Codice Civile art. 1486 - Responsabilità limitata del venditore.

Francesco Agnino

Responsabilità limitata del venditore.

[I]. Se il compratore ha evitato l'evizione della cosa mediante il pagamento di una somma di danaro, il venditore può liberarsi da tutte le conseguenze della garanzia col rimborso della somma pagata, degli interessi e di tutte le spese [1489].

Inquadramento

L'art. 1486 non attribuisce all'acquirente alcun diritto al rimborso; al contrario, attribuisce solo una facoltà al venditore: egli può decidere di subire gli effetti della garanzia, nel loro contenuto restitutorio e risarcitorio, come definito dagli artt. 1479 e 1483, ovvero di liberarsi dalla garanzia rimborsando l'acquirente di quanto pagato al terzo, oltre interessi e spese (Cass. n. 622/1976).

L'unico diritto che il compratore ha — e che dunque può far valere in giudizio — è quello al contenuto della garanzia, come disciplinato dagli artt. 1479 e 1483; nessuna norma gli consente di surrogare detto diritto con la pretesa di essere reintegrato nell'ammontare del sacrificio patrimoniale sostenuto, causa la solutio al terzo. Del resto, l'art.1486 parla di liberazione dalle conseguenze della garanzia, in tal modo presupponendola; presupponendo cioè che l'acquirente la faccia valere nel suo tipico contenuto, pur se abbia pagato il terzo.

Profili processuali

In proposito si è ritenuto che il venditore ha una facoltà in tal senso (Cass. n. 1921/1950; Cass. n. 622/1976) che esclude, quindi, che il compratore possa vantare un corrispondente diritto; quest'ultimo, pagando una determinata somma ad un terzo per evitare l'evizione della cosa acquistata, agisce a suo rischio, rimanendo esposto all'eventualità che il venditore gli eccepisca che in realtà esistessero sufficienti ragioni per resistere alla domanda del terzo, o che egli avesse accettato un esborso sproporzionato al valore della cosa.

Da tali considerazioni consegue che ove il compratore rinuncia alla domanda di risoluzione ex art. 1489 per far valere ai sensi dell'art. 1486 una pretesa al rimborso nei confronti del venditore della somma corrisposta all'attore per evitare una condanna alla demolizione del fabbricato eretto sul terreno acquistato, questo comporta l'introduzione nel processo di un nuovo fatto costitutivo del diritto azionato e di un tema di indagine del tutto nuovo, in modo da determinare uno spostamento dei termini della contestazione, dando così luogo ad una mutatio libelli non consentita se proposta dopo le preclusioni processuali (Cass. n. 4248/2010).

Bibliografia

Angelici, Consegna e proprietà nella vendita internazionale, Milano, 1979; Auricchio, La individuazione dei beni immobili, Napoli, 1960; Bocchini, La vendita con trasporto, Napoli, 1985; Cataudella, Nullità formali e nullità sostanziali nella normativa sul condono edilizio, in Quadrimestre 1986; De Cristofaro, Vendita (vendita di beni di consumo), in Enc. giur., Roma, 2004; De Nova, Inzitari, Tremonti, Visintini, Dalle res alle new properties, Roma, 1991; Luminoso, La compravendita, Torino, 2011; Mengoni, Profili di una revisione della teoria sulla garanzia per i vizi nella vendita, Studi in onore di De Gregorio, Città di Castello, 1955; Portale, Principio consensualistico e conferimento di beni in società, in Riv. soc. 1970; Rizzieri, La vendita obbligatoria, Milano, 2000; Russo, La responsabilità per inattuazione dell'effetto reale, Milano, 1965; Santini, Il commercio, Bologna, 1979.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.

Sommario