L’efficacia dell’iscrizione ipotecaria nel fallimento

La Redazione
01 Febbraio 2017

Nella procedura fallimentare non opera il termine ventennale di efficacia dell'iscrizione ipotecaria, disposto dall'art. 2847 cc, per cui il diritto reale di garanzia rimane valido ed efficace nei rapporti endofallimentari tra creditore e debitore, fino alla chiusura del fallimento.

Nella procedura fallimentare non opera il termine ventennale di efficacia dell'iscrizione ipotecaria, disposto dall'art. 2847 cc, per cui il diritto reale di garanzia rimane valido ed efficace nei rapporti endofallimentari tra creditore e debitore, fino alla chiusura del fallimento.

A differenza di quanto accade nella procedura espropriativa singolare, in quella fallimentare l'indagine del giudice delegato arretra alla data in cui il creditore esplica e consuma l'unica iniziativa, processuale in senso lato, di cui dispone, chiedendo che il suo credito, assistito dalla garanzia, entri a far parte della massa passiva.

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