Validità della notifica all’impiegato del soggetto dichiarato fallito

Stefania Ligas
19 Dicembre 2016

Deve ritenersi rispettato quanto prescritto dagli artt. 15 l. fall. e 7, comma 2, L. 890/1982, in tema di notifica della sentenza dichiarativa del fallimento, qualora tale provvedimento sia notificato presso la residenza anagrafica del fallito ed a soggetto qualificatosi come “impiegato” dello stesso.
Massima

Deve ritenersi rispettato quanto prescritto dagli artt. 15 l. fall. e 7, comma 2, L. 890/1982, in tema di notifica della sentenza dichiarativa del fallimento, qualora tale provvedimento sia notificato presso la residenza anagrafica del fallito ed a soggetto qualificatosi come “impiegato” dello stesso, ciò in quanto sussiste tra tale soggetto e il fallito quel particolare rapporto, richiesto dall'art. 7, comma 2, tale da far ritenere la stessa validamente effettuata.

Il caso

La Corte di Appello di Salerno aveva rigettato il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento emessa dal locale Tribunale, non accogliendo i motivi addotti dai ricorrenti e, in particolare, quello incentrato sulla asserita mancanza di validità della notifica effettuata presso la residenza anagrafica del fallito (che si sosteneva fosse mutata nel frattempo) ed a soggetto qualificatosi come “impiegato” dello stesso.

Secondo quanto sostenuto dai ricorrenti, infatti, la notifica in questione sarebbe stata effettuata in violazione di quanto previsto dalla legge fallimentare e dalla L. 890/1982, poiché risultava il trasferimento della residenza (come da certificato anagrafico prodotto) e in considerazione del fatto che nella qualifica di “impiegato” non era possibile individuare quella particolare relazione con il notificato tale da far presumere la consegna dell'atto.

I reclamanti riproponevano quindi, sostanzialmente, tale questione nel ricorso avverso la pronuncia della Corte d'Appello chiamando la Corte di Cassazione a pronunciarsi in ordine alla validità della notifica effettuata con le modalità sopra descritte.

Il ricorso per Cassazione veniva articolato dunque su alcuni motivi attinenti al mancato rispetto delle formalità ritenute necessarie, in base a quanto disposto dall'art. 15 l. fall. e dall'art. 7 L. 890 del 1982, affinché possa validamente perfezionarsi la notifica della sentenza dichiarativa del fallimento.

La Cassazione, non aderendo alla prospettazione dei ricorrenti, ma ritenendo valida la notifica, ha rigettato il ricorso proposto dal fallito, confermando la pronuncia della Corte di Appello di Salerno che già si era espressa in tal senso.

Le soluzioni giuridiche

La Suprema Corte ricostruisce la disciplina normativa delle notifiche e perviene alla pronuncia di rigetto affermando che la qualifica di “impiegato” corrisponde a quella di addetto alla casa ovvero al servizio del destinatario, così come previsto dal secondo comma dell'art. 7 della L. 890/1982.

Più specificamente, la Corte ricorda che, secondo l'art. 7 L. 892/1980 l'agente postale deve, in prima istanza, consegnare il piego nelle mani proprie del destinatario, anche se dichiarato fallito.

Tale norma prevede poi che, qualora la consegna non possa essere fatta personalmente al destinatario, il piego debba essere consegnato, nel luogo indicato nella busta che contiene l'atto da notificare, a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con lui ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario, purché il consegnatario non sia persona manifestamente affetta da malattia mentale o abbia età inferiore a quattordici anni.

In ulteriore subordine, nel caso in cui manchino le persone sopra indicate, il piego potrà essere consegnato al portiere dello stabile ovvero a persona che, vincolata da rapporto continuativo, sia comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario.

E' previsto, altresì, che l'avviso di ricevimento e il registro di consegna debbano essere sottoscritti dalla persona alla quale è consegnato il piego e che, quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma debba essere seguita, su entrambi i documenti summenzionati, dalla specificazione della qualità rivestita dal consegnatario, con l'aggiunta, se trattasi di familiare, dell'indicazione di convivente anche se temporaneo.

Qualora poi il consegnatario non sappia firmare o ne sia impossibilitato, l'agente postale deve fare menzione di tale circostanza sia sul registro di consegna sia sull'avviso di ricevimento, apponendovi la data e la propria sottoscrizione.

Da ultimo, secondo quanto disposto dalla L. 31/2008, di conversione del D.L. 248/2007, che ha aggiunto l'ultimo comma dell'art. 7, nel caso in cui il piego non venga consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'agente postale deve dare notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata.

La Corte ha ritenuto che la notifica, nel caso di specie, sia stata eseguita nel pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia; in particolare, il Giudice di legittimità ha osservato che la notifica era stata effettuata, come attestato dall'agente postale, mediante consegna a persona che era al servizio del destinatario, indicata come “impiegato”, e che la parte non aveva impugnato di falso detta indicazione. Risultava altresì correttamente rispettato l'ulteriore requisito previsto dall'ultimo comma dell'art. 7 L. 890/1982, consistente nell'invio della raccomandata al destinatario al fine di informarlo dell'avvenuta notifica. Per quanto concerne poi la doglianza relativa al trasferimento di residenza del fallito, la Corte ha sottolineato l'irrilevanza della prova di tale circostanza sulla base del certificato di residenza prodotto, atteso il valore meramente indiziario di tale certificazione, come confermato da alcune pronunce in merito.

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