Il regime delle spese in caso di revoca del fallimento

Luigi Amendola
13 Marzo 2017

La disposizione dell'art. 147 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (T.U. Spese di Giustizia) deve essere interpretata - al fine del regolamento delle spese della procedura fallimentare - non nel senso puramente letterale bensì in modo costituzionalmente orientato, potendo ricomprendere nel suo ambito applicativo anche le società, senza alcuna distinzione con le persone fisiche.
Massima

La disposizione dell'art. 147 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (T.U. Spese di Giustizia) deve essere interpretata - al fine del regolamento delle spese della procedura fallimentare - non nel senso puramente letterale bensì in modo costituzionalmente orientato, potendo ricomprendere nel suo ambito applicativo anche le società, senza alcuna distinzione con le persone fisiche.

Il caso

Una società ricorre al Tribunale, ex art. 26 l. fall., avverso il provvedimento reso dal Giudice Delegato che aveva liquidato ed autorizzato il pagamento delle spese della procedura fallimentare apertasi nei confronti della medesima società e che si era concluso con la revoca della sentenza di fallimento disposta ex art. 18 l. fall. dalla competente Corte di Appello.

La società ricorrente, tornata in bonis, si duole della circostanza che le spese della procedura fallimentare siano state poste a suo carico nonostante la intervenuta revoca del fallimento ed in violazione, quindi, degli artt. 18 l. fall. e 147 del D.P.R. 30/05/2002, n. 115.

Questioni giuridiche

La questione giuridica decisa dal Tribunale di Como involge il problema del soggetto passivamente legittimato al pagamento delle spese della procedura fallimentare per la ipotesi di revoca del fallimento la cui dichiarazione non sia stata conseguenza di un comportamento del debitore, persona fisica, che abbia dato causa alla dichiarazione stessa, né di un comportamento del creditore istante il quale non abbia subito condanna al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. per avere chiesto la dichiarazione di fallimento con colpa.

Entrambe le ipotesi, invero, sono espressamente previste dall'art. 147 del D.P.R. 30/05/2002, n. 115 (T.U. Spese di Giustizia), norma rubricata “Recupero delle spese in caso di revoca del fallimento”, che ha abrogato l'art. 21 l. fall., il quale in precedenza regolava la materia e che già era stato dichiarato incostituzionale dalla Corte Cost. con decisione 6 marzo 1975, n. 46 nella parte in cui, in caso di revoca della dichiarazione di fallimento, poneva le spese della procedura e il compenso del curatore a carico del debitore che l'aveva subita senza che ne ricorressero i presupposti e senza avervi dato causa con il suo comportamento.

L'art. 147 del citato d.P.R., recependo il decisum della Corte Costituzionale, ha disposto che "in caso di revoca della dichiarazione di fallimento, le spese della procedura fallimentare e il compenso del curatore sono a carico del creditore istante, se condannato ai danni per aver chiesto la dichiarazione di fallimento con colpa; sono a carico del fallito persona fisica, se con il suo comportamento ha dato causa alla dichiarazione di fallimento".

E' pertanto a tale norma che occorre fare riferimento, atteso che l'art. 18 della legge fallimentare non individua i soggetti tenuti al pagamento di dette somme.

L'ultimo comma dell'art. 18 l. fall., infatti, si limita ad indicare l'organo deputato alla liquidazione delle spese relative alla procedura fallimentare in caso di revoca della sentenza di fallimento ed anche ad individuare il tipo di impugnazione possibile, ma non individua i soggetti tenuti al pagamento di dette somme.

E, per vero, la lacuna non viene colmata nemmeno dall'art. 147 del T.U. Spese di Giustizia, il quale, a sua volta, si limita a disciplinare la sola ipotesi in cui il debitore che abbia indotto in errore il Tribunale sulle cause del fallimento sia una persona fisica nonché l'ipotesi in cui sia stato il creditore istante ad essere condannato ai danni per avere chiesto la dichiarazione di fallimento con colpa.

Nulla dice la norma per la ipotesi in cui, come nel caso deciso dal Tribunale di Como, il debitore tornato in bonis sia una società commerciale con personalità giuridica.

Precedentemente, ovvero prima della entrata in vigore del d.P.R. n. 115/2002, la disciplina delle spese di Giustizia in ambito fallimentare era regolata dagli artt. 21 e 91 l. fall.

Il primo, al comma terzo, come già accennato, poneva il pagamento delle spese di procedura e il compenso del curatore a carico del creditore istante, se condannato ai danni per avere chiesto la dichiarazione di fallimento con colpa. In caso contrario la norma prevedeva che il curatore potesse ottenere il pagamento “in tutto o in parte, secondo le modalità stabilite dalle speciali norme vigenti per l'attribuzione di compensi ai curatori che non poterono conseguire adeguate retribuzioni”.

L'art. 91 della l. fall., poi, prevedeva che, in mancanza del danaro occorrente, le spese giudiziali fossero “anticipate dall'erario e poi recuperate mediante prelievo delle somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo”.

La soluzione offerta dalla sentenza in commento

Con la decisione in commento il Tribunale Fallimentare di Como offre una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 147 del Testo Unico Spese di Giustizia ritenendo che, in ordine al pagamento delle spese di procedura, una responsabilità del solo debitore persona fisica e non anche società con o senza personalità giuridica si porrebbe in contrasto con i principi di uguaglianza e ragionevolezza disciplinati dall'art. 3 della Costituzione.

Chiarisce il Collegio che, se si applicasse la interpretazione letterale dell'art. 147 del d.P.R. 115/2002 in caso di revoca del fallimento di una società le spese non graverebbero mai sul debitore, non essendo una persona fisica.

Ed allora occorre, conformemente al canone ermeneutico più volte enunciato dalla Corte Costituzionale (arg. ex Corte cost. n. 1/2009) che “tra più significati possibili si preferisca quello conforme a Costituzione”.

Ed invero, non sarebbe conforme ai principi di uguaglianza e ragionevolezza espressi dall'art. 3 della Costituzione differenziare il regime delle spese nel caso di fallimenti di persone fisiche e di società.

Argomenta, inoltre, il Collegio che, diversamente opinando, le spese della procedura dovrebbero ricadere in carico all'Erario, “realizzandosi per l'effetto, oltre che innegabili disfunzioni nella gestione delle procedure, anche un aggravio del bilancio dello Stato in violazione dell'art. 81 Cost”.

La decisione in commento, inoltre, entrando nel merito della questione sottoposta al Collegio, sanziona il comportamento tenuto dalla società reclamante dinanzi al Giudice di prime cure, non avendo “fornito alcun elemento che consentisse di escludere la sussistenza dei parametri soggettivi e oggettivi presupposti dalla legge per l'apertura della procedura concorsuale”

In sostanza attribuisce le spese della procedura alla reclamante società, atteso che il fallimento è stato determinato dal proprio comportamento negligente attivo ed omissivo.

Negli stessi termini, si è espresso il Tribunale di Udine, richiamato dal Collegio Comasco, con sentenza 22 maggio 2009.

Anche il Collegio Udinese è entrato nel merito della fattispecie sottopostagli sanzionando il comportamento processuale della società reclamante e statuendo che fallimento era stato determinato dal suo negligente comportamento sì che le spese della procedura e del curatore dovevano essere poste a suo carico.

Diversamente, la Cassazione ha più volte affermato il principio per cui si deve porre a carico dell'amministrazione dello Stato, quale “titolare delle situazioni onerose connesse all'esplicazione di una attività pubblicistica”, l'obbligo giuridico della corresponsione del compenso dovuto per legge, e ritualmente determinato dagli organi competenti al soggetto che ha prestato un munus publicum. In tali termini cfr. la sentenza n. 12349 del 6 novembre 1999 secondo cui “nella ipotesi di revoca della sentenza dichiarativa di fallimento, in assenza di estremi di responsabilità a carico del creditore istante per aver chiesto la dichiarazione di fallimento con colpa, il compenso dovuto al curatore - dato il carattere di officiosità della procedura fallimentare - deve essere posto a carico dell'amministrazione dello Stato”.

Tale decisione è stata successivamente confermata dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 4096 del 21 febbraio 2007 arrivandosi a consolidare il principio secondo il quale è l'amministrazione dello Stato che si deve fare carico del pagamento del compenso dovuto per legge al soggetto che ha prestato un munus publicum.

Il principio è stato recentemente recepito dal Tribunale di Milano che, con sentenza del 19 luglio 2012, ha ritenuto lo Stato “quale soggetto responsabile delle spese del fallimento revocato in una ipotesi “acefala” di responsabilità per la dichiarazione di fallimento - laddove non sia individuabile un soggetto privato che abbia con colpa dato luogo alla dichiarazione di fallimento – non potendosi ritenere che in questo caso non sussista l'obbligazione di pagamento di tale compenso (e quindi non sussista il soggetto obbligato) trattandosi di procedura avente connotazione officiosa per la quale la remuneratività dell'operato del curatore è stata riconosciuta da Corte cost. n. 174/06)”.

Ad identica soluzione è approdato anche il Tribunale di Sulmona con sentenza del 12 maggio 2011, statuendo che “In caso di revoca di un fallimento la cui dichiarazione non sia conseguenza di un comportamento del debitore che abbia indotto il giudice in errore circa la sussistenza dei presupposti dello stesso, né di un comportamento colposo del creditore, le spese della procedura ed il compenso del curatore sono a carico dell'Erario”.

Osservazioni

La sentenza in commento si discosta dalla Giurisprudenza di legittimità ed anche da quella di merito che, come evidenziato innanzi, individuano nell'Erario il soggetto responsabile delle spese del fallimento revocato per la ipotesi singolare in cui il fallimento sia stato revocato senza colpa del creditore istante o del debitore fallito, persona fisica.

Ciononostante il decisum è convincente.

Tanto, non solo perché il Collegio comasco ha offerto una decisone costituzionalmente orientata al rispetto dei principi di uguaglianza e ragionevolezza ex art. 3 della Costituzione, ma perché nel merito ha fondato la propria decisione sul fatto che la società debitrice si era resa responsabile degli oneri che dalla dichiarazione di fallimento erano derivati, “essendo incorsa in comportamenti che hanno indotto il giudice nell'errato convincimento della esistenza degli estremi necessari per la dichiarazione successivamente revocata”.

Diversamente argomentando la debitrice reclamante avrebbe goduto di benefici ingiustificati a danno della collettività pure in una caso in cui non vi era alcuna ragione ostativa alla equiparazione, al solo scopo del pagamento delle spese della procedura fallimentare, tra persona fisica e società.

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