Transazione fiscale e previdenziale anche negli accordi di ristrutturazione

27 Luglio 2016

Grazie alla risposta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 13/04/2016 all'istanza di interpello, presentata in data 05/04/2016 dal CNDCEC su richiesta della Commissione Gestione Crisi d'Impresa e Procedure Concorsuali dell'ODCEC di Milano, è stato chiarito che è possibile ottenere il beneficio della riduzione delle sanzioni civili di cui all'art. 116, comma 15, della L. n. 388/2000 anche in caso di accordo di ristrutturazione dei debiti ex art.182-bis l. fall. e non solo nella procedura di concordato preventivo.

Grazie alla risposta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 13/04/2016 all'istanza di interpello, presentata in data 05/04/2016 dal CNDCEC su richiesta della Commissione Gestione Crisi d'Impresa e Procedure Concorsuali dell'ODCEC di Milano, è stato chiarito che è possibile ottenere il beneficio della riduzione delle sanzioni civili di cui all'art. 116 comma 15 della Legge n. 388/2000 anche in caso di accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l. fall. e non solo nella procedura di concordato preventivo.

La normativa sull'istituto della transazione fiscale e previdenziale ex art. 182-ter l. fall. è stata recepita dall'Agenzia delle Entrate e dall'Inps con l'emanazione della Circolare Agenzia delle Entrate n. 40/2008 e della Circolare Inps n. 38/2010.

L'applicazione di tali circolari ad oggi risulta estremamente complessa per effetto delle criticità rappresentate dal disallineamento delle stesse in termini sia di forma che di sostanza.

Ciò implica problemi pratici per le imprese, rischiando di compromettere la possibilità di risanamento e la tutela dei posti di lavoro. In particolare l'INPS ha assunto più volte una posizione ermetica di fronte ad incertezze interpretative della propria circolare, assumendo per lo più atteggiamenti restrittivi.

Il tema è stato sollevato dalla dubbia interpretazione della Direzione Centrale Entrate dell'INPS relativamente all'applicazione della propria circolare nel caso di una proposta di Transazione Fiscale e Previdenziale, depositata da una nota società con sede legale a Milano.

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, su impulso della Commissione “Gestione Crisi d'Impresa e Procedure Concorsuali” dell'ODCEC di Milano, ha presentato un'istanza di interpello ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs n. 124/2004 al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il quesito si riferiva all'applicazione del beneficio della riduzione delle sanzioni civili di cui all'art. 116, comma 15 della Legge 23 dicembre 200 n. 388 in caso di proposta di Transazione Fiscale e Previdenziale ex art. 182-ter l. fall. da depositare con domanda di accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l. fall. Si intendeva capire se tale beneficio è concesso solo nell'ambito delle “procedure concorsuali”, come sostenuto dall'Inps, oppure anche nel caso di accordo di ristrutturazione, intesa quale “procedura pre-concorsuale”, come sostenuto a parere di chi scrive.

In particolare, ci si riferisce alla circolare INPS n. 38/2010, contenente le disposizioni in materia di transazione previdenziale, in cui al punto n. 2 dell'art. 8 “Procedura di gestione della Proposta di Transazione” ossia al “calcolo agevolativo delle sanzioni complessivamente dovute” si legge: “la misura delle sanzioni complessivamente dovute può essere rideterminata in misura ridotta sulla base di quanto previsto per il concordato preventivo, cui si rimanda, e comunque ad un tasso non inferiore a quello degli interessi legali. A tal fine il piano di risanamento finanziario sarà predisposto con riferimento alla data di omologazione da parte del Tribunale.”

In effetti, secondo quanto enunciato dalla circolare, l'imprenditore, che presenta la domanda di transazione previdenziale, può ottenere dall'INPS il ricalcolo delle sanzioni accumulate, riducendo il carico delle stesse per effetto del beneficio di cui sopra. Per il residuo delle sanzioni, da pagare dopo l'applicazione del beneficio, la società potrà poi procedere alla proposta di pagamento per la percentuale del 30% con stralcio della residua percentuale del 70%.

Secondo l'interpretazione della Direzione Centrale Entrate dell'Inps di Roma, il calcolo agevolativo delle sanzioni Inps ad una percentuale non inferiore al tasso di interesse legale può essere applicato solo al caso in cui la transazione fiscale e previdenziale sia contenuta nella domanda di concordato preventivo di cui agli artt.160 ss. l. fall., e non anche al caso di accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l. fall.

In particolare la Direzione Centrale Entrate dell'Inps, facendo riferimento alle precisazioni in tema di applicazione del beneficio della riduzione delle sanzioni civili di cui all'art. 116 comma 15 della Legge 23 dicembre 200 n.388, su richiesta di un parere della Direzione Regione Lombardia INPS, sosteneva quanto segue: “Con riferimento agli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 182-bis, si ricorda che gli stessi sono finalizzati a consentire all'imprenditore in stato di crisi il ripristino della condizione di solvibilità dell'impresa attraverso la stipula, con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, di un accordo che preveda il pagamento in percentuale dei soli creditori aderenti al patto anche se nei limiti di falcidia fissati dall'art. 3 del D.M. 4 agosto 2009. La stipula di tali accordi, ai sensi dell'art. 1372 c.c., non determinando alcun vincolo nei confronti dei creditori rimasti ad essi estranei, lascia indenne in capo a questi ultimi il titolo a vedere soddisfatti integralmente i propri crediti.

In ragione di quanto esposto, gli accordi di ristrutturazione, sebbene regolati nella legge fallimentare, non possono essere ricompresi nell'alveo delle procedure concorsuali con l'effetto di restare esclusi dall'applicazione del beneficio della riduzione delle sanzioni civili previsto per le procedure concorsuali dall'art. 116, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Nella definizione degli accordi di transazione le sedi avranno cura di verificare che le proposte siano conformi alle predette indicazioni.

Nell'interpello chi scrive osservava che: “Il parere rilasciato dalla sede centrale INPS è riconducibile alla circolare INPS n. 88 del 9 maggio 2002, avente ad oggetto l'art. 116 commi 15 e 16 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 “Disposizioni in materia di riduzione delle sanzioni civili”. L'INPS recepiva le linee guida della legge 388/2000 con la deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n.1 dell'8/1/2002”.

Si evidenziava che le osservazioni della sede centrale dell'INPS richiamano una circolare interna emanata nel 2002 e che, tuttavia, solo successivamente il legislatore con l'art. 16, comma 5, del D.Lgs. 12 settembre 2007 n. 169 ha introdotto la possibilità di proporre la transazione fiscale, oltre che nell'ambito della presentazione di un piano di concordato preventivo (definita procedura concorsuale), anche nel corso delle trattative che precedono la stipula di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l. fall. (definita procedura pre-concorsuale). Inoltre, trattasi di norma certamente di rango inferiore rispetto alle norme dettate dalla legge fallimentare (art. 182-bis e ex art. 182-ter), nelle quali il legislatore ha voluto porre l'attenzione sulla salvaguardia dell'occupazione e del patrimonio dell'impresa.

Sebbene l'accordo di ristrutturazione dei debiti ex art.182-bis non sia definibile come “procedura concorsuale”, è comunque una procedura “pre-concorsuale”, soggetta all'omologazione da parte dello stesso Tribunale competente, dopo aver vagliato tutti i documenti indicati dallo stesso articolo: “L'imprenditore in stato di crisi può domandare, depositando la documentazione di cui all'art. 161, l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un professionista.”

Chi scrive ultimava l'istanza, auspicando il rinvio al precedente interpello n. 34/2013 e alla precedente nota del Ministero prot. 14/4314 del 17 marzo 2009, sottolineando che l'accordo di ristrutturazione del debito, come evidenziato dallo stesso Ministero del Lavoro, si configura quale strumento di risoluzione della crisi aziendale con caratteristiche assimilabili a quelle proprie del concordato preventivo. Ciò in considerazione del fatto che entrambe le procedure trovano fondamento in una situazione di crisi dell'impresa, sfociando in una proposta di ripartizione del debito che coinvolge direttamente i creditori. Si sottolinea, altresì, che lo stesso art.182-bis, al secondo comma, prevede “l'acquisto dell'efficacia di tale atto alla data di pubblicazione nel registro delle imprese” e che “da tale data e per sessanta giorni i creditori per titolo e causa anteriore a tale data non possono iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore”, così come avviene nell'ambito della procedura di concordato preventivo ai sensi dell'art. 168 l. fall. (vds. nota prot. N. 14/4314 Ministero Lavoro).

Sulla base di quanto sopra osservato, l'istante richiedeva al Ministero del Lavoro di esprimere la propria opinione sul quesito riportato, auspicando l'applicazione anche in tale casistica della osservazione rilasciata con l'Interpello n. 34/2013 del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

In data 13/04/2016 (registro ufficiale uscita 7645) il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali rispondeva al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili affermando che Con riferimento all'interpello in oggetto, si comunica l'impossibilità di procedere ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 124/2004, in assenza di requisiti necessari per l'attivazione della procedura. La problematica rappresentata è stata infatti già oggetto di precedenti chiarimenti contenuti nella circolare INPS n. 38/2010, nonché nella risposta ad interpello n. 34/2013 elaborata da questo Ministero cui è possibile rinviare.”

Con tale risposta il Ministero del Lavoro ha confermato la tesi sostenuta nell'interpello inoltrato dal CNDCEC in data 05/04/2015, configurando l'accordo di ristrutturazione dei debiti alla stessa stregua del concordato preventivo ai fini dell'applicazione del beneficio, in quanto entrambi strumenti di risoluzione della crisi aziendale soggetti a pubblicità legale e,pertanto, la società milanese ne ha richiesto l'immediata applicazione e in data 30.06.2016 ha sottoscritto con l'INPS e con Equitalia Nord Lombardia Spa la proposta di transazione previdenziale ex art. 182-ter l. fall. a cui seguirà il deposito dell'accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l. fall.

Il presente contributo è stato pubblicato sul sito dell'Odcec Milano

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