Concordato preventivo: chiusura della procedura e annotazione nel Registro delle imprese

La Redazione
09 Febbraio 2017

L'art. 181 l.fall., nello stabilire che la procedura di concordato preventivo si chiude con il decreto di omologazione fa riferimento alla sola fase giudiziale. Il procedimento di concordato preventivo continua a restare aperto fino all'integrale adempimento degli obblighi concordatari.

L'art. 181 l.fall., nello stabilire che la procedura di concordato preventivo si chiude con il decreto di omologazione fa riferimento alla sola fase giudiziale. Il procedimento di concordato preventivo continua a restare aperto fino all'integrale adempimento degli obblighi concordatari.

L'art. 136, comma 4, l.fall prevede l'iscrizione nel registro delle imprese unicamente del provvedimento che accerta la completa esecuzione del concordato, norma da ritenere suscettibile di applicazione anche al concordato preventivo, stante l'evidente identità di ratio. In materia di iscrizione degli atti nel Registro delle imprese vige, infatti, il principio di tassatività, per cui iscrizioni diverse da quelle consentite dalla legge non sono ammesse e, qualora effettuate, non producono quindi effetti.

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