Opposizione allo stato passivo e contratto di leasing pendente
27 Gennaio 2017
In tema di effetti del fallimento su preesistente rapporto di leasing, ai sensi dell'art. 72 quater l.fall., il concedente, in caso di fallimento dell'utilizzatore e di opzione del curatore per lo scioglimento del vincolo contrattuale, non può richiedere subito, mediante l'insinuazione al passivo ed ex art. 93 l.fall., anche il pagamento dei canoni residui che l'utilizzatore avrebbe dovuto corrispondere nell'ipotesi di normale svolgimento del rapporto di locazione finanziaria.
La domanda di ammissione al passivo, potrà essere proposta, una volta sciolto il contratto, solo nei limiti in cui, venduto il bene o altrimenti allocato a valori di mercato, dovesse verificarsi una differenza tra il credito vantato alla data del fallimento e la minor somma ricavata dalla allocazione del bene cui è tenuto il concedente stesso, secondo la nuova regolazione degli interessi fra le parti direttamente fissata dalla legge. |