Misure reali di prevenzione antimafia e procedure esecutive individuali e concorsuali

08 Maggio 2017

Il tema delle interferenze tra misure reali di prevenzione antimafia e procedure esecutive individuali e concorsuali è oggi disciplinato dal D.lgs. n. 159/2011 (c.d. Codice antimafia). Tale testo normativo ha il pregio di aver fissato, in modo chiaro, il quadro regolatorio della materia, pur se, come si dirà, alcune scelte normative (e – a monte – la “filosofia” che sembra ispirarle) si mostrano non del tutto condivisibili.
Premessa

Il tema delle interferenze tra misure reali di prevenzione antimafia e procedure esecutive individuali e concorsuali è oggi disciplinato dal D.lgs. n. 159/2011 (c.d. Codice antimafia).

Tale testo normativo ha il pregio di aver fissato, in modo chiaro, il quadro regolatorio della materia, pur se, come si dirà, alcune scelte normative (e – a monte – la “filosofia” che sembra ispirarle) si mostrano non del tutto condivisibili.

E tuttavia, in questo ambito, la certezza normativa rappresenta già di per sé una notevole acquisizione.

In precedenza, infatti, la soluzione alle diverse questioni problematiche suscitate da un quadro normativo assai scarno era stata fornita dalla giurisprudenza della Cassazione.

Alcuni profili, però, restavano dubbi, vista la non convergenza degli orientamenti interpretativi anche su temi di fondo, come la qualificazione dell'acquisto operato dallo Stato tramite la confisca come a titolo originario o derivativo.

Sequestro e confisca come misura di prevenzione: evoluzione della normativa e questioni

La confisca di prevenzione è una misura che scaturisce da una valutazione della pericolosità sociale del soggetto e che quindi non presuppone l'accertamento di un reato, ma solo la sussistenza di sufficienti indizi riguardo alla provenienza illecita dei beni; il sequestro è atto di natura cautelare, propedeutico a tale misura ablatoria.

Per il sequestro e la confisca di prevenzione la disciplina – anche con riferimento alla relativa interferenza con le procedure esecutive e concorsuali - è stata per lungo tempo lacunosa.

Essa si compendiava essenzialmente nell'art. 2-ter, comma 3, L. n. 575/1965 (disposizione abrogata dal Codice antimafia).

Tale disposizione prevedeva che: “se risulta che i beni sequestrati appartengono a terzi, questi sono chiamati dal tribunale, con decreto motivato, ad intervenire nel procedimento e possono, anche con l'assistenza di un difensore, nel termine stabilito dal tribunale, svolgere in camera di consiglio le loro deduzioni e chiedere l'acquisizione di ogni elemento utile ai fini della decisione sulla confisca. Per i beni immobili sequestrati in quota indivisa, o gravati da diritti reali di godimento o di garanzia, i titolari dei diritti stessi possono intervenire nel procedimento con le medesime modalità al fine dell'accertamento di tali diritti, nonché della loro buona fede e dell'inconsapevole affidamento nella loro acquisizione.Con la decisione di confisca, il tribunale può, con il consenso dell'amministrazione interessata, determinare la somma spettante per la liberazione degli immobili dai gravami ai soggetti per i quali siano state accertate le predette condizioni. Si applicano le disposizioni per gli indennizzi relativi alle espropriazioni per pubblica utilità. Le disposizioni di cui al terzo e quarto periodo trovano applicazione nei limiti delle risorse disponibili per tale finalità a legislazione vigente”.

Da tale disposizione anzitutto desumiamo che, nell'originario impianto normativo:

  • i creditori chirografari non godono di alcuna tutela nel senso che non possono aggredire i beni sequestrati o confiscati (la Corte Cost. ha ritenuto tale scelta espressione della discrezionalità del legislatore e quindi non censurabile “nel merito”: Corte Cost., 19 maggio 1994, n. 190; è appena il caso di notare che l'art. 52 del Codice antimafia segna su tale aspetto una inversione di tendenza rispetto alla previgente normativa, poiché sono tutelati i creditori il cui diritto risulti da atti avente data certa anteriore al sequestro);
  • anche soggetti “terzi” possono essere colpiti dalla misura, purché siano titolari del bene solo in senso formale. È sufficiente che il bene sia nella disponibilità “economico-sostanziale” dell'indiziato. Tale nozione va interpretata tenendo conto dei principi della personalità della responsabilità penale (art. 27 Cost.); di quello di giustizia distributiva (o proporzionalità); di quello della tutela dell'affidamento incolpevole (Cass. S.U. 28 aprile 1999, n. 9; ma Corte Cost. 10 gennaio 1997, n. 1);
  • i creditori titolari di diritti reali di godimento o garanzia sono tutelati nei limiti in cui si tratti di creditori di buona fede (cioè che non abbiano contezza della provenienza illecita del bene)

Stante il carattere lacunoso della disciplina normativa, per lungo tempo l'evoluzione della materia è stata affidata alla giurisprudenza.

Il quadro delle soluzioni interpretative, peraltro, non è univoco.

Le principali questioni che si sono poste attengono:

A) alla natura dell'acquisto effettuato dallo Stato tramite la confisca (si tratta di un acquisto a titolo originario o a titolo gratuito?);

B) al contenuto della buona fede (necessaria affinché il creditore possa accampare pretese sul bene sottoposto a misura) ed all'onere della prova;

C) alla individuazione della sede in cui tale accertamento deve avvenire (davanti al Giudice civile o penale?).

Rispetto alla questione sub A):

  • una parte della giurisprudenza ritiene trattarsi di un acquisto a titolo originario;
  • altra parte della giurisprudenza ritiene trattarsi di un acquisto a titolo derivativo.

La questione ha ovviamente rilievo perché – nella prospettiva dell'acquisto a titolo derivativo – il creditore che ha iscritto ipoteca in data anteriore alla trascrizione del sequestro può esercitare lo ius distrahendi e quindi sottoporre a pignoramento il bene anche presso il nuovo titolare dello stesso (diverso dal debitore). Ciò accade nella forma dell'esecuzione contro il terzo proprietario (Cass. civ., 12 novembre 1999, n. 12535).

Rispetto alla questione sub B):

  • il contenuto della b.f. si sostanzia nell'aver adempiuto agli obblighi di informazione riguardo alla posizione del debitore e va esclusa anche in caso di semplice negligenza;
  • rileva la giurisprudenza secondo cui gli istituti di credito, in quanto operatori professionali, devono verificare l'affidabilità di coloro che richiedono il finanziamento (cfr. in specie Cass. 12 settembre 2011, n. 33796, ove si dà rilievo ad un dato demografico, nel senso della particolare intensità dei doveri di informazione incombenti sulle agenzie “poste nell'ambito di municipalità di assai ridotte dimensioni demografiche, tali dovendosi ritenere i comune di 26.000 abitanti”);
  • l'onere di provare la buona fede – in quanto fatto costitutivo del diritto – incombe sul creditore stesso.

Rispetto alla questione sub C):

  • la prevalente giurisprudenza riteneva che l'accertamento (della b.f.) dovesse effettuarsi da parte del Giudice penale nelle forme dell'incidente di esecuzione;
  • una giurisprudenza minoritaria ha ritenuto che, pur dovendosi condividere “la necessità che sia impedito agli indiziati di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra o ad altre associazioni criminali di procurarsi, mediante prestiti bancari e con il sistema di precostituirsi una schiera di creditori di comodo muniti di titoli con data certa, denaro di provenienza lecita, sottraendo poi alla confisca i beni vincolati a garanzia di terzi creditori”, quest'esigenza va realizzata “con comportamenti coerenti e senza compromettere il principio della certezza dell'esistenza di un'ipoteca e senza adoperare, surrettiziamente a quella del giudice dell'opposizione all'esecuzione forzata civile, l'istituto dell'incidente di esecuzione penale, fuori dei suoi limiti, che sono affatto diversi da quello dell'accertamento dell'esistenza di un diritto reale di garanzia su un bene sottoposto a confisca penale” [Cass. civ., 29 ottobre 2003, n. 16227; vedi anche Cass. civ., 16 gennaio 2007, n. 845; Cass. civ., 5 ottobre 2010, n. 20664].
La disciplina del codice antimafia

Dopo l'entrata in vigore del Codice antimafia (che si applica alle procedure per le quali la proposta di adottare la misura sia formulata dopo il 13 ottobre 2011), la materia della “tutela dei terzi” è disciplinata dagli artt. 52 e ss. del Codice stesso.

Giova premettere che, a norma dell'art. 45, Codice antimafia, la confisca definitiva determina la purgazione dei beni, in quanto gli stessi vengono acquisiti al patrimonio dello Stato liberi da pesi e oneri; inoltre la confisca definitiva di un bene determina lo scioglimento dei contratti aventi ad oggetto un diritto personale di godimento e l'estinzione di diritti reali di godimento sul medesimo.

Già con il sequestro, però, si determina un effetto impeditivo ed inibitorio di azioni esecutive: in questo senso dispone il fondamentale art. 55, Codice antimafia, che ricorda l'art. 51, l.fall., ma che, diversamente da questo (come modificato nel 2006), non menziona le “azioni cautelari”.

Vi è per il creditore – anche se ipotecario con formalità iscritta prima del sequestro (sul punto v. Cass. S.U., 7 maggio 2013, n. 10532) – un divieto di agire in executivis sul bene sequestrato.

Se il sequestro è disposto dopo il pignoramento, il processo esecutivo diventa improseguibile (si tratta di una “sospensione ex lege”).

Tale fase di stallo cessa con la revoca definitiva del sequestro, nel qual caso la procedura riprende il suo corso, o con la confisca definitiva, nel qual caso la procedura esecutiva si estingue (si tratta di una causa di estinzione “atipica” perché dipendente dalla sopravvenuta mancanza dell'oggetto dell'azione esecutiva); in caso di revoca del sequestro o della confisca (per effetto delle impugnazioni ordinarie) il processo esecutivo va riassunto (si pongono problemi quando il provvedimento di confisca definitivo sia revocato ex art. 28, Codice antimafia e il GE abbia già dichiarato l'estinzione della procedura esecutiva).

È indubbio quindi che l'acquisto effettuato dallo Stato attraverso la confisca (preceduta semmai dal sequestro) sia a titolo originario.

Ciò posto, la tutela dei terzi avviene in forma lato sensu risarcitoria nell'ambito di una procedura paraconcorsuale che si svolge innanzi al Giudice penale che “gestisce” la misura di prevenzione.

Le linee di tale disciplina possono essere così sintetizzate:

A) i creditori devono chiedere di essere ammessi; possono formulare la richiesta i creditori il cui diritto risulti da atti aventi data certa anteriore al sequestro o che prima del sequestro abbiano iscritto ipoteca se:

1) l'escussione del patrimonio del debitore non riguardato dal procedimento di prevenzione sia infruttuosa (salvo il caso di diritti di prelazione sul bene confiscato);

2) il credito non sia strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, salvo che il creditore non dimostri di avere in buona fede ignorato tale nesso di strumentalità;

3) nel caso di promessa di pagamento o ricognizione del debito a condizione che sia provato il rapporto fondamentale;

4) nel caso di titolo di credito se viene provato il rapporto fondamentale e quello che legittima il possesso del titolo;

B) il giudice delegato forma lo stato passivo secondo la disciplina contenuta nell'art. 59, Codice antimafia;

C) si provvede alla liquidazione dei beni (art. 60) ed alla formazione di un “piano dei pagamenti” (art. 61) alla cui stregua avverrà il pagamento; i titolari di diritti reali di godimento o diritti personali sugli immobili confiscati ricevono un indennizzo – pagato in prededuzione – commisurato alla residua durata del contratto o alla durata del diritto reale e calcolato con i criteri stabiliti con d.m.

La soddisfazione dei creditori avviene nei limiti del 60% del valore dei beni confiscati o dalla minor somma ricavata all'esito della vendita; rileva notare che l'art. 53 del Codice non pone questo “tetto massimo” in relazione con la capienza del patrimonio confiscato: si tratta di una “limitazione secca” del diritto dei terzi che si mostra difficilmente giustificabile alla luce della ratio dei procedimenti di prevenzione che è quella di sottrarre beni al circuito della criminalità mafiosa e non di determinare un “arricchimento” dello Stato a danno dei creditori del proposto (si è parlato al riguardo di aberratio legis o di eccedenza rispetto al fine normativo: Guardigli)

Da talaltro (Giuffrè, Piazza) si richiama la giurisprudenza CEDU (per tutte: 29 marzo 2006, Scordino;1° dicembre 2008, Gigli costruzioni; 8 dicembre 2009, Vacca), sulle espropriazioni “indirette” e sulla necessità che il ristoro di chi viene privato del diritto dominicale (o nel nostro caso chi subisce una limitazione nella realizzazione del proprio diritto reale di garanzia) deve essere “serio e non meramente simbolico”.

La disciplina dettata dalla "legge ponte"

Per i procedimenti “pendenti” alla data di entrata in vigore del Codice antimafia (procedimenti avviati prima del 13 ottobre 2011), è stata dettata una “legge ponte” (L. n. 228/2012, art. 1, commi 194 e ss.).

Di seguito si passa ad esporre la disciplina applicabile laddove la confisca sia stata disposta prima del 1° gennaio 2013.

Se vi è già stata l'aggiudicazione o il trasferimento del bene o se lo stesso rappresenta la quota di un una proprietà indivisa restano fermi gli effetti dell'esecuzione o dell'aggiudicazione (art. 1, comma 195); in questo caso la distribuzione della somma ricavata avviene con il limite di cui al comma 204 (cioè il limite del minore importo tra il 70% del valore del bene e quanto ricavato dalla vendita) e le somme residue sono versate nel FUG (art. 1, comma 196)

In tutti gli altri casi “non possono essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni esecutive” (art. 1, comma 194); si ricordi al riguardo la disposizione contenuta nell'art. 2-sexies, commi 14 e 15, L. n. 575/1965 (introdotto dal D.L. n. 4/2010) che aveva previsto la sospensione delle procedure esecutive (e dei provvedimenti cautelari) in corso da parte di Concessionari della riscossione pubblica in caso di sequestro di aziende o società (v. oggi art. 50, Codice antimafia).

Rileva notare che secondo l'art. 1, comma 194, L. n. 228/2012 il divieto riguarda l'ipotesi in cui il bene sia “confiscato”; secondo l'art. 55, Codice antimafia è sufficiente – come detto - il “sequestro”.

In questo senso v. Cass. S.U. 7 maggio 2013, n. 10532 secondo cui, alla stregua di una interpretazione letterale della norma, “l'inibitoria delle azioni esecutive riguarda esclusivamente i beni confiscati; con la conseguenza che i pignoramenti sul patrimonio sequestrato non possono essere sospesi e proseguono fino all'eventuale misura ablatoria definitiva”; così anche la dottrina maggioritaria: v. Minutoli-Campagna; contra Ziino, secondo cui, anche nel regime anteriore al Codice antimafia, il sequestro procura la improcedibilità temporanea/sospensione dei procedimenti in corso visto che la tesi prevalente si pone in contrasto con varie norme.

I creditori con ipoteca iscritta o pignoramento trascritto prima della trascrizione del sequestro preventivo o che siano intervenuti nell'esecuzione prima dell'entrata in vigore della L. n. 228 del 2012 (1° gennaio 2013) [quindi anche creditori chirografari] devono:

A) presentare una istanza di ammissione del proprio credito al Giudice dell'esecuzione (penale) del Tribunale che ha disposto la confisca entro il termine di 180 gg. dall'entrata in vigore della legge (e quindi entro il 30 giugno 2013);

B) in caso di ammissione, l'Agenzia procede alla predisposizione di un piano di pagamento e procede ai pagamenti che non potranno essere superiori alla minor somma tra il ricavato della vendita e il 70% del valore del bene (art. 1, comma 204); contro il piano di riparto è ammessa opposizione nelle forme di cui agli artt. 737 e ss. c.p.c. sulla quale il Tribunale in composizione monocratica provvede con decreto non reclamabile

Quanto alle ipotesi in cui la confisca sia stata disposta dopo il 1° gennaio 2013 (L. n. 228/2012), va detto che il processo esecutivo riguardante beni sequestrati (cui non si applichi il Codice antimafia) prosegue fino all'adozione della misura ablatoria definitiva.

Per il resto si applica la stessa disciplina prevista per i beni confiscati prima di tale data (purché non aggiudicati o trasferiti) con l'unica differenza che il termine di sei mesi per la presentazione dell'istanza di ammissione decorre non dal 1° gennaio 2013 ma dal passaggio in giudicato del provvedimento di confisca (art. 1, comma 205).

La giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione

Tra l'entrata in vigore del Codice e la introduzione delle “disciplina ponte”, la Corte di Cassazione ha avuto modo di pronunciarsi sulle seguenti questioni:

a) se la confisca integri gli estremi dell'acquisto a titolo originario o derivativo;

b) quali strumenti abbia a disposizione il terzo titolare di un diritto reale di garanzia sul bene oggetto di misura;

c) su chi grava l'onere della prova della buona fede del terzo.

In dettaglio, secondo le S.U.:

a) il rapporti ipoteca-confisca vanno risolti a vantaggio di quest'ultima indipendentemente dal dato temporale (salvi solo i casi previsti dall'art. 1, comma 198, L. n. 228/2012: v. retro);

b) la confisca estingue i pesi e gli oneri gravanti sul bene, per tali intendendosi non solo le ipoteche ma anche i sequestri e i pignoramenti;

c) l'acquisto operato dallo stato è a titolo originario;

d) il terzo è ammesso ad una tutela di tipo “risarcitorio” nei limiti indicati dalla normativa intertemporale;

e) la competenza alla “gestione” del procedimento “concorsuale” spetta al Giudice penale che ha provveduto a irrogare la misura, nella qualità di Giudice dell'esecuzione in materia di prevenzione antimafia;

f) la valutazione della buona fede avviene tenendo conto di parametri normativamente indicati (con la precisazione che tali parametri “sono obbligatori ma non esclusivi né vincolanti”, costituendo un “protocollo logico del ragionamento probatorio”, ma nulla impedisce al Giudice di fondare il proprio convincimento su altri elementi);

g) l'onere della prova spetta al creditore attesa (si è sostenuto) la sua veste di attore sostanziale nel procedimento incidentale di cui si tratta e considerata la connotazione della b.f. in termini di fatto costitutivo del diritto;

Il diniego di ammissione del credito è impugnabile ex art. 666 c.p.p..

Rapporti tra procedimento di prevenzione e fallimento

Il Codice contiene anche delle disposizioni volte a regolare il rapporto tra le misure reali di cui si tratta ed il fallimento: si allude agli artt. 63 e 64.

Specificamente, la prima norma concerne l'ipotesi in cui la dichiarazione di fallimento sia successiva al sequestro di prevenzione; la seconda norma, invece, attiene all'ipotesi in cui il sequestro intervenga quando vi sia già stata la dichiarazione di fallimento (dell'impresa il cui compendio aziendale sia interessato dal procedimento di prevenzione).

La disciplina può essere così sintetizzata:

A) quanto all'art. 63, va rilevato:

1) che i beni sequestrati o confiscati sono esclusi dalla massa attiva fallimentare (art. 63, comma 4);

2) che la dichiarazione di fallimento può intervenire su istanza del PM anche previa segnalazione dell'amministratore giudiziario. Si discute sulla legittimazione di questi a proporre l'istanza di fallimento: la questione può essere risolta positivamente con riferimento alle ipotesi in cui la misura attenga all'intero compendio aziendale;

3) in caso di revoca del sequestro o della confisca il curatore fallimentare procede alla apprensione dei beni (che saranno ricompresi nell'attivo fallimentare), mentre se la revoca interviene dopo la chiusura del fallimento si procede ai sensi dell'art. 121 l. fall.;

B) quanto all'art. 64, va rilevato:

1) che i beni su cui ricade il sequestro (o la confisca), già ricompresi nell'attivo fallimentare, sono “separati” da tale massa e “consegnati” all'amministratore giudiziario;

2) la verifica dei crediti avviene in base alle norme della l. fall., che però vanno necessariamente integrate attraverso il riferimento alla disciplina contenuta nell'art. 52 del Codice;

3) partecipano alla distribuzione solo i creditori ammessi in base ai suesposti criteri.

Le interferenze tra procedura fallimentare e procedimento di prevenzione (in specie con riferimento alla formazione dello stato passivo) si pongono, in particolare, quando non vi è coincidenza tra patrimonio del proposto e patrimonio sottoposto a misura di prevenzione (si pensi all'ipotesi in cui il proposto abbia ereditato dei quadri di valore: in questo caso è da escludere ogni collegamento di tali beni con l'attività delittuosa).

Argomentando a contrario dagli artt. 63, comma 6, e 64, comma 7 (che riguardano l'ipotesi in cui la suddetta coincidenza vi sia: si prevede, allora, la chiusura del fallimento e la prosecuzione dell'attività di formazione dello stato passivo, liquidazione e distribuzione secondo le speciali regole di cui agli artt. 52 e ss. davanti al Giudice della prevenzione), si deve ritenere che possono pendere simultaneamente una procedura concorsuale innanzi al Tribunale fallimentare ed una innanzi al Giudice della prevenzione.

Quando il Tribunale fallimentare deve comunque procedere alla formazione dello stato passivo (v. sopra), si pone la questione se si debba accertare il requisito della (non) strumentalità del credito rispetto all'attività illecita svolta dal proposto: se si opta per la soluzione positiva, si pone la necessità di coinvolgere il PM attraverso una richiesta di informativa (di modo che il Tribunale fallimentare possa esaminare, con maggiore approfondimento, i rapporti del proposto con i propri creditori e, ad esempio, escludere i creditori “di comodo”).

Applicabilità delle disposizioni in materia di tutela dei terzi alla "confisca allargata" e ad altre ipotesi

Il comma 4-bis dell'art. 12-sexies, D.L. n. 306/1992 tale disposizione prevede:

4-bis. Le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, si applicano ai casi di sequestro e confisca previsti dai commi da 1 a 4 del presente articolo, nonche' agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale. In tali casi l'Agenzia coadiuva l'autorita' giudiziaria nell'amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati, sino al provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare e, successivamente a tale provvedimento, amministra i beni medesimi secondo le modalita' previste dal citato decreto legislativo n. 159 del 2011. Restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno.

La giurisprudenza della Cassazione è divisa:

  • secondo Cass. 20 maggio 2014, n. 26527 e altre, pur essendo diversa la “base cognitiva” degli accertamenti sottesi ai procedimenti di prevenzione ed a quelli penali (nel cui ambito viene disposta la confisca allargata), è identico il profilo funzionale, per cui la disciplina del Codice antimafia è applicabile analogicamente;
  • secondo Cass. 12 febbraio 2014, n. 10471 (conf. da Cass. 20 gennaio 2016, n. 8935) va negata l'applicabilità in via analogica del Codice antimafia.

Riguardo agli altri tipi di sequestro/confisca la problematica resta irrisolta.

Alcune normative di settore (v. art. 19, L. n. 231/2001) fanno riferimento alla necessaria “buona fede” del terzo, ma non prevedono nulla riguardo al procedimento di “insinuazione al passivo” di tale terzo.

Altre normative non contengono nemmeno il riferimento alla buona fede.

Si ripropone allora la necessità di verificare – di volta in volta - se si tratti di acquisti a titolo originario o a titolo derivativo perché in questo secondo caso, in teoria, i conflitti tra diversi aventi causa dal medesimo autore (il titolare del bene) va risolto in base agli ordinari principi in materia di trascrizione/iscrizione di formalità pregiudizievoli.

In conclusione

Dall'esame dell'evoluzione della materia emerge un approccio in cui l'esigenza di soddisfazione delle istanze di prevenzione di matrice penalistica relega sullo sfondo la considerazione delle pretese del ceto creditorio.

Pur senza voler discutere una tale graduazione degli interessi in gioco, alcune delle soluzioni adottate dal legislatore destano perplessità (su tutte quella della “limitazione secca” del diritto dei terzi), nel mentre la “tenuta” del sistema richiede, necessariamente, la formazione di una professionalità specifica che unisca alla corretta percezione delle istanze di matrice penalistica la “sensibilità” del giudice civile (dell'esecuzione individuale o concorsuale).

Guida all'approfondimento

In dottrina, sul tema, v. (in ordine alfabetico): Aiello, La tutela civilistica dei terzi nel sistema della prevenzione patrimoniale antimafia, Milano, 2005; Balsamo-Maltese, Il codice antimafia, Milano, 2012, 15; Bongiorno, La giustizia civile tra nuovissime riforme e diritto vivente – Gli attuali contrasti giurisprudenziali in materia di vendite forzate dei beni confiscati, in Giur. It., 2009; Cassano, Impresa illecita ed impresa mafiosa. La sospensione temporanea dei beni prevista dagli artt. 3 quater e 3 quinquies della legge n. 565/1965, in Quaderni del C.S.M., 1998; Cassano, Improseguibilità del processo esecutivo in caso di confisca o sequestro antimafia sul bene pignorato, in Fall., 2002; Farina, Sulla tutela dei creditori ipotecari e dell'aggiudicatario nell'espropriazione di beni confiscati, in Fall., 2008; Giuffrè-Piazza, Il difficile contemperamento fra confisca, ipoteca ed altri pesi ed oneri gravanti sui beni, in questa Corr. giur., 2013; Gorgoni, Confisca antimafia e terzi creditori e titolari di diritti reali parziari, in Ilcaso; Guardigli, Le misure preventive patrimoniali antimafia al cospetto dei diritti vantati dai terzi di buona fede, in Corr. giur., 2016; Laganà, La morte del prevenuto e le antinomie del sistema della confisca, in Mazzarese-Aiello (a cura di), Le misure patrimoniali antimafia, Milano, 2010; Mazzamuto, Gli aspetti civilistici della confisca dei beni alla criminalità organizzata, in Contr. e impr., 2012; Menditto, Le luci e le (molte) ombre del c.d. codice antimafia, in Cass. pen., 2012; Id., Le misure di prevenzione personali e patrimoniali. La confisca ex art. 12-sexies, l. n. 356/92, Milano, 2012; Id., Le Sezioni Unite civili sulla tutela dei diritti dei terzi nella confisca di prevenzione dop la legge n. 228/12: l'ambito di applicabilità della nuova disciplina, in www.dirittopenalecontemporaneo.it; sulle prospettive di riforma, v. ancora e da ultimo Menditto, Presente e futuro delle misure di prevenzione (personali e patrimoniali): da misure di polizia a prevenzione della criminalità da profitto; Minutoli-Campagna, La confisca in tema di prevenzione antimafia prevale sull'ipoteca – La tutela dei terzi tra sequestro e confisca penali alla luce delle Sezioni Unite civili, in Fall., 2014; Monteleone, Effetti “ultra partes” delle misure patrimoniali antimafia, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1988; Ziino, Le Sezioni Unite tra nomofilachia e monocraticità: note critiche ad una recente decisione in materia di espropriazione forzata di beni oggetto di misure di prevenzione patrimoniali, in Dir. Fall., 2013.

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