Speciale Decreto Banche – Le novità in materia di procedure concorsuali

Daniele Fico
08 Settembre 2016

Il D.L. 3 maggio 2016, n. 59 (c.d. Decreto Banche), convertito con modificazioni nella L. 30 giugno 2016, n. 119, ha inciso, anche se in maniera non rilevante, sulla legge fallimentare. In particolare, sono state apportate modifiche in relazione alla modalità di costituzione del comitato dei creditori; è stata prevista la possibilità di svolgere, al verificarsi di particolari condizioni, l'udienza dei creditori in via telematica; è stata introdotta un'ulteriore fattispecie di giusta causa di revoca del curatore fallimentare, legata alla periodicità dei piani di riparto parziale; infine, sono state introdotte norme volte ad accelerare la chiusura dei fallimenti.
Premessa

Il D.L. 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni nella L. 30 giugno 2016, n. 119, - meglio conosciuto come “Decreto Banche”- oltre ad aver previsto specifiche disposizioni a tutela degli investitori delle note quattro banche in liquidazione coatta amministrativa, e previsto nuovi istituti concernenti, rispettivamente, una nuova forma di finanziamento a favore delle imprese con la previsione del c.d. patto marciano ed il pegno mobiliare non possessorio, ha introdotto alcune novità in materia di procedure concorsuali.

Tali novità sono contenute nel D.L. n. 59/2016 nei seguenti articoli:

- 3 (rubricato: previsione del Registro delle procedure di espropriazione forzata immobiliari, delle procedure di insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi);

- 5 (accesso degli organi delle procedure concorsuali alle informazioni contenute nelle banche dati);

- 6 (modifica alla legge fallimentare).

Il Registro delle procedure

L'art. 3 D.L. n. 59/2016 prevede l'istituzione del Registro elettronico delle procedure di espropriazione forzata immobiliari, delle procedure d'insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi, da tenersi presso il (ed a cura del) Ministero della Giustizia e destinato a raccogliere una serie di informazioni ed i documenti inerenti a:

a) procedure di espropriazione forzata immobiliare;

b) procedure di fallimento, concordato preventivo e liquidazione coatta amministrativa;

c) procedimenti di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l. fall. e piani attestati di risanamento previsti dall'art. 67, comma 3, lett. d), l. fall., ove siano oggetto di pubblicazione nel registro delle imprese;

d) procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi, riconducibili alla Legge Prodi bis (D.Lgs. n. 270/1999) o al Decreto Marzano (D.L. n. 347/2003);

e) procedure di accordo di ristrutturazione dei debiti, di piano del consumatore e di liquidazione dei beni di cui alla L. n. 3/2012.

In relazione alla predetta novità legislativa non si può non osservare, in primo luogo, che, relativamente alle fattispecie sub b), c) e d) - procedure concorsuali già soggette alla pubblicità nel Registro delle imprese (con efficacia dichiarativa ex art. 2193 c.c.), salvo che per i piani attestati di risanamento ex art. 67 l. fall., che possono formare oggetto di pubblicità soltanto se il debitore lo richiede - il nuovo Registro si presenta un doppione del Registro delle imprese, che in ogni caso potrà assicurare i seguenti vantaggi di carattere informativo:

- possibilità per il pubblico di accedere gratuitamente alle informazioni pubblicate;

- possibilità di accorpare su scala nazionale i dati raccolti, superando le inevitabili frammentazioni che la distribuzione dei dati tra più Registri delle imprese può talora ingenerare;

- possibilità di acquisire, oltre alle notizie sulla procedura, alcuni dati aggiuntivi estrapolati dalla relativa documentazione;

- possibilità di conoscere i numeri di ruolo delle procedure presso i Tribunali.

Per quanto attiene le procedure di accordo di ristrutturazione dei debiti, di piano del consumatore e di liquidazione dei beni previste dalla L. 27 gennaio 2012, n. 3, giova osservare che risulta già prevista una forma di pubblicità, diversificata a seconda che il debitore eserciti o meno attività d'impresa. In particolare, spetta al giudice stabilire in ogni caso una “idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto”, mentre la pubblicazione (art. 10, comma 2 , lett. a) o annotazione (art. 14-quinquies, comma 2, lett. c) sul Registro delle imprese costituiscono ulteriore adempimento pubblicitario riservato ai debitori esercenti attività d'impresa, da considerarsi aggiuntivo. In tale ottica, pare lecito prevedere che il Registro presso il Ministero della Giustizia costituisca strumento idoneo per eccellenza, così ridimensionando per il debitore i costi della procedura, scaturenti dall'onere di pubblicazione sui quotidiani, di regola prescelta nella prassi.

In relazione, infine, alle fattispecie sub a), giova tenere presente che il D.L. n. 83/2015, novellando l'art. 490 c.p.c., aveva introdotto il “Portale delle vendite pubbliche” presso il Ministero della Giustizia, destinato ad assolvere una funzione divulgativa, invero non limitata alle procedure esecutive immobiliari.

Funzionamento e contenuto del Registro

Il Registro delle procedure, per il cui effettivo funzionamento l'art. 3, comma 3, lett. b), D.L. n. 59/2016 rinvia ad un Decreto attuativo del Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, è composto da una sezione di accesso pubblico (gratuita) e da una ad accesso limitato.

In particolare, la sezione ad accesso pubblico deve contenere:

- le informazioni e i documenti previsti dall'art. 24, par. 2, Reg. n. UE 2015/848 del 20 maggio 2015 relativo alle procedure di insolvenza, ovvero:

a) la data di apertura della procedura d'insolvenza;

b) il giudice che ha aperto la procedura d'insolvenza e numero di causa, se del caso;

c) il tipo di procedura d'insolvenza aperta di cui all'allegato A e, se del caso, eventuali pertinenti sottotipi di tale procedura aperti a norma del diritto nazionale;

d) se la competenza per l'apertura della procedura si fonda sull'art. 3, par. 1 (procedura principale d'insolvenza), sull'art. 3, par. 2 (procedura secondaria d'insolvenza), o sull'art. 3, par. 4 (procedura territoriale d'insolvenza anteriore a quella principale);

e) se il debitore è una società o una persona giuridica, il nome del debitore, il relativo numero di iscrizione, la sede legale o, se diverso, il recapito postale;

f) se il debitore è una persona fisica che esercita o non esercita un'attività imprenditoriale o professionale indipendente, il nome del debitore, il relativo numero di iscrizione, se del caso, e il recapito postale o, qualora il recapito sia riservato, il luogo e la data di nascita;

g) il nome, il recapito postale o l'indirizzo di posta elettronica dell'amministratore, se del caso, nominato nella procedura;

h) il termine per l'insinuazione dei crediti, se del caso, o il riferimento ai criteri per il calcolo di tale termine;

i) la data di chiusura della procedura principale di insolvenza, se del caso;

j) il giudice dinanzi al quale e, se del caso, il termine entro il quale presentare richiesta di impugnazione della decisione di apertura della procedura d'insolvenza ai sensi dell'art. 5, o un riferimento ai criteri per il calcolo di tale termine;

- le altre informazioni rilevanti in merito ai tempi e all'andamento di ciascuna procedura o strumento;

- le informazioni e i provvedimenti di cui all'art. 28, comma 4, secondo periodo, l. fall. (le quali possono, ma non devono, essere pubblicate), cioè:

- provvedimenti di chiusura del fallimento;

- provvedimenti di omologazione del concordato;

- ammontare dell'attivo e del passivo delle procedure chiuse.

L'art. 3, comma 4, lett. c), impone al Decreto attuativo di specificare le categorie di soggetti che sono titolati, in presenza di un legittimo interesse, ad accedere, anche tramite un avvocato munito di procura, alla sezione del registro ad accesso limitato.

Per contro, l'art. 3, comma 4, lett. d), affida al Decreto attuativo l'indicazione di eventuali limitate eccezioni alla pubblicazione di documenti con riferimento alle esigenze di riservatezza delle informazioni ivi contenute o all'assenza di valore informativo di tali documenti per i terzi.

In tale ottica, si colloca anche l'area di esenzione sancita dal comma 6 del citato articolo, che riconosce in capo al giudice delegato ed al tribunale competenti sulla procedura il potere di limitare la pubblicazione totale o parziale di un documento, su richiesta del debitore, del curatore, del commissario giudiziale, di un creditore o di chiunque vi abbia interesse, a condizione che venga dimostrata la sussistenza di uno specifico e meritevole interesse alla riservatezza dell'informazione in esso contenuta. In tali casi può altresì disporsi la sospensione temporanea dell'accesso ai documenti da parte degli interessati, nell'ipotesi in cui i documenti stessi siano già stati pubblicati.

Accesso alle banche dati dei beni da pignorare

L'art. 5 D.L. n. 59/2016 regola l'accesso degli organi delle procedure concorsuali alle banche dati sui beni da pignorare. In particolare, vengono aggiunti due periodi all'art. 155-sexies disp. att. c.p.c., che già prevedeva l'applicabilità delle disposizioni in materia di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare ai fini della ricostruzione dell'attivo e del passivo nell'ambito di procedure concorsuali.

Alla luce di quanto sopra è ora previsto quale ulteriore ambito di utilità del predetto accesso a vantaggio delle procedure concorsuali quello finalizzato al recupero o alla cessione dei crediti con riferimento ai dati dei soggetti nei cui confronti la procedura ha ragioni di credito, anche in mancanza di titolo esecutivo nei loro confronti. A questo fine, l'autorizzazione, su istanza del curatore, del commissario giudiziale o del liquidatore giudiziale, va rilasciata dal giudice della procedura.

Le modifiche alla legge fallimentare

In aggiunta alle disposizioni sopra descritte, che pur interessando le procedure concorsuali intervengono al di fuori della legge fallimentare, l'art. 6 Decreto Banche ha previsto alcune modifiche dirette alla legge medesima.

Costituzione del comitato dei creditori

In primo luogo, giova segnalare la nuova norma in tema di costituzione del comitato dei creditori (art. 40, comma 5, l. fall.), ispirata ad agevolarne il funzionamento attraverso la rimozione delle criticità legate all'inerzia nella fase della prima convocazione del comitato da parte del curatore al fine della nomina del presidente. L'omissione di tale prima riunione, prevista dal comma 3 dell'art. 40 è ora reputata non ostativa rispetto all'effettiva costituzione del comitato, essendo a questo fine necessaria esclusivamente l'accettazione, anche per via telematica, dei suoi componenti.

Al riguardo, pare ritenersi sufficiente l'accettazione inviata al creditore all'indirizzo PEC della procedura.

Udienze telematiche

Al fine di consentire la partecipazione a distanza alle udienze, è stata inoltre prevista la possibilità (trattasi di facoltà) di svolgere le udienze telematiche, in relazione al numero dei creditori ed all'entità del passivo, sia per la verifica dei crediti nel fallimento (art. 95, comma 3, l. fall.), sia per l'adunanza dei creditori nel concordato preventivo (art. 163, comma 2, l. fall.). Nel primo caso, la possibilità di svolgere l'udienza in via telematica è demandata al giudice delegato; nel concordato preventivo, invece, è demandata al tribunale. L'udienza telematica (da svolgersi anche attraverso l'utilizzazione delle strutture informatiche messe a disposizione della procedura da terzi) deve comunque svolgersi con modalità tali da salvaguardare il contradditorio e l'effettiva partecipazione dei creditori.

Nell'ipotesi in cui il tribunale, in presenza di una procedura concordataria con proposte concorrenti, abbia deciso lo svolgimento dell'udienza in via telematica, il novellato art. 175, comma 2, l. fall., dispone che la discussione sulla proposta del debitore e sulle eventuali proposte concorrenti sia disciplinata con decreto, non reclamabile, reso dal giudice delegato almeno dieci giorni prima dell'adunanza.

Ulteriore fattispecie di revoca del curatore

Il D.L. n. 50/2016 ha altresì introdotto all'art. 104-ter, comma 10, l. fall. un'ulteriore fattispecie di revoca del curatore fallimentare che, pertanto, va ad aggiungersi a quelle previste dagli artt. 34 e 37, comma 1, l. fall. ed a quelle recentemente introdotte dal D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modifiche in L. 21 agosto 2015, n. 132 (per la precisione: il mancato deposito del programma di liquidazione nel termine di centottanta giorni dalla sentenza dichiarativa di fallimento, senza giustificato motivo ed il mancato rispetto del termine di realizzazione dell'attività di liquidazione).

Con la predetta nuova disposizione costituisce giusta causa di revoca del curatore anche il mancato rispetto, in presenza di somme disponibili per la ripartizione, dell'obbligo di presentare un prospetto di tali somme ed un progetto di ripartizione delle stesse ogni quattro mesi a partire dalla data di esecutività dello stato passivo o nel diverso termine stabilito dal giudice delegato ex art. 110, comma 1, l. fall.

Garanzie per la restituzione nel riparto di somme eccedenti

L'art. 6, comma 1, lett c-bis), D.L. n. 59/2016, infine, ha previsto integrazioni ai commi 1 e 4 dell'art. 110 l. fall. volte ad accelerare la chiusura dei fallimenti.

In particolare, è consentito il ricorso alla fideiussione autonoma, irrevocabile ed a prima richiesta, rilasciata dai soggetti di cui all'art. 574, comma 1, c.p.c. (banche, assicurazioni, intermediari finanziari che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, purché sottoposti a revisione contabile da parte di società di revisione), quando:

- un ostacolo al riparto è rappresentato dalla pendenza di giudizi di opposizione allo stato passivo. In tale circostanza, risulta possibile effettuare il riparto in esecuzione di provvedimenti non ancora definitivi, qualora la restituzione delle somme ripartite in eccesso, maggiorate degli interessi, viene garantita (art. 110, comma 1, l. fall.);

- è necessario effettuare accantonamenti a fronte di reclamo avverso il progetto di riparto. In questo caso è possibile evitare il ricorso ad accantonamenti nell'ipotesi in cui sia presentata a favore della procedura la predetta garanzia volta a coprire la restituzione delle somme ripartite in eccesso, maggiorata degli interessi (art. 110, comma 4, l. fall.).

Conclusioni

In linea generale, le novità sopra descritte sono da accogliere con favore essendo volte a favorire la trasparenza delle procedure concorsuali ed a semplificare e rendere gratuito ed universale l'accesso all'informazione economica correlata alla crisi delle imprese assoggettate a procedure concorsuali, di quelle non soggetta a tali procedure e del cittadino esposto a procedure esecutive individuali.

Discutibile, tuttavia, a parere di chi scrive, è la previsione dell'ulteriore fattispecie di revoca del curatore introdotta all'art. 104-ter, comma 10, l. fall., dal momento che lega tale ipotesi di revoca ad una disposizione legislativa (quella prevista dal citato art. 110 l. fall.) nella prassi difficilmente applicata.

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