Procedure concorsuali e rottamazione delle cartelle esattoriali: la prededucibilità del credito

Matteo Lorenzo Manfredi
15 Febbraio 2017

Con il D.L. 22 Ottobre 2016 n. 193 recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili” è stata previsa la possibilità per i debitori con carichi iscritti a ruolo tra il 2000 e il 2016, ancorché soggetti a procedure concorsuali disciplinate dalla Legge Fallimentare o che abbiano presentato istanza per l'accesso alla procedura di sovraindebitamento, di poter estinguere il relativo debito con il pagamento integrale delle somme dovute a titolo di capitale, interessi, aggio, rimborso delle spese per le procedure esecutive eventualmente già avviate e per la notifica della cartella di pagamento al netto delle sanzioni, interessi di mora che, quindi, in caso di definizione, non saranno più dovuti.
Premessa

Con il D.L. 22 Ottobre 2016 recante “disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24.10.2016 n. 249 e convertito, con modificazioni, dalla Legge 1 dicembre 2016 n. 225 (pubblicata in gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 2016 n. 282) all'art. 6, rubricato “definizione agevolata” è stata previsa la possibilità per i debitori con carichi iscritti a ruolo tra il 2000 e il 2016, ancorché soggetti a procedure concorsuali disciplinate dalla Legge Fallimentare o che abbiano presentato istanza per l'accesso alla procedura di sovraindebitamento, di poter estinguere il relativo debito con il pagamento integrale delle somme dovute a titolo di capitale, interessi, aggio, rimborso delle spese per le procedure esecutive eventualmente già avviate e per la notifica della cartella di pagamento al netto delle sanzioni, interessi di mora che, quindi, in caso di definizione, non saranno più dovuti.

Tale istituto, in buona sostanza, consente lo stralcio dell'importo dovuto agli Agenti della riscossione anche per ruoli per i quali non siano ancora state notificate le relative cartelle di pagamento.

L'importo così rideterminato potrà essere corrisposto, in un numero massimo di cinque rate (di cui tre entro il 2017 e le restanti due entro il 2018).

Il quadro normativo

Con il decreto legge 193/2016 in vigore dal 24 ottobre 2016 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 2016 n. 249), convertito, con modificazioni, dalla Legge 1 dicembre 2016 n. 225 (pubblicata in gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 2016 n. 282), è stato previsto che i debitori degli Agenti della riscossione, per carichi iscritti a ruolo dal 2000 al 2016, possano procedere alla definizione agevolata degli stessi mediante il pagamento dell'importo dovuto in linea capitale ed interessi, dell'aggio, del rimborso delle spese esecutive e di notifica, senza dover corrispondere le sanzioni incluse nei carichi a ruolo e gli interessi di mora.

Con la Legge di conversione è stato altresì stabilito che il 70 per cento delle somme complessivamente dovute dovrà essere corrisposto entro il 2017 ed il restante 30 per cento nel 2018. È stata altresì prevista la possibilità per il debitore, diversamente da quanto stabilito nel decreto legge (ove era stata prevista la possibilità di rateizzare l'importo complessivamente dovuto in un numero massimo di 4 rate), di poter procedere al pagamento del dovuto in un numero massimo di cinque rate, di cui tre nel 2017 e due rate nel 2018 (per l'anno 2017 la scadenza delle rate è stata stabilita per i mesi di luglio, settembre e novembre mentre, per l'anno 2018, la scadenza delle rate sarà nei mesi di aprile e settembre). Tuttavia a decorrere dal 1° agosto 2017 sulle rate a scadere successivamente a tale data verranno applicati gli interessi.

Ai fini dell'agevolazione in esame, il debitore dovrà manifestare, entro il 31 marzo 2017, la propria volontà di avvalersi di detto istituto, rendendo apposita dichiarazione, secondo le modalità e conformemente al modello pubblicato sul sito di Equitalia S.p.A. ovvero degli altri Agenti della Riscossione.

In detta dichiarazione il debitore indicherà, altresì, il numero di rate in cui intende provvedere al pagamento dell'importo rideterminato, entro i limiti consentiti, nonché l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi a ruolo per i quali il debitore ha chiesto di beneficiare della definizione agevolata, stante la precondizione – stabilita dal Legislatore per poter accedere all'istituto in esame – di dover assumere l'impegno di rinunciare all'eventuale contenzioso pendente.

Il debitore potrà integrare, inoltre, sempre entro la data del 31 marzo 2017 e secondo le suddette modalità, la dichiarazione eventualmente già presentata anteriormente a tale data.

A sua volta l'Agente della riscossione, entro il 31 marzo 2017, dovrà comunicare ai debitori che hanno presentato la suindicata dichiarazione l'ammontare complessivo delle somme dovute, l'importo delle rate e le loro scadenze (indicando anche il mese ed il giorno) fermo restando, come sopra illustrato, che il 70 per cento delle somme complessivamente dovute dovrà essere versato nel 2017 (entro i mesi di luglio, settembre e novembre) ed il residuo 30 per cento nel 2018 (entro i mesi di aprile e settembre).

Con la Legge di conversione sono stati introdotti i nuovi commi 3-bis e 3-ter con i quali è stato previsto che l'Agente della riscossione fornisca ai debitori i dati necessari ad individuare tutti i carichi definibili e che, entro il 28 febbraio 2017, avvisi i debitori dei carichi che gli sono stati affidati nel 2016 e per i quali – al 31 dicembre 2016 – non è ancora stata notificata la relativa cartella di pagamento o l'avviso di accertamento impoesattivo o l'avviso di addebito.

Nel caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata o di una delle rate dovute, la definizione agevolata diverrà inefficace e riprenderanno a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per i carichi iscritti a ruolo. In tal caso i versamenti già effettuati saranno trattenuti a titolo di acconto del dovuto, senza possibilità di poter essere riammessi a nuove e/o differenti ipotesi di rateazione, ad eccezione dei carichi non inclusi in precedenti piani di dilazione in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione se, alla data di presentazione della dichiarazione di voler beneficiare della definizione agevolata, erano trascorsi meno di sessanta giorni dalla notifica dell'atto impositivo o esattivo.

Con la legge di conversione è stato stabilito, per i carichi oggetto della domanda di definizione agevolata, la sospensione degli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere, relativamente alle rate in scadenza in data successiva al 31 dicembre 2016.

È stato altresì previsto che, relativamente ai carichi interessati dalla definizione agevolata, l'Agente della riscossione non possa iniziare nuove azioni esecutive, così come non potrà procedere all'iscrizione di fermi amministrativi ed ipoteche.

Per quanto riguarda, invece, le azione esecutive in essere, è stato stabilito il divieto di proseguirle, ad eccezione delle azioni esecutive per le quali si sia già tenuto il primo incanto, con esito positivo, o che non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia già stato emesso il provvedimento di assegnazione delle somme pignorate.

È fatto altresì divieto di proseguire le procedure di recupero coattivo già avviate, a condizione che non sia stato ancora tenuto il primo incanto con esito positivo, ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione o non sia già stato emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Al successivo comma 8 è stabilito che possano accedere alla definizione agevolata anche i debitori che abbiano già pagato parte del debito risultante dai carichi iscritti a ruolo in forza di pregressi provvedimenti di rateazione emessi dagli Agenti della riscossione a condizione che, rispetto ai piani rateali in essere, risultino regolarmente effettuati i versamenti con scadenza dal 1° ottobre 2016 al 31 dicembre 2016. Tuttavia viene precisato alla lettera b) del medesimo comma 8 che restino definitivamente acquisite e non diano titolo a rimborso le somme versate, anche anteriormente alla definizione agevolata, a titolo di sanzioni incluse nei carichi affidati, di interessi di dilazione, di interessi di mora e, per i crediti previdenziali, di sanzioni e somme aggiuntive.

È altresì stabilito che con il pagamento della prima o unica rata dovuta a seguito della definizione decada automaticamente l'eventuale dilazione ancora in essere al momento della richiesta di accesso alla procedura di definizione agevolata.

Si prevede infine, al comma 9, che se il debitore, per effetto dei pagamenti effettuati in adempimento di pregresse rateazioni, abbia già corrisposto quanto dovuto a seguito della definizione agevolata per poter beneficiare di tali effetti dovrà – in ogni caso – manifestare la propria volontà di aderirvi con modi e termini previsti dalle disposizioni in esame.

Ulteriore novità, introdotta con la legge di conversione, è la possibilità di poter accedere alla definizione agevolata anche per i debitori che abbiano presentato istanza per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla Legge 27 gennaio 2012, n. 3 prevedendo, con il nuovo comma 9-ter, che nelle proposte di accordo o nel piano del consumatore presentate nell'ambito della citata procedura i debitori possono estinguere il debito verso gli Agenti della riscossione senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'art. 27, comma 1, del D.Lgs. 46/1999, ma procedendo al pagamento del debito, anche falcidiato, secondo termini e modalità nel decreto di omologazione e quindi ponendo una deroga rispetto alle tempistiche fissate per tutti gli altri debitori.

Il decreto, poi, dopo aver elencato i carichi affidati agli agenti della riscossione per i quali non è possibile procedere alla definizione agevolata e aver analiticamente indicato che cosa accade a seguito del pagamento delle somme oggetto di definizione, al successivo ed ultimo comma 13 ha infine stabilito che, a seguito della definizione agevolata da parte di debitore sottoposto a procedura concorsuale disciplinata dalla Legge Fallimentare, alla somma così definita si applichi la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli artt. 111 e 111-bis della Legge Fallimentare.

Legittimazione alla presentazione della domanda di adesione alla definizione agevolata

Come sopra riportato, la possibilità per il debitore di accedere alla procedura di definizione agevolata richiede che lo stesso depositi apposita domanda.

Il debitore deve dunque manifestare la propria volontà di aderire alla definizione in esame che, dalla lettura della disposizione, non pare revocabile, ma solo emendabile.

In tale dichiarazione il debitore dovrà poi indicare se intende procedere al pagamento in un'unica soluzione o mediante la rateazione sopra illustrata, nonché l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i ruoli per i quali si chiede la definizione agevolata con rinuncia al relativo contenzioso.

Per quanto riguarda i debitori sottoposti a procedure concorsuali, ci si chiede chi sia il soggetto legittimato a presentare detta dichiarazione.

Per quanto riguarda il fallimento, pochi dubbi sorgono in merito al fatto che il soggetto legittimato sia il Curatore Fallimentare, previa autorizzazione del Comitato dei creditori (se nominato) o del Giudice Delegato (essendo assimilabile la dichiarazione di voler aderire alla definizione agevolata ad un atto transattivo).

Nel caso di concordato preventivo, invece, occorre distinguere.

Nel concordato preventivo, prima del deposito del piano, si ritiene che la legittimazione spetti al debitore previo parere, se nominato, del Commissario Giudiziale e autorizzazione del Tribunale.

Dopo l'omologa, invece, nel concordato in continuità la legittimazione spetterà sempre al debitore (previo parere del Commissario Giudiziale e/o autorizzazione del tribunale secondo quanto prescritto nel decreto di omologazione), mentre nel concordato liquidatorio legittimato alla presentazione della domanda sarà il Liquidatore Giudiziale previo parere del Commissario Giudiziale e del Comitato dei creditori.

Trattamento dei crediti degli agenti della riscossione

Per i debitori soggetti a procedure concorsuali i crediti degli Enti affidati agli Agenti della riscossione hanno diverso trattamento in funzione della natura e del grado che al credito oggetto di riscossione gli viene accordato dal codice civile.

I carichi di ruolo trasmessi agli Agenti della riscossione, infatti, possono avere ad oggetto diverse tipologie di crediti (imposte, tasse, tributi, contributi, sanzioni) in funzione delle quali varia il titolo e il grado di privilegio accordato dalla legge. A livello concorsuale differente trattamento ha il credito affidato agli Agenti della riscossione e il credito dell'Agente della riscossione per la sua attività.

Il credito degli Agenti della riscossione, invece, per giurisprudenza e prassi maggioritaria, salvo le precisazioni di seguito esposte, ha natura chirografaria o privilegiata a seconda dell'attività effettivamente posta in essere dall'Agente della riscossione al momento dell'apertura del concorso.

Si ritiene – infatti – che il credito per aggio, diritti e spese, in caso di fallimento, non sia opponibile alla procedura qualora l'attività degli Agenti della riscossione sia stata svolta in epoca successiva all'apertura del concorso dei creditori (Cass. 15 marzo 2013 n. 6646). Se invece i carichi di ruolo siano antecedenti alla declaratoria di fallimento nel caso in cui l'Agente della riscossione abbia posto in essere, prima del fallimento, delle procedure esecutive o vi sia comunque intervenuto il privilegio accordato al credito si estende alle spese ordinarie per l'intervento nel processo di esecuzione ex art. 2479 cod. civ.

Nel caso in cui, invece, l'Agente della riscossione non abbia posto in essere alcuna attività esecutiva prima della dichiarazione di fallimento ma, prima dell'apertura del concorso, abbia proceduto alla notifica della cartella di pagamento, il credito per aggi e gli altri diritti di riscossione verranno ammessi al passivo in via chirografaria, in quanto, per giurisprudenza maggioritaria, “l'aggio costituisce il compenso spettante al concessionario esattore per l'attività svolta su incarico e mandato dell'ente impositore, ed il relativo credito non muta la sua natura di corrispettivo per un servizio reso in base al soggetto (contribuente, ente impositore o entrambi "pro quota") a carico del quale, a seconda delle circostanze, è posto il pagamento. Ne deriva che, in sede di accertamento al passivo dei crediti insinuati dal concessionario, il credito per aggio non può in alcun modo essere considerato inerente al tributo riscosso e non è, pertanto, assistito dal relativo privilegio” (Cass. 23 dicembre 2015 n. 25932; in senso conforme: Cass. 3 aprile 2014, n. 7868).

Differente trattamento dei crediti degli agenti della riscossione nelle procedure concorsuali a seguito di adesione alla definizione agevolata

Come sopra illustrato, con il decreto in esame è stato stabilito che, a seguito della definizione agevolata, i crediti dell'Agente della riscossione dovranno essere soddisfatti in via prededuttiva. È stata quindi introdotta una prededuzione legale di detti crediti.

Come noto, ai sensi dell'art. 111, come novellato dal D. Lgs. 9 gennaio 2006, le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono erogate in primo luogo “per il pagamento dei crediti prededucibili”.

Il secondo comma codifica due categorie di crediti e ne chiarisce la natura, statuendo che sono considerati prededucibili “quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge” e quelli “sorti in occasione e in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge”.

La prima categoria (tipica) fa dipendere la qualifica di prededucibilità di un credito dall'esistenza di una specifica disposizione normativa, che faccia esplicito riferimento o rinvio allo stesso art. 111 o che attribuisca espressamente tale qualifica.

Al contrario, la seconda categoria presuppone l'accertamento giudiziale sotto il profilo cronologico e teleologico di detto credito.

La prededuzione è una modalità di pagamento che, al fine di assicurare il soddisfacimento dei crediti, prevede che l'attivo della procedura sia destinato al pagamento di tali crediti prima del compimento di ogni altra operazione (M. Ferro, La Legge Fallimentare, Cedam, Padova).

Il successivo art. 111-bis l.fall., invece, descrive le modalità di accertamento e soddisfo dei crediti prededuttivi stabilendo al quarto ed ultimo comma che “se l'attivo è insufficiente, la distribuzione deve avvenire secondo i criteri della graduazione e della proporzionalità, conformemente all'ordine assegnato dalla legge”.

Quindi, a seguito dell'adesione alla procedura in esame, i crediti degli Agenti della riscossione, compresi quelli che normalmente hanno natura chirografaria (aggio e interessi, salvo i peculiari casi sopra illustrati) a seguito dell'adesione, dovranno essere soddisfatti in via prededuttiva e per intero.

Il mancato pagamento integrale dell'importo definito determina il venir meno della definizione stessa e la possibilità dell'Agente della riscossione di richiedere il pagamento dell'importo originariamente dovuto (e quindi anche delle sanzioni e interessi di mora).

Brevi riflessioni critiche

A seguito della definizione agevolata i crediti degli Agenti della riscossione dovranno essere soddisfatti in via prededuttiva sia nel fallimento sia nelle procedure concorsuali c.d. minori, essendo stata introdotta una previsione in grado di alterare le legittime aspettative dei creditori che, a fronte della decisione del debitore di aderire alla definizione agevolata, potrebbero vedere sacrificate le loro aspettative di soddisfacimento.

Non solo. Sotto il profilo dell'equità normativa vi sono perplessità per il differente trattamento imposto a livello normativo tra le procedure concorsuali disciplinate dalla Legge Fallimentare e la procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, atteso che, stante il mancato richiamo della stessa nel comma 13 del medesimo art. 6, nel caso di debitore soggetto a procedura concorsuale disciplinata dalla Legge Fallimentare, che intenda aderire alla definizione agevolata, il relativo credito dovrà essere soddisfatto in via prededuttiva, mentre il debitore che abbia presentato un'istanza per l'accesso alla procedura da sovraindebitamento, in caso di adesione alla procedura agevolata, potrà soddisfare il relativo credito secondo termini e modalità previste nella proposta di accordo o di piano del consumatore e quindi anche falcidiando l'importo dovuto a seguito della definizione.

In conclusione

Forse, per quanto riguarda i debitori sottoposti a procedure concorsuali, sarebbe stato auspicabile prevedere anche per costoro, parimenti ai debitori che hanno presentato istanza per l'accesso alla procedura di sovraindebitamento, di poter provvedere al pagamento del debito anche falcidiato, secondo le modalità e nei tempi previsti dalla relativa procedura.

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