Codice Civile art. 1782 - Deposito irregolare.

Caterina Costabile

Deposito irregolare.

[I]. Se il deposito ha per oggetto una quantità di danaro o di altre cose fungibili, con facoltà per il depositario di servirsene, questi ne acquista la proprietà ed è tenuto a restituirne altrettante della stessa specie e qualità [1834].

[II]. In tal caso si osservano, in quanto applicabili, le norme relative al mutuo [1813 ss.].

Inquadramento

Il carattere irregolare del deposito, enunciato nella rubrica della norma in esame, consiste nel trasferimento della proprietà dei beni depositati (denaro o altre cose fungibili) in capo al depositario, laddove il deposito ordinario, invece, ne attribuisce soltanto la detenzione.

In caso di deposito irregolare di beni fungibili, che non siano stati individuati al momento della consegna, essi entrano nella disponibilità del depositario, che acquista il diritto di servirsene e, pertanto, ne diventa proprietario, pur essendo tenuto a restituirne altrettanti della stessa specie e qualità, salvo che al negozio sia stata apposta apposita clausola derogatoria (Cass. III, 7262/2013; Cass. III, n. 17512/2011).

Natura giuridica

Si discute in dottrina se questo contratto — di natura reale — integri:

- un vero e proprio contratto di mutuo (Majello, 1958, 265) in quanto il depositario irregolare si trova nella stessa situazione giuridica del mutuatario posto che, acquistando la proprietà delle cose ricevute, è libero di disporne;

- un contratto di credito sui generis (Fiorentino, in Comm. S. B., 113), posto che nel caso di specie non può configurarsi obbligo di custodia in senso tecnico atteso che la cosa depositata passa in proprietà del depositario e la fattispecie si distingue dal mutuo in quanto la disponibilità della cosa non costituisce lo scopo tipico e primario del contratto;

- una ipotesi particolare di deposito (Dalmartello e Portale, 270), in quanto il contratto ha sempre ad oggetto cose mobili, presuppone la consegna e l'obbligo di custodia nell'interesse del depositante con l'unica particolarità che lo stesso si esercita su un tandundem anziché sull'idem corpus.

Disciplina applicabile

Il comma 2 dell'art. 1782 stabilisce che si osservano, in quanto applicabili, le norme relative al mutuo.

In concreto tale rinvio dà luogo a svariate questioni: in particolare si discute sull'applicabilità o meno al deposito irregolare dell'art. 1815 relativo alla corresponsione degli interessi e, più in generale, sulla sua natura onerosa.

La soluzione va ricercata in concreto tenendo conto in primo luogo di eventuali disposizioni espresse delle parti e considerando poi il vantaggio che il depositario trae in ogni caso dalla libera disponibilità delle cose affidategli, che costituisce chiaramente una contropartita del servizio promesso (Mastropaolo, in Tr. Res., 494).

Con riferimento alle norme sul termine per la restituzione stabilite per il mutuo (artt. 1816 e 1817), che prevedono la fissazione ad opera del giudice, la dottrina ritiene che esse non siano compatibili con l'essenza causale del deposito e che pertanto la disciplina relativa al tempo della restituzione debba desumersi dalla normativa relativa al deposito regolare (Fiorentino, in Comm. S. B., 99).

Parzialmente diversa è l'opinione della giurisprudenza che, per stabilire il termine in cui il depositante può chiedere la restituzione del deposito irregolare, fa riferimento in primo luogo all'accordo delle parti, ma poi anche ad un eventuale termine fissato dal giudice ai sensi del combinato disposto degli artt. 1782 e 1817 (Cass. III, n. 535/1979).

La dottrina ritiene pacificamente applicabili gli artt. 1819, 1820 e 1822 (Dalmatello e Portale, 272), mentre risulta discussa l'applicabilità al deposito irregolare degli artt. 1818 e 1821.

L'adesione all'una o all'altra tesi dipende dalla «natura» che si riconosca al deposito irregolare, secondo che lo si avvicini al deposito regolare o al mutuo (Dalmatello e Portale, ult. cit.).

Bibliografia

Dalmartello e Portale, voce Deposito, in Enc. dir., XII, Milano, 1964; Forchielli, I contratti reali, Milano, 1952; Galasso A. e Galasso G., Deposito, in Dig. civ., 1989; Majello, Custodia e Deposito, Napoli, 1958; Majello, Il deposito nell'interesse del terzo, in Banca, borsa tit. cred. 1961, I, 311; Mastropaolo, Deposito (in generale), in Enc. giur., Roma, 1988; Salomoni, La responsabilità del custode per la perdita della detenzione del bene ricevuto, in Resp. civ. prev. 2014, fasc. 5, 1435.

Sommario