattamento fiscale del trust, che escluderebbe dalla tassazione il trasferimento dei beni a favore dei beneficiari.

La Cassazione, con le pronunce citate, è giunta sostanzialmente alle medesime conclusioni, seppur attraverso un percorso ermeneutico differente.

In particolare, ha preso le mosse dall'art. 2, comma 47, D.L. n. 262/2006, che ha introdotto “l'imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione, secondo le disposizioni” del D.Lgs. n. 346/1990 (vecchio testo unico dell'imposta sulle successioni e donazioni).

Pertanto, stante il dato normativo letterale poc'anzi riportato, il legislatore avrebbe introdotto, accanto all'imposta sulle successioni e donazioni, una nuova fattispecie impositiva sulla costituzione di vincoli di destinazione, che, peraltro, a differenza dell'imposta su successioni e donazioni, prima non esisteva nell'ordinamento e colpisce soltanto la costituzione del vincolo di destinazione, a prescindere dall'esistenza di qualsivoglia trasferimento.

Di diverso avviso, invece, è parte della giurisprudenza di merito (cfr. CTP Latina 14 maggio 2015, n. 716), la quale ha stabilito che, contrariamente a quanto affermato dalla Suprema Corte con le pronunce sopracitate, l'imposta di donazione non è dovuta all'atto di passaggio dei beni dal disponente al trustee, così come le altre imposte indirette sono da applicare in misura fissa (contra, invece, altri giudici di merito, cfr. CTR Lombardia 9 dicembre 2015, n. 5278).

E' necessario a questo punto rilevare che la Corte di Cassazione, con sentenza successiva a quelle sopra citate (sentenza 18 dicembre 2015, n. 25478), ha sancito l'inapplicabilità delle imposte sui trasferimenti in misura proporzionale (nel caso esaminato si trattava di quella di registro) al momento del conferimento dei beni in trust, in quanto, fino al momento del loro passaggio ai beneficiari, non si verificherebbe alcun arricchimento da sottoporre a tassazione.

Pur occupandosi di una vicenda sorta precedentemente all'entrata in vigore del D.L. 262/2006, la stessa pronuncia potrebbe rappresentare un ripensamento da parte della Suprema Corte nel ritenere corretto non applicare l'imposta di donazione al momento del trasferimento dei beni in trust.

In ogni caso, al fine di stabilire l'aliquota, che varia dal 4% all'8%, e la franchigia dell'imposta di donazione, è necessario verificare il rapporto di parentela tra affidante e beneficiario.

Si ricorda, però, che, in applicazione del comma 4-ter dell'art. 3 D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, la costituzione del vincolo di destinazione in un trust disposto a favore dei discendenti del settlor non è soggetto all'imposta qualora abbia ad oggetto aziende o rami di esse, quote sociali o azioni, purché siano soddisfatte le condizioni prescritte dal predetto art. 3, comma 4-ter (Circolare dell'Agenzia delle Entrate 6 agosto 2007, n. 48).

In merito all'applicazione delle altre imposte indirette, nella giurisprudenza di merito (cfr. Commissione Tributaria di Secondo Grado di Bolzano 12 marzo 2015 n. 50/1/15) si è ritenuto che le imposte ipotecarie e catastali vadano applicate al momento del conferimento nel trust con l'aliquota, rispettivamente, del 2% e dell'1% (complessivamente del 3%).

Sulla mancata applicazione dell'imposte ipotecarie e catastali, invece, si è espressa altra parte della giurisprudenza (cfr. CTP Milano 20 luglio 2015, n. 6579/46/15), la quale ha ritenuto che il conferimento di immobili in trust non va assoggettato a tali imposte, in quanto, al momento della costituzione del trust, non vi è alcun passaggio giuridico del bene e le stesse imposte dovranno essere corrisposte dal beneficiario solamente al termine della durata del trust.

In merito, invece, all'imposta di registro in misura fissa, parte della giurisprudenza (cfr. CTP Lodi 3 marzo 2015, n. 49/1/15) ha affermato che l'atto di costituzione di beni immobili in trust deve essere sottoposto all'imposta di registro in misura fissa, in quanto non comporta il trasferimento della proprietà dei beni conferiti, né i beneficiari, per quanto individuati, hanno poteri decisionali o dispositivi sulla sorte dei beni segregati.

Conclusioni

Come si è cercato or ora di rimarcare l'aspetto tributario dell'applicazione dell'imposta di donazione (e delle altre imposte indirette in misura proporzionale) all'atto del conferimento dei beni in un trust, qualunque sia il suo scopo, è stato oggetto di numerose interpretazioni da parte della giurisprudenza.

La Suprema Corte si è conformata all'indirizzo giurisprudenziale di legittimità che ha sancito l'applicazione dell'imposta di donazione nella misura dell'8% per (quasi) tutti i vincoli di destinazione.

Rispetto, però, alle precedenti pronunce, è stato stabilito che l'istituzione di vincoli per cui è prevista una specifica disciplina o mirati ad effetti espressamente approvati dal legislatore (quale la definizione dei rapporti delle imprese in crisi) potrebbero non ricadere nell'applicazione della relativa imposta.

Pertanto, da una semplice lettura della motivazione dei Giudici di legittimità, si potrebbe sostenere che l'imposta in oggetto non si applichi a tutti quei vincoli di destinazione, quale può il trust c.d. di salvataggio, utilizzati nelle procedure concorsuali con lo scopo di tutelare la “massa creditoria.

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