I requisiti di ammissibilità del concordato condizionato

08 Luglio 2016

E' ammissibile la proposta di concordato preventivo sottoposta a condizione sospensiva allorché l'attestatore illustri puntualmente e dettagliatamente i motivi in funzione dei quali ha ritenuto altamente probabile il verificarsi degli eventi condizionanti la fattibilità del piano concordatario.
Massima

E' ammissibile la proposta di concordato preventivo sottoposta a condizione sospensiva allorché l'attestatore illustri puntualmente e dettagliatamente i motivi in funzione dei quali ha ritenuto altamente probabile il verificarsi degli eventi condizionanti la fattibilità del piano concordatario.

Il caso

Innanzi al Tribunale di Roma la Società Fiera di Roma S.r.l. presenta ricorso per ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva ai sensi dell'art. 161, comma 6, l. fall., condizionato, in particolare, al verificarsi di una pluralità di eventi tra loro distinti ma funzionalmente collegati. Il Tribunale ritiene ammissibile il ricorso stante la puntuale – e credibile – indicazione delle poste considerate dall'attestatore per esprimere il proprio giudizio di verosimiglianza in ordine al fatto che gli eventi dedotti come condizione possano effettivamente verificarsi.

La questione

Il Tribunale di Roma si è trovato a dover svolgere il proprio sindacato rispetto all'ammissibilità di un piano di concordato – che prevedeva la continuazione dell'attività aziendale – condizionato al verificarsi di eventi tra loro distinti, ma che traevano essenzialmente origine dal ricorrere di un unico accadimento, consistente nell'approvazione e nell'esecuzione di una variante urbanistica interessante aree di proprietà del socio unico (Investimenti S.p.a.) della Fiera di Roma S.r.l.

Il Tribunale ha ritenuto sussistere tutti gli elementi di cui all'art. 160 l. fall. risultando, in particolare, pienamente assolto, da parte della società ricorrente, l'onere probatorio afferente la dimostrazione della funzionalità della prosecuzione dell'attività aziendale al miglior soddisfacimento dei creditori.

Il piano infatti prevedeva, da un lato, una consistente contrazione dei costi di gestione, data dalla diminuzione del costo del personale e, in particolare, dalla sospensione dell'obbligo di pagamento del canone di locazione per un biennio (con previsione di un nuovo canone di locazione di € 1.000.000,00 per il 2017 e di € 1.500.000,00 per il 2018, a fronte di un vecchio canone di locazione di € 9.000.000,00), dall'altro, l'apporto da parte del socio unico (Investimenti s.p.a.) di nuova finanza per circa € 10.000.000,00.

La disponibilità delle risorse da destinare a beneficio dei creditori concordatari sarebbe stata condizionata al verificarsi di tre distinti eventi:

  • omologa da parte del tribunale della proposta concordataria;
  • omologa del ricorso ex art. 182-bis l. fall. presentato dal socio unico Investimenti s.p.a.;
  • compimento di una Variante Urbanistica, condizione ricompresa sia nell'accordo ex art. 182-bis l. fall., sia nell'accordo tra Investimenti s.p.a. ed il proprio istituto di credito di riferimento.

L'attestatore ha illustrato nel proprio elaborato le ragioni che lo hanno condotto a ritenere, con ragionevole certezza, che l'iter finalizzato alla approvazione della variante avrebbe potuto concludersi positivamente

Tale sforzo valutativo ha persuaso il tribunale capitolino a licenziare la procedura di concordato ancorché sottoposta al verificarsi di plurimi eventi condizionanti la fattibilità del piano.

Le soluzioni giuridiche

Il Tribunale è giunto alla decisione in commento analizzando, con approccio esegetico, la relazione dell'attestatore, che ha da un lato censito con esattezza il perimetro di verificabilità delle condizioni dal cui verificarsi il piano era strettamente dipendente, dall'altro ha illustrato con rigore e dettaglio gli elementi oggettivi in ragione dei quali esprimere la valutazione prognostica di ragionevole probabilità del verificarsi delle condizioni.

Nel caso in esame il vero evento condizionante era rappresentato dalla approvazione della variante urbanistica che avrebbe prodotto la riqualificazione – con conseguente rivalutazione economica – delle aree “ex Fiera” di proprietà del socio unico Investimenti s.p.a.; di conseguenza la ridetta società avrebbe beneficiato, in ragione di specifici accordi intercorsi con il proprio istituto bancario di riferimento – di cui l'attestatore ha dato evidenza e prova -, di consistente finanza, che le avrebbe permesso di sostenere gli impegni di cui al ricorso ex art. 182-bis l. fall. e di mettere a disposizione del concordato – e quindi dei suoi creditori – liquidità per circa 10 milioni di euro.

L'attestatore ha tratto conforto nella sua valutazione favorevole circa il probabile verificarsi delle condizioni dalle seguenti circostanze:

  • gli enti territoriali coinvolti nella approvazione dell'iter amministrativo erano azionisti di Investimenti s.p.a.;
  • la Regione Lazio aveva approvato nel luglio 2015 il piano industriale prevedente la dismissione dell'area ex Fiera a seguito della finalizzazione della Variante Urbanistica;
  • il comune di Roma aveva già approvato, in sede di assemblea, la delibera di variante urbanistica manifestando la volontà politica di completare il processo in corso;
  • l'intervenuta pubblicazione della delibera nell'Albo pretorio;
  • la pubblicazione dell'avviso ex art. 5 L. n. 1150/42, seguita dalla presentazione di un'unica osservazione (e nessuna opposizione) avente ad oggetto valutazioni di opportunità già note agli enti competenti e ritenute non meritevoli di condivisione.

Il Tribunale, inoltre, preso atto della sostenibilità ed autosufficienza della continuità aziendale (come da relazione integrativa richiesta e depositata dall'attestatore) condotta direttamente dalla società ricorrente ed in grado di non generare perdite a danno dei creditori, ha ritenuto di poter omologare il concordato sussistendo tutte le condizioni di legge.

Osservazioni

Il problema della ammissibilità del concordato “condizionato” è già stato affrontato in giurisprudenza ed è stato parimenti oggetto di approfondita discussione in dottrina.

Alcuni autori, ancorché non univocamente, hanno infatti avuto modo di manifestare censure e critiche soprattutto sotto il profilo della incompatibilità ontologica tra il concetto di attuabilità del piano e di “condizionabilità” dello stesso. Si è evidenziato, tra l'altro, che la “condizione”, nella sua intrinseca accezione, si sostanzia in un accadimento futuro ed incerto al ricorrere del quale si producono conseguenze giuridicamente rilevanti. E' pertanto il tratto dell'incertezza che caratterizza quell'evento, rispetto al quale è, però, richiesto all'asseveratore di esprimere un sindacato che, affinchè possa condurre all'ammissione del piano di concordato, deve estrinsecarsi in un giudizio di ragionevole certezza sulla sua verificabilità.

L'asseveratore, stando all'art. 161 l. fall. deve valutare se il piano è idoneo ed attuabile; essendo quindi la certezza di esecuzione (la attuabilità) requisito essenziale e imprescindibile per l'ammissione al concordato, al di là di ogni sforzo ermeneutico, stando all'orientamento prevalente della dottrina, non vi sarebbe possibilità di condizionare la domanda concordataria al verificarsi di accadimenti che per loro natura sono incerti e rispetto ai quali è richiesta una valutazione di tipo prognostico.

Il tribunale capitolino, invece, ha ritenuto di poter disporre l'apertura della procedura di concordato, pur in presenza di eventi condizionanti la fattibilità dello stesso, rinvenendo nella relazione dell'attestatore gli elementi idonei ad informare compiutamente ed esaustivamente il ceto creditorio rispetto alla natura e alle caratteristiche degli eventi-condizione, e a far ritenere, con alto grado di probabilità, che tali eventi si sarebbero verificati, peraltro con tempistica coerente con lo sviluppo della procedura di concordato.

Il Collegio, infatti, richiamando un precedente del medesimo Tribunale – che invero si era pronunciato in senso contrario (Trib. Roma, ord. 25/7/2012) – ha espressamente ritenuto che la relazione ex art. 161 l. fall. fosse coerente e persuasiva anche relativamente alla verificabilità delle condizioni sospensive, in quanto “gli eventi futuri ed incerti sono stati valutati compitamente dall'asseveratore, che ha correttamente espresso un giudizio di verosimiglianza in ordine al fatto che quegli eventi possano in futuro realmente realizzarsi”.

In ultimo si segnala che il provvedimento in commento pare aggiungere una ulteriore sfaccettatura al ruolo dell'attestatore, che appare investito, in buona sostanza, di un duplice compito: non più solo quello di tecnico chiamato a verificare la specifica fattibilità dei contenuti del piano, nel rispetto delle prescrizioni di legge, ma anche quello di scrutatore delle possibilità di realizzazione di eventi – collaterali al piano – in ragione e in funzione dei quali il piano stesso, attestato come fattibile, potrà attuarsi.

Tale ulteriore incombente va con cautela letto e valutato, tanto più in ragione dell'altissimo grado di probabilità che deve ricorrere affinché si verifichino gli eventi condizionanti il piano, e ciò anche e soprattutto avuto riguardo alle responsabilità dell'attestatore stesso che, per sua natura ed attitudine, non potrà mai fornire una reasonable assurance,vieppiù in ragione di quel prudenziale atteggiamento di “scetticismo professionale” che dovrà essere proporzionale alla gravità dello stato di crisi dell'impresa.

Minimi riferimenti giurisprudenziali, bibliografici e normativi

Gli interpreti hanno sempre manifestato estremo rigore nel valutare l'ammissibilità di tale tipologia di concordato; il richiamato precedente del Tribunale di Roma aveva ritenuto inammissibile una proposta concordataria sottoposta a condizione sospensiva (in quanto “L'attestazione che accompagna la proposta di concordato non deve essere condizionata") ammettendone tuttavia, talvolta, la proponibilità: “Il professionista che attesti la fattibilità del piano concordatario indicando come condizione della stessa fattibilità un evento futuro ed incerto deve comunque esprimere, con motivazione adeguata e completa e pur senza negare l'esistenza di margini di incertezza, un giudizio di verosimiglianza in ordine al fatto che quell'evento possa realmente realizzarsi con elevata probabilità”.

Nondimeno il Tribunale di Pordenone, con provvedimento del 13 gennaio 2010 ha avuto modo di sancire come il contenuto dell'attestazione sia incompatibile con qualsiasi valutazione di tipo prognostico, che è per sua natura priva della attitudine “certificatoria” tipica delle valutazioni richieste all'asseveratore, giungendo conclusivamente ad escludere la possibilità di sottoporre a condizione tanto la relazione ex art. 161 l. fall., quanto il piano di concordato.

Sulla falsariga delle cennata pronunzia, il Tribunale di Palermo (sent. 31 maggio 2011) ha ritenuto ammissibile la subordinazione del piano all'avverarsi di determinate condizioni unicamente a patto che queste vengano valutate come altissimamente probabili se non quasi certe.

Anche la dottrina in merito si è pronunciata con speculare intransigenza riguardo al contenuto che, in merito alla verificabilità degli eventi condizionanti, le valutazioni dell'attestatore devono avere (si veda A. Zorzi, I finanziamenti alle imprese in crisi e le soluzioni stragiudiziali (piani attestati e accordi di ristrutturazione, in Giur. Comm., 2009, I, 1249; G. Verna, I nuovi accordi di ristrutturazione (art. 182bis l. fall.), in Dir. Fall., 2007, I, 947; G.M. Perugini, E' possibile un “concordato preventivo condizionato”?, su unijuris.it, 24 novembre 2011 in commento al provvedimento di ammissione al concordato preventivo condizionato reso dal Tribunale di Milano in data 28 ottobre 2011 nel procedimento per concordato preventivo n. CP 58/2011 promosso dalla Fondazione Centro San Raffaele del Monte Tabor).

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