Dichiarazione di fallimento e diritto di difesa

26 Ottobre 2016

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 3, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), come sostituito dall'art. 17, comma 1, lett. a), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Massima

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 3, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), come sostituito dall'art. 17, comma 1, lett. a), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Il caso

La Corte di Appello di Catanzaro, in sede di reclamo avverso una sentenza dichiarativa di fallimento, solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 3, l. fall. per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui esso dispone che il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, dopo l'esito negativo delle notifiche presso l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e presso la sede della società debitrice, devono essere notificati con deposito nella casa comunale della sede risultante dal registro delle imprese.

La questione

Secondo il Collegio rimettente la possibilità, consentita dalla norma denunciata, che la notificazione degli atti, in caso di mancato reperimento del destinatario, si perfezioni con il solo deposito nella casa comunale, senza le ulteriori cautele previste dall'art. 145 del codice di procedura civile per le notifiche a persona giuridica (e cioè «senza alcuna necessità di dare conto e notizia di tale incombente» e senza la previsione alternativa di notifica alla persona fisica del legale rappresentante della società) comporterebbe «una disparità di trattamento tra le notifiche “ordinarie” e quelle del processo fallimentare, né ragionevole né motivata», in violazione del precetto dell'art. 3 della Costituzione.

Sarebbe, inoltre, violato l'art. 24 Cost., sotto il profilo del diritto di difesa della persona giuridica debitrice, poiché il mero deposito nella casa comunale «non costituisce un mezzo idoneo a rendere conoscibile l'atto al suo destinatario, mancando qualsiasi altra cautela diretta a rendere edotto il notificato».

Le soluzioni giuridiche

La Corte ha affermato la legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 3, l. fall., della quale dubitava il giudice remittente.

La incostituzionalità della norma è stata eccepita sotto un duplice profilo: violazione dell'art. 3 della Costituzione per disparità di trattamento nei confronti degli imprenditori collettivi, destinatari della notificazione prevista dall'articolo citato per il processo prefallimentare, rispetto alle notifiche ordinarie previste dall'art. 145 c.p.c. nei confronti delle società; violazione del diritto di difesa sancito dall'art. 24 della Costituzione, non idoneamente garantito dalle modalità di notifica previste dal medesimo articolo della legge fallimentare.

Né il giudice remittente, né la Corte dubitano che l'art. 145 c.p.c. sia ancora vigente e niente affatto abrogato dal novellato art. 15 l. fall., il quale come norma speciale detta disposizioni limitatamente al procedimento prefallimentare.

La Corte afferma inoltre che nelle fasi successive a quella prefallimentare, ed in particolare in sede di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, va applicata l'ordinaria normativa prevista dal codice di rito per la notificazione della sentenza, e quindi anche l'art. 145 c.p.c., la cui sopravvivenza nell'ordinamento, dopo la modifica dell'art. 15 l. fall., è stata talvolta messa in dubbio.

L'art. 143 c.p.c. è applicabile nei confronti delle sole persone fisiche, con esclusione delle società di capitali e di persone.

E' opportuno evidenziare come per la prima volta nel nostro ordinamento sia consentito che la notificazione di un atto giudiziario nei confronti di una società, sia essa di capitali o di persone regolare o irregolare, possa avvenire, in via residuale, con forme analoghe a quelle già previste dall'art. 143 c.p.c., e con tempi di perfezionamento addirittura ridotti rispetto alla norma codicistica.

In relazione alla dedotta violazione dell'art. 3 Costituzione, la Corte evidenzia la profonda diversità tra la procedura prefallimentare e quelle ‘ordinarie', che giustifica ed anzi impone la scelta legislativa di adottare diverse modalità di notificazione.

Soltanto nell'ipotesi in cui una norma dispone in maniera diversa rispetto a fattispecie identiche può ravvisarsi una violazione dell'art. 3 della Costituzione. Ciò non avviene, come nel caso in esame, quando le due situazioni siano diverse e come tali non comparabili.

La sentenza chiarisce la ratio che giustifica la differente scelta legislativa.

Il procedimento prefallimentare è connotato dall'esigenza di coniugare interessi giuridici ed economici diversi e contrapposti. Da un lato vi è l'innegabile ed ineludibile diritto di difesa del debitore, cui si contrappongono gli interessi, parimenti degni di tutela, non solo dei creditori, ma anche della collettività, in considerazione delle ragioni di pubblica economia derivanti dalla natura e dalla dimensione soggettiva del debitore (art. 1 l. fall.) ed anche dalla tipologia dei creditori, in gran parte anch'essi operatori economici, od appartenenti a categorie cui la legge accorda una tutela particolare, quali i lavoratori; rileva altresì la dimensione del debito azionato, la cui soglia minima di “allarme sociale” è stabilità dalla legge fallimentare (art. 15).

Le indicate ragioni contrapposte trovano il loro giusto equilibrio nella disciplina notificatoria prevista dalla legge speciale fallimentare, che contempera le opposte esigenze.

Osservazioni

Il sistema notificatorio previsto dall'art. 15 l. fall. è sicuramente più rapido ed agevole di quello ‘ordinario', ed assicura le medesime garanzie di difesa all'imprenditore debitore, mediante l'attuazione di passaggi successivi nell'iter di notificazione.

Ogni imprenditore deve munirsi di una casella di posta elettronica certificata (PEC) ex art. 16 del D.L., 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, ed è tenuto a mantenerla attiva durante la vita dell'impresa; la legge predispone un sistema che presuppone il corretto operare della disciplina complessiva che regola le comunicazioni telematiche da parte dell'ufficio giudiziario e che, come tale, consente di giungere ad una conoscibilità effettiva dell'atto da notificare, in modo sostanzialmente equipollente a quella conseguibile con i meccanismi ordinari (ufficiale giudiziario e agente postale).

La comunicazione ufficiale della PEC alla CCIAA equivale a quella, parimenti obbligatoria, relativa alla individuazione della sede ‘fisica' dell'impresa.

Nell'era dei moderni rapporti commerciali, dei traffici internazionali, del mercato globale, il legislatore italiano si è giustamente adeguato agli standards internazionali ed ha obbligato gli esercenti le attività imprenditoriali ad indicare nei registri ufficiali, oltre alla sede legale ‘fisica' dell'impresa, anche la sede telematica della stessa, costituita dall'indirizzo di posta elettronica certificata, che non è meramente virtuale, ma effettiva.

Il vantaggio di tale scelta è evidente: in sede prefallimentare, ma ormai con l'avvento del processo telematico la regola si va espandendo anche agli altri modelli processuali, scompare la notifica a mezzo del servizio postale, che per troppo tempo è stata causa di ritardi, omissioni, nullità di atti e procedimenti, e talora si è ritorta in danno del soggetto notificando, danneggiandolo, anziché consentirgli di difendersi.

La notifica del ricorso di fallimento deve essere attuata in primis in forma telematica, a cura della cancelleria, con esclusione di qualunque ingerenza in tale fase di soggetti terzi. Se l'imprenditore ha rispettato il precetto legislativo ed ha tempestivamente comunicato alla CCIAA il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, avrà in tempo reale idonea, valida e sicura notificazione del ricorso di fallimento proposto nei suoi confronti, nonché dei provvedimenti adottati dal giudice (decreto di comparizione). Qualora l'imprenditore non abbia provveduto a munirsi di PEC o qualora la notifica non possa essere effettuata per qualunque ragione con tale mezzo, la norma speciale prevede un'ulteriore idonea garanzia per l'esercizio del diritto di difesa del debitore: la notifica ‘tradizionale' cartacea presso la sede sociale a mezzo dell'Ufficiale giudiziario, con esclusione dell'utilizzo del servizio postale.

Se l'imprenditore non ha potuto ricevere la notifica a mezzo PEC, a volte non per sua colpa, certamente deve essere posto in condizioni di riceverla presso la sede sociale. E' però inammissibile che questa, in sede di accesso da parte dell'Ufficiale notificatore, risulti chiusa, inesistente, trasferita in maniera illegittima, ossia senza una rituale e tempestiva comunicazione del trasferimento di sede alla CCIAA. Se ciò accadesse, e spesso accade, la circostanza sarebbe ed è imputabile all'imprenditore ed alla sua condotta negligente.

Con l'eccezione di incostituzionalità è stato posto in risalto il fatto che dopo la mancata notifica presso la sede sociale la norma fallimentare dispone immediatamente la notifica presso la casa comunale e non consente la notifica all'organo amministrativo presso la propria residenza, ai sensi dell'art. 145 c.p.c.; è stato denunziato quindi un ‘salto' nel procedimento notificatorio, che costituirebbe una violazione dei diritti costituzionali richiamati.

La tesi però non tiene conto del fatto che se manca nell'art. 15 l. fall. una ulteriore e successiva modalità di notifica alternativa a quella presso la sede sociale prima che si provveda al deposito degli atti presso la casa comunale, come avviene invece in sede di applicazione dell'art. 145 c.p.c., che consente la notifica all'amministratore, vi è tuttavia nella legge la previsione della preventiva notifica telematica presso la sede dell'impresa. In termini numerici il legislatore ha previsto sia per il rito ordinario sia per quello fallimentare due modalità di (tentativi di) notificazione effettiva, rispettivamente per il primo presso la sede sociale e presso l'amministratore, e per il secondo in via telematica e presso la sede sociale; infine per entrambi, in via del tutto residuale, la notifica virtuale presso la Casa Comunale rispettivamente ai sensi dell'art. 143 c.p.c. e art. 15, comma 3, l. fall. (con diversità di termini di perfezionamento).

In tal modo all'imprenditore insolvente, attraverso i meccanismi di comunicazione previsti dalla normativa ordinaria e da quella speciale viene garantito ampiamente il diritto di difesa in tutte le fasi ed i gradi del giudizio per la dichiarazione d'insolvenza.

In una giusta ed equilibrata valutazione e comparazione degli interessi e dei diritti in gioco il legislatore ha adottato una soluzione processuale conforme ai precetti costituzionali.

La Corte evidenzia che, in caso di esito negativo del duplice meccanismo di notifica, il deposito dell'atto introduttivo della procedura fallimentare presso la casa comunale ragionevolmente si pone come conseguenza immediata e diretta della violazione, da parte dell'imprenditore collettivo, degli obblighi impostigli dalla legge. Vale a dire che non può dolersi, né può invocare ulteriori garanzie colui il quale si è posto volontariamente al di fuori della legge, omettendo scientemente di osservare le disposizioni normativamente impostegli.

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