Effetto esdebitatorio del concordato nei confronti del socio illimitatamente responsabile

Michela Coppo
24 Ottobre 2016

Fu la l. 24 maggio 1903, n. 197 ad introdurre l'istituto del concordato preventivo, stabilendone l'obbligatorietà per tutti i creditori anteriori alla (allora) sentenza di omologazione. La norma lasciava però impregiudicati i diritti dei creditori nei confronti dei fideiussori e dei coobbligati, anche nel caso in cui questi fossero soci illimitatamente responsabili.
Premessa

Fu la l. 24 maggio 1903, n. 197 ad introdurre l'istituto del concordato preventivo, stabilendone l'obbligatorietà per tutti i creditori anteriori alla (allora) sentenza di omologazione. La norma lasciava però impregiudicati i diritti dei creditori nei confronti dei fideiussori e dei coobbligati, anche nel caso in cui questi fossero soci illimitatamente responsabili. Dal punto di vista pratico tale norma comportava che i soci illimitatamente responsabili che avevano prestato garanzie a favore della società in concordato fossero obbligati, in seguito alla chiusura della procedura, a pagare il residuo dei debiti sociali (Nigro, Il fallimento del socio illimitatamente responsabile, 1974, 482).

Era, quindi, esclusa l'estensione degli effetti esdebitativi del concordato della società ai soci illimitatamente responsabili, la cui responsabilità era in pratica equiparata a quella dei terzi fideiussori e coobbligati non soci (Staiano, Ancora sulla esdebitazione del fideiussore socio illimitatamente responsabile in forza dell'omologazione di concordato preventivo di società di persone, in Fall. n. 4/1990, 367 ss.).

Tale impostazione era fortemente criticata dalla dottrina, attesa la totale assenza di benefici per i soci, che correvano il concreto rischio di fallire per non essere riusciti a pagare il residuo. Si rilevava, in sostanza, l'inutilità del concordato preventivo per le società di persone e la mancata utilizzazione nella prassi della procedura (Formiggini, Obbligazioni della società e obbligazioni del socio nel concordato preventivo della società di persone, in Riv. dir. civ., 1972, II, 407).

I rilievi della dottrina furono recepiti grazie all'introduzione del secondo comma dell'art. 184 del R.D. n. 267 del 1942, attualmente in vigore, che estende invece l'effetto remissorio del concordato per i debiti di natura sociale anche ai soci illimitatamente responsabili, lasciando aperta la possibilità di derogarvi mediante patto contrario (Frascaroli Santi, Gli effetti del concordato preventivo per i creditori (art. 184 l. fall.), in Il Fallimento, 9/2016, 1041 ss.).

Tale norma, a carattere certamente eccezionale, circoscrive la responsabilità dei soci illimitatamente responsabili nei confronti dei creditori sociali alla sola percentuale concordataria (Frascaroli Santi, op. cit., 1041 ss.).

Peraltro, a partire dal 2005, si sono succeduti vari interventi legislativi volti a modificare la disciplina del concordato preventivo per renderlo uno strumento duttile e flessibile, nonché rispondente alle esigenze pubblicistiche di conservazione dell'impresa (D. L. n. 35/2005 conv. in L. n. 80/2005 e successivo D. Lgs. n. 5/2006; D. Lgs. n. 169/2007; L. n. 122/2010; D. L. n. 83/2012 conv. in L. n. 134/2012; D. L. n. 83/2015 conv. in L. n. 132/2015).

La finalità originaria che caratterizzava l'intero impianto normativo del concordato preventivo, rappresentata dal soddisfacimento dei creditori nel rispetto della par condicio, è stata in parte superata e comunque integrata con la finalità di conservazione e di incremento del valore economico dell'impresa quale centro degli interessi coincidenti di debitore, creditori e più in generale dell'economia pubblica (Frascaroli Santi, Il concordato preventivo, in Panzani, Il Fallimento e le altre procedure concorsuali, 2014, 525).

In tale nuovo contesto, la ratio dell'efficacia esdebitatoria del concordato prevista dal dell'art. 184, comma 2, l. fall., mai abrogato o modificato in ben più di mezzo secolo, non può essere ricondotta al voler semplicemente accordare all'imprenditore meritevole un beneficio, ma deve essere rinvenuta nell'obbiettivo di garantire, anche in presenza di crisi, la conservazione dell'impresa e il rapido reinserimento del debitore nel contesto socio economico, a tutto vantaggio sia dei creditori sia dell'economia pubblica, con beneficio anche e soprattutto dei lavoratori.

Proprio l'estensione degli effetti remissori ai soci illimitatamente responsabili, spesso cardine della piccola impresa nostrana, contribuisce in maniera preponderante a rendere il concordato preventivo uno strumento potenzialmente in grado di garantire la conservazione delle imprese costituite in forma di società di persone.

La previsione dell'estensione degli effetti del concordato anche ai soci illimitatamente responsabili si colloca, infatti, nella più ampia ottica del favor del concordato preventivo, visto come rimedio alternativo e più adatto al perseguimento degli interessi pubblicistici rispetto al fallimento, ritenuto spesso inadeguato ed eccessivamente gravoso nei casi in cui la crisi si dovesse rivelare reversibile (Relazione al Re del Ministro Guardasigilli del 16 marzo 1942, in G.U del Regno d'Italia, n. 081 del 6 aprile 1942).

Per l'efficace realizzazione di una procedura concordataria per società con importante matrice personale si deve necessariamente considerare la posizione individuale dei soci che, proprio in virtù della responsabilità illimitata, partecipano già con il proprio patrimonio al soddisfacimento dei creditori nella percentuale concordataria.

La ratio della deroga di cui all'art. 184, comma 2, l. fall., é pertanto quella di promuovere e favorire la conclusione dei concordati preventivi anche per le società a matrice personale, che da sempre rappresentano il tessuto economico e industriale del nostro Paese (Bonsignori, Del concordato, in Commentario Scajola – Branca, 1979, 487 ss.).

La posizione del socio illimitatamente responsabile fideiussore per debiti sociali nella giurisprudenza

I temi dell'inquadramento della posizione del socio illimitatamente responsabile che si è reso garante per debiti sociali, dell'efficacia dell'art. 184, l. fall. e della possibile estensione a suo favore dell'effetto remissorio del concordato della società sono stati affrontati ampiamente dalla giurisprudenza.

Tale dibattito si è acuito sul finire degli anni '80 a seguito di alcune pronunce di merito e di legittimità che, ponendosi in contrasto con il pregresso orientamento giurisprudenziale, sostenevano l'impossibilità di esdebitarsi per il socio illimitatamente responsabile che avesse garantito il pagamento dei debiti sociali (ex plurimis Cass. Civ. 8 novembre 1984, n. 5642; Cass. Civ. 23 dicembre 1987, n. 5719; App. Milano 20 dicembre 1985; Trib. Ferrara 6 novembre 1980. Contra ex plurimis Cass. Civ. 17 gennaio 1978; Cass. Civ. 14 dicembre 1988, n. 6810; Trib. Torino 18 aprile 1986; Trib. Ferrara 8 marzo 1984).

Nel pieno del dibattito, la Corte di Cassazione aveva escluso che l'esdebitazione di cui all'art. 184, secondo comma, l. fall. potesse estendersi ai soci fideiussori (Cass. Civ. Sez. I, 8 novembre 1984, n. 5642).

La Corte di legittimità - muovendo dall'assunto che le società di persone godono di autonomia patrimoniale e costituiscono centro di imputazione di situazioni soggettive - aveva sostenuto la diversità tra la responsabilità del socio derivante dal rapporto fideiussorio per un debito della società, e la responsabilità generale, derivante ex lege, del socio di società di persone.

Da tale assunto la Suprema Corte aveva ricavato due principi: (i) la validità della fideiussione prestata dal socio a favore della società, ricorrendo il requisito dell'altruità dell'obbligazione previsto dall'art. 1936 c.c.; e (ii) la responsabilità integrale del socio illimitatamente responsabile fideiussore per debiti sociali, atteso che, ai sensi dell'art. 184, comma 1, l. fall., i creditori sociali possono agire nei confronti di ogni fideiussore.

La Corte di Cassazione aveva quindi impostato e risolto la questione basandosi esclusivamente sugli aspetti di diritto civile e societario.

Sul dibattito instauratosi sono definitivamente intervenute, nel 1989, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, che hanno affermato che il concordato della società di persone, ai sensi dell'art. 184, l. fall., ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, anche nel caso in cui questi abbiano prestato, per debiti sociali, fideiussione in favore di uno o più creditori della società. Le Sezioni Unite hanno inoltre precisato come il dell'art. 184, comma 1, l. fall., che lascia impregiudicati i diritti dei creditori nei confronti di coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso del debitore, si riferisca ai terzi garanti e coobbligati che non rivestano al tempo stesso la qualità di soci (Cass. Civ. S.U., 24 agosto 1989, n. 3749).

Partendo dalla considerazione che l'esistenza di un'autonomia patrimoniale delle società di persone e la configurabilità di una loro soggettività distinta da quella dei soci vadano individuate nella concreta disciplina dettata dalle singole norme, le Sezioni Unite hanno ritenuto opportuno preliminarmente verificare se l'art. 184 l. fall., considerato all'interno del sistema delle norme concorsuali, fosse modellato sulla distinzione di soggettività tra socio e società di persone (Cass. Civ. S.U., 24 agosto 1989, n. 3749).

La Suprema Corte analizza, in particolare, gli artt. 147 e 148 l. fall., secondo i quali la sentenza che dichiara il fallimento della società di persone produce automaticamente il fallimento anche dei soci illimitatamente responsabili, con la conseguenza che il credito dichiarato nel fallimento della società debba essere iscritto per l'intero anche nel fallimento dei singoli soci, pure nel caso in cui tale credito sia stato garantito personalmente da un socio illimitatamente responsabile.

Il creditore sociale garantito dal socio può, infatti, collocarsi una sola volta al passivo della società e una sola volta al passivo del socio e, dunque, la responsabilità illimitata del socio assorbe e rende irrilevante ogni sua altra fonte di responsabilità.

La Suprema Corte analizza poi l'art. 153 l. fall., che prevede l'estensione degli effetti del concordato fallimentare ai soci illimitatamente responsabili, sulla base del medesimo automatismo previsto dalle norme sul fallimento.

Dall'analisi e coordinamento delle citate norme della Legge Fallimentare, le Sezioni Unite hanno individuato una ratio comune a tutte le procedure concorsuali affermando che, ai sensi del secondo comma dell'art. 184, l. fall., gli effetti del concordato preventivo si estendono anche ai soci illimitatamente responsabili che abbiano precedentemente prestato fideiussione a favore di un creditore sociale poiché, precisa la Corte, “socio e società sono figure distinte fino a quando la norma lo consente, ma tale distinzione può, per taluni aspetti, venire meno in vista di più forti interessi tutelati dall'ordinamento giuridico” (Cass. Civ. S.U., 24 agosto 1989, n. 3749).

Le Sezioni Unite hanno affrontato e risolto la questione, attraverso un percorso logico e argomentativo ineccepibile, offrendo un'interpretazione dell'art. 184 l. fall. coordinata e coerente al sistema e alla logica delle procedure concorsuali per evitare di svilire i principi fondamentali che permeano l'intera disciplina concorsuale.

La sentenza del 1989, per la sua chiarezza argomentativa e per i preziosi spunti di diritto fallimentare, metteva fine al dibattito in corso.

Il diverso tema della validità della fideiussione del socio nella società di persone

A questo punto è necessaria una piccola digressione verso il tema della validità della fideiussione del socio illimitatamente responsabile della società di persone perché, come vedremo, alcune sentenze in argomento sono state pretestuosamente utilizzate per riaprire il dibattito in merito all'art. 184, comma 2, l. fall. e all'effetto esdebitativo del concordato nei confronti dei soci illimitatamente responsabili che avessero prestato fideiussione per i debiti sociali.

Come noto, fino al 2007, la giurisprudenza maggioritaria aveva ritenuto invalida la fideiussione del socio illimitatamente responsabile a favore della società.

In particolare, muovendo dall'assunto della mancanza di una soggettività giuridica della società di persone distinta da quella dei soci, si sosteneva come la responsabilità illimitata del socio per le obbligazioni sociali fosse una responsabilità per debito proprio, non potendo il socio essere considerato terzo rispetto alla società (Cass. Civ. Sez. I, 30 agosto 2007, n. 18312; Cass. Civ. 6 novembre 2006, n. 23669; Cass. Civ. 5 novembre 1999, n. 12310; Cass. Civ. 7 agosto 1996, n. 7228; Cass. Civ. 12 dicembre 1995, n. 12733; Cass. Civ. 26 ottobre 1995, n. 11151).

La giurisprudenza individuava nella fideiussione prestata dal socio illimitatamente responsabile in favore della società la mancanza del requisito, richiesto dall'art. 1936 c.c., dell'altruità dell'obbligazione garantita, proprio perché il socio, in pratica, avrebbe garantito un debito proprio (inter alia Cass. Civ. 14 dicembre 1988, n. 6810; Cass. Civ. Sez. I, 5 novembre 1999, n. 12310; Trib. Nocera Inferiore 2 marzo 1995; Trib. Torino 9 maggio 1990, in Fall. 1991, 284, con nota di F. Lamanna, Garanzie reali e personali prestate dal socio illimitatamente responsabile per le obbligazioni sociali e limiti al concorso del creditore garantito; Trib. Ferrara 8 marzo 1984).

In tali casi la giurisprudenza ravvisava anche la mancanza della causa concreta del rapporto fideiussorio, che è il rafforzamento della garanzia del creditore attraverso l'incremento del patrimonio da aggredire tramite il contributo del patrimonio del garante.

Si osservava, infatti, che la fideiussione rilasciata dal socio illimitatamente responsabile per debiti sociali non può realizzare tale ampliamento patrimoniale, in quanto il socio è già tenuto ex lege all'adempimento delle obbligazioni sociali con tutto il suo patrimonio.

Per la giurisprudenza dominante, quindi, la garanzia prestata dal socio illimitatamente responsabile per debiti sociali doveva essere considerata nulla per difetto di causa ai sensi degli art. 1325 e 1418 c.c. (Trib. Padova 27 febbraio 2002; Trib. Brescia 24 febbraio 2000; Trib. Nocera Inferiore 2 marzo 1995; Trib. Milano 8 giugno 1998. Indottrina: Nigro, Fideiussione dei soci illimitatamente responsabili e concordato preventivo della società, in Giur. Comm., 1985, II, 134; Sesta, In tema di fideiussione prestata alla società dal socio illimitatamente responsabile, in Riv. Trim. Dir. e Proc. Civ., 1983, I, 342).

La Suprema Corte, però, con la sentenza del 12 dicembre 2007, n. 26012, scalfiva l'orientamento affermando la validità della fideiussione rilasciata a un istituto di credito dal socio illimitatamente responsabile sul presupposto che, per l'effetto della rilevata autonomia patrimoniale e della distinzione di sfere giuridiche, la garanzia fideiussoria andasse ricompresa tra le garanzie prestate per le obbligazioni altrui e non si sovrapponesse quindi alla garanzia fissata ex lege dalle disposizioni sulla responsabilità illimitata e solidale. Occorre precisare che la pronuncia di legittimità del 2007, emessa nell'ambito di un contenzioso societario e non nell'ambito della materia concorsuale, ha affrontato esclusivamente il tema della validità della fideiussione prestata dal socio illimitatamente responsabile senza addentrarsi nell'intricato tema della efficacia esdebitativa del concordato preventivo ex art. 184 l. fall..

Ad avviso di chi scrive, l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con la pronuncia del 2007 non può essere condiviso, in quanto svuota di significato l'intera normativa che disciplina lo schema legale proprio delle società di persone nonché la ratio del rapporto fideiussorio.

Si osserva, peraltro, che tale pronuncia, pur ricevendo grandi plausi dal sistema bancario e dalla dottrina, è rimasta isolata e senza seguito.

L'ulteriore intervento delle Sezioni Unite sul tema dell'esdebitazione del socio illimitatamente responsabile garante per debiti sociali

Torniamo al tema che ci occupa, ovvero all'esdebitazione del socio illimitatamente responsabile che abbia prestato fideiussione per i debiti sociali.

Dopo il 1989, la giurisprudenza di merito e legittimità procedeva coerente con la sentenza delle Sezioni Unite, confermando con ogni pronuncia l'applicabilità dell'art. 184, comma 2, l. fall. e cogliendo, altresì, l'occasione per specificare ulteriormente alcuni apetti della questione.

In particolare, la Corte di Cassazione, ribadendo ancora l'efficacia del concordato nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, ha precisato che a nulla rileva il momento, anteriore o posteriore all'assunzione della posizione di socio, in cui sia stata contratta la garanzia fideiussoria, proprio perché la specifica disciplina dettata dall'art. 184 l. fall. determina l'ambito degli effetti della omologazione del concordato con riferimento alle situazioni debitorie esistenti e configurate al momento della presentazione dell'istanza di ammissione alla procedura (Cass. Civ. Sez. I, 1 marzo 1999, n. 1688).

La Corte di Legittimità ha in seguito ulteriormente precisato che, ai fini dell'estensione degli effetti esdebitatori del concordato ai soci illimitatamente responsabili fideiussori per debiti sociali, la qualifica di socio debba sussistere all'atto dell'omologa del concordato, indipendentemente dal momento in cui questi abbia prestato la garanzia (Cass. Civ. Sez. I, 29 dicembre 2011, n. 29863).

È appena il caso di rilevare che anche le corti di merito, chiamate a pronunciarsi sulla questione, si sono uniformate all'indirizzo dettato dalla Suprema Corte con le citate sentenze (inter alia Trib. La Spezia 7 luglio 2014; Trib. Torino, ord., 8 aprile 2014).

A fronte della citata sentenza della Cassazione del 12 dicembre 2007, n. 26012 sul tema della validità della fideiussione del socio illimitatamente responsabile, la questione è stata nuovamente rimessa, con ordinanza interlocutoria della Prima Sezione Civile, alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. Civ. Sez. I, ord., 12 febbraio 2014, n. 3163).

Con sentenza n. 3022 del 16 febbraio 2015, le Sezioni Unite hanno affermato e confermato l'operatività dell'art. 184, comma 2, l. fall., anche nel caso in cui i soci illimitatamente responsabili abbiano prestato, per debiti sociali, una garanzia fideiussoria, in ragione del fatto che la previsione dell'art. 184, comma 1, l. fall., secondo cui i creditori anteriori conservano impregiudicati i propri diritti contro i fideiussori, è riferibile solo a fideiussori terzi e non a fideiussori che siano anche soci, che invece soggiacciono alla responsabilità diretta, ancorché sussidiaria, per i debiti sociali (Cass. Civ. S.U., 16 febbraio 2015, n. 3022, con news in questo portale).

Ancora una volta, quindi, è stato confermato come la questione debba essere risolta alla luce di un'interpretazione dell'art. 184 l. fall. coerente al sistema e alla logica delle procedure concorsuali ispirata a superiori esigenze pubblicistiche e che preveda il rigoroso rispetto della par condicio creditorum (Cass. Civ. S.U., 24 agosto 1989, n. 3749 dove si afferma che “la ratio del concordato preventivo ha il suo punto focale nella parziale esdebitazione e nel principio della par condicio creditorum”).

Del resto, escludere l'estensione degli effetti parzialmente remissori del concordato per i soci illimitatamente responsabili che abbiano prestato fideiussione per i debiti sociali equivarrebbe a svilire la ratio e i principi sottesi all'art. 184, comma 2, l. fall., introdotto nella precisa ottica di favorire la realizzazione del concordato preventivo anche per le società di persone. Comporterebbe, in definitiva, una regressione sino alla disciplina della legge del 1903, istitutiva del concordato, che equiparava la posizione dei soci illimitatamente responsabili ai coobbligati e ai fideiussori (Frascaroli Santi, Brevi considerazioni sull'effetto esdebitatorio del concordato preventivo nei confronti del socio illimitatamente responsabile, garante per debititi sociali, in Dir. Fall, 6-2014, 795).

La disposizione dell'art. 184 l. fall., come accennato, non è mai stata abrogata o riformata, nemmeno implicitamente, dalle numerose e incisive riforme sostanziali che hanno interessato negli ultimi anni la disciplina del concordato preventivo. La semplificazione e la valorizzazione dell'autonomia privata della procedura concordataria, operata con le varie riforme, non ha quindi fatto venire meno i caratteri essenziali della procedura ispirata alla conservazione del valore economico dell'impresa anche a tutela di superiori esigenze pubblicistiche (Nardecchia, Gli effetti del concordato omologato, in Diritto Fallimentare, 2011, 248; Ambrosini, Il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione dei debiti, in Trattato Cottino, XI, 1, 2008, 3).

Nell'ambito dei recentissimi progetti di riforma delle discipline della crisi d'impresa, il valore fondamentale di tale norma è stato riconosciuto dal legislatore stesso, che ha ritenuto necessario prevedere, anche per gli accordi di ristrutturazione dei debiti, l'estensione dell'effetto esdebitatorio al socio illimitatamente responsabile (schema di legge delega per la riforma della disciplina della crisi di impresa e dell'insolvenza, approvato dal Consiglio dei Ministri il 10 febbraio 2016 dove, nell'ambito di un progetto di risistemazione complessiva della materia concorsuale si è riconosciuta l'esigenza di rivitalizzazione delle procedure stragiudiziali di composizione della crisi (piani di risanamento e accordi di ristrutturazione) attraverso modifiche e integrazioni, per rendere tali istituti più duttili e fruibili agli operatori. A tali fini, tra le altre cose, è stata avanzata la proposta, in caso di società con soci illimitatamente responsabili, di estendere gli effetti dell'accordo anche a detti soci “in coerenza con quanto accade per il concordato preventivo”).

La norma dell'art. 184, comma 2, l. fall. è, quindi, norma fondamentale per l'attuazione dei principi e delle finalità proprie del concordato, il cui tenore non può essere svilito da considerazioni che esulino dall'indagine circa la ratio e il contesto della norma stessa.

Le Corti di Merito dopo la sentenza delle Sezioni Unite del 2015

Come già accennato, le corti di merito hanno aderito all'orientamento espresso dalle Sezioni Unite del 1989 e del 2015 confermando e applicando i principi di diritto enunciati dalla giurisprudenza di legittimità ai casi concreti (Trib. Lucca 15 maggio 2015; Trib. Asti 4 marzo 2015; Trib. Vercelli 7 agosto 2015; Trib. Modena 21 marzo 2016).

Tra le varie pronunce delle corti di merito, tuttavia, una recente pronuncia del Tribunale di Milano si è distinta per la chiarezza e la logica del percorso argomentativo posto alla base della decisione.

La sentenza del Tribunale di Milano n. 14699 del 23 dicembre 2015

La sentenza riguarda il caso di alcuni soci di una S.a.s. che avevano prestato fideiussione personale a garanzia del credito di una banca verso la propria società.

In seguito alla crisi irreversibile della società, la società aveva deliberato la trasformazione da società in accomandita semplice a società in nome collettivo, al fine di far assumere a tutti i soci accomandanti la qualità di soci illimitatamente responsabili. Tale delibera era subordinata all'omologa di un proponendo concordato preventivo.

La procedura veniva ammessa e il concordato veniva successivamente omologato in assenza di opposizioni determinando la trasformazione della società in s.n.c. per effetto dell'avveramento della condizione apposta alla citata delibera di trasformazione sociale.

Alcuni mesi dopo l'omologazione del concordato, una banca otteneva un decreto ingiuntivo contro i soci illimitatamente responsabili che avevano prestato garanzia per il credito concesso alla società.

I soci fideiussori si opponevano deducendo l'illegittimità della pretesa avanzata poichè il debito nei confronti dell'istituto di credito, essendo un debito assunto per esigenze sociali, doveva essere sottoposto, come gli altri crediti, alla falcidia concordataria ai sensi dell'art. 184, comma 2, l. fall., non potendo il socio considerarsi terzo rispetto alla società.

La Banca, costituendosi in giudizio, eccepiva - richiamandosi soprattutto alla sentenza della Corte di Cassazione del 2007 (Cass. Civ. Sez. I, 12 dicembre 2007, n. 26012).

Si rammenta che tale pronuncia, emessa nell'ambito di un contenzioso societario, non ha affrontato il tema dell'efficacia esdebitatoria del concordato preventivo nei confronti dei soci di società di persone. - come l'effetto esdebitatorio del concordato operasse per i soci illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali, ma non anche per le obbligazioni assunte dai garanti a titolo personale, in quanto la responsabilità del socio garante sarebbe differenziata dalla responsabilità del socio per le obbligazioni sociali, trattandosi di fonti di responsabilità differenti.

Il Tribunale di Milano, nel decidere la questione, pone l'accento sui alcuni principi espressi dalle Sezioni Unite del 2015, secondo cui (i) l'atto con cui il socio illimitatamente responsabile di una società di persone rilascia garanzia per i debiti sociali non può considerarsi costitutivo di una garanzia per un'obbligazione altrui, bensì per una garanzia propria, posto che la responsabilità del socio di una società di persone per le obbligazioni sociali trae origine dalla sua stessa qualità di socio e si configura quindi come personale e diretta e (ii) la ratio sottesa alla norma dell'art. 184, comma 1, l. fall., in base alla quale i rapporti contrattuali tra creditori della società e soggetti terzi estranei alle stessa rimangono estranei alla procedura di concordato e ai suoi effetti, deve ritenersi, nel silenzio della norma, applicabile ai rapporti obbligatori sia a carattere personale che reale.

Il Tribunale riconosce come le Sezioni Unite, nell'affrontare la peculiare questione relativa ai rapporti di garanzia costituiti dal socio di una società di persone per debiti sociali, si siano richiamate all'orientamento inaugurato nel 1989 e successivamente confermato da altre pronuncie di legittimità.

Da tali premesse, il Giudice milanese giunge quindi ad affermare che “deve ritenersi principio consolidato quello secondo cui l'art. 184, comma 2, l.f., ai sensi del quale il concordato della società, ha efficacia relativamente ai debiti sociali nei confronti dei soci illimitatamente responsabili naturaliter (salvo patto contrario), opera anche quando, per tali debiti, i soci abbiano prestato fideiussione. La regola qui accolta non può che riguardare tutti indistintamente coloro che rimangono soggetti agli effetti di un concordato preventivo omologato, nella duplice concorrente veste di socio illimitatamente responsabile e di fideiussore”.

La sentenza in commento precisa poi che a nulla rileva il momento in cui sia stata contratta la garanzia fideiussoria, essendo condizione sufficiente per l'applicabilità dell'art. 184 l. fall. che il socio rivesta tale qualità al momento dell'omologa.

L'effetto esdebitatorio, previsto dall'art. 184, comma 2, l. fall. a favore dei soci illimitatamente responsabili, opera pertanto automaticamente anche per coloro che diventano soci illimitatamente responsabili per effetto di una delibera di trasformazione di società a responsabilità limitata in società in nome collettivo subordinata alla omologazione del concordato.

Tale conclusione, a cui era peraltro già giunta la stessa Corte di Cassazione richiamata nella pronuncia in commento (Cass. Civ. Sez. I, 1 marzo 1999, n. 1688), non può essere considerata iniqua e irrazionale proprio perché “l'assunzione della qualifica di socio illimitatamente responsabile comporta l'esposizione del garante a rischi ben più onerosi, quali l'assunzione della responsabilità anche per tutti gli altri debiti della società, nonché l'assoggettabilità dello stesso al fallimento”.

Sulla base di tali considerazioni il Tribunale di Milano ha accolto l'opposizione e ha revocato il decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca. Non vi è stato appello.

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