Illegittima segnalazione a sofferenza alla Banca d'Italia: questioni processuali civili e penali

Iacopo Santinelli
15 Luglio 2016

Le questioni riguardati il rito applicabile alle azioni di merito volte a far accertare l'illegittimità della segnalazione presso la Centrale Rischi e l'individuazione del relativo rimedio cautelare sono da sempre controverse. L'Autore osserva preliminarmente come l'inserimento del nominativo del debitore presso la Centrale Rischi comporta il trattamento di dati personali, oggetto di tutela da parte del Codice della Privacy.
Questioni processuali civili: ammissibilità del ricorso ex art. 700 c.p.c.

Particolarmente controverse sono le questioni, tra loro connesse, riguardati il rito applicabile alle azioni di merito volte a far accertare l'illegittimità della segnalazione presso la Centrale Rischi e l'individuazione del relativo rimedio cautelare.

Occorre osservare preliminarmente che l'inserimento del nominativo del debitore presso la Centrale Rischi (effettuato dalla Banca d'Italia in esecuzione della segnalazione proveniente dalla banca intermediaria) comporta il trattamento di dati personali e involge di conseguenza profili di criticità in ordine al diritto soggettivo “alla riservatezza, all'identità personale e alla protezione dei dati personali” di cui è portatore ogni consociato e che costituisce l'oggetto di tutela del Codice della Privacy ai sensi dell'art. 2, comma 1 dello stesso.

A tale riguardo, la circolare n. 139/1991 della Banca d'Italia attribuisce all'interessato il diritto di “conoscere le informazioni registrate” a suo nome (Capitolo I, sezione I, art. 3, comma 5).

Tuttavia, la segnalazione può essere legittimamente effettuata anche in assenza del consenso del segnalato. Infatti, l'art. 24, comma 1, Cod. Privacy consente di prescindere dal consenso dell'interessato per la comunicazione a terzi di dati personali nel caso in cui il trattamento sia “necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria”; gli intermediari sono tenuti a effettuare la segnalazione alla Banca d'Italia (sussistendone ovviamente i presupposti) sulla base di quanto previsto dagli artt. 51, 66, comma 1 e art. 107, comma 3, T.U.B.

Ora, l'art. 152 Cod. Privacy stabilisce che “tutte le controversie che riguardano comunque l'applicazione delle disposizioni” previste in tale Codice sono sottratte al rito ordinario di cognizione, trovando una disciplina processuale speciale dettata dall'art. 10 D. Lgs. n. 150/2011, a cui la norma in questione rimanda.

Si tratta quindi di stabilire se le controversie inerenti l'illegittima segnalazione alla Centrale Rischi rientrino o meno tra quelle che “riguardano comunque l'applicazione delle disposizioni” di cui al Codice della Privacy e siano, quindi, soggette al rito speciale di cui all'art. 10 D. Lgs. n. 150/2011.

La questione rileva a livello processuale sotto diversi profili. Infatti, il predetto art. 10, da un lato, stabilisce che le controversie in questione “sono regolate dal rito del lavoro” (comma 1) e, dall'altro, fissa la competenza territoriale della A.G. nel “luogo in cui ha la residenza il titolare del trattamento dei dati” (comma 2).

Inoltre, sotto il profilo della tutela cautelare e/o d'urgenza, l'art. 10, comma 4, D.L gs. n. 150/2011 attribuisce al giudice la possibilità di sospendere “l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato” al ricorrere delle condizioni descritte all'art. 5, comma 1, del medesimo Decreto Legislativo, e cioè in caso di “gravi e circostanziate ragioni”; il medesimo art. 5, al comma 2, prevede poi che la sospensione possa essere pronunciata inaudita altera parte “in caso di pericolo imminente di un danno grave e irreparabile”.

La Giurisprudenza di merito, in assenza di chiare prese di posizione da parte della Suprema Corte, si è divisa in due contrapposti orientamenti.

Un primo orientamento, minoritario, ritiene applicabile alle controversie in materia di illegittima segnalazione alla Centrale Rischi quanto disposto dall'art. 152, Cod. Privacy, appena ricordato.

Di conseguenza, tali controversie dovrebbero essere incardinate, in via esclusiva, presso il Tribunale nel cui circondario ha sede il titolare del trattamento, e cioè nel luogo ove ha sede la banca intermediaria.

Esse dovrebbero essere poi trattate con il rito del lavoro, e quindi introdotte con ricorso, anziché con atto di citazione.

Inoltre, l'art. 10, comma 4, D. Lgs. n. 150/2011 (il quale rinvia all'art. 5 del Codice medesimo), ricordato sopra, offrirebbe al preteso danneggiato una tutela cautelare tipica, la quale escluderebbe quindi l'ammissibilità, per difetto del requisito della residualità, della domanda volta a ottenere l'inibizione alla segnalazione o la sua cancellazione o rettifica, che sia proposta con l'azione di cui all'art. 700 c.p.c.

Il secondo e maggioritario orientamento, viceversa, ritiene ammissibile la domanda spiegata con il rito e la competenza territoriale stabilite dalle norme generali e ritiene altresì ammissibile il ricorso ex art. 700 c.p.c., in quanto strumento di tutela effettivamente residuale, stante l'inapplicabilità nel caso di specie di quanto disposto in materia cautelare dall'art. 5 D. Lgs. n. 150/2011.

Più in particolare, le più recenti pronunce aderenti al primo degli indirizzi di cui si è appena detto risultano essere quella emessa dal Trib. di Catanzaro il 9 maggio 2014 (ord.), quella del Trib. di Napoli del 2 luglio 2013 (ord.), quella del Trib. di Verona del 30 ottobre 2012 (ord.), quella del Trib. di Salerno del 23 maggio 2012 (ord.).

Tale parte minoritaria della Giurisprudenza muove, riguardo al rito applicabile, da quanto affermato dalla S.C. nella sent. n. 7958 del 2009, la quale, come si vedrà meglio infra, ha precipuamente ad oggetto il ruolo della Banca d'Italia nel giudizio instaurato dal soggetto che assume di essere stato illegittimamente segnalato presso la Centrale Rischi.

A mezzo di tale sentenza, la Suprema Corte individuò la “disciplina applicabile alla controversia” sorta per la declaratoria dell'illegittimità della segnalazione alla Centrale Rischi in quella di cui al Codice della Privacy, e segnatamente in quella di cui al già ricordato art. 152, il quale, afferma la Corte di Legittimità, consente l'esercizio di “un'azione diretta alla cancellazione e al risarcimento del danno subito a seguito di un illecito trattamento dei propri dati personali, concretatosi in una segnalazione alla c.d. Centrale Rischi del proprio nominativo, in assenza delle condizioni legittimanti” (cfr., ibid.).

Tuttavia, occorre segnalare che la Corte aveva al suo esame un procedimento iniziato con ricorso ex art. 152 Cod. Privacy e che la pronuncia non esamina a fondo la questione, avendo, come visto, il principale obiettivo di chiarire altri aspetti, di natura processuale, attinenti al coinvolgimento nel giudizio della Banca d'Italia.

A conforto della propria tesi, il gruppo di sentenze di merito sopra richiamate evidenzia altresì il “tenore letterale” dell'art. 152 Cod. Privacy, il quale “ricomprende, con una formulazione ampia, nella sua portata applicativa tutte le controversie che riguardano comunque l'applicazione delle disposizioni di cui a tale Codice” (Trib. Catanzaro, 9 maggio 2014, ord.).

Le pronunce in esame evidenziano in particolare come l'intermediario segnalante debba definirsi ‘titolare' del trattamento dei dati personali del segnalato ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. f), Codice della Privacy (cfr., ibid.) e come l'iscrizione del nominativo del debitore presso la Centrale Rischi attenga all'attività di ‘comunicazione' prevista dall'art. 4, comma 1, lett. l), Cod. Privacy (cfr., Tribunale di Napoli, 2 luglio 2013, ord.).

Così individuata la normativa applicabile in quella speciale di cui all'art. 10 D. Lgs. n. 150/2011 (più precisamente il rito del lavoro di cui al comma 1 e la competenza territoriale di cui al comma 2), le pronunce richiamate osservano come l'ordinamento appronti uno specifico rimedio cautelare e/o d'urgenza al soggetto illegittimamente segnalato presso la Centrale Rischi, previsto dal già ricordato art. 5 D. Lgs. n. 150/2011.

Ne consegue che, ad avviso delle pronunce in esame, sarebbe inammissibile il ricorso ex art. 700 c.p.c. presentato dal soggetto illegittimamente segnalato alla Centrale Rischi, essendo presente nell'ordinamento il rimedio cautelare tipico di cui all'art. 5 D. Lgs. n. 150/2001.

La Giurisprudenza maggioritaria ritiene viceversa che, riguardo al rito applicabile, la causa di merito possa essere svolta con rito ordinario, anziché con il rito speciale di cui all'art. 10 D. Lgs. n. 150/2011, tutte le volte in cui “il segnalato, oltre a invocare la responsabilità extracontrattuale dell'intermediario per la lesione del proprio diritto alla riservatezza a seguito della illegittima/erronea segnalazione in centrale rischi, faccia valere anche l'inadempimento degli obblighi contrattuali dell'intermediario stesso”, e quindi ”cumuli” le “due azioni” ai sensi dell'art. 40, comma 3, c.p.c. (Trib. Verona, 27 maggio 2014, ord.).

L'obbligo contrattuale oggetto di inadempimento potrebbe anche consistere solo nella violazione del dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto ex art. 1375 c.c., in cui la banca potrebbe essere incorsa effettuando l'illegittima/erronea segnalazione alla Centrale Rischi, ed a prescindere quindi da ulteriori inadempimenti contrattuali eventualmente lamentati dal segnalato nei confronti dell'istituto di credito, quali ad esempio l'applicazione illegittima di interessi anatocistici o ultralegali, che parimenti sarebbero idonei ad attrarre la controversia al rito ordinario ex art. 40, comma, 3 c.p.c.

Sul piano della tutela cautelare e/o d'urgenza, l'orientamento in questione sostiene l'ammissibilità del ricorso ex art. 700 c.p.c. volto ad ottenere la cancellazione (o l'inibitoria, o la rettifica) della segnalazione alla Centrale Rischi non solo nei casi, appena descritti, in cui il contenzioso può essere trattato con rito ordinario in virtù del principio del cumulo di cui all'art. 40 comma 3, c.p.c., ma anche nei casi in cui “il soggetto segnalato prospetti tout court la violazione da parte dell'intermediario delle norme sul trattamento dei dati personali, cioè della normativa sulla privacy” e la controversia debba di conseguenza essere trattata nel merito con il rito speciale di cui all'art. 10 D. Lgs. n. 150/2011 (cfr., ibid.).

Infatti, i fautori della soluzione appena prospettata ritengono che il rimedio cautelare di cui all'art. 5 D. Lgs. n. 150/2011 (richiamato dall'art. 10, comma 4, D. Lgs. n. 150/2011, a sua vola richiamato dall'art. 152 Codice della Privacy) non sia idoneo a privare del requisito della residualità il ricorso ex 700 c.p.c. in caso di richiesta di cancellazione (o inibitoria, o rettifica) di una illegittima/erronea segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia.

Più in particolare, si osserva, il rimedio di cui all'art. 5 D. Lgs. n. 150/2011 è, per espressa previsione di legge, “necessariamente correlato al giudizio di merito”, il quale “deve essere già instaurato (art. 5, comma 1) o in procinto di esserlo (art. 5, comma 2)”. Ora, tale “vincolo tra cautela e merito” deve far ritenere che il rimedio cautelare tipico di cui all'art. 5 D. Lgs. n. 150/2011 non possa sostituirsi a quello residuale di cui all'art. 700 c.p.c., il quale è viceversa improntato al principio di “stabilizzazione dei provvedimenti cautelari” (cfr., ibid.). Infatti, diversamente opinando, si precluderebbe di fatto al soggetto segnalato la possibilità, accordatagli dall'ordinamento, di non introdurre alcun giudizio di merito a seguito dell'accoglimento delle proprie domande spiegate in via d'urgenza ex art. 700 c.p.c. Potrebbe infatti darsi il caso che il soggetto segnalato decida, ad esempio, di accontentarsi della cancellazione della segnalazione pronunciata in via d'urgenza e pertanto decida di non coltivare l'azione di merito volta al risarcimento per equivalente del danno patito a seguito dell'illegittima segnalazione.

In conclusione, affermano le pronunce in esame, “appare preferibile una lettura restrittiva” della norma di cui all'art. 10, comma 4, D. Lgs. n. 150/2011, e cioè “tale da escludere che la stessa possa essere applicata al di fuori dei casi di impugnativa dei provvedimenti in materia di privacy del Garante per la protezione dei dati personali”, di cui al precedente comma 3 del predetto art. 10 D. Lgs. n. 150/2011. Pertanto, ad avviso dell'orientamento maggioritario, la tutela ex art. 700 c.p.c. nel caso di illegittima segnalazione alla Centrale Rischi è, dal punto di vista del principio della residualità, sempre ammissibile, anche nei casi, ricordati sopra, in cui il (successivo e eventuale) giudizio di merito debba tenersi secondo la disposizione speciale di cui all'art. 10, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 150/2011.

Si segnalano alcune tra le più recenti, ed esaustive in punto di motivazione, pronunce aderenti a tale orientamento giurisprudenziale, oltre a quella citata sopra (Trib. Verona, 27 maggio 2014, ord.): Trib. Milano, 12 marzo 2015; Trib. Asti, 2 febbraio 2015, ord.; Trib. Milano, Sez. VI, 15 ottobre 2014, ord.; Trib. Mantova, Sez. II, 1 ottobre 14, ord.; Trib. Como, 24 settembre 2014, ord.; Trib. Lamezia terme, 16 giugno 2014; Trib. Prato, 14 ottobre 2013, ord.; Trib. Monza, 16 luglio 2013, ord.; Trib. Verona, 18 marzo 2013, ord.; Trib. Bari, 7 gennaio 2011; Trib. Milano, 23 settembre 2009, ord. ; Trib. Pescara, 21 dicembre 2006, ord.; Trib. Parma, 21 settembre 2006, ord.

A conclusione dell'excursus giurisprudenziale appena effettuato, si può constatare come la Giurisprudenza maggioritaria ritenga che la domanda volta all'accertamento dell'illegittima/erronea segnalazione alla Centrale Rischi non sia necessariamente soggetta alle disposizioni speciali dettate dall'art. 10 D. Lgs. n. 150/2011 in tema di rito applicabile (comma 1) e competenza territoriale (comma 2), ma possa essere introdotta con le ordinarie regole in materia di rito e competenza, a meno che non possa rinvenirsi nel caso di specie nessuna forma di responsabilità contrattuale in capo alla banca.

Occorre tuttavia evidenziare che tale eventualità (assenza di responsabilità contrattuale) avrà in concreto a verificarsi assai raramente; infatti, l'inadempimento contrattuale, legittimante l'applicazione del principio del cumulo delle azioni di cui all'art. 40, comma 3, c.p.c., potrà consistere anche solo nella violazione del dovere di buona fede di cui all'art. 1375 c.c.

Riguardo poi alla tutela cautelare e/o d'urgenza, si è visto come la giurisprudenza maggioritaria ritenga che il rimedio cautelare di cui all'art. 10, comma 4, D. Lgs. n. 150/2011 trovi applicazione solo nei casi di impugnazione di un provvedimento emesso dal Garante della Privacy e non sia quindi idoneo a privare di residualità il ricorso ex art. 700 c.p.c. per la cancellazione (o inibizione, o rettifica) della segnalazione, il quale quindi deve ritenersi ammissibile in quanto rimedio effettivamente offerto in via residuale dall'ordinamento.

I requisiti per l'ottenimento della tutela: fumus boni iuris e periculum in mora

La parte, maggioritaria, della giurisprudenza che ritiene ammissibile il ricorso ex art. 700 c.p.c. ha approfondito la tematica relativa ai requisiti per la concessione della tutela d'urgenza.

Ora, ai fini dell'accoglibilità del ricorso ex art. 700 c.p.c., il ricorrente deve fornire prova della sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora.

Nel caso che ci occupa, il fumus boni iuris è costituito dal “mancato riscontro”, in capo al soggetto segnalato alla Centrale Rischi, di “una situazione patrimoniale deficitaria” legittimante la segnalazione (Trib. Mantova, Sez. II, 1 ottobre 2014, ord.).

In tema di onere probatorio, si ricorda che, secondo la Giurisprudenza, sarà l'intermediario a dover fornire la prova circa la sussistenza dello stato di insolvenza per la segnalazione alla Centrale Rischi (cfr., a titolo esemplificativo: Trib. Salerno, 19 novembre 2011).

Pertanto, il requisito del fumus boni iuris potrà dirsi integrato ogni volta che la banca, chiamata in giudizio, non sia in grado di provare che la segnalazione sia stata effettuata legittimamente, e cioè in presenza delle condizioni sostanziali previste dalla Circolare n 139/1991 e successivi aggiornamenti, di cui si è parlato sopra.

Il periculum in mora consiste invece nel “concreto ed attuale pericolo di difficoltà di accesso [n.d.a., del soggetto segnalato] al sistema creditizio” (Trib. Mantova, Sez. II., 1 ottobre 2014, ord.).

Occorre evidenziare che, ad avviso della Giurisprudenza maggioritaria, il requisito del periculum in mora sussiste in re ipsa, in caso di erronea/illegittima segnalazione alla Centrale Rischi.

Osserva in proposito il Trib. di Verona, 7 luglio 2014 che “la segnalazione a sofferenza, proprio in quanto formalmente presuppponente uno stato di insolvenza e tale da attribuire al soggetto segnalato la qualifica di ‘cattivo pagatore', comporta ex se una potenzialità di pregiudizio irreparabile” (cfr., in senso conforme, a titolo di esempio: Trib. Milano, 12 marzo 2015, ord.; Trib. Asti, 2 febbraio 2015, ord.; Trib. Mantova, Sez. II, 1 ottobre 2014, ord.; Trib. Como, 24 settembre 2014, ord.; Trib. Benevento, 10 maggio 2010; Trib. Milano, 23 settembre 2009, ord.; Trib. Bologna, Sez. III, 11 luglio 2007, ord.; Trib. Parma, 21 settembre 2006, ord.; Trib. Pescara, 21 dicembre 2006, ord.; Trib. Palermo, 4 novembre 2002; Trib. Napoli, 22 ottobre 2002).

Una parte minoritaria della Giurisprudenza ritiene al contrario che il requisito del periculum in mora non sussista in re ipsa, ma debba invece essere oggetto di puntuale dimostrazione da parte del ricorrente.

Più in particolare, il Tribunale di Nola, chiamato a decidere, in una recente pronuncia ( 26 giugno 2014, ord.), su un ricorso ex art. 700 c.p.c. volto ad ottenere la cancellazione di una segnalazione a sofferenza presso la Centrale Rischi, afferma di “non condividere” la prospettazione offerta dal ricorrente circa l'”esistenza di un pregiudizio grave e irreparabile in re ipsa” e rigetta conseguentemente il ricorso per non avere il ricorrente offerto prova circa la sussistenza del periculum in mora, e cioè del pregiudizio imminente e irreparabile di cui all'art. 700 c.p.c. (si veda, in senso conforme: Trib. Palermo, 16 giugno 2003; Trib. Salerno, 22 aprile 2002).

La posizione processuale della Banca d'Italia

Ai sensi della circolare n. 139/1991 della Banca d'Italia (Capitolo II, Sezione 4, art. 1), “gli intermediari partecipanti sono tenuti a comunicare mensilmente alla Centrale dei rischi tutte le informazioni di rischio della propria clientela rientranti nei limiti di censimento”. Le informazioni e i dati così assunti vengono successivamente aggregati dalla Banca d'Italia, la quale periodicamente trasmette agli istituti di credito “la posizione riepilogativa dei rischi complessivamente censiti al nome di ciascun affidatario” (art. 2, delibera C.I.C.R. 1994).

Inoltre, la Banca d'Italia è il destinatario finale del provvedimento giudiziale ordinante la cancellazione (o la rettifica) dell'iscrizione, essendo l'uno soggetto legittimato al compimento di tale operazione, nella sua qualità di gestore del servizio centralizzato dei rischi creditizi.

E' quindi evidente che l'ente di controllo in qualche modo partecipi all'attività di trattamento dei dati personali del soggetto segnalato, provvedendo all'iscrizione presso la Centrale Rischi delle segnalazioni provenienti dagli istituti di credito partecipanti al sistema di segnalazione.

Ci si è chiesti quindi se la Banca d'Italia debba considerarsi parte necessaria nel giudizio instaurato dal soggetto che pretenda di essere stato illegittimamente segnalato presso la Centrale Rischi.

Con la sentenza n. 7958 del 2009 (di cui si è già fatto cenno sopra), la Suprema Corte ha rilevato che la Banca d'Italia, al pari degli istituti di credito, “non è estranea all'applicazione” del Codice della Privacy e non può “sottrarsi alla disciplina in tema di responsabilità civile nel trattamento dei dati”, che deve essere ritenuta sussistente nel caso in cui, “per errore di uno degli incaricati” dell'ente di controllo medesimo, “la segnalazione”, proveniente dall'intermediario, sia “recepita e trattata in modo non corretto”. In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto infondata un'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla Banca d'Italia nell'ambito di un procedimento iniziato con ricorso ex art. 152, Codice della Privacy.

La giurisprudenza di merito successiva alla pronuncia appena citata ha precisato che “la partecipazione al giudizio della Banca d'Italia, solo apparentemente predicata in via generale dalla sentenza” di cui sopra, “impone di distinguere tra le ipotesi in cui il ricorrente muova doglianze all'indirizzo dell'istituto di vigilanza” oppure dell'intermediario (Trib. Verona, 30 ottobre 12).

Infatti, si argomenta, la Banca d'Italia deve partecipare al giudizio solo nei casi in cui il soggetto segnalato sostenga che il fatto lesivo (iscrizione del proprio nominativo presso la Centrale Rischi) sarebbe avvenuto non a causa di una erronea/illegittima segnalazione proveniente dall'intermediario e oggetto di iscrizione, ma a causa del trattamento non corretto della segnalazione ricevuta. Potrebbe porsi il caso, ad esempio, in cui la Banca d'Italia iscriva, per errore nel trattamento della segnalazione ricevuta dall'intermediario, un nominativo o un importo diverso da quello comunicato, ovvero ancora che iscriva l'importo in una classe di rischio (ad esempio, a “sofferenza” anziché a “incaglio”) diversa da quella riportata nella segnalazione.

In tutti gli altri casi, e cioè quelli ordinari, in cui il soggetto lamenti che l'iscrizione presso la Centrale Rischi sia avvenuta a causa dell'illegittima/erronea segnalazione effettuata dall'istituto di credito alla Banca d'Italia, quest'ultima sarebbe viceversa sfornita di legittimazione passiva.

In tale ultima ipotesa, osserva il Tribunale di Verona (30 ottobre 2012), non vi è “ragione, ex art. 100 c.p.c., per evocare in giudizio anche la Banca d'Italia”, oltre naturalmente all'intermediario da cui proviene la segnalazione.

Si argomenta nella medesima pronuncia che, infatti, nella fattispecie in esame opera “il c.d. principio di causalità dell'azione, in virtù del quale il creditore deve, di regola, rivolgere le proprie istanze nei confronti dell'autore (non in senso materiale, bensì giuridico) della lesione lamentata, anche laddove la misura attuativa e/o ripristinatoria invocata sarà necessariamente attuata, essendovi giuridica certezza in tal senso, da un soggetto terzo (in genere un'articolazione della P.A. in senso lato)”.

Pertanto, tale pronuncia ritiene che la Banca d'Italia sia priva di interesse (e quindi di legittimazione passiva) a contraddire e non debba quindi partecipare al giudizio. In applicazione del medesimo principio, si riconosce unanimemente la carenza di legittimazione passiva in capo al Conservatore nell'ambito delle controversie soggette a trascrizione ex art. 2652 c.c. (cfr., in senso conforme: Trib. Verona, 27 maggio 2014, ord.; Trib. Verona, 18 marzo 2013, ord.).

Conclusioni

Si può affermare che, ancorché esista una corrente in senso opposto, l'indirizzo giurisprudenziale maggioritario ritiene ammissibile la tutela cautelare d'urgenza finalizzata a rimuovere l'illegittima segnalazione a sofferenza.

Particolarmente complessa è poi l'individuazione della competenza territoriale.La giurisprudenza che ritiene applicabile il Codice della Privacy fonda la competenza territoriale nel luogo ove ha sede l'intermediario. L'altra parte della giurisprudenza, che non ritiene applicabile il Codice della Privacy, individua la competenza territoriale sulla base delle regole ordinarie.

Quanto alla posizione processuale della Banca d'Italia, la giurisprudenza ritiene che la stessa sia litisconsorte necessario solo nei casi in cui la segnalazione illegittima sia addebitabile a soggetti operanti al suo interno.

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