Piani di risanamento

15 Dicembre 2015

Il presupposto soggettivo per ricorrere al piano di risanamento è rappresentato dalla condizione di imprenditore commerciale soggetto a fallimento ai sensi dell'art. 1 l.fall. La norma non indica alcun contenuto minimale ne fornisce precisazioni in merito, alle formalità, alla struttura nonché al procedimento che è necessario seguire per la redazione del piano. Non è in alcun caso prescritto un preventivo accordo con i creditori, né una qualsiasi forma di procedimento giudiziario, come, per esempio, l'omologa oppure una particolare vicenda concorsuale. Da tali circostanze discende che il piano può essere il frutto della volontà dell'imprenditore, ovvero consistere in un atto di iniziativa unilaterale, a formazione contrattuale meramente eventuale, la cui efficacia risulta essere del tutto svincolata da una condivisione negoziale e/o processuale. Con l'emanazione del Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019), in vigore dal 15 agosto 2020, la disciplina dei piani di risanamento già vigente è stata integrata al fine di riconoscere una posizione di rilievo alla procedura.
Inquadramento

La predisposizione di un piano di risanamento incide sulla disciplina della revocatoria fallimentare, e l'art. 67, co. 3, lett. d, L. Fall., elenca tra le esenzioni dalla revocatoria gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore in esecuzione del piano.

Il Legislatore ha subordinato l'esenzione alla contemporanea ricorrenza delle seguenti condizioni:

  • che il piano appaia idoneo a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa;
  • che il piano appaia idoneo ad assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria dell'impresa;
  • che la ragionevolezza del piano sia attestata dalla relazione asseverata di un revisore contabile in possesso dei requisiti professionali per essere nominato curatore fallimentare, che sia quindi un avvocato, dottore commercialista, ragioniere o ragioniere commercialista operante anche in forma di associazione professionale o società di professionisti.

La disciplina di cui al citato art. 67 sarà sostituita, a far data dal 15 agosto 2020, dall'art. 56 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. 14/2019), il quale consente all'imprenditore in stato di crisi o di insolvenza di predisporre un piano, rivolto ai creditori, finalizzato o, comunque, idoneo a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria.

I presupposti oggettivi ed oggettivi per accedere all'istituto

Al piano di risanamento di cui all'art. 67 comma 3, lettera d) l.f., detto comunemente anche "piano attestato", possono fare ricorso tutti gli imprenditori potenzialmente assogettabili alla procedura del fallimento.

Si ricava tale presupposto dalla caratteristica intrinseca dell'istituto, ossia quella di esentare gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse sui beni del debitore, dalla revocatoria fallimentare, beneficio che non sarebbe ragionevole applicare a soggetti ai quali non risulterebbe applicabile la normativa prevista in materia di revocatoria.


Si rammenta che tra i soggetti fallibili, e che pertanto possono ricorrere a tale strumento, vanno annoverati sia l'imprenditore costituito in forma collettiva, ovvero la società, sia l'imprenditore individuale.


In altre parole il presupposto soggettivo per ricorrere al piano di risanamento è rappresentato dalla condizione di imprenditore commerciale soggetto a fallimento ai sensi dell'art. 1 l.fall. Restano pertanto esclusi i soggetti, ancorché insolventi e quindi non adempienti delle proprie obbligazioni, che non possiedono i requisiti di legge per essere dichiarati falliti. In ordine ai presupposti oggettivi appare opportuno precisare che il "piano di risanamento" non è una procedura “concorsuale” in senso stretto, e pertanto all'interno dell'art. 67, 3° comma lett. d) l.fall. non è possibile ricercare un vero e proprio presupposto oggettivo di ammissibilità ad una procedura concorsuale. Tale conclusione è stata ribadita dall'Agenzia delle Entrate nella Risposta n. 110/E/2018 e dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 1895/2018. La norma, infatti, nel riferirsi a un progetto industriale che sia idoneo a risanare e a riequilibrare la situazione economico-finanziaria dell'impresa, istituisce una figura negoziale che, almeno inizialmente, è assimilabile a un atto di gestione interno alla sfera dell'imprenditore. Il presupposto oggettivo va invece ricercato nelle caratteristiche che qualificano l'atto di gestione posto in essere dall'imprenditore, e soprattutto nelle sue finalità.


Tale presupposto è quindi ricollegabile a questa specifica condizione rappresentata tipicamente dallo stato di difficoltà economico-finanziaria equiparabile allo "stato di crisi".


Ne consegue che risulta difficile pensare che possano accedere all'istituto anche imprenditori che si trovano in condizione di equilibrio economico e finanziario.

Contenuto e oggetto del piano di risanamento

L'art. 67, comma 3, lettera d), l.fall., prevede che “…sono esenti da revocatoria fallimentare "………gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria; un professionista indipendente designato dal debitore, iscritto nel registro dei revisori legali ed in possesso dei requisiti previsti dall' art.28, lettere a) e b) deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano”.

Da una lettura attenta della norma emerge in modo chiaro ed univoco che il piano di risanamento, affinché possa assolvere la sua funzione di rendere immuni da revocatoria tutti gli atti compiuti dall'imprenditore, deve essere dotato dei seguenti requisiti:

  • idoneità a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa;
  • idoneità ad assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria dell'impresa;
  • ragionevolezza, asseverata mediante apposita relazione da parte di un esperto in possesso dei requisiti previsti dall' art. 28, lettere a) e b) l.fall.

Ad eccezione di queste precise indicazioni la norma non prevede alcun contenuto minimale ne fornisce precisazioni in merito, alle formalità, alla struttura nonché al procedimento che è necessario seguire per la redazione del piano.
Non è in alcun caso prescritto un preventivo accordo con i creditori, né una qualsiasi forma di procedimento giudiziario, come, per esempio, l'omologa oppure una particolare vicenda concorsuale.

Da tale mancanza ne discende che il piano può essere il frutto della volontà dell'imprenditore, ovvero consistere in un atto di iniziativa unilaterale, a formazione contrattuale meramente eventuale, la cui efficacia risulta essere del tutto svincolata da una condivisione negoziale e/o processuale.

In merito all'idoneità del piano al risanamento aziendale, la norma precisa che il piano deve apparire idoneo "...ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria...": ne consegue che, avendo il legislatore chiaramente ipotizzato, mediante l'utilizzo di tale espressione, la sussistenza di una situazione di crisi aziendale, il presupposto oggettivo del piano è rappresentato dalla presenza di uno squilibrio finanziario, dunque di una crisi di natura analoga.

È, altresì, previsto che il piano deve avere l'obiettivo del "risanamento dell'esposizione debitoria", e quindi il contenuto ed il suo obiettivo non può essere identificabile in un mero strumento finalizzato al ripristino dell'equilibrio finanziario.

Alcuni interpreti ricollegano al concetto di risanamento, un significato di portata più ampia in quanto esso sottende interventi che investono l'impresa nel suo complesso, non essendo concepibile il conseguimento di un equilibrio finanziario agendo esclusivamente sul lato debitorio.

Il piano, nel caso in cui la crisi non sia squisitamente di carattere finanziario bensì anche di carattere economico e, quindi, al disequilibrio tra la struttura degli investimenti e quella dei finanziamenti, si accompagni altresì l'incapacità di generazione della redditività, deve proporsi come mezzo di riorganizzazione aziendale globale e, come tale, deve contemplare misure di risanamento di natura sia economica che finanziaria.

L'analisi previsionale del fabbisogno finanziario di un'impresa in crisi, peraltro, non può prescindere né dall'inquadramento della gestione caratteristica, né dalle esigenze dei programmi di investimento nell'ottica della prosecuzione dell'attività d'impresa. Trattasi, in definitiva, di un'operazione di ristrutturazione globale che deve incidere sia sui debiti che sulla leva finanziaria.

Ne consegue che i piani di risanamento non possono avere un contenuto meramente dilatorio o remissorio, come invece accade laddove venga perseguita la finalità liquidatoria, dovendosi porre quale obiettivo di fondo la continuità aziendale, ovvero assumere prevalentemente natura dinamica.

Il piano di risanamento, come già rilevato, rappresenta infatti uno strumento utilizzabile per la gestione di operazioni di turn around aziendale, aventi l'obiettivo del ripristino dell'equilibrio sia economico che finanziario.
Il riequilibrio della situazione finanziaria richiesto dalla norma nonché il riferimento al risanamento dell'esposizione debitoria sembrano implicare la necessità del conseguimento, mediante l'esecuzione del piano, dell'integrale soddisfazione di tutti i creditori.

Tale assunto può ritenersi corretto unicamente in relazione a piani di tipo liquidatorio, i quali possono peraltro contemplare la prosecuzione temporanea dell'attività in vista della futura cessione dell'azienda, ma non anche in presenza di piani di natura dinamica, i quali, preludendo alla continuità aziendale, implicano ovviamente la presenza di debiti di funzionamento connessi alla correntezza della gestione operativa.

L'esposizione debitoria, dunque, deve ritenersi "risanata" laddove l'entità della medesima subisca una sensibile riduzione.

L'obiettivo del risanamento dell'esposizione debitoria può essere conseguito mediante interventi sia esterni che interni.

A titolo puramente esemplificativo, rientrano nell'ambito della categoria degli interventi di matrice esterna:

- la ricapitalizzazione (apporti di patrimonio netto);

- il consolidamento dei debiti, ovvero l'impegno da parte dei creditori a non richiederne il pagamento prima di un termine prestabilito;

- la conversione dei crediti in capitale di rischio;

- la remissione di debiti;

- il pagamento in percentuale di taluni debiti, purché il creditore dichiari espressamente di voler rinunziare a una parte del proprio credito, conformemente alla proposta concordataria formulata stragiudizialmente da parte del debitore;

- la contrazione dei tassi di interesse sui finanziamenti bancari;

- l'erogazione di nuove risorse finanziarie mediante la conversione dei debiti a breve termine in debiti a medio lungo termine;

- la falcidia, ovvero il pagamento percentuale, di tutti i debiti, purché i creditori manifestino espressamente il consenso alla medesima, non potendo il debitore disporre dei diritti di soggetti estranei al piano.

L'acquisizione del consenso dei creditori, peraltro, nella fattispecie considerata deve ritenersi indispensabile onde poter garantire il rispetto della par condicio creditorum. Laddove venga adottata tale strategia di intervento, il risanamento consente il conseguimento dell'integrale soddisfazione del ceto creditorio.

Sempre a titolo esemplificativo, rientrano nell'ambito della categoria degli interventi a matrice interna:

- la dismissione di beni strumentali non essenziali;

- la riduzione di costi di produzione;

- il licenziamento del personale in esubero.

Il rischio aziendale diviene tanto più elevato quanto più alto risulti essere il rapporto tra il capitale dei terzi e quello proprio (o di rischio): ne consegue che il riequilibrio della situazione finanziaria implica la riduzione del grado di indebitamento dell'impresa. La presenza di un disequilibrio finanziario, pertanto, denota la presenza di rapporto non soddisfacente tra l'entità del fabbisogno finanziario e quella delle fonti di finanziamento, oltre che di un'alterazione sia dell'entità che della cadenza temporale dei flussi finanziari in entrata e in uscita originati dai circuiti operativi della gestione. Gli interventi finalizzati al ripristino dell'equilibrio finanziario richiedono la preventiva individuazione della tipologia di crisi oltre che delle relative cause, argomento di cui verrà trattato nel prosieguo.

La relazione del professionista

Requisiti soggettivi

Per quanto riguarda i requisiti soggettivi richiesti al professionista la norma prevede in modo inequivocabile che il professionista chiamato ad attestare il piano di risanamento sia una figura professionale la cui designazione debba promanare dal debitore. La norma precisa e sottolinea altresì la necessità che egli abbia il fondamentale requisito dell'indipendenza. Così prescrivendo, il legislatore ha rigettato le tesi dottrinali che cercavano di ricollegare al professionista attestatore l'investitura del giudice, qualifica che gli avrebbe fatto assumere la posizione del consulente tecnico d'ufficio.

È peraltro evidente che ove così fosse stato previsto, la conseguenza più diretta sarebbe stata quella di affermare definitivamente che il controllo di fattibilità del piano inerisce alle valutazioni del giudice.

La nomina privata del professionista risulta comunque riequilibrata dalle previsioni analitiche del concetto di indipendenza, che secondo la norma è ravvisabile esclusivamente in caso di mancanza di rapporti di natura professionale o personale, che siano tali da compromettere l'indipendenza di giudizio del professionista, con l'impresa (espressione quest'ultima poco tecnica, che riconduce alla società debitrice ma anche a tutti i soggetti che rivestono cariche all'interno della società debitrice stessa) o con coloro che hanno interesse all'operazione di risanamento (locuzione questa invece troppo ampia, che riconduce agli organi gestori e di controllo, ai soci, agli erogatori di finanza esterna, alla capogruppo e agli organi di quest'ultima, ad altra società del gruppo, sin'anche a tutti i creditori).

Da evidenziare che la norma è costruita in modo che il criterio cui riferire in concetto di mancanza di indipendenza non sia tanto la natura del rapporto, quanto l'idoneità del rapporto a compromettere l'indipendenza di giudizio dell'attestatore; di qui l'inevitabile ampiezza del margine di discrezionalità immanente alla relativa valutazione.

La disciplina della figura del professionista attestatore contiene infine una clausola di chiusura, comportante che il requisito dell'indipendenza manchi in ogni caso quando il professionista:

  • non sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 2399 c.c. (non deve sussistere una causa di ineleggibilità o decadenza quali quelle relative ai componenti del collegio sindacale);
  • nei cinque anni precedenti egli stesso o un suo associato abbiano avuto rapporti di lavoro subordinato o autonomo con il debitore o abbiano partecipato agli organi di gestione amministrativa o di controllo di quest'ultimo.

Attestazione di veridicità dei dati aziendali

La versione attuale dell'art. 67 uniforma il concetto ed i contenuti dell'attestazione a quanto previsto per gli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l.fall. Il professionista deve infatti anche nel caso in cui sia chiamato ad attestare un piano di risanamento rilasciare primariamente l'attestazione della veridicità dei dati aziendali sui quali si appoggia il piano stesso. L'esperto deve quindi verificare i dati aziendali forniti dall'imprenditore effettuando i controlli volti a controllare che gli stessi siano corretti rilasciando apposita 'assunzione di responsabilità in ordine alla loro veridicità.

Attestazione di ragionevolezza

L'attestazione di ragionevolezza del piano si estrinseca in una valutazione prognostica ex ante dell'attendibilità delle previsioni in esso contenute, ovvero della ragionevole probabilità che il medesimo, al momento della sua predisposizione, appaia idoneo a consentire il conseguimento del risultato sperato e quindi implicitamente la soluzione della crisi dell'impresa con conseguente risanamento della situazione debitoria e ripristino della situazione finanziaria.

Il professionista, peraltro, non sembra possa limitarsi ad una semplice enunciazione di ragionevolezza del piano: egli, al fine di permettere ai terzi di poter congruamente valutare sia i requisiti del programma che l'attestazione medesima, si ritiene debba illustrare le ragioni che ne hanno consentito il rilascio. L'esperto, infatti, attestando la ragionevolezza del piano, garantisce indirettamente con una assunzione di responsabilità la sussistenza del requisito dell'idoneità, ovvero dell'adeguatezza al raggiungimento degli obiettivi di riequilibrio della situazione finanziaria nonché del risanamento dell'esposizione debitoria.

L'esperto, dunque, deve attestare la verosimile razionalità - fattibilità del piano in relazione al conseguimento dei suddetti obiettivi, nonché, in particolare, evidenziare l'idoneità delle risorse finanziarie ad assorbire l'esposizione debitoria, operando pertanto un'esposizione descrittiva del cosiddetto turn around aziendale.

Il piano, affinché possa essere ritenuto attendibile nonché realizzabile, deve possedere i seguenti requisiti, di cui l'esperto è tenuto a verificarne preventivamente la sussistenza:

  • compatibilità con le dinamiche del mercato di riferimento;
  • confrontabilità con i trends storici (l'onere dell'imprenditore di fornire elementi che possano attestare la validità e l'attendibilità dei risultati prospettici del piano è tanto più gravoso e imprescindibile quanto più essi si discostano da quelli passati, in particolare qualora appaia elevato il livello di difficoltà del piano medesimo);
  • adeguatezza delle risorse disponibili in ordine al conseguimento degli obiettivi prefissati;
  • coerenza della situazione di partenza con gli obiettivi e le modalità del piano, oltre che con le strategie economico - finanziarie in esso contemplate.

Il rilascio dell'attestazione in esame implica altresì l'effettuazione di ulteriori preventivi controlli finalizzati alla verifica della sussistenza dei seguenti elementi:

  • la correttezza dei dati esposti nel piano;
  • la conformità dei documenti previsionali agli standards raccomandati dai principi contabili;
  • l'accuratezza di calcoli matematici;
  • la competenza nonché le esperienze professionali dei soggetti responsabili del lavoro.

Il rilascio dell'attestazione di ragionevolezza sembra rappresentare il momento in cui possono ritenersi conseguiti gli effetti derogatori della revocatoria di cui all'art. 67, comma 3, lettera d), l.fall., nell'ipotesi di successiva dichiarazione di fallimento dell'impresa, indipendentemente da qualsiasi pubblicazione o conoscibilità ai terzi del piano.

Contenuto

Il Legislatore non fornisce alcuna disposizione e/o specifica in merito alle condizioni minimali ovvero ai principi cui l'esperto è tenuto ad attenersi in sede di predisposizione della relazione di accompagnamento al cosiddetto "piano attestato di risanamento" ed al concetto di ragionevolezza.

La dottrina ritiene comunque, che la relazione dell'esperto, oltre a contenere la suddetta attestazione di ragionevolezza, debba altresì contenere:

  • l'illustrazione tecnica del piano, enunciando con chiarezza gli elementi posti a fondamento delle elaborazioni quantitative;
  • un giudizio circa la validità delle scelte imprenditoriali;
  • un giudizio in merito alla capacità delle risorse finanziarie del piano di consentire il soddisfacimento delle obbligazioni dell'impresa, ovvero l'assorbimento dell'esposizione debitoria.

In virtù di quanto raccomandato dai principi internazionali di revisione ISA (International Standard Auditing), alcuni autori sottolineano che la relazione dovrebbe contenere, nonché porre in particolare risalto, anche i seguenti ulteriori elementi:

  • la precisazione che il piano è stato redatto da parte degli organi aziendali, cui competono le conseguenti responsabilità;
  • l'illustrazione delle ipotesi principali poste alla base della determinazione dei dati prospettici nonché dei fattori esterni, al di fuori del controllo aziendale, che potrebbero presumibilmente condizionare i risultati prospettici;
  • la dichiarazione che la disamina effettuata da parte dell'esperto non rappresenta una garanzia in ordine all'effettivo verificarsi dei dati prospettici e delle ipotesi poste a loro fondamento;
  • l'esplicita avvertenza che nessuna responsabilità può imputarsi all'esperto in relazione a eventi ovvero ad altre circostanze di carattere negativo che potrebbero verificarsi in epoca successiva al rilascio dell'attestazione, in quanto in tale sede non prevedibili.

Il giudizio dell'esperto, pertanto, deve essere formulato osservando due direttrici:

  • indicazione puntuale dei singoli debiti nonché dei mezzi finanziari mediante i quali operare il risanamento;
  • illustrazione del business plan, ovvero del piano di riequilibrio della situazione finanziaria, evidenziandone dettagliatamente gli obiettivi, gli interventi programmati, i tempi stimati per la relativa esecuzione.

Il contenuto della relazione, comunque, non può rispondere a rigidi schemi preconfezionati, bensì deve adattarsi alle caratteristiche del piano, al cui contenuto il giudizio finale dell'esperto deve peraltro essere nettamente adesivo.

Tenuto conto di quanto sopra esposto, si ritiene comunque possibile delineare uno schema minimo, da utilizzarsi quale check list in sede di stesura della relazione:

  • enunciazione della tipologia di crisi accertata;
  • descrizione delle cause di crisi e dei relativi punti critici;
  • descrizione dell'attività svolta in ordine all'accertamento della veridicità dei dati aziendali, rilevanti ai fini della valutazione di attendibilità e ragionevolezza del piano;
  • illustrazione della natura e del contenuto del piano;
  • illustrazione degli eventuali accordi con i creditori contemplati dal piano;
  • descrizione dettagliata e puntuale degli atti, dei pagamenti e delle garanzie programmati, potenzialmente lesivi della par condicio creditorum;
  • illustrazione degli interventi programmati, ordinati in base al relativo grado di importanza, nonché indicazione dei tempi stimati per la loro esecuzione;
  • formulazione di un giudizio in ordine alla validità delle scelte imprenditoriali;
  • attestazione di ragionevolezza, ovvero formulazione di un giudizio finale nettamente adesivo al contenuto del piano nonché alla attendibilità e realizzabilità degli obiettivi di risanamento dell'esposizione debitoria oltre che di riequilibrio della situazione finanziaria.

La relazione, allorquando il piano sia di tipo liquidatorio, ovvero contempli la cessazione dell'attività di impresa, deve altresì contenere:

  • attestazione della titolarità da parte dell'impresa dei beni aziendali nonché della relativa piena disponibilità, in quanto liberi da gravami che ne possono ostacolare l'alienabilità;
  • indicazione dei beni aziendali posti a garanzia di crediti nonché di quelli di proprietà di terzi;
  • attestazione della titolarità da parte dell'impresa dei crediti di varia natura contemplati dal piano;
  • attestazione dell'esistenza fisica delle scorte di magazzino contemplate dal piano;
  • attestazione dell'esistenza nonché della legittima disponibilità da parte dell'impresa di ogni altro componente attivo da destinarsi alla soddisfazione dei creditori;
  • indicazione puntuale dell'entità e della natura dei debiti;
  • laddove sia stata prevista la cessione dell'intero complesso aziendale ovvero di uno o più dei suoi rami, l'enunciazione delle metodologie di valutazione applicabili in relazione ad aziende in crisi;
  • la formulazione di un giudizio in ordine all'adeguatezza del criterio adottato per la valutazione del complesso aziendale, ovvero dei suoi rami, di cui è stata programmata la vendita;
  • laddove sia stata programmata la vendita disaggregata dei beni componenti l'azienda, l'enunciazione dei criteri di valutazione correttamente applicabili alla fattispecie;
  • formulazione di un giudizio in merito alle valutazioni dei singoli beni dei quali è stata preventivata la vendita disaggregata. Il giudizio può essere anche emendatorio, purché ciò non comporti l'alterazione della ragionevolezza del piano.

L'astratta risanabilità della posizione dell'imprenditore in presupposta da un piano liquidatorio, anche di tipo misto, ovvero finalizzato alla conservazione dell'integrità di uno o più rami dell'azienda, non è sufficiente a legittimarne l'adozione: sussiste convenienza economica alla ristrutturazione, infatti, unicamente allorquando sia ipotizzabile un'adeguata remunerazione del capitale a tal fine necessario mediante i redditi prospettici e, comunque, laddove i costi necessari per la ristrutturazione siano di entità inferiore al valore dell'azienda risanata.

L'esperto, dunque, onde poter formulare un corretto giudizio in ordine alla ragionevolezza di un piano liquidatorio, è tenuto a verificare la sussistenza di margini di intervento nonché, in caso affermativo, della convenienza economica alla prospettata ristrutturazione. Risulta evidente che la discriminante è sempre rappresentata dalla corretta individuazione sia della tipologia di crisi che delle relative cause, circostanza che ribadisce il ruolo di primaria importanza che tale attività assume in sede di predisposizione della relazione in esame.

Si ritiene opportuno precisare che il processo valutativo di un'azienda deve essere dotato di determinati requisiti, individuabili nella razionalità della formula valutativa, nella dimostrabilità delle grandezze attribuite ai parametri, nell'oggettività di chi effettua la stima, nella stabilità relativa del valore stimato.

Le metodologie utilizzabili per il conseguimento di siffatto risultato, rinviando all'ampia letteratura aziendalistica per gli opportuni approfondimenti non ritenendo questa la sede idonea, si distinguono in:

  • metodi reddituali, fondati sulla stima dei flussi reddituali netti od operativi medi a durata limitata o illimitata;
  • metodi patrimoniali, basati sulla stima analitica degli elementi attivi e passivi del capitale;
  • metodi misti patrimoniali - reddituali;
  • metodi finanziari, basati sulla stima dei flussi di cassa operativi, considerati una misura alternativa al reddito;
  • metodi empirici, basati sull'utilizzo di moltiplicatori di transazioni comparabili.

Il rispetto dei requisiti enunciati dovrebbe consentire il contenimento del rischio di contestazioni che potrebbero essere mosse avverso il piano in caso di inadempimento ovvero di successiva dichiarazione di fallimento dell'impresa.

Trattamento fiscale delle sopravvenienze derivanti dal piano di risanamento

La Legge di Bilancio 2017 ha modificato l'art. 88, co. 4 ter del Tuir prevedendo l'esenzione da imposizione delle sopravvenienze attive derivanti dalla riduzione dei debiti a seguito dell'esecuzione di un piano di risanamento pubblicato presso il Registro delle imprese. In particolare, l'importo non tassato è pari alla parte che eccede la sommatoria dei seguenti elementi:
- perdite, pregresse e di periodo senza considerare il limite dell'80%;
- deduzione di periodo e l'eccedenza relativa all'Ace;
- interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati di cui al comma 4 dell'art. 96 del Tuir.
La pubblicazione del piano nel Registro delle imprese è condizione necessaria ai fini della non imponibilità.

Ai fini Irap, occorre distinguere tra soggetti Irpef che non si avvalgono della facoltà di determinare l'imposta secondo le risultanze di bilancio e le altre categorie di contribuenti. In particolare, per i primi la sopravvenienza attiva derivante dalla falcidia non è imponibile in quanto non rientra nei proventi rilevanti ai sensi dell'art. 5 bis del D.Lgs. n. 446/1997.
Tuttavia, anche per coloro che ricorrono ai dati di bilancio le sopravvenienze attive non sono imponibili, in quanto l'Oic 12 precisa che i componenti positivi di reddito derivanti dal piano attestato di risanamento (o dalle altre procedure), devono essere iscritti nell'area finanziaria del Conto economico e sono quindi esclusi dal computo della base imponibile Irap.

Note di variazione IVA

Con la Risposta n. 110/E/2018, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che nell'ambito di un piano attestato il debitore ha l'obbligo, non solo di registrare la nota di variazione in diminuzione ricevuta, ma anche di procedere al riversamento della relativa imposta all'Erario senza attendere la conclusione del piano di risanamento. La motivazione risiede nella circostanza secondo cui il piano di risanamento non costituisce una procedura concorsuale e, pertanto, non rientra nella disciplina prevista per tali procedure dall'art. 26, D.P.R. n. 633/1972.

Responsabilità fiscale del cessionario

Tra gli argomenti trattati dal Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 158, inerente la revisione del sistema sanzionatorio, rientrano anche i piani di risanamento, richiamati dalla modifica apportata all'art. 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

L'art. 16 del nuovo decreto stabilisce infatti che la responsabilità in solido del cessionario, salvo l'intento fraudatorio, “non trova applicazione quando la cessione avviene nell'ambito di una procedura concorsuale, di un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 182 bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, di un piano attestato ai sensi dell'art. 67, terzo comma, lettera d), del predetto decreto o di un procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento o di liquidazione del patrimonio”.

Accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento

L'obiettivo principale perseguito dal legislatore con la riforma fallimentare, voluta dalla legge delega n. 155/2017 e attuata dal Codice della Crisi di impresa e dell'insolvenza di cui al D.Lgs. n. 14/2019 (in vigore dal 15.08.2020, tranne per gli articoli relativi alla riorganizzazione aziendale), è quello di preservare la continuità aziendale, tramite una rilevazione tempestiva di un eventuale stato di crisi dell'imprenditore.

Tra le varie misure introdotte a questo scopo, l'art. 56 del D.Lgs. 14/2019 ripropone, con alcune modifiche, il piano attestato di risanamento.
In particolare, l'art. 56 concede la possibilità all'imprenditore in stato di crisi o di insolvenza di predisporre un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria.

Possiamo constatare che le finalità sono le stesse di quelle già analizzate in merito alla procedura di cui all'art. 67, co. 3, lett. d) del R.D. n. 267/1942. Tuttavia, la norma tiene ora a precisare che il piano sia “rivolto ai creditori”, con tale locuzione non si intende che l'intero ceto creditorio debba stipulare l'accordo, ma si ritiene che vada interpretato nel senso che il piano debba valutare il pacchetto crediti nella sua totalità, in quanto una visione parziale potrebbe non essere sufficiente a risanare la posizione debitoria e finanziaria del soggetto in crisi. È, infatti, previsto che gli atti unilaterali e i contratti posti in essere in esecuzione del piano devono essere provati per iscritto e devono avere data certa.

In merito al contenuto del piano, il comma 2 dell'art. 56 del D.Lgs. 14/2019 prevede l'indicazione:
- della situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'impresa;
- delle principali cause della crisi;
- delle strategie d'intervento e dei tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria;
- dei creditori e l'ammontare dei crediti dei quali si propone la rinegoziazione e lo stato delle eventuali trattative;
- degli apporti di finanza nuova;
- dei tempi delle azioni da compiersi, che consentono di verificarne la realizzazione, nonché gli strumenti da adottare nel caso di scostamento tra gli obiettivi e la situazione in atto.

Al piano devono essere allegati i seguenti documenti:

  • le scritture contabili e fiscali obbligatorie;
  • le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa o dell'attività economica o professionale, se questa ha avuto una minore durata;
  • i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi;
  • una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata, uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività;
  • l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto, un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi;
  • una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione compiuti nel quinquennio anteriore.

Il piano può essere pubblicato nel registro delle imprese su richiesta del debitore.

Un professionista indipendente deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica e giuridica del piano. Un professionista si considera indipendente quanto rispetta i requisiti dettati dall'art. 2 del D.lgs. n. 14/2019, ossia:

  • iscrizione all'albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese, nonché' nel registro dei revisori legali;
  • possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile;
  • non essere legato all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di regolazione della crisi da rapporti di natura personale o professionale; il professionista ed i soggetti con i quali è eventualmente unito in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore, né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa, né aver posseduto partecipazioni in essa.
Accordi per la composizione della crisi

Altra novità introdotta dal D.Lgs. n. 14/2019, è la possibilità per il debitore in stato di crisi o per i soggetti previsti dagli artt. 14 (organi di controllo societari) e 15 (creditori qualificati, es. Agenzia delle Entrate) di richiedere la composizione assistita della crisi ai sensi degli artt. 18 e 19 del Codice. Con questa procedura, viene nominato un apposito collegio di esperti convocato dall'Organismo di composizione della crisi d'impresa (Ocri), il quale dopo aver accertato la sussistenza della crisi deve pianificare con il debitore le possibili misure per porvi rimedio e fissa il termine entro il quale il debitore deve riferire sulla loro attuazione. In caso di inerzia da parte del soggetto in crisi, il collegio deve informarne gli organi interessati (es. collegio sindacale o creditori qualificati).
L'eventuale accordo con i creditori deve avere forma scritta ed è depositato presso l'Ocri (in Camera di commercio) e non produce effetti nei confronti di chi non lo ha sottoscritto. L'accordo produce gli stessi effetti degli accordi che danno esecuzione al piano attestato di risanamento e, su richiesta del debitore e con il consenso dei creditori interessati, è iscritto nel registro delle imprese.

Riferimenti

Normativi

  • Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza)
  • Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017)
  • D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158
  • D.L. 14 marzo 2005, n. 35
  • Art. 33, co. 3, D.L. 22 giugno 2012, n. 83
  • Art. 236-bis L.Fall.
  • Art. 77 Cost.
  • Art. 42 c.p.

Giurisprudenza

  • Cass. sez. trib., 25 gennaio 2018, n. 1895
  • Cass. sez.trib., 21 maggio 2007, n. 11699
  • Cass. sez.trib., 16 ottobre 2006, n. 22168

Prassi

  • Agenzia delle Entrate, Risposta 17 dicembre 2018, n. 110/E
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