Definizione agevolata e procedure concorsuali

Paola Barisone
20 Aprile 2017

Il decreto Legge n. 193/2016 ha previsto la possibilità di una definizione agevolata dei ruoli affidati all'ente riscossore (Equitalia e Riscossione Sicilia) cd. “rottamazione dei ruoli”. Possono essere oggetto di definizione agevolata tutte le imposte e contributi iscritti a ruolo senza distinzione tra gli enti impositori. La definizione agevolata è possibile per le somme iscritte a ruolo e/o per i ruoli affidati all'ente riscossore dal 1° gennaio 2000 fino al 31 dicembre 2016. Sono invece esclusi...
Premessa

Il D.L. n. 193/2016 ha previsto la possibilità di una definizione agevolata dei ruoli affidati all'ente riscossore (Equitalia e Riscossione Sicilia) cd. “rottamazione dei ruoli”.

Possono essere oggetto di definizione agevolata tutte le imposte e contributi iscritti a ruolo senza distinzione tra gli enti impositori. La definizione agevolata è possibile per le somme iscritte a ruolo e/o per i ruoli affidati all'ente riscossore dal 1° gennaio 2000 fino al 31 dicembre 2016.

Sono invece esclusi dalla “rottamazione” i debiti che costituiscono risorse comunitarie (dazi, accise ecc…), l'IVA all'importazione, le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di stato, i crediti derivanti da condanna della Corte dei Conti, le sanzioni, ammende e multe derivanti da provvedimenti penali di condanna, le sanzioni per violazioni del codice della strada (per le quali è possibile definire solo gli interessi di mora).

Gli importi oggetto di "rottamazione" e la proroga del termine

La definizione agevolata consiste nell'integrale pagamento di imposte e contributi in linea capitale mentre potranno essere azzerati gli importi iscritti a ruolo a titolo di:

  • Sanzioni e aggi sulle sanzioni;
  • Interessi di mora (intendendosi per tali solo quelli di cui all'art. 30 del D.P.R. 602/1973 e pertanto successivi alle iscrizioni a ruolo maturati sulla cartella di pagamento);
  • Sanzioni e somme aggiuntive in materia previdenziale di cui all'art. 27, comma 1, D.Lgs. n. 46/1999.

Viceversa sono esclusi dalla definizione agevolata:

  • Interessi di ritardata iscrizione a ruolo;
  • Aggi esattoriali (i quali saranno però calcolati sugli importi effettivamente da corrispondere e quindi non sulle sanzioni), spese per eventuali procedure esecutive, spese di notifica delle cartelle.

L'istanza di definizione agevolata deve essere inviata entro il 21 aprile 2017 direttamente all'ente riscossore (termine prorogato dall'art. 1 D.L. 36/2017, prima il termine era fissato al 31 marzo 2017)

Tutte le informazioni relative alla compilazione della modulistica e alla presentazione dell'istanza sono riportate sul sito di Equitalia Servizi di Riscossione.

La definizione agevolata nelle procedure concorsuali

Per quanto riguarda le procedure concorsuali, il comma 13 dell'art. 6 del D.L. 193/2016 rinvia espressamente alla legge fallimentare: “Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli artt. 111 e 111-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.”.

In sostanza il testo di legge afferma che alle somme precisate dall'ente riscossore a seguito di apposita istanza di definizione agevolata formulata dalla procedura deve riconoscersi la natura di crediti prededucibili ex art. 111 l.fall.. La definizione agevolata in sostanza comporta la trasformazione di alcuni crediti (imposte e contributi) da privilegiati a prededucibili e di altri crediti (aggi di riscossione) da chirografari (ovvero addirittura da crediti non ammessi allo stato passivo quali ad esempio gli aggi relativi a ruoli notificati dopo la sentenza di fallimento) a prededucibili.

In primo luogo si nota che la legge non fa riferimento allo stato passivo per cui la definizione agevolata potrebbe essere richiesta anche per i ruoli non ammessi allo stato passivo. Il mancato riferimento allo stato passivo sta ad indicare anche che scopo della legge (speciale) non è la tutela della par condicio creditorum quanto consentire una sorta di transazione ex lege nei casi in cui sia stata verificata la “convenienza economica” della rottamazione dei ruoli per la procedura.

Si apre quindi fino al 21 aprile 2017 (termine prorogato dall'art. 1 D.L. 36/2017 come già sopra indicato) una fase di attenta verifica da parte delle procedure concorsuali che hanno accertato in via definitiva debiti privilegiati verso l'ente riscossore al fine di verificare i seguenti aspetti rilevanti:

  • La liquidità della procedura che soddisfi tutti gli altri e crediti prededucibili e i crediti privilegiati di grado potiore (tipicamente previdenziali);
  • Che venga richiesta la rottamazione dei debiti tributari o contributivi ammessi al passivo con privilegio di pari rango anche per le sanzioni (sussiste la convenienza ad effettuare la rottamazione di sanzioni accessorie a tributi privilegiati);
  • Che la procedura disponga di liquidità o di attivo prontamente liquidabile tale da poter far fronte all'importo liquidato dall'agente della riscossione.

Se, ad esempio, in una procedura fallimentare i privilegi di grado più elevato sono costituiti da contributi previdenziali (e relative sanzioni ed interessi di mora) ammessi al passivo a seguito di istanza dell'ente riscossore si dovrà tenere conto anche del fatto che i suddetti ruoli conterranno importi relativi agli aggi eventualmente ammessi al passivo in via chirografaria o addirittura esclusi dal passivo se riferiti a ruoli notificati successivamente alla sentenza di fallimento. Sia i contributi previdenziali che gli aggi dovranno essere trattati come crediti prededucibili ai sensi dell'art. 111 l.fall.. A tale riguardo non rileva l'alterazione della par condicio creditorum (pagamento di alcuni crediti chirografari in prededuzione) quanto, trattandosi di una transazione ex lege, il fatto che il “risparmio” della definizione agevolata costituito dalla cancellazione delle sanzioni e degli interessi di mora connessi al debito previdenziale liberi risorse finanziarie per pagare i creditori privilegiati di grado successivo atteso che nessun danno potrà essere lamentato dai creditori chirografari insoddisfatti atteso che anche se la procedura non avesse aderito alla definizione agevolata per questi ultimi non si sarebbe dato luogo ad alcun riparto. In sostanza, quindi, il ricorso alla definizione agevolata ha l'effetto di incrementare l'attivo mobiliare e quindi rappresenta una sorta di dividendo che viene attribuito ai creditori muniti di privilegio generale di grado inferiore a quello delle agenzie fiscali, degli enti previdenziali e della finanza locale.

Del pari con la rottamazione si potrà ottenere una diminuzione del passivo chirografario per la parte di sanzioni chirografarie che per l'effetto dell'adesione verranno eliminate dal passivo chirografario.

La suddetta analisi deve essere svolta caso per caso avendo cura di verificare attentamente la graduazione dei privilegi e quindi la convenienza economica per la procedura.

Il ruolo del curatore

Con riferimento al modus operandi del Curatore, autorevole dottrina ha segnalato la questione (non risolta) se il Curatore, al fine di non incorrere in contestazioni per “mala gestio” debba inoltrare sempre la domanda di definizione agevolata (relativa ai ruoli ammessi al passivo) rinviando i calcoli di convenienza, e quindi la decisione se aderire o meno alla “rottamazione”, al momento in cui disporrà dei conteggi finali dell'ente riscossore. Tuttavia, nel caso in cui il Curatore decida di non dare corso alla definizione agevolata, occorre considerare attentamente le conseguenze dal momento che la presentazione dell'istanza di adesione agevolata potrebbe autorizzare l'ente riscossore a considerare gli aggi ammessi al chirografo (o esclusi dallo stato passivo) quali crediti prededucibili chiedendone il pagamento.

Il ricorso alla definizione agevolata rientra nell'art. 35 l.fall. e quindi, a seguito di istanza del Curatore, dovrà essere autorizzata dal Giudice delegato con il parere favorevole del Comitato dei Creditori. Nell'istanza di transazione, il Curatore deve indicare il calcolo di convenienza e quindi il risultato della “rottamazione” dei ruoli sull'attivo mobiliare e sul passivo privilegiato e chirografario. Una volta ottenuta la liquidazione degli importi da parte dell'ente riscossore, il Curatore dovrà farsi autorizzare al pagamento dal Giudice delegato con un'istanza nella quale avrà cura anche di evidenziare lo scostamento dell'importo da versare rispetto alla previsione iniziale. Successivamente occorrerà modificare lo stato passivo.

Nel concordato fallimentare, legittimato alla presentazione è il Curatore a seguito dell'assunzione della definizione da parte dei proponenti o di uno o più creditori.

Nel caso di concordato preventivo con riserva la legittimazione spetta al debitore previa richiesta di autorizzazione al Tribunale ex art. 161, comma 7, l.fall., così come nel caso di avvenuta ammissione al concordato preventivo , previa istanza di autorizzazione al Tribunale ex art. 167 l.fall..

Dopo l'omologazione del concordato preventivo liquidatorio, il legittimato dovrebbe essere il debitore ovvero il Liquidatore sociale (nell'inerzia di questi dovrà procedere il Liquidatore giudiziale avendo cura di indicare nel modello di istanza di non essere il legale rappresentante della società) previa autorizzazione del comitato dei creditori, mentre nel concordato in continuità la legittimazione dovrebbe permanere in capo al debitore.

Gli aspetti pratici della procedura

In caso di adesione alla definizione agevolata mediante presentazione dell'istanza (modello DA1) entro il 21 aprile 2017, la procedura dovrà successivamente attendere la comunicazione delle somme da versare da parte di Equitalia il cui termine è stato fissato per il 15 giugno 2017 (il termire originario era fissato per il 31 maggio 2017). I pagamenti sono suddivisi in 5 rate di cui 3 con scadenza nel 2017 (luglio, settembre e novembre) e 2 con scadenza nel 2018 (aprile e settembre). Sulle rate da pagare nel 2018 saranno anche calcolati gli interessi del 4,5%. Nel 2017 deve essere versato complessivamente il 70% del dovuto mentre il residuo 30% deve essere versato nel 2018. Nel corso dell'ultimo incontro con la stampa specializzata, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le rate possono essere anche di diverso importo purché si versi, complessivamente, il 70% nel 2017 ed il 30% nel 2018. Il pagamento delle somme liquidate dall'ente riscossore non viene effettuato mediante F24 e, pertanto, non dovrebbe essere compensabile con altri crediti tributari quali, ad esempio, il credito IVA.

E' stato chiarito che è possibile presentare più istanze riguardanti avvisi o cartelle diverse purché nel termine previsto del 21 aprile 2017.

Quanto alle modalità di presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, si può ricorrere:

  • al deposito del modello presso gli sportelli di Equitalia Servizi di riscossione S.p.A.;
  • inviando il modulo insieme alla copia del documento di identità del Curatore o del Commissario Giudiziale, alla casella e-mail/Pec della Direzione Regionale di Equitalia Servizi di riscossione S.p.A. di riferimento.

Si segnala, infine, che è stato pubblicato sul sito di Equitalia il modello DA2 per la “dichiarazione di adesione alla definizione agevolata per i carichi che rientrano nelle proposte di accordo o di piano del consumatore”. Questo modello si differenzia dal modello “standard” DA1 perché non prevede l'indicazione del numero di ciascuna cartella di cui si intende chiedere la “rottamazione” ma solo il richiamo alla data di presentazione in Tribunale della proposta o piano del consumatore nonché la data della notifica della medesima all'agente della riscossione.

Occorre altresì porre in evidenza che nel caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata o di una delle rate dovute, la definizione agevolata diverrà inefficace con conseguente ripristino dell'importo originariamente dovuto, al netto degli importi eventualmente già corrisposti.

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