Legittimazione agli accordi di ristrutturazione degli intermediari finanziari: la natura dell’istituto

20 Marzo 2017

Gli accordi di ristrutturazione dei debiti non hanno natura di procedura concorsuale in quanto: 1) non è ravvisabile un provvedimento giudiziale di apertura; 2) è assente un organo deputato alla gestione della procedura; 3) non si realizza l'apertura del concorso fra i creditori; 4) non risulta operante un rigoroso meccanismo di rispetto della par condicio creditorum; 5) non è ravvisabile uno spossessamento dell'imprenditore; 6) non si crea alcuna soluzione di continuità tra crediti “anteriori” e crediti “posteriori”.
Massima

Gli accordi di ristrutturazione dei debiti non hanno natura di procedura concorsuale in quanto: 1) non è ravvisabile un provvedimento giudiziale di apertura; 2) è assente un organo deputato alla gestione della procedura; 3) non si realizza l'apertura del concorso fra i creditori; 4) non risulta operante un rigoroso meccanismo di rispetto della par condicio creditorum (ed anzi l'accordo opera in senso quasi opposto); 5) non è ravvisabile uno spossessamento dell'imprenditore; 6) non si crea alcuna soluzione di continuità tra crediti “anteriori” e crediti “posteriori” (operando semmai la distinzione fra creditori aderenti e creditori non aderenti).

Non avendo gli accordi natura di procedura concorsuale, va riconosciuta la legittimazione ad accedervi dei fondi chiusi, gestiti da SGR.

Il caso

Al Tribunale di Milano viene presentata da una SGR (ma “in nome e per conto” di un fondo comune d'investimento immobiliare chiuso) ricorso per l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-septies l.fall. Nel corso del procedimento anche l'unico creditore finanziario che era rimasto estraneo aderisce all'accordo e il proponente modifica l'originaria domanda, chiedendo l'omologazione degli accordi secondo il modello ordinario dell'art. 182-bis l.fall. Il decreto conclusivo del procedimento esamina una serie di questioni, le risolve favorevolmente, e pronunzia l'omologazione dell'accordo.

Le questioni giuridiche e la soluzione

La questione che certamente merita maggiore attenzione, sia perché risulta edito un solo precedente giurisprudenziale, sia perché si lega, strettamente, al più ampio tema della natura degli accordi di ristrutturazione dei debiti, è quella dell'accesso agli accordi ad opera di una SGR (o di un fondo d'investimento), e, più in generale, di banche ed intermediari finanziari. Per la soluzione della questione, il tribunale si è addentrato nell'esame del tema della natura degli accordi di ristrutturazione, e cioè se essi costituiscano una procedura concorsuale ovvero se debba tenersi fermo l'orientamento giurisprudenziale compatto, secondo cui l'istituto ha natura squisitamente negoziale.

Doverosamente si segnala che il provvedimento esamina anche un'altra serie di questioni, alcune incidentalmente, altre ex professo; tra le prime, l'ammissibilità di chiedere l'omologazione di un accordo del genus ordinario, avendo introdotto il procedimento secondo il modello degli accordi con creditori finanziari; se le sottoscrizioni degli accordi debbano essere autenticate; se, non essendolo, sia ammissibile la sanatoria, con autenticazioni successive; se il piano degli accordi possa presentare una struttura per fasi, in cui l'esecuzione delle successive sia condizionata dall'attuazione delle precedenti; quanto alle seconde: quale sia l'ampiezza dell'oggetto del giudizio del tribunale in sede di decisione circa l'omologazione degli accordi, in particolare per quanto attiene all'attuabilità degli accordi; quale sia il grado di probabilità che possa legittimamente pretendersi, nel caso di piani che prevedano tempi estesi di realizzazione; ed, infine, se i fondi chiusi d'investimento possano ritenersi muniti di legittimazione processuale autonoma rispetto alle società di gestione del risparmio dagli stessi gestiti.

Circa la prima questione, aderendo, nello specifico, all'unico precedente edito (Trib. Bologna 17 novembre 2011, decr., in Fall., 2012 e in Fall., 2012 - s.m.) e, in termini generali, all'orientamento praticamente univoco della giurisprudenza circa la natura squisitamente negoziale degli accordi – la decisione perviene ad affermare la possibilità, per un fondo chiuso (di cui riconosce non solo l'autonomia patrimoniale, ma anche vera e propria soggettività giuridica), di accedere agli accordi, non ostandovi né l'art. 80 TUB nè l'art. 57 TUF, disposizioni, entrambe, che limitano l'accesso delle banche e degli altri intermediari finanziari a procedure concorsuali diverse da quelle (di liquidazione coatta amministrativa) previste dalla legislazione speciale. In motivazione, il tribunale affronta preliminarmente la questione se gli accordi siano una procedura concorsuale e, pur dato atto che l'istituto è stato interessato da una serie di modifiche normative che potrebbero interpretarsi in senso favorevole a tale soluzione, e pur avendo esaminato le tesi, di dottrina, a sostegno di detta lettura, perviene ad aderire all'opposto orientamento giurisprudenziale consolidato, sulla base di una serie di argomenti che possono riassumersi nella mancanza di un decreto di apertura, nel difetto di organi della procedura, nel fatto che il debitore non è spossessato del suo patrimonio, nella circostanza che non è minimamente assicurata la par condicio creditorum, e, infine, nel rilievo che l'inibitoria delle azioni esecutive e cautelari è garantita per un periodo di tempo limitato e cessa, de iure, allo spirare del termine, indipendentemente dalla conclusione del procedimento.

Osservazioni

Va doverosamente dato atto al tribunale di aver svolto, prima di arrivare a prendere posizione, un attento scrutinio degli argomenti invocati da quella parte della dottrina che sostiene la natura di procedura concorsuale degli accordi. In particolare, segnaliamo con immodesta soddisfazione che nella decisione viene fatta menzione della tesi, che già avevamo sostenuto nel 2012, dell'esistenza di un “vincolo d'indisponibilità relativa” sul patrimonio del debitore, da intendersi nel senso che se il debitore, formalmente, in pendenza del procedimento, è astrattamente legittimato a compiere qualsiasi atto, anche di straordinaria amministrazione, ciò non di meno tutti quegli atti che non siano riconducibili al piano e che possano pregiudicare l'attuabilità dello stesso, non possono reputarsi ammissibili, dando titolo ai creditori – tanto non aderenti che aderenti – e a qualsiasi altro interessato di opporsi e costituendo motivo, per il tribunale, per denegare l'omologazione degli accordi.

In realtà, premesso che il tema è senza dubbio complesso, si fatica a comprendere come la questione venga regolarmente affrontata secondo un metodo induttivo, che dalle manifestazioni esteriori ricava il principio, senza che mai sia affrontata la questione vera e propria, che dovrebbe essere quella di enucleare, previamente, la definizione di procedura concorsuale, per verificare se, poi, questo o quell'istituto ne presenti le caratteristiche.

Vengono invocati solitamente più elementi ostativi alla classificazione degli accordi come una procedura concorsuale. Si osserva che difetta un provvedimento di apertura; che non sono previsti organi del procedimento; che non vi è alcuna regolazione concorsuale del dissesto (nel senso che non tutti i creditori ne sono coinvolti); che manca un'organizzazione del ceto creditorio come collettività; che il controllo dell'impresa rimane in capo all'imprenditore, che ne resta il dominus, privo di qualsiasi controllo. Viene, poi, sottolineato che negli accordi non è rispettato il principio di parità di trattamento; che l'avvio del procedimento non limita il potere del debitore di disporre del suo patrimonio; che i pagamenti non sono soggetti ad alcun regime particolare; che gli atti costitutivi di diritti di prelazione (fatta eccezione per la fase anticipatoria) non incontrano limiti di sorta. Si osserva ancora che l'istituto si basa fondamentalmente su accordi individuali; che difetta la possibilità di propagare gli effetti ai creditori che non aderiscano, in senso esattamente opposto a quella che è la regola del concordato preventivo; e che la stessa presenza di creditori estranei agli accordi avvalora la tesi della non universalità della procedura; infine, che l'accordo di ristrutturazione è astrattamente idoneo a rimuovere la crisi anche in assenza di omologazione del tribunale.

Ma è un dato di fatto che praticamente tutti gli Autori, i quali negano la natura di procedura concorsuale degli accordi, individuano una serie di regole, presupposti e caratteristiche che escluderebbero l'istituto dal novero delle procedure concorsuali, senza mai fornire una precisa definizione di che s'intenda per “procedura concorsuale”.

A chi scrive pare, allora, che, per pervenire ad enucleare tale nozione, sia necessario coglierne gli elementi differenziatori rispetto alle procedure che non possono definirsi concorsuali.

Ora, se ben si considera, ciò che differenzia le esecuzioni individuali rispetto alle procedure concorsuali sono fondamentalmente tre caratteristiche:

  • l'universalità (sia in senso oggettivo che in senso soggettivo), vale a dire la presenza di una disciplina che mira a regolare la crisi in maniera complessiva, e cioè con un risultato che interessi l'intero patrimonio del debitore e tutti i creditori;
  • la giurisdizionalità, e cioè la previsione di un controllo giudiziale, in ordine alla correttezza del procedimento, che riguardi tutti indistintamente i creditori (sia pure con possibili trattamenti non omogenei);
  • l'esclusività, nel senso dell'inammissibilità dell'instaurazione ovvero della prosecuzione di altre procedure esecutive – individuali o collettive – in pendenza di una procedura concorsuale.

Ebbene, tutte e tre tali caratteristiche sono presenti negli accordi.

Infatti, è ben vero che il nucleo dell'istituto si fonda in una serie di patti individuali con i singoli creditori; ma tali negozi s'inseriscono in un piano che ne costituisce funzionalmente il presupposto indefettibile e tale piano deve consentire l'integrale adempimento delle obbligazioni del debitore nei confronti di tutti i creditori, in generale, e dei creditori estranei, in particolare; il procedimento e la soluzione della crisi sono sottoposti al controllo del giudice; pendendo il procedimento, non sono ammesse azioni cautelari né esecutive né l'acquisto di titoli di prelazione (se non concordati).

Tornando alle tre caratteristiche sopra individuate, si può ben dire che:

  • gli accordi, destinati a una regolazione complessiva della situazione di crisi, involgono la totalità dei rapporti facenti capo all'imprenditore e quindi tutti i creditori: sia gli aderenti che gli estranei dovranno essere soddisfatti, i primi secondo le intese raggiunte, i secondi, integralmente;
  • gli accordi sono soggetti ad una verifica da parte dell'autorità giudiziaria, cui è demandato il controllo di regolarità della procedura, nell'interesse indistintamente di tutti i creditori;
  • infine, la pendenza degli accordi è ostativa all'instaurazione di altre procedure, siano queste procedure esecutive individuali, siano altre procedure concorsuali.

Occorre prestare particolare attenzione ad uno specifico riflesso di tale costruzione: che la regolazione complessiva della crisi riguardi l'intero patrimonio del debitore non significa, necessariamente, che in tanto possa parlarsi di procedura concorsuale, in quanto la totalità dei beni del debitore sia liquidata.

Che non necessariamente il patrimonio del debitore debba essere sottoposto a una procedura liquidatoria già può constatarsi se si pone mente alla circostanza che, ancor prima della riforma del 2005, la legge espressamente prevedeva il concordato per garanzia, nel quale la soddisfazione dei creditori interveniva attraverso l'assunzione dell'obbligo, ad opera di un garante, di adempiere i debiti concordatari secondo i termini della proposta avanzata. In linea concreta, molto spesso ciò si accompagnava a negozi traslativi dell'intero patrimonio del debitore a favore del garante o di terzi; ma ciò non accadeva necessariamente e il concordato poteva attuarsi con l'assunzione dell'obbligo del garante di adempiere gli impegni presi con i creditori, conservandosi all'imprenditore il suo patrimonio o parte dello stesso.

In generale, gli argomenti invocati dai sostenitori della tesi negativa non reggono ad una disamina approfondita.

Essi si riferiscono, in parte, a caratteristiche delle procedure concorsuali che, ad un più attento esame, o si presentano in modo diverso da quello preteso oppure, in realtà, non possono affermarsi almeno in termini assoluti; per la restante parte, non assumono rilievo decisivo per contraddistinguere le procedure concorsuali rispetto ad altre procedure od istituti.

In primo luogo, consideriamo l'argomento dell'indisponibilità del patrimonio che colpirebbe l'imprenditore nelle procedure concorsuali, ma non negli accordi.

Se nel concordato preventivo si attua quel fenomeno che va comunemente sotto il nome di spossessamento attenuato, è legittimo ritenere che, anche negli accordi, sia pure in termini diversi, possa affermarsi un regime non troppo dissimile, che abbiamo già definito (con terminologia richiamata anche nella decisione che si annota) d'indisponibilità relativa del patrimonio dell'imprenditore.

In tal senso, varrà la pena osservare che, se è vero che nessuna norma vieta all'imprenditore di compiere atti di disposizione del patrimonio durante il procedimento per l'omologazione degli accordi, (la revisione del 2012 ha esteso il divieto di acquisire titoli di prelazione alla fase definitiva, ma solo a patto che non siano concordati), va considerato implicitamente vietato il compimento, da parte dell'imprenditore, di atti che non siano in esecuzione degli accordi o comunque non coerenti al piano agli stessi sotteso.

Il divieto del compimento di tali atti (e l'implicita sanzione del diniego dell'omologazione da parte del tribunale, prima; e delle possibili azioni di annullamento o di risoluzione per inadempimento da parte dei creditori aderenti, poi) può desumersi abbastanza agevolmente se si tiene conto che il compimento da parte dell'imprenditore di atti non previsti dagli accordi e dal piano rappresenterebbe una violazione del diritto di difesa dei creditori e di tutti i legittimati all'opposizione, che sarebbero privati della possibilità di sollevare questioni in relazione ad atti che, sulla base degli accordi, del piano e della relazione, non erano affatto previsti (si pensi, in particolare, ad atti che fossero compiuti dopo la scadenza del termine di trenta giorni dalla pubblicazione, allorquando il termine per la proposizione dell'opposizione già è decorso); del pari, il compimento di atti difformi rispetto al piano (ivi compresi pagamenti di debiti, anteriori o successivi) determinerebbe una modificazione della condizione economico patrimoniale dell'imprenditore, impedendo, nella sostanza, al tribunale di poter assumere valutazioni corrette in ordine all'attuabilità del piano, in particolare per quanto riguarda l'integrale pagamento degli estranei.

Quanto alla mancanza di un provvedimento di apertura, di un commissario giudiziale (o di organi della procedura), di un'adunanza dei creditori, etc., sembrano rilievi che dipendono dallo schema procedimentale del concordato preventivo (come pure del fallimento).

Che un provvedimento giurisdizionale di apertura sia necessario affinché si possa affermare che si è in presenza di una procedura concorsuale è contraddetto dalla disciplina di alcune procedure cc.dd. amministrative, che prendono avvio da provvedimenti dell'autorità ministeriale.

E, ancorché non siano previsti, negli accordi, provvedimenti di apertura del procedimento, pure il tribunale deve compiere una verifica sommaria dei requisiti formali della domanda e della completezza e regolarità degli allegati alla stessa.

Tale controllo, ancorché non espressamente previsto dalla norma, può desumersi dall'esplicita previsione, contenuta nell'art. 182-bis, comma 7, l.fall. per la fase anticipatoria, della verifica preliminare da parte del tribunale. Non avrebbe invero senso prevedere un simile adempimento per la fase preventiva e non per il procedimento per l'omologazione degli accordi.

Quanto al difetto di organi, prescindendo dalle perplessità di una tesi che attribuisce alle procedure caratteristiche antropomorfiche, certo, negli accordi non ci sono curatori, né commissari, né liquidatori; ma compiti rilevantissimi sono attribuiti al tribunale, cui è demandato un controllo assai penetrante, a partire dalla verifica preliminare della completezza della documentazione, per proseguire con la facoltà di concedere termini per l'integrazione delle produzioni documentali, cui fa naturalmente seguito un'ulteriore verifica circa i requisiti formali per l'avvio del procedimento, e così via, dovendosi menzionare il potere di acquisire, anche d'ufficio, prove, di disporre consulenze tecniche in corso di procedimento, ricorrendo ad ausiliari nell'accordo con creditori finanziari; e, infine, di vagliare – con un controllo definito di legalità sostanziale – la completezza dell'attestazione, la correttezza dell'iter logico seguito e, infine, la ricorrenza dei presupposti di legge per l'omologazione degli accordi.

Nuovi e rilevanti compiti sono stati attribuiti al tribunale con la revisione del 2012 e con la riforma del 2015, sia quanto ai finanziamenti in corso di procedura, sia con riguardo ai pagamenti dei crediti anteriori.

Quanto all'adunanza dei creditori, non pare che la previsione di un simile istituto sia ontologicamente necessario per potersi parlare di procedura concorsuale. Tra le procedure di composizione delle crisi del sovraindebitamento, espressamente definite dalla legge speciale procedure concorsuali, il piano del consumatore non prevede certamente alcuna adunanza dei creditori; questi ultimi, poi, nemmeno hanno facoltà di esprimere il loro voto circa la proposta formulata dal debitore.

Infine, la par condicio creditorum.

Non sempre, non necessariamente, non indefettibilmente, in tutte le procedure concorsuali il principio di parità di trattamento dei creditori è rispettato: nel concordato preventivo, la regola secondo cui è possibile, a determinate condizioni, dettate dall'art. 182-quinquies l.fall., ammettere il pagamento integrale di crediti anteriori, quale che ne sia il rango, è una palese violazione della regola della parità di trattamento dei creditori; egualmente, altra ipotesi in cui si ammette il mancato rispetto del principi della par condicio si verifica nel caso in cui si preveda la formazione di due classi di creditori, astrattamente aventi lo stesso rango, ma trattati in modo del tutto diverso; se vi è l'assenso della maggioranza dei creditori e delle classi, la regola della par condicio non è certo rispettata.

È ben vero che il diverso trattamento delle classi richiede il consenso dei creditori. Ma assolutamente lo stesso si verifica negli accordi.

Nella procedura ex art. 182-bis l.fall., il debitore si accorda con i creditori (recte: con una percentuale degli stessi che rappresenti almeno il 60% del passivo) circa il trattamento da riservare loro. I creditori possono accettare di dilazionare la riscossione dei loro crediti, di rimettere parzialmente i debiti ovvero di convertirli in capitale o in obbligazioni; infine, possono anche rinunziarvi, integralmente. Per quali ragioni lo facciano, è certo affar loro e, in tanto questo sia funzionale alla ristrutturazione dei debiti e quindi alla soluzione della crisi, qualsiasi soluzione venga negoziata, essa è meritevole di tutela a norma dell'art. 1322, comma 2, c.c.

Risulta così palese che, negli accordi, non si pone alcuna questione di rispetto della regola della parità di trattamento dei creditori: tutti i creditori (aderenti) ricevono l'intera prestazione eventualmente loro dovuta, in conseguenza delle intese raggiunte.

Né violazione di sorta si verifica per i non aderenti. Gli estranei subiscono, per vero, pregiudizi, effettivi o potenziali, dagli accordi: non possono agire esecutivamente, cautelarmente e cautelativamente nei periodi di inibitoria (sia della fase preventiva che della fase definitiva); si vedono sottratti alla revocatoria fallimentare gli atti di disposizione che siano previsti nel piano, una volta che intervenga l'omologazione; subiscono l'affacciarsi al tavolo dei commensali di nuovi creditori il cui appetito è destinato ad essere soddisfatto prima del loro (per effetto delle prededuzioni dei crediti di cui all'art. 182-quater l.fall.) e, con la novella del 2012, debbono subire la dilazione dei termini di pagamento di centoventi giorni e ulteriori prededuzioni (ex art. 182-quinquies) – ma, in linea di principio, il loro diritto di credito dovrà essere soddisfatto per l'intero: i.e. integralmente (senza alcuna riduzione di sorta), quasi puntualmente (e cioè alla scadenza convenzionale o legale, salva la dilazione di centoventi giorni), con i mezzi e nei modi pattuiti ovvero di legge (quindi, non con mezzi diversi da quelli ch'essi avevano diritto di pretendere; non quindi mediante datio in solutum, aliud pro alio, etc.).

In una parola, nessun creditore subisce violazione della regola della par condicio creditorum; tanto gli aderenti (volenti non fit iniuria), quanto gli estranei si vedono riconosciuto ciò che loro spetta: i primi sulla base dell'accordo concluso, i secondi secondo la previsione di legge.

Le questioni aperte

Quella che un attento studioso ha chiamato la “spinta degli accordi di ristrutturazione verso la concorsualità” è un fenomeno costante e che, col tempo, prende sempre maggior forza, com'è ricavabile dall'introduzione dell'art. 182-septies l.fall. e dal favor che all'istituto è dichiaratamente riconosciuto nel progetto di riforma Rordorf. Non è irragionevole prevedere che i progressivi ampliamenti del perimetro normativo e il sempre maggiore ricorso all'istituto porteranno, in un futuro che non pare lontano, a superare l'attuale tesi maggioritaria e al riconoscimento che anche agli accordi spetta, a giusto titolo, la qualificazione di procedura concorsuale.

Conclusioni

Il tema della natura di procedura concorsuale degli accordi non è solo un'ubbia classificatoria, ma la sua soluzione in un senso o nell'altro è gravida di conseguenze concrete: anzitutto, per quanto riguarda l'applicabilità o meno dell'art. 111 l.fall. in tema di prededucibilità delle obbligazioni contratte in occasione o in funzione della procedura; poi per l'applicabilità del Regolamento CE 1346/2000, in particolare (ma non solo) per quanto attiene alla possibilità o meno della gestione unitaria delle crisi di gruppi multinazionali; ed, infine, per quanto riguarda la questione della inammissibilità della concorrenza tra procedure concorsuali.

La soluzione negativa, soprattutto alla luce dell'introduzione dello speciale genus di accordi con creditori finanziari (secondo le prospettive della riforma Rordorf destinato a potersi applicare per tutte indistintamente le diverse tipologie di creditori), non pare considerare come le restrizioni imposte al ricorso allo strumento concordatario (anche per questo, destinato ad un impiego sempre minore, se troverà attuazione il proposito di limitarlo alla sola ipotesi del concordato con continuità aziendale), necessariamente comporteranno un sempre maggiore ricorso agli accordi di ristrutturazione dei debiti, con conseguente implausibilità di una ricostruzione dogmatica in cui lo strumento alternativo alla procedura concorsuale maggiore appare costituito da un istituto di natura meramente negoziale.

Riferimenti giurisprudenziali, bibliografici e normativi

Specificamente circa la questione dell'accesso alle procedure concorsuali delle banche e degli intermediari finanziari, per la soluzione positiva, in giurisprudenza, vedasi Trib. Bologna 17 novembre 2011, cit.; ed, in dottrina, P. Valensise, in AA. VV., La legge fallimentare dopo la riforma, a cura di A. Nigro, M. Sandulli e V. Santoro, tomo III, Torino, 2010, 2259; A. Didone Gli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 182-bis legge fallim.) (presupposti, procedimento ed effetti dell'anticipazione delle misure protettive dell'impresa in crisi), in Dir. fall., 2011, I, 20; contra: D. Restuccia, Natura giuridica e struttura degli accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi del novellato art. 182 bis l. fall., in Riv. notariato, 2012, 1277-1278. Pure per la negativa G. La Croce, Gli accordi di ristrutturazione dei debiti, in Giur.., 2010, 2463 - 2464. Per la questione generale della giurisprudenza che nega la natura di procedura concorsuale degli accordi, cfr. App. Firenze 7 aprile 2016, in Il Caso; App. Napoli 1° dicembre 2014, in Unijuris (che espressamente afferma che “quello previsto dall'art. 182-bis l. fall. è un istituto ontologicamente diverso dalle procedure concorsuali”); Trib. Verona 16 febbraio 2015, in Il Caso (che pone a fondamento della decisione, di escludere la natura prededucibile del compenso del professionista che abbia assistito il debitore, l'inapplicabilità dell'art. 111 l.fall., poiché l'istituto degli accordi “presenta caratteristiche prettamente privatistiche“); Trib. Bergamo 19 dicembre 2013, in questo portale; Trib. Ravenna 10 ottobre 2013, in Unijuris; Trib. Milano 2 marzo 2013, in Giur. it., 2013, 2275;Trib. Bologna 17 novembre 2011, decr., in Fall., 2012, 594 e in Fall., 2012, 129 (s.m.) che tratta ex professo la questione. Per la dottrina G. Falcone, in A. Didone, Le riforme delle procedure concorsuali, Milano, 2016, 1936; M. Fabiani, Fase esecutiva degli accordi di ristrutturazione e varianti del piano e dell'accordo, in Fall., 2013, 770; G. Balestra, Sul contenuto degli accordi di ristrutturazione dei debiti, in Giur. comm.,2014, I, 284; I. L. Nocera, Riflessioni civilistiche sull'omologa degli accordi di ristrutturazione dei debiti, in Corriere giur., 2013, 1571; G.B. Nardecchia, commento ad art. 182 bis, in Il fallimento e le altre procedure concorsuali, diretto da L. Panzani, II ed., IV vol., Torino, 2014, 478; M. Renzulli, Gli accordi di ristrutturazione dei debiti, in Il fallimento e le altre procedure concorsuali, a cura di A. Caiafa-S. Romeo, tomo III, Padova, 2014, 176; P. De Bei, ll trattamento dei creditori postergati nell'omologa di un accordo di ristrutturazione dei debiti, in questo portale (pubb. 12.1.2013); E. Capobianco, Gli accordi stragiudiziali per la soluzione delle crisi d'impresa. Profili strutturali e funzionali e conseguenze dell'inadempimento del debitore, in Banca, borsa e tit. cred., 2010, I, 309; S. Ambrosini, in AA. VV., Il nuovo diritto fallimentare, ed. 2007, Bologna, 2007, tomo II, 2557; C. Proto, Accordi di ristrutturazione dei debiti, tutela dei soggetti coinvolti nella crisi d'impresa e ruolo del giudice, nota a Trib. Roma 16 ottobre 2006, in Fall., 2007, 192; M. Fabiani, L'ulteriore upgrade degli accordi di ristrutturazione e l'incentivo ai finanziamenti nelle soluzioni concordate, in Fall., 2010, 902; G. Racugno, in I presupposti La dichiarazione di fallimento Le soluzioni concordatarie, in Trattato di diritto fallimentare, diretto da V. Buonocore e A. Bassi, coordinato da G. Capo, F. De Santis e B. Meoli, vol. I, Padova, 2010, 556; G. La Croce, Gli accordi di ristrutturazione dei debiti, cit., 2463; A. Patti, L'accelerazione delle soluzioni concordate: esperienze applicative, in Fall., 2010, 1100; M. Fabiani, Diritto fallimentare, Bologna, 2011, 686; L. Fazzi, Questioni in tema di accordi di ristrutturazione dei debiti, nota a Trib. Roma 20 maggio 2010 (decr.), in Dir. fall., 2011, II, 355; G. Scarselli, in E. Bertacchini L. Gualandi S. Pacchi G. Pacchi e G. Scarselli, Manuale di diritto fallimentare, II ed., Milano, 2011, 534; A. Patti, La prededuzione dei crediti funzionali al concordato preventivo tra art. 111 ed art. 182 quater l. fall., nota a Trib. Milano 26 maggio 2011 e Trib. Terni 13 giugno 2011, in Fall., 2011, 1343, nota 9 e 1346; G. Carmellino, Riflessioni sul procedimento cautelare ex art. 182 bis, sesto comma, nota a Trib. Bergamo decr. 12 maggio 2011, Trib. Novara 2 maggio 2011, Trib. Torino 15 febbraio 2011, Trib. Novara 1° febbraio 2011, decr., in Fall., 2011, 1228; S. Ambrosini, Profili civili e penali delle soluzioni negoziate nella L. n. 122/2010, in Fall., 2011, 644; S. Bonfatti P. F. Censoni, Manuale di diritto fallimentare, IV ed., Padova, 2011, 645 e 659; F. Di Marzio, Il diritto negoziale della crisi d'impresa, Milano, 2011, 130 segg.; P. Quarticelli, Gestione negoziata della crisi di impresa e autotutela preventiva dei diritti dei creditori nel confronto fra la riforma francese della procédure de conciliation e la nuova disciplina degli accordi ristrutturazione dei debiti, in Banca, borsa e tit. cred., 2011, I, 15; B. Inzitari, Gli accordi di ristrutturazione ex art. 182-bis legge fallim.: natura, profili funzionali e limiti dell'opposizione degli estranei e dei terzi, in Dir. fall., 2012, I, 14; M. Fabiani, Crescita economica, crisi e sovraindebitamento, in Fall., 2012, 451; I. L. Nocera, Gli accordi di ristrutturazione come contratto privatistico: il diritto delle crisi d'impresa oltre le procedure concorsuali, in Dir. fall., 2012, I, 391.

Per la tesi contraria, in dottrina: E. Frascaroli Santi, Il diritto fallimentare e delle procedure concorsuali, Padova, 2016, 784; C. Trentini, Piano attestato di risanamento e accordi di ristrutturazione dei debiti, Milano, 2016, 164 segg.; F. Abate, La spinta degli accordi di ristrutturazione verso la concorsualità, in Fall., 2013, 1183; S. Delle Monache, Profili dei “nuovi” accordi di ristrutturazione dei debiti, in Riv. dir. civ., 2013, 546; A. Pezzano, Gli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis legge fallimentare: una occasione da non perdere, in Dir. fall., 2006, II, 678; P. Pajardi A. Paluchowski, Manuale di diritto fallimentare, VII ed., Milano, 2008, 908; G. M. Perugini, L'intervento delle banche nei finanziamenti di cui al primo ed al secondo comma del nuovo art. 182 quater legge fallim., in Dir. fall., 2011, I, 337; G. Terranova, I nuovi accordi di ristrutturazione: il problema della sottocapitalizzazione dell'impresa, in Dir. fall., 2012, I, 4; R. Amatore, Omologa dell'accordo: requisiti di ammissibilità del ricorso e limiti del sindacato del Tribunale sulla fattibilità, nota a Trib. Reggio Calabria 24 gennaio 2012, in questo portale. Qualifica espressamente gli accordi come una “procedura” G. Lo Cascio, Le nuove procedure di crisi: natura negoziale o pubblicistica?, in Fall., 2008, 994-995.

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