Condizioni alla (in)fattibilità del concordato preventivo
26 Luglio 2016
Massima
Si deve ritenere inammissibile ai sensi dell'art. 162, comma 2, l. fall., in quanto priva dei presupposti di legge, la proposta di concordato la cui fattibilità dipenda dall'avveramento di eventi futuri ed incerti dedotti quali condizioni sospensive all'efficacia degli impegni assunti da un terzo acquirente nell'ambito della procedura, tra cui la conclusione di accordi in violazione degli artt. 2112 e 2113 c.c. Il caso
Viene depositata presso il Tribunale di Alessandria una domanda di concordato preventivo con continuità aziendale che prevede, tra l'altro, la cessione dell'azienda (previa una fase di affitto) e di un immobile di proprietà della ricorrente ad un terzo investitore, in forza di apposita offerta d'acquisto già depositata in atti. Unitamente alla domanda di ammissione alla procedura, la ricorrente deposita altresì bozza dei contratti preliminari di cessione d'azienda e dell'immobile suddetti, nonché del contratto di affitto, la cui efficacia è subordinata al previo avveramento di una serie di condizioni, ritenute a vario titolo aleatorie ovvero illegittime dal Tribunale, con conseguente convocazione dell'udienza ex art. 162, comma 2, l. fall. La questione
Il ricorso depositato presso il Tribunale di Alessandria ha richiesto ai giudici piemontesi di pronunciarsi in merito all'ammissibilità di una domanda di concordato preventivo “con continuità aziendale” la cui fattibilità è, nella sostanza, subordinata all'avveramento di una pluralità di condizioni sospensive. In particolar modo, la stipula dei contratti definitivi di acquisto dei cespiti è condizionata all'intervenuta omologa non più soggetta a gravame del concordato entro un dato termine nonché, per quanto concerne il trasferimento d'azienda, al previo esperimento positivo dell'accordo sindacale ex art. 47 L. 428/1990 ed al perfezionamento di accordi transattivi con i dipendenti non trasferiti ex art. 2113 c.c. e con tutti gli agenti “aventi rapporto in essere con la concedente alla data di sottoscrizione del contratto d'affitto”.
Il contratto d'affitto d'azienda, infine, dispone espressamente che l'affittuaria (e futura acquirente) “non sarà tenuta in solido per i debiti nascenti e/o comunque attinenti ai rapporti di lavoro con i dipendenti trasferiti” maturati dalla ricorrente prima della data di efficacia, salvo quanto eventualmente previsto nell'accordo sindacale.
Il Collegio, interrogatosi circa la compatibilità delle suddette condizioni con le esigenze di ragionevole certezza e prevedibilità tipiche della procedura concordataria, ha concluso per la natura aleatoria della condizione della definitività dell'omologa e per l'illegittimità (sotto taluni profili) delle condizioni inerenti il trasferimento dei lavoratori, specie in considerazione delle deroghe ivi previste agli artt. 2112 e 2113 c.c. Il Collegio ha quindi disposto la fissazione dell'udienza ex art. 162, comma 2, l. fall. Le soluzioni giuridiche
Pur muovendosi nel solco di quella giurisprudenza di merito che, già da tempo, ha rilevato profili di criticità nell'ammissione di proposte concordatarie la cui fattibilità sia “condizionata”, la decisione del Tribunale di Alessandria si caratterizza per l'analisi di taluni profili ulteriori e, per certi versi, inediti.
Tra i motivi determinanti la declaratoria di inammissibilità della proposta concordataria, infatti, i giudici piemontesi ricomprendono la deduzione in condizione della “intervenuta definitività” dell'omologa concordataria entro un dato termine. Tale condizione è stata ritenuta dal Tribunale manifestamente aleatoria e foriera di incertezze per così dire “strutturali”, considerato che:
Per quanto concerne i profili giuslavoristici, il decreto in esame ha rilevato:
Osservazioni
Le conclusioni tratte dal Tribunale di Alessandria nella pronuncia in commento assumono particolare rilevanza considerato come, nella prassi, le operazioni di acquisto di cespiti aziendali nell'ambito delle procedure di concordato, in particolar modo se precedute da un periodo di affitto, sono generalmente condizionate all'intervenuta omologazione della domanda di concordato ovvero, più raramente, a specifica autorizzazione degli organi della procedura che garantisca all'acquirente stabilità nel relativo investimento.
Si evidenzia, per completezza, come il descritto rilievo del tribunale alessandrino si inserisce in un contesto caratterizzato da molteplici e gravi profili di inammissibilità che potrebbe aver influito, almeno in parte, sull'approccio conservativo assunto.
Per gli aspetti relativi al personale ed alla solidarietà di cui all'art. 2112 c.c., fermo il profilo della non riconducibilità nell'alveo delle ipotesi dell'art. 47, comma 5, L. n. 427/90, il decreto sembra suggerire, anche ai fini della “genuinità” dell'operazione societaria, una maggiore chiarezza nella delimitazione del perimetro dei rami d'azienda, con un'indicazione puntuale e precisa del personale (e degli agenti) che vi afferisce.
Quanto agli accordi transattivi individuali ai sensi dell'art. 2113 c.c., il Tribunale si è invece limitato ad una serie di rilievi generici, pur dovendosi rilevare che, nella prassi, la conclusione di simili accordi è usualmente posta quale condizione sospensiva all'efficacia degli impegni di intervento di terzi nelle procedure di concordato preventivo.
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