Le cause di ineleggibilità dei sindaci ex art. 2399 c.c. nel fallimento

La Redazione
24 Gennaio 2017

Qualora l'attività di consulenza prestata per una società fallita sia svolta dallo studio professionale di cui sia membro il sindaco, ciò che rileva è il rapporto associativo fra il sindaco ed il consulente, per cui occorre valutare i profili di compromissione patrimoniale verificando..

Qualora l'attività di consulenza prestata per una società fallita sia svolta dallo studio professionale di cui sia membro il sindaco, ciò che rileva è il rapporto associativo fra il sindaco ed il consulente, per cui occorre valutare i profili di compromissione patrimoniale verificando quale sia la quantità dei ricavi derivanti dalla collaborazione altrui destinata a refluire nel patrimonio personale del sindaco in rapporto all'entità del compenso sindacale, tenendo presente la sua posizione nella compagine associativa.

L'indipendenza del controllore, quindi, risulta messa in pericolo tutte le volte in cui egli si possa attendere dal rapporto di consulenza del suo associato un ritorno economico personale superiore a quello che gli deriva dalla retribuzione sindacale.

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