Subentro del curatore nel preliminare e cancellazione dell’ipoteca iscritta

La Redazione
15 Febbraio 2017

In tema di vendita fallimentare trova sempre applicazione l'art. 108, comma 2, l.fall.: con la conseguente cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione ed ammissione del creditore ipotecario al concorso, con rango privilegiato sull'intero prezzo pagato, incluso l'acconto versato al venditore in bonis.

In tema di vendita fallimentare trova sempre applicazione l'art. 108, comma 2, l.fall.: con la conseguente cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione ed ammissione del creditore ipotecario al concorso, con rango privilegiato sull'intero prezzo pagato, incluso l'acconto versato al venditore in bonis.

Il caso. Una S.r.l. stipulava un contrattopreliminare di compravendita avente ad oggetto un immobile ad uso abitativo. Successivamente il Tribunale dichiarava il fallimento della società ed il curatore informava i creditori ipotecari della volontà di dar seguito al contrattopreliminare, rientrante nell'ambito di applicazione dell'art. 72, ultimo comma, l.fall., con cancellazione delle iscrizioni ipotecarie. Con successivo decreto, il Tribunale rigettava il reclamo proposto da una Banca, creditrice ipotecaria, avverso il provvedimento con cui il giudice delegato aveva prefigurato, all'esito del pagamento del prezzo dagli acquirenti, la cancellazione delle ipoteche iscritte sull'immobile. Successivamente, il Tribunale rigettava il successivo reclamo della banca, ritenuta l'inammissibilità del gravame – che riproponeva censure già esposte nel precedente reclamo e disattese - nonché, nel merito, l'applicazione dell'art. 108, comma 2, l.fall. relativamente all'effetto purgativo susseguente alla compravendita dell'immobile in sede fallimentare. Avverso tale provvedimento la Banca proponeva ricorso straordinario per cassazione.

Alle vendite fallimentari si applica l'art. 108, comma 2, l.fall.. I Giudici della Suprema Corte rigettavano il ricorso e, sul punto, affermavano che In tema di vendita fallimentare - non importa se attuata in forma contrattuale, e non tramite esecuzione coattiva - trova applicazione l'art. 108, comma 2, l.fall.: con la conseguente cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione ed ammissione del creditore ipotecario al concorso, con rango privilegiato sull'intero prezzo pagato, incluso l'acconto versato al venditore in bonis (e quindi, con perfetta equivalenza, sotto questo profilo, ad una vendita nelle forme dell'esecuzione forzata)”.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.