E’ valida la notifica a mezzo PEC dell’istanza di fallimento effettuata dall’avvocato del creditore

07 Ottobre 2016

Con la sentenza dell'8 settembre 2016, n. 17767, il S.C. riconosce valida la notifica effettuata dal legale del creditore istante in un giudizio di fallimento, posto che l'onere di notifica a carico della cancelleria è relativo ai soli giudizi introdotti dopo il primo gennaio 2014.
Massima

Il creditore istante è legittimato, per il tramite del proprio legale, alla notifica a mezzo PEC dell'istanza di fallimento e pedissequo provvedimento di fissazione di udienza, per i giudizi introdotti fino al 31 dicembre 2013, secondo la disciplina dell'art. 25 L. n. 183/2011 che ebbe a consentire anche agli avvocati di effettuare le notificazioni senza ricorrere all'ufficiale giudiziario - come già previsto dalla L. n. 53/1994 – e quindi con l'ausilio degli uffici postali o a mezzo PEC.

Il caso

La sentenza in commento prende le mosse dal ricorso promosso dal legale rappresentante di una società dichiarata fallita – pronuncia confermata in appello – sul rilievo che la notifica della istanza e della relativa udienza sarebbe stata effettuata a mezzo PEC dal legale del creditore in assenza di esplicita autorizzazione. Il S.C. conferma la decisione della Corte territoriale non necessitando una specifica autorizzazione del legale dell'istante per tale incombente, nel senso espresso dalla massima in epigrafe.

Le questioni

Fallimento e fictio iuris: la società esiste ancora? Come pacificamente affermato in giurisprudenza e richiamato anche nella sentenza in commento, la previsione dell'art. 10 l. fall., per il quale una società cancellata dal Registro delle imprese può essere dichiarata fallita entro l'anno dalla cancellazione, implica che il procedimento prefallimentare e le eventuali successive fasi impugnatorie continuano a svolgersi, comunque, nei confronti della società estinta, non perdendo quest'ultima, in ambito concorsuale, la propria capacità processuale. Ne consegue che pure il ricorso per la dichiarazione di fallimento può essere validamente notificato presso la sede della società cancellata, ai sensi dell'art. 145, comma 1, c.p.c.

Istanza di fallimento e notifica da parte della cancelleria. Diversamente al caso di specie, nell'ambito dei procedimenti per la dichiarazione di fallimento, introdotti dopo il 31 dicembre 2013, ai sensi dell'art. 15, comma 3, l. fall., la cancelleria procede direttamente alla notifica al debitore del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, mediante trasmissione di tale atti in formato digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata, PEC, del destinatario risultante dal Registro delle imprese, ovvero dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata. Solo ove ciò sia impossibile o se la notifica abbia avuto esito negativo, della stessa viene onerato il ceditore istante che dovrà procedervi a mezzo di Ufficiale Giudiziario il quale, dovrà, a tal fine, accedere di persona presso la sede legale del debitore con successivo deposito nella casa comunale, ove il destinatario non sia li reperito.

Osservazioni

In tale contesto, secondo il S.C., è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 3, l. fall. - nel testo successivo alle modifiche apportate dall'art. 17 D.L. n. 179/2012, conv. con modif. nella L. n. 221/2012 - nella parte in cui non prevede una nuova notifica dell'avviso di convocazione in caso di accertata aggressione ad opera di esterni all'"account" di posta elettronica del resistente: quest'ultimo, infatti, tenuto per legge a munirsi di un indirizzo PEC, ha il dovere di assicurarsi del corretto funzionamento della propria casella postale certificata e di utilizzare dispositivi di vigilanza e di controllo, dotati di misure anti intrusione, oltre che di controllare prudentemente la posta in arrivo, ivi compresa quella considerata dal programma gestionale utilizzato come "posta indesiderata".

Per contro, secondo alcune pronunce rese in sede di commissione tributaria, in ambito doganale la notifica a mezzo PEC è ammissibile solo nei casi in cui abbia per oggetto un documento informatico. Pertanto, qualora nell'ambito anzidetto, si trasmette per via telematica una copia informatica di un avviso cartaceo, la notifica è da ritenersi inesistente in quanto non conforme al modello legale previsto nella disciplina di settore, derivandone, per l'effetto, la mancata conoscenza dell'atto.

In ogni caso, e fermo quanto precede, la notifica ex art. 15 l. fall. effettuata a mezzo PEC all'indirizzo del debitore, nonostante l'apparente buon fine e regolarità della stessa, conseguente all'attestazione di consegna pervenuta alla Cancelleria mittente, non può ritenersi validamente ed utilmente perfezionata, ai fini del suo scopo essenziale di instaurare il contraddittorio nei confronti della società poi dichiarata fallita, nell'ipotesi in cui il messaggio di posta elettronica sia stato inoltrato ad un indirizzo PEC identico a quello del debitore, ma facente capo ad un altro soggetto a questi del tutto estraneo. Né assume rilievo, in senso contrario, l'eventuale prova in ordine all'avvenuto inoltro, da parte del ricevente la notifica a mezzo PEC, del messaggio - nella sua interezza ed in maniera tempestiva – al debitore suo effettivo destinatario. In ipotesi siffatte la notifica non può ritenersi inesistente ma semplicemente nulla, con conseguente necessità di rimessione del giudizio al Tribunale di primo grado, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., con declaratoria di nullità della impugnata sentenza di fallimento.

Fonte: Dirittoegiustizia.it

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