Codice Civile art. 1003 - Mancanza o insufficienza della garanzia.

Alberto Celeste

Mancanza o insufficienza della garanzia.

[I]. Se l'usufruttuario non presta la garanzia a cui è tenuto [1002], si osservano le disposizioni seguenti:

gli immobili sono locati o messi sotto amministrazione, salva la facoltà all'usufruttuario di farsi assegnare per propria abitazione una casa compresa nell'usufrutto. L'amministrazione è affidata, con il consenso dell'usufruttuario, al proprietario o altrimenti a un terzo scelto di comune accordo tra proprietario e usufruttuario o, in mancanza di tale accordo, nominato dall'autorità giudiziaria [59 att.];

il danaro è collocato a interesse [1000 2];

i titoli al portatore si convertono in nominativi a favore del proprietario con il vincolo dell'usufrutto [1999, 2025], ovvero si depositano presso una terza persona, scelta dalle parti, o presso un istituto di credito, la cui designazione, in caso di dissenso, è fatta dall'autorità giudiziaria;

le derrate sono vendute e il loro prezzo è parimenti collocato a interesse [1000 2].

[II]. In questi casi appartengono all'usufruttuario gli interessi dei capitali, le rendite, le pigioni e i fitti.

[III]. Se si tratta di mobili i quali si deteriorano con l'uso [996], il proprietario può chiedere che siano venduti e ne sia impiegato il prezzo come quello delle derrate. L'usufruttuario può nondimeno domandare che gli siano lasciati i mobili necessari per il proprio uso.

Inquadramento

A completamento della disposizione precedente, la norma in esame tratteggia le conseguenze giuridiche correlate all'eventuale inadempienza a quanto ivi prescritto. Nello specifico, si prevede che, se l'usufruttuario non presta la garanzia a cui è tenuto, si osservano le disposizioni seguenti a seconda delle varie tipologie di beni oggetto dello stesso usufrutto: a) gli immobili sono locati o messi sotto amministrazione, salva la facoltà all'usufruttuario di farsi assegnare per propria abitazione una casa compresa nell'usufrutto, aggiungendo che l'amministrazione è affidata, con il consenso dell'usufruttuario, al proprietario o, altrimenti, ad un terzo scelto di comune accordo tra proprietario e usufruttuario o, in mancanza di tale accordo, nominato dall'autorità giudiziaria; b) il danaro è collocato a interesse; c) i titoli al portatore si convertono in nominativi a favore del proprietario con il vincolo dell'usufrutto, oppure si depositano presso una terza persona, scelta dalle parti, o presso un istituto di credito, la cui designazione, in caso di dissenso, è fatta dall'autorità giudiziaria; d) le derrate sono vendute e il loro prezzo è parimenti collocato a interesse. In questi casi, si precisa che appartengono all'usufruttuario gli interessi dei capitali, le rendite, le pigioni ed i fitti. Qualora, poi, trattasi di mobili i quali si deteriorano con l'uso ai sensi dell'art. 996, il proprietario può chiedere che siano venduti e ne sia impiegato il prezzo come quello delle derrate, ma l'usufruttuario può nondimeno domandare che gli siano lasciati i mobili necessari per il proprio uso.

Dunque, la mancata prestazione di idonea garanzia comporta, oltre l'impossibilità per l'usufruttuario di conseguire il possesso dei beni, l'applicazione delle misure previste dal presente articolo, diverse a seconda della natura dei beni sottoposti a usufrutto, con le quali il legislatore codicistico ha inteso compiere un contemperamento dei contrapposti interessi dell'usufruttuario e del proprietario, mirando a non privare il primo delle utilità di cui la cosa è capace e, al contempo, assicurando al secondo la conservazione e la buona amministrazione della stessa (De Martino, in Comm. S.B. 1978, 290). Invero, l'usufruttuario è privato della disposizione dei beni, ma può ottenere i frutti in misura pressoché normale, mentre il proprietario evita il rischio di perdere o di vedere anormalmente diminuito o deteriorato il bene capitale. Le misure in esame possono essere richieste tanto dal nudo proprietario che dall'usufruttuario che non sia in grado di prestare idonea garanzia ma voglia evitare gli inconvenienti che gli deriverebbero dalla pura e semplice privazione del possesso del bene. Alla loro applicazione, si può ricorrere anche qualora l'usufruttuario abbia già conseguito il possesso del bene (Pugliese, Usufrutto, in Nss. D.I., XX, Torino, 1975, 341). Le spese, necessarie per la realizzazione dei provvedimenti in oggetto, sono sempre a carico dell'usufruttuario, in virtù del principio che accolla a quest'ultimo le spese relative al godimento.

Secondo la giurisprudenza, resta inteso che l'inottemperanza, da parte dell'usufruttuario, agli obblighi della effettuazione dell'inventario delle cose oggetto del diritto e della prestazione di idonea garanzia, secondo la previsione degli artt. 1002 e 1003, costituisce ragione ostativa al conseguimento del possesso dei beni, o, ove tale possesso sia stato già ottenuto, comporta il diritto del nudo proprietario di avere in restituzione i beni medesimi, sempre che non vi sia stata una sua rinuncia ai suddetti adempimenti, rinuncia di per sé non ravvisabile nella pregressa trasmissione del possesso all'usufruttuario (Cass. II, n. 2817/1986).

Bibliografia

Caterina, Usufrutto e proprietà temporanea, in Riv. dir. civ. 1999, II, 715; De Cupis, Usufrutto, in Enc. dir., XLV, Milano, 1992; Di Bitonto, Usufrutto, in Enc. dir., XVI, Milano, 2008; Mazzon, Usufrutto, uso e abitazione, Padova, 2010; Musolino, L'usufrutto, Bologna, 2011; Plaia, Usufrutto, uso, abitazione, in Dig. civ., XIX, Torino, 1999; Ruscello, Origini ed evoluzione storica dell'usufrutto legale dei genitori, in Dir. fam. 2009, 1329.

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