Procedure concorsuali e rottamazione delle cartelle: la Circolare 2/E delle Entrate

Matteo Lorenzo Manfredi
10 Aprile 2017

Nella riunione del Consiglio dei Ministri del 24 marzo 2017 il Governo ha approvato un decreto legge con cui ha prorogato i termini per la presentazione della domanda di definizione agevolata delle cartelle esattoriali (c.d. “rottamazione”) sino al 21 aprile 2017. Nel contempo l'Agenzia delle Entrate, con la circolare 2/E del 8 marzo 2017, ha diramato chiarimenti in merito a detta procedura, di cui si ritiene opportuno esaminare i punti principali.
Premessa

Nella riunione del Consiglio dei Ministri del 24 marzo 2017 il Governo ha approvato un decreto legge con cui ha prorogato i termini per la presentazione della domanda di definizione agevolata delle cartelle esattoriali (c.d. “rottamazione”) sino al 21 aprile 2017.

Nel contempo l'Agenzia delle Entrate, con la circolare 2/E del 8 marzo 2017, ha diramato chiarimenti in merito a detta procedura, di cui si ritiene opportuno esaminare i punti principali.

Quadro normativo

Come noto, il Legislatore all'art. 6 del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 convertito, con modificazioni, dalla Legge 1 dicembre 2016 n. 225, ha previsto per i debitori con carichi iscritti a ruolo dal 2000 al 2016 di poter procedere al pagamento solo del capitale, interessi, aggio e delle spese dovute all'Agente della riscossione per le eventuali procedure esecutive promosse e per le spese di notifica, mentre – a seguito della definizione – non saranno più dovuti gli interessi di mora e le sanzioni pecuniarie.

Definizione di “carico di ruolo” di cui all'art. 6 del D.L. 193/2016 prospettata dall'Agenzia delle Entrate

Anzitutto l'Agenzia delle Entrate ha specificato cosa debba intendersi con il termine “carico a ruolo”, precisando il significato da attribuire a tale termine.

L'Agenzia delle Entrate ha dunque affermato che per carico di ruolo debba intendersi l'insieme delle partite debitorie relative al singolo atto impositivo, di riscossione, di liquidazione emesso a conclusione della propria attività (sia essa di controllo e/o di liquidazione). Esemplificando, per quanto riguarda un avviso di accertamento potrà esservi un carico di ruolo comprensivo delle maggiori imposte accertate con tale atto, delle correlative sanzioni irrogate e degli interessi.

L'arco temporale oggetto di definizione

Con riferimento, poi, all'arco temporale oggetto di possibile definizione, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il periodo 1 gennaio 2000 – 31 dicembre 2016 deve riferirsi al momento in cui è stato affidato/trasmesso il ruolo all'Agente della riscossione, ritenendo pertanto definibili i ruoli telematici la cui consegna formale sia stata effettuata entro il 10 gennaio 2017 (sul presupposto che gli stessi siano stati trasmessi all'Agenzia delle Entrate entro il 31 dicembre 2016).

Non potranno invece essere oggetto di definizione agevolata i crediti non ancora affidati all'Agente della riscossione in detto arco temporale e, così, ad esempio, non potranno essere oggetto di definizione le comunicazioni ex art. 36-bis d.p.r. n. 600/1973 ed ex art. 54-bis d.p.r. n. 633/1972 trasmesse dall'Agenzia delle Entrate ai contribuenti, come le comunicazioni relative ai controlli formali delle dichiarazioni ex art. 36-ter del d.p.r. n. 600/1973.

In via di estrema sintesi, l'Agenzia delle Entrate precisa che il debitore può avvalersi della procedura in esame per i soli carichi già affidati, ossia trasmessi, all'Agente della riscossione, entro il 31 dicembre 2016.

Per quanto riguarda i carichi affidati entro il 31 dicembre 2016 per i quali l'Agente della riscossione non abbia ancora notificato la cartella di pagamento (ovvero l'informazione di cui all'art. 29, comma 1, lett. b del D.l. 78/2010), l'Agente della riscossione, entro il 28 febbraio 2017 ha inviato, mediante posta ordinaria, una comunicazione con cui ha avvisato il debitore dell'esistenza di tali carichi di ruolo.

Carichi di ruolo formati da sole sanzioni

L'Agenzia delle Entrate ha poi chiarito che è possibile procedere alla rottamazione anche qualora il carico di ruolo sia formato da sole sanzioni.

In tal caso il debitore procederà al pagamento delle sole somme dovute all'Agente della riscossione, se ricomprese nel carico di ruolo.

Nel caso in cui il debitore, invece, non debba corrispondere alcun importo neppure all'Agente della riscossione, dovrà comunque manifestare la volontà di aderire alla procedura in esame, inviando il relativo modulo.

Carichi di ruolo esclusi dalla procedura di definizione agevolata

L'Agenzia delle Entrate, dopo aver riepilogato quanto disposto al comma 10 del citato art. 6, precisa che tra i carichi esclusi, “sebbene non espressamente annoverati”, debbano ricomprendersi anche “i carichi emessi per il recupero di crediti tributari sorti in uno Stato membro dell'Unione Europea, in uno stato estero aderente alla Convenzione OCSE/COE in uno Stato estero con cui l'Italia ha stipulato una convenzione bilaterale in materia di assistenza alla riscossione”, in quanto crediti non rientranti nella disponibilità dello Stato italiano e quindi non disponibili (recte, definibili) sulla base della normativa interna.

Per quanto riguarda, poi, l'esclusione relativa alle “altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie”, l'Agenzia delle Entrate precisa che debbano essere ricomprese in detta categoria tutte le sanzioni amministrative non soggette alla giurisdizione tributaria, richiamando all'uopo la sentenza della Corte Costituzionale del 14 maggio 2008 n. 130.

A titolo esemplificativo, l'Agenzia delle Entrate ha precisato, quindi, che restano escluse dall'ambito di applicazione della procedura in esame le sanzioni irrogate per l'impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di avvio del rapporto di lavoro da parte del datore privato, così come le sanzioni irrogate verso soggetti pubblici per irregolarità nel conferimento di incarichi a pubblici dipendenti.

Momento di perfezionamento della procedura

L'Agenzia delle Entrate ha inoltre specificato che la definizione agevolata si perfeziona con il pagamento integrale e tempestivo di tutto quanto dovuto (e, quindi, in caso di pagamento rateale, con il pagamento dell'ultima rata), mentre in caso di mancato e/o tardivo e/o insufficiente versamento in unica soluzione, o anche di una sola delle rate, il debitore decadrà dalla definizione agevolata e le somme medio tempore versate verranno acquisite a titolo di acconto.

In tale ultima ipotesi, quindi, il debitore decaduto dovrà corrispondere anche le sanzioni e gli interessi di mora oggetto di definizione, riprendendo a decorrere anche i termini di prescrizione e decadenza interrotti a seguito della presentazione dell'istanza di definizione agevolata.

Mancato perfezionamento della definizione agevolata e precedente dilazione

Nel caso in cui il debitore, prima della presentazione dell'istanza per la definizione agevolata, avesse avuto in essere una dilazione di pagamento, in caso di mancato perfezionamento della definizione agevolata (ossia, di mancato versamento in una soluzione di quanto dovuto o del pagamento della prima rata entro il mese di luglio 2017), potrà proseguire nel versamento degli importi dovuti in base alla precedente rateazione, atteso che la presentazione dell'istanza di definizione agevolata non comporta la revoca automatica della pregressa dilazione.

Il debitore che, quindi, a fronte della presentazione dell'istanza di definizione agevolata, aveva sospeso i pagamenti a far data dal 31 dicembre 2016, dal mese di luglio 2017 (data in cui il debitore avrebbe dovuto procedere al pagamento dell'importo “rottamato” o della prima rata) potrà procedere al pagamento delle rate della precedente dilazione di pagamento.

Nel caso in cui il debitore, invece, dopo il versamento della prima rata, versi in un'ipotesi di mancato, insufficiente e/o tardivo versamento di una rata successiva, non potrà proseguire nel pagamento degli importi dovuti in base alla pregressa rateazione, in quanto il pagamento della prima rata determina la revoca automatica della dilazione precedente.

Carichi di ruolo per i quali pende un contenzioso

Come noto, per i carichi per i quali pende un contenzioso il debitore, con l'istanza di definizione agevolata, deve assumersi l'impegno a rinunciare a detti giudizi. Il pagamento integrale dell'importo definito farà venir meno la materia del contendere qualora l'oggetto del giudizio riguardi solamente il carico di ruolo oggetto di definizione, mentre, qualora il carico a ruolo non comprenda tutta la pretesa tributaria oggetto del contenzioso, persisterà l'interesse alla definizione dello stesso (per la parte non oggetto di “rottamazione”), come – ad esempio – nel caso di riscossione frazionata in pendenza di contenzioso nel caso di soccombenza parziale.

L'Agenzia delle Entrate, nel caso di contenzioso pendente, ritiene opportuno non opporsi alla richiesta di rinvio della trattazione della controversia a data successiva al perfezionamento della “rottamazione” (ovvero in data successiva al pagamento del quantum dovuto in unica soluzione o di tutte le rate).

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