Soggetti tenuti alla restituzione delle somme pagate dopo la dichiarazione di fallimento

Maddalena Arlenghi
04 Febbraio 2014

L'ordinanza emessa a sensi dell'art. 553 c.p.c. con cui il giudice del processo esecutivo assegni al creditore procedente il credito che il debitore esecutato, già fallito, ha nei confronti del debitor debitoris, il quale esegue il pagamento nei confronti del creditore che ha attivato il giudizio esecutivo, è inopponibile all'ufficio fallimentare in quanto atto reso inter alios. Ne consegue che nella prospettiva della curatela dell'esecutato fallito il credito non è trasferito al creditore procedente e, quindi, il successivo pagamento eseguito dal debitore assegnato, essendo privo di relazione con il provvedimento giudiziale, non è né un atto solutorio riferibile all'imprenditore fallito, né un atto solutorio eseguito a suo favore, con la conseguenza che non può essere oggetto dell'azione di inefficacia ex art.44 l.fall. Il curatore, continuando ad essere titolare del credito nei confronti del debitore assegnato, può agire nei suoi confronti per realizzare la relativa pretesa economica.
Massima

L'ordinanza emessa a sensi dell'art. 553 c.p.c. con cui il giudice del processo esecutivo assegni al creditore procedente il credito che il debitore esecutato, già fallito, ha nei confronti del debitor debitoris, il quale esegue il pagamento nei confronti del creditore che ha attivato il giudizio esecutivo, è inopponibile all'ufficio fallimentare in quanto atto reso inter alios. Ne consegue che nella prospettiva della curatela dell'esecutato fallito il credito non è trasferito al creditore procedente e, quindi, il successivo pagamento eseguito dal debitore assegnato, essendo privo di relazione con il provvedimento giudiziale, non è né un atto solutorio riferibile all'imprenditore fallito, né un atto solutorio eseguito a suo favore, con la conseguenza che non può essere oggetto dell'azione di inefficacia ex art. 44 l.fall.. Il curatore, continuando ad essere titolare del credito nei confronti del debitore assegnato, può agire nei suoi confronti per realizzare la relativa pretesa economica.

Ai sensi dell'art. 44 l. fall. sono inefficaci nei confronti dei creditori concorsuali i pagamenti e gli atti compiuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento; pertanto, le somme o i beni di cui il fallito abbia inefficacemente disposto continuano a far parte del patrimonio fallimentare e, se ne sono usciti, vi debbono essere riversati, al fine di preservare l'attivo fallimentare e tutelare la par condicio creditorum. Invero, il principio della par condicio creditorum, la cui salvaguardia costituisce la ratio della sottrazione al fallito della disponibilità dei suoi beni, è violato non solo dai pagamenti eseguiti dal debitore successivamente alla dichiarazione di fallimento, ma da qualsiasi atto estintivo di un debito a lui riferibile, sia pur indirettamente, in quanto effettuato con suo denaro. A quest'ultima categoria va ricondotto il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore del fallito che abbia ottenuto l'assegnazione coattiva del credito ai sensi dell'art. 553 c.p.c.. Né assume rilievo la data di emanazione dell'ordinanza rispetto a quella della pronuncia della sentenza di fallimento, rilevando unicamente il momento della corresponsione delle somme.

Il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore del fallito, che abbia ottenuto l'assegnazione coattiva del credito ex art. 553 c.p.c. dopo la dichiarazione del fallimento, è inefficace ai sensi dell'art. 44 l. fall.. Alla dichiarazione di inefficacia consegue la condanna alla restituzione delle somme ricevute in virtù dell' ordinanza di assegnazione, al fine di reintegrare la garanzia patrimoniale del debitore fallito. I soggetti tenuti alla restituzione vanno individuati nei creditori assegnatari, i quali, avendo ricevuto il pagamento oggetto della dichiarazione di inefficacia, sono tenuti alla reintegrazione del patrimonio del fallito in ossequio al principio della par condicio creditorum.

Il caso

Le decisioni del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere sono state pronunciate, in periodi di tempo ravvicinati, a seguito di giudizi promossi dai curatori di due diversi fallimenti che hanno rilevato l'avvenuto pagamento da parte di un debitore del fallito in favore di un creditore dello stesso, ed in forza della emissione di una ordinanza di assegnazione ex art.553 c.p.c. nell'ambito di un procedimento presso terzi promosso prima della dichiarazione di fallimento.
In entrambi i casi esaminati sia l'ordinanza di assegnazione del credito, sia il successivo pagamento si erano verificati dopo la dichiarazione di fallimento e, quindi, i curatori hanno chiesto che a sensi dell'art. 44 l. fall. venissero dichiarati inefficaci i pagamenti rispetto alla massa dei creditori perchè violativi della par condicio creditorum. I giudizi si sono però conclusi con esiti diversi e, dunque, con conseguenze diverse per il recupero del credito da parte dei curatori. Nel caso di cui alla sentenza più recente il giudice ha ritenuto inopponibile all'ufficio fallimentare l'ordinanza di assegnazione e, quindi, il pagamento, non essendo riferibile all'imprenditore fallito, non è stato dichiarato inefficace; mentre la decisione del 19 marzo 2013, più risalente, collocandosi nel solco della consolidata giurisprudenza in materia, ha ritenuto imputabile al fallimento il pagamento per effetto dell'ordinanza di assegnazione e ne ha dichiarato, quindi, l'inefficacia ex art.44 l. fall.

Le questioni giuridiche e la soluzione

In entrambi i giudizi la questione giuridica trattata era la medesima: il pagamento effettuato dal debitore esecutato del fallito in forza di ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. è atto riferibile al fallito?
Entrambe le decisioni, nelle motivazioni, riprendono il percorso argomentativo della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'art. 553 c.p.c. deve essere letto come corollario applicativo nell'ambito del processo esecutivo dell'art. 1198 c.c. che disciplina la datio in solutum stabilendo, quale modalità peculiare di estinzione del rapporto obbligatorio, il trasferimento del credito da parte del debitore al proprio creditore, delineando una fattispecie estintiva a formazione progressiva che si articola nel trasferimento del diritto, giusta l'ordinanza del giudice dell'esecuzione, e nel successivo pagamento da parte del debitore ceduto.
Dunque, secondo la ricostruzione dottrinaria e giurisprudenziale, l'art. 1198 c.c. prevede che il rapporto obbligatorio tra debitore e creditore si estingue solo con l'esecuzione del pagamento da parte del debitore ceduto. Dovendo l'art. 553 c.p.c. interpretarsi in modo coordinato con l'art.1198 c.c. si deve pertanto ritenere che il credito del soggetto che procede in via esecutiva si estingue solo in presenza di due condizioni: 1) il giudice dell'esecuzione con la propria ordinanza trasferisce il credito al soggetto procedente; 2) il terzo pignorato - debitore ceduto -esegue la propria prestazione.
Ma che succede se nel frattempo viene dichiarato il fallimento del debitore principale?
Nella decisione 19 marzo 2013, premesso che ciò che rileva è che il pagamento sia stato eseguito dopo la dichiarazione di fallimento, non assumendo rilievo il fatto che l'ordinanza di assegnazione sia stata pronunciata prima della sentenza dichiarativa di fallimento, si afferma che il pagamento è da ritenersi inefficace ex art. 44 l.fall. in quanto imputabile al fallito per effetto della ordinanza di assegnazione che lo rende riferibile alla procedura.
In altri termini, dice il tribunale, è come se il rapporto tra la società fallita creditrice ed il suo debitore, da un lato, ed il rapporto tra la società fallita debitrice e le società destinatarie del provvedimento di assegnazione creditrici, dall'altro, “fossero messi tra loro in correlazione proprio dall'ordinanza di assegnazione” con l'effetto di rendere l'adempimento del terzo pignorato riferibile al fallimento.
Tale decisione richiama a supporto della propria argomentazione la sentenza 7508/11 della Cassazione, pronunciatasi in tal senso proprio con specifico riferimento ai rapporti tra procedure espropriative e fallimento.
Viceversa, con una decisione del tutto innovativa, il tribunale, nella decisione 26 luglio 2013, afferma che “l'ordinanza ex art. 553 c.p.c., emessa successivamente alla dichiarazione di fallimento, è inopponibile, in quanto atto reso inter alios, all'ufficio fallimentare, con la conseguenza che, nella prospettiva della curatela, il credito non è trasferito al creditore procedente e, quindi, il successivo pagamento eseguito dal debitore assegnato, essendo privo di relazione con il provvedimento giudiziale, non è né un atto solutorio riferibile all'imprenditore fallito né un atto solutorio eseguito a suo favore, con la conseguenza che non può essere oggetto ai sensi dell'art.44 l. fall. dell'azione d'inefficacia”.
Se l'art. 44 l.fall. persegue la finalità di ricostituire nello stato preesistente alla dichiarazione di fallimento il patrimonio del fallito, la relativa inefficacia potrà riguardare solo gli atti dispositivi dell'imprenditore fallito e non del terzo che, pur avendo pagato in forza di un ordine del giudice, ma reso inter alios e dunque inopponibile alla procedura, rimarrà debitore della procedura essendo il curatore ancora titolare del diritto di credito e titolato ad agire nei suoi confronti e non nei confronti del creditore assegnatario.

Conclusioni

La portata innovativa della decisione 26 luglio 2013 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere si ravvisa, soprattutto, nelle conseguenze che derivano dal ritenere che, essendo l'ordinanza ex art. 553 c.p.c. inopponibile al fallimento del debitore nel frattempo intervenuto, non si può dire trasferito al procedente assegnatario il diritto di credito verso il terzo assegnato e, soprattutto, nel considerare titolare di tale diritto di credito il curatore, il quale potrà agire in via diretta per l'adempimento in favore della massa. Sembrerebbe meno gravoso l'onere imposto al curatore, il quale non dovrà necessariamente agire nei confronti del terzo che potrebbe eccepire di non avere ancora ricevuto il pagamento con la conseguenza di dover convenire in giudizio anche il debitore ceduto per rendergli opponibile la decisione, ma l'ufficio fallimentare potrà agire nei confronti del debitore diretto chiedendo il semplice adempimento del credito scaduto. Tale decisione riguarda però l'ipotesi in cui sia l'ordinanza, sia il pagamento siano successivi alla dichiarazione di fallimento. Deve quindi ritenersi che nel caso in cui l'ordinanza sia precedente al fallimento, la stessa sia opponibile alla procedura con il passaggio della titolarità del credito in capo al terzo assegnatario e con la conseguenza che il pagamento successivo alla dichiarazione di fallimento possa essere sanzionato dalla inefficacia ex art. 44 l. fall.

Minimi riferimenti giurisprudenziali, bibliografici e normativi

La Corte di Cassazione ha sanzionato con l'inefficacia di cui all'art.44 l.fall. il pagamento eseguito dal terzo “assegnato” dopo la dichiarazione di fallimento con decisione 14 febbraio 2000, n. 1611. Tale decisione è stata commentata da Lamanna, Assegnazione traslativa di crediti e 'pagamenti coattivi': la revocatoria-inefficacia del provvedimento giudiziale quale mezzo solutorio indiretto, ma normale, in Fall., 2001, 169, ove vi è un'ampia ed approfondita disamina della questione e si sottolinea come la Suprema Corte ritenga assogettabile all'inefficacia ex art.44 l. fall. il pagamento in denaro riscosso dal creditore assegnatario, mentre non sia ritenuto assogettabile a revocatoria il provvedimento giudiziale di assegnazione coattiva del credito pronunciato prima del fallimento, quasi ritenendosi intangibili i provvedimenti giudiziari. Vi è poi la sentenza della Cass. 26 luglio 2001, n. 10200, secondo cui il pagamento effettuato dal terzo assegnato in forza dell'ordinanza ex art.553 c.p.c. che ha trasferito la titolarità del credito al creditore assegnatario non è inefficace, mentre la sanzione può colpire l'assegnatario in quanto vi sarebbe la riferibilità del pagamento al fallito.

In senso conforme a tale decisione si segnala da ultimo Cass. 31 marzo 2011, n.7508, richiamata anche dal provvedimento del Tribunale 19 marzo 2013 qui in esame.

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