Legge di Bilancio e note di variazione IVA: le criticità di Assonime

La Redazione
27 Gennaio 2017

Con la Circolare n. 1 diramata lo scorso 25 gennaio, Assonime ha esaminato la disciplina delle note di variazione IVA, alla luce delle recenti modifiche apportate all'art. 26 del D.P.R. 633/1972 dall'art. 1, comma 567, della Legge di Bilancio 2017.

Con la Circolare n. 1 diramata lo scorso 25 gennaio, Assonime ha esaminato la disciplina delle note di variazione IVA, alla luce delle recenti modifiche apportate all'art. 26 del D.P.R. 633/1972 dall'art. 1, comma 567, della Legge di Bilancio 2017.

Come noto, la L. n. 232/2016 ha modificato la disciplina IVA delle perdite su crediti, eliminando la possibilità, prevista dalla Legge di Stabilità per il 2016 con effetto dal 1° gennaio del 2017, di effettuare variazioni in diminuzione al momento in cui il cessionario o committente viene assoggettato a una procedura concorsuale.

Per l'Associazione, tali modifiche costituiscono un passo indietro deciso, presumibilmente, per evitare la contrazione del gettito che sarebbe derivata dall'anticipazione del recupero al momento dell'avvio della procedura concorsuale. Tale misura risulta, evidentemente, quanto mai sfavorevole per le imprese perché comporta, di fatto, il sostenimento di oneri finanziari determinati dal rinvio del recupero dell'IVA.

La modifica, fra l'altro, accentua il divario che già era stato rilevato e criticato, fra la disciplina dell'IVA e quella delle imposte sui redditi, che non solo consente la deduzione delle perdite su crediti al momento dell'avvio della procedura concorsuale, ma estende analoga deduzione, anche in assenza di procedure concorsuali, per i crediti di modesto importo e va, quindi, in direzione

opposta rispetto a quanto il sistema delle imprese si aspettava.

In sostanza, prosegue Assonime, la disciplina attualmente in vigore ha l'effetto di imporre anticipazioni forzose a carico delle imprese a favore dell'Erario e si trova, quindi, in forte contraddizione con uno dei principi cardine dell'IVA, quello cioè secondo cui l'applicazione del tributo dovrebbe essere quanto più possibile neutrale per le imprese, dal momento che il tributo stesso dovrebbe incidere soltanto sui consumatori finali.

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