Il requisito di "meritevolezza" nel giudizio di omologazione del piano del consumatore

Vincenzo Battiloro
24 Maggio 2017

Il deposito del “piano del consumatore” previsto dalla Legge n. 3/2012, in ragione della peculiare sequenza del procedimento di omologazione, impone al Tribunale un'attenta indagine sulla diligenza adoperata dal consumatore nell'assunzione dei debiti c.d. volontari, di modo che l'accertamento giudiziale – compiuto alla luce del ricorso, della documentazione agli atti e della relazione dell'O.C.C. – della sua insussistenza per avere il consumatore contratto obbligazioni nella consapevolezza, sulla base di un giudizio prognostico, di non poterle adempiere, rende l'instante immeritevole di accesso alla procedura e deve condurre il Giudice a negare l'omologazione del piano proposto.
Massima

Il deposito del “piano del consumatore” previsto dalla Legge n. 3/2012, in ragione della peculiare sequenza del procedimento di omologazione, impone al Tribunale un'attenta indagine sulla diligenza adoperata dal consumatore nell'assunzione dei debiti c.d. volontari, di modo che l'accertamento giudiziale – compiuto alla luce del ricorso, della documentazione agli atti e della relazione dell'O.C.C. – della sua insussistenza per avere il consumatore contratto obbligazioni nella consapevolezza, sulla base di un giudizio prognostico, di non poterle adempiere, rende l'instante immeritevole di accesso alla procedura e deve condurre il Giudice a negare l'omologazione del piano proposto.

Il caso

Presso il Tribunale di Torre Annunziata viene depositata una proposta di piano del consumatore in base alla Legge n. 3/2012 per la soluzione dello stato di sovraindebitamento causato dalla prestazione di una fideiussione, da parte della instante, in favore del marito e verso un Istituto di credito, in concomitanza con l'erogazione al coniuge di un mutuo fondiario. Alla richiesta di omologa si oppone il maggior creditore (l'Istituto di credito erogante il detto mutuo) adducendo la scarsa convenienza del piano (cfr. art. 12-bis, comma 4).

Il Tribunale, vagliata l'assenza del requisito di meritevolezza in capo al consumatore – peraltro già esposto patrimonialmente verso altri creditori – in ragione della sua non ponderata decisione di prestare la ricordata fideiussione, non omologa il piano (revocando il decreto di cui all'art. 12-bis, comma 2; ordinando la cessazione di ogni forma di pubblicità e liquidando il compenso finale al professionista designato come O.C.C. ex art. 15, comma 9).

La questione

L'organo decidente non omologa il piano avendo escluso la sussistenza della “meritevolezza” in capo al consumatore, poiché quest'ultimo ha assunto volontariamente l'obbligazione derivante dalla fideiussione, nella duplice consapevolezza che: i) il marito garantito non avrebbe potuto mai soddisfare le onerose rate del mutuo fondiario contratto, essendo queste ultime sproporzionate rispetto all'entità delle sue entrate economiche; ii) la ricorrente medesima, in ragione della propria situazione finanziaria, a fronte del prevedibile inadempimento del marito, non avrebbe potuto mai adempiere la garanzia personale prestata.

Le soluzioni giuridiche

Il Tribunale, una volta accertata la ricorrenza dei presupposti legali sia di accesso al piano del consumatore (cfr. artt. 6-7) sia di contenuto della proposta in discorso (cfr. artt. 8 e 9, commi 2 e 3-bis), come prescritto dalle norme dettate in materia di “piano” (cfr. artt. 9, comma 3-bis e 12-bis, commi 1 e 3), si concentra – nella fase del contraddittorio successiva all'udienza fissata con decreto ex art. 12-bis, comma 1 – sull'esame della diligenza adoperata dal consumatore nell'assumere volontariamente l'obbligazione (secondo la ratio tipica della disciplina de qua, avente come target la soluzione della crisi da c.d. “debito volontario”), oggetto della fideiussione, causativa del suo stato di persistente sovraindebitamento.

Il percorso motivazionale che porta il Decidente a focalizzare l'attenzione sul richiamato profilo, a prescindere dal riferimento alle norme sopra ricordate della stessa legge n. 3/2012, che già impongono detta operazione valutativa in presenza della specifica proposta del “piano”, si fonda sulla considerazione – la quale, a dire del Tribunale, abbraccerebbe trasversalmente tutte le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento – per cui esse mirerebbero a risolvere detta situazione ove, però, determinata da eventi estranei alla volontà del debitore. Da qui il corollario circa la necessità di verificare, e con particolare rigore, la c.d. meritevolezza del soggetto che versi in quello stato; il che, sotto altra ottica, porrebbe le discipline di cui al Capo II della Legge n. 3/2012 “in controtendenza rispetto alle scelte operate dal legislatore in tema di concordato preventivo” (così la decisione in commento, la quale richiama Trib. Milano 18 novembre 2016).

Date le suddette premesse logico-giuridiche, il Giudice decide di non omologare il piano, poiché, individuata la fonte del sovraindebitamento dell'instante nella sua scelta liberamente assunta di prestare la fideiussione per il mutuo fondiario stipulato dal marito, e considerata la complessiva situazione economico-patrimoniale, personale e familiare, del consumatore, ritiene mancante il summenzionato requisito di meritevolezza: il ricorrente, invero, non aveva ab origine la ragionevole prospettiva di adempiere la garanzia personale prestata (cfr. art. 9, comma 3-bis, lett. a) nel caso di prevedibile inadempimento del marito mutuatario garantito (circostanza quest'ultima nota ex ante al fideiussore in virtù della sua posizione di coniuge).

Osservazioni

Il decreto in commento, nell'attribuire rilevanza pregnante all'indagine sul profilo di meritevolezza in occasione (ma non solo) della proposizione di un “piano del consumatore”, risponde alle peculiarità della relativa procedura per ciò che concerne le modalità di raggiungimento dell'omologazione.

Il legislatore, infatti, ha sostituito all'adesione alla proposta da parte di una data percentuale di creditori (cfr. per l'“accordo” l'art. 11, comma 2) un penetrante sindacato del Tribunale avente ad oggetto, in particolare, la mancanza di colpevolezza del consumatore, secondo un meccanismo più snello, alieno dalle fasi tipiche delle tradizionali procedure concorsuali (fra le quali pure va annoverata quella in esame ex art. 6, comma 1), rappresentate dalla partecipazione e dall'approvazione dei creditori. La ratio risiede, come illustrato nella Relazione governativa di accompagnamento alla Legge n. 3/2012, nell'assenza di esigenze di conservazione di unità produttive (essendo il soggetto legittimato attivo solo il consumatore non imprenditore), cui fa da naturale contrappeso la riemersione del ruolo del giudice attraverso l'attribuzione allo stesso del rigoroso vaglio di cui si è detto, essendo il piano (unilateralmente predisposto dal consumatore con l'ausilio dell'O.C.C.), ove omologato, suscettibile di “imporsi” nelle sfere giuridiche dei creditori, determinando una ristrutturazione dell'originario debito senza il loro previo consenso.

La riprova dell'importanza attribuita al requisito in discorso nella risoluzione della fattispecie concreta è data dall'iter decisionale del Tribunale, dal quale si evince un accorpamento della triplice valutazione giudiziale imposta dall'art. 12-bis, comma 3 (riguardante: i) “fattibilità del piano”, ii) ”idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento” di una serie di crediti, e iii) insussistenza di aspetti di immeritevolezza) sotto la lente prospettica, per l'appunto, della verifica della (assenza di) diligenza del consumatore, che a sua volta nel caso di specie ricomprende il giudizio sulla non sostenibilità del piano proposto, con una inversione, quindi, dell'ordine legale di esame giudiziario dei tre profili appena indicati.

In altri termini, il Giudice campano assegna al profilo più volte indicato un carattere, oltre che risolutivo, assorbente dei restanti due profili; e, in ossequio alla scansione valutativa temporalmente cadenzata dalla legge (cfr. art. 12-bis, commi 1, 3 e 4), a fronte della richiamata contestazione sulla convenienza del piano sollevata dall'Istituto di credito, l'Organo decidente, una volta ravvisata l'immeritevolezza del consumatore, non si sofferma ad effettuare il raffronto comparativo con l'alternativa rappresentata dalla terza procedura di composizione della crisi a carattere liquidatorio, prescritto dall'art. 12-bis, comma 4 (conosciuto anche come “cram down”, sulla falsariga dell'analogo istituto del Chapter 11 dello United States Bankruptcy Code).

In ultima analisi, se il piano del consumatore è volto a garantire un recupero al consumatore incolpevole, consentendogli un fresh start (con indubbi benefici, a cascata, per l'intero tessuto economico, in ossequio alla funzione sociale più in generale riconosciuta alle procedure della Legge n. 3/2012 ed emergente in particolare dal collegamento teleologico fra il Capo I e il Capo II della stessa legge) è pur vero che la notevole compressione dei diritti dei creditori determinata dal piano, per quanto illustrato, impone di riconoscere un ruolo dirimente, rispetto all'omologazione del piano, al requisito della meritevolezza sub specie di diligenza del consumatore nell'assunzione dei debiti volontari causativi del suo stato di crisi da sovraindebitamento: il decreto qui commentato configura una pronuncia paradigmatica del severo filtro giudiziale calibrato sul detto requisito.

Guida all'approfondimento

In dottrina, fra molti, P. Lucci, Piano del consumatore e sovraindebitamento: alcuni profili problematici, in Fall. 12/2016; R. Bocchini, Profili civilistici della disciplina del sovraindebitamento del consumatore, in Giur. it., 2016; E. Pellecchia, Composizione delle crisi da sovraindebitamento: il “piano del consumatore” al vaglio della giurisprudenza, in www.dirittocivilecontemporaneo.com;
 L. Modica, Tutela del sovraindebitamento incolpevole (L. 3/2012) o sanzione per omessa verifica del merito creditizio (art. 124 TUB)? Il “piano del consumatore” in funzione punitiva, ibidem. In giurisprudenza, sia sul piano del consumatore in generale che sul profilo di meritevolezza dell'instante, più recentemente cfr. Trib. Palermo 31 gennaio 2017, inedito; Trib. Milano 18 novembre 2016, in questo portale; Trib. Larino 24 maggio 2016 in questo portale; Trib. Torino 30 settembre 2015, ibidem; Trib. Ascoli Piceno 3 aprile 2014, in Ilcaso.

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