La fallibilità dell'imprenditore agricolo

05 Luglio 2017

La sentenza della Corte d'Appello di Brescia n. 769/2016 ha sottolineato alcuni importanti punti sulla fallibilità dell'imprenditore agricolo da sempre oggetto di dibattito. L'Autore analizza la questione sotto un profilo pratico richiamando l'intervenuto ampliamento del concetto di imprenditore agricolo non più strettamente legato alla terra.
Premessa

La sentenza della Corte d'Appello di Brescia n. 769/2016 ha sottolineato alcuni importanti punti sulla fallibilità dell'imprenditore agricolo da sempre oggetto di dibattito.

L'Autore analizza la questione sotto un profilo pratico richiamando l'intervenuto ampliamento del concetto di imprenditore agricolo non più strettamente legato alla terra.

Il quadro normativo

La recente sentenza n. 769, pubblicata il 13 luglio 2016 dalla Corte d'Appello di Brescia (la vicenda sottoposta all'esame della Corte trae origine dalla sentenza, inedita, con cui il Tribunale di Mantova in data 22 marzo 2016 dichiarava il fallimento di una s.a.s società agricola nonché dei soci accomandatari, esercente attività di coltivazione di uva e Kiwi, essendo emerso che la società aveva svolto anche attività di commercio di vino, olio extravergine di oliva e aceto balsamico.), offre lo spunto per alcune considerazioni sulla persistente validità dell'esenzione dell'imprenditore agricolo dalle procedure concorsuali, anche nella nuova e più ampia accezione che di tale operatore economico ha dato il D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228.

Secondo il legislatore del 1942 era considerato imprenditore agricolo a sensi dell'art. 2135 c.c. colui che esercitava un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e alle attività connesse, di trasformazione o alienazione dei prodotti agricoli, purché rientranti nell'esercizio normale dell'agricoltura (numerosi provvedimenti legislativi hanno allargato l'ambito di applicazione della disciplina dell'imprenditore agricolo. Si ricordano a titolo esemplificativo: la legge 23 settembre 1993, n. 349 che ha incluso nell'art. 2135 c.c. “l'attività volta all'allevamento, alla selezione e all'addestramento delle razze canine”; il D. Lgs. 30 aprile 1998, n. 173 che ha esteso la qualifica di imprenditore agricolo a coloro che “esercitano attività di allevamento di equini di qualsiasi razza, in connessione con l'azienda agricola”; la L. 27 marzo 2001, n. 122 che considera imprenditori agricoli “i soggetti, persone fisiche o giuridiche, singoli o associati, che esercitano l'acquacoltura”; la L. 24 dicembre 2004, n. 313 che considera l'“apicoltura” a tutti gli effetti attività agricola, anche se non correlata necessariamente alla gestione del terreni; il D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 e successive modificazioni che ha definito la figura dell'imprenditore agricolo professionale (IAP) in sostituzione dell'imprenditore agricolo a titolo principale e ha incluso la produzione di biomasse, a determinate condizioni, nell'attività di coltivazione del fondo.).

È nota la distinzione tra attività agricole essenziali (coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento) e attività connesse:

  • Le prime rientravano nella più ampia nozione di attività economica organizzata al fine della produzione di beni in stretto collegamento con il “fattore-terra” (la nozione di imprenditore agricolo contenuta nell'art. 2135 c.c., precedente alla modifica di cui al D. Lgs. 18 maggio 2001, n.228 presuppone che l'attività economica ruoti intorno al “fattore terra”. La Suprema Corte ha ribadito ancora recentemente con decisione in data 24 marzo 2011, n. 6853 che “A norma dell'art. 2135 c.c., nel testo ratione temporis applicabile anteriore alla novella di cui al D. Lgs. 228/2001, è qualificabile come attività agricola quella diretta alla coltivazione del fondo e costituente forma di sfruttamento del fattore terra, sia pure con l'ausilio delle moderne tecnologie nonché quella connessa a tale coltivazione, che si inserisca nel ciclo dell'economia agricola”. In relazione all'attività di allevamento del bestiame la giurisprudenza ha sempre ritenuto che, per poterla qualificare attività agricola, la stessa doveva essere legata alla terra. La Suprema Corte con decisione in data 07 marzo 1992, n. 2767 aveva anche indicato i criteri idonei a distinguere quando l'attività di allevamento del bestiame rientrava nel concetto di impresa agricola o in quello di impresa commerciale, al fine dell'applicazione delle regole giuridiche sul fallimento. Tali criteri erano rappresentati da espressioni come “finalità preminente di vendita”, “collegamento con la coltivazione del fondo”, “moltiplicazione dei capi di bestiame mediante la loro riproduzione”, “accessorietà dell'alimentazione e cura rispetto alla rivendita”, espressioni che riconducono ad un unico denominatore volto a ravvisare la natura commerciale nello svolgimento dell'attività preminente di acquisto e vendita e la natura agricola nello svolgimento dell'attività preminente di riproduzione.)
  • le seconde ricomprendevano la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli rientranti nel normale esercizio dell'agricoltura.

Tali attività, tipicamente commerciali, non soggiacevano al regime di cui all'art. 2195 c.c. in forza della connessione con quella agricola.

L'attività connessa, al fine di escludere la commercialità dell'impresa, doveva restare collegata a quella agricola principale mediante un vincolo di strumentalità o complementarietà funzionale, in assenza del quale essa non rientrava più nell'esercizio normale dell'agricoltura (art. 2135, comma 2, c.c.), ma assumeva il carattere prevalente dell'attività commerciale o industriale (Cass. 26 ottobre 1972, n. 3283 precisava essere criterio identificativo dell'impresa agricola idoneo a qualificare le attività collaterali “ quello della connessione, vale a dire dell'integrazione e sostanziale complementarietà delle attività di trasformazione o alienazione rispetto all'attività agricola tipica, allo scopo di realizzare tra attività primaria o accessoria, l'integrale e completo sfruttamento e la valorizzazione del prodotto agricolo”; cfr. anche Cass. 01 febbraio 1984, n. 786 e Cass. Sez. Unite 13 gennaio 1997, n. 265, mentre Cass. 21 gennaio 2013, n. 1344 sottolinea che:” Deve escludersi il vincolo di strumentalità o complementarietà funzionale quando l'attività dell'imprenditore, oltre a perseguire finalità inerenti alla produzione agricola, risponda soprattutto ad altri scopi commerciali o industriali e realizzi quindi utilità del tutto indipendenti dall'impresa agricola o comunque prevalenti rispetto ad essa”).

Il D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 ha significativamente modificato l'art. 2135 c.c. il quale ora si articola in 3 commi, il primo dei quali sostanzialmente ripetitivo della vecchia versione, il secondo contenente l'indicazione in dettaglio delle attività da intendere come agrarie e il terzo con la specificazione di quelle connesse a queste ultime (l'art. 2135 c.c. modificato stabilisce che è imprenditore agricolo: “.. chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotto ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dell'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità definite dalla legge”).

Le modifiche più significative sono due, in particolare quella contenuta nel comma 1° con la sostituzione della parola bestiame con la parola animali e quella richiamata nel comma 2° relativa alla qualità agricola riconosciuta alle attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o ad una fase necessaria di esso (in sostanza la riforma ha l'effetto di superare la giurisprudenza di legittimità (Cass. 10 ottobre 1995, n. 10577, Cass. 23 ottobre 1998, n. 10527 e Cass. 2 dicembre 2002, n. 17042 che non aveva recepito le diverse indicazioni della giurisprudenza di merito sulla possibilità di ritenere imprenditore agricolo non solo chi sfrutta direttamente i propri campi, ma anche chi si occupa di seguire il ciclo biologico di qualsiasi specie vivente, a prescindere dai mezzi finanziari e tecnici impiegati e dal collegamento funzionale e diretto col proprio fondo (Tribunale Forlì 15 febbraio 1997, in Il Fall., 1997; Corte Appello Venezia 15 marzo 2000, in Dir. giur. agr. e dell'ambiente, 2000, secondo cui “E' condivisibile l'interpretazione evolutiva dell'art. 2135 c.c., secondo la quale l'attività agricola è caratterizzata dallo svolgimento di un ciclo biologico che, nonostante il perfezionamento delle tecniche di coltivazione, non è mai totalmente controllabile.”)).

Con riguardo invece alle attività connesse si registra un ampliamento, perché si intendono tali, oltre la trasformazione e la commercializzazione, anche la manipolazione, conservazione e valorizzazione dei prodotti ottenuti ora prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco ovvero dall'allevamento di animali.

Oggi possono essere agricole anche semplici attività di conservazione e manipolazione (come l'inscatolamento, la cottura) e attività nelle quali possono essere impiegati anche prodotti estranei alla diretta coltivazione, ma con il vincolo della prevalenza del prodotto interno rispetto a quello “importato”.

L'innovazione più rilevante è certamente quella relativa al richiamo di cui al comma 2°, concernente le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico, attività che non richiedono un collegamento necessario tra la produzione e l'utilizzazione del fondo, essendo sufficiente a tale scopo una semplice potenzialità.

Per poter essere considerato imprenditore agricolo occorrerà comunque che il soggetto sia coinvolto nella cura e nello sviluppo di almeno una fase necessaria del ciclo biologico complessivo del prodotto (Tribunale di Mantova 4 dicembre 2003, in Il Fall. 2004 ha affermato che l'imprenditore agricolo che abbia acquistato e alienato numerosi bovini senza attendere ad alcuna fase del ciclo biologico è assoggettabile al fallimento in caso di insolvenza), senza che sia più indispensabile che l'attività venga svolta “con la terra o sulla terra." (Infatti Cass. 5 dicembre 2002, n. 17251 confermava che ciò che caratterizzava l'attività agricola “è che l'attività economica sia svolta con la terra o sulla terra e che l'organizzazione produttiva ruoti attorno al fattore terra. Solo questo dato segna il discrimine tra l'attività agricola e quella commerciale disciplinata dall'art. 2195 c.c.”).

Il legislatore, in sostanza, ampliando il concetto di imprenditore agricolo, ha sostituito ad una nozione dell'agricoltura basata sulla centralità del fondo, una più dinamica ed in linea con la nuova realtà economica, in cui assumono valore prevalente quelle strutture produttive che si avvalgono della terra come strumento di supporto (Ciò che conta in sostanza é che il prodotto possa essere ottenuto utilizzando in astratto il fondo, per cui al fine di qualificare l'attività agricola occorre tener conto solo del prodotto che va individuato secondo il criterio del ciclo agro biologico, purché possa svolgersi da un punto di vista naturale del fondo, con la conseguenza che va negata la qualità di impresa agricola quando non risulta la cura diretta di alcun ciclo biologico vegetale o animale).

Conseguentemente oggi le coltivazioni possono avvenire anche in serre e l'allevamento di animali in batteria, per cui anche la funghicoltura, la vivaistica, la produzione di radici, di corteccia e non solo di frutti, sono attività da imprenditore agricolo (GERMANO' “L'impresa agricola” in Dir. giur. agr. alim. e dell'ambiente 2001, 502 sottolinea che “La conseguenza più rilevante di siffatta nuova formula dell'art. 2135 è il venir meno di quella giurisprudenza che, soprattutto con riguardo all'allevamento, pretendeva per riconoscervi un'impresa agricola che vi fosse una contemporanea coltivazione del fondo… sicché oggi svalutato proprio il riferimento alla terra, anche l'allevamento di animali in batteria o in capannoni è un'impresa agricola quando sussistano tutti i requisiti richiesti dall'art. 2082”).

Il criterio della necessità del fondo è sostituito pertanto con quello della mera possibilità del suo utilizzo.

Tale maggiore ampiezza, proprio perché riconducibile a criteri diversi da quelli rispetto ai quali era stata riconosciuta la specialità dell'impresa agricola, ha indotto gran parte della dottrina (DE RENTIIS “La valenza della nuova definizione di imprenditore agricolo introdotta dalla novella del 18.05.2001 (D. Lgs. 228) ai fini della declaratoria di fallimento” in Giur. it. 2004, 1433 ritiene che l'esonero del fallimento dell'imprenditore agricolo, alla luce della nuova formulazione dell'art. 2135 c.c., sarebbe un privilegio che appare sempre più ingiustificabile; PAIARDI “Manuale di diritto fallimentare” Milano 2002, 51 sostiene che la distinzione dell'imprenditore agricolo rispetto all'imprenditore commerciale “è puramente tradizionale e sul piano della tecnica legislativa del tutto artificiale: la legge non annovera nell'elencazione degli imprenditori commerciali l'imprenditore agricolo, senza che alcuno dia una giustificazione attuale valida della sua sottrazione al fallimento”; MINUTOLI “Il nuovo imprenditore agricolo tra non fallibilità e privilegio codicistico del coltivatore diretto” in Il Fall. 2003, 1164 sostiene che “la modernizzazione dell'agricoltura dovrebbe portare ad assimilare l'imprenditore agricolo non piccolo a quello commerciale…posto che le indubbie specificità dell'impresa agricola…non giustificherebbero in toto un così ampio ventaglio di privilegi e agevolazione”; GERMANO' “L'impresa agricola” in Dir. giur. agr. amb. e dell'alimentazione 2001, 522 sul punto precisa: “Delle esenzioni di cui avrebbe dovuto godere l'imprenditore agricolo secondo il codice civile, una relativa al registro delle imprese art. 2188 c.c. è venuta meno per legge, un'altra relativa alla tenuta dei libri contabili art. 2214 c.c. è di fatto inattuata sia per l'obbligo della documentazione ai fini dell'IVA sia per la necessità di tenere la contabilità per accedere ai sostegni economici comunitari e nazionali; la terza relativa al fallimento art. 2221 c.c. è sempre più contestata e sta per essere esclusa dalla progettata riforma delle procedure concorsuali”. Chiedono l'estensione delle procedure concorsuali all'imprenditore agricolo anche COSSU, “La nuova impresa agricola tra diritto agrario e diritto commerciale” in Riv. dir. civ. 2003, II, 73; PELLEGRINO “ La riforma della legge fallimentare” in Dir. fall. 2006, I, 344 e RONDINONE “ Il mito della conservazione dell'impresa in crisi e le ragioni della commercialità” Milano, 2012, 214. In precedenza SALVESTRONI “Commercializzazione dell'impresa agricola” in Riv. dir. agr. 1978, I, 491 auspicava una riforma dell'impresa agricola e la sua soggezione al fallimento nel caso di un collegamento diretto con il mercato; BUONOCORE e FAUCEGLIA “Albo degli imprenditori agricoli” in Dizionari del diritto privato a cura di Natalino Irti - Diritto Agrario, Milano 1983, 101 ritenevano opportuno come forma di emancipazione da vecchi privilegi una estensibilità del fallimento nei confronti della grande e media impresa agricola; RAGUSA MAGGIORE “Imprenditore agricolo e imprenditore commerciale: il diaframma sta per cadere” in Dir. fall. 1984, 585.) a rivendicare la necessità di una modifica normativa dell'art. 1 l.fall. e ad assoggettare alle procedure fallimentari anche l'imprenditore agricolo.

I recenti interventi del legislatore aventi ad oggetto la disciplina delle procedure concorsuali (L. n. 80/2005, L. 5/2006, L. 169/2007) non hanno operato sul punto alcuna modifica (CARMIGNANI “Sul fallimento dell'imprenditore ittico” in Fall. 2012, 1178 ritiene che il privilegio riservato all'imprenditore agricolo dall'art. 1 della legge fallimentare può essere compreso e giustificato in un'ottica di favore verso un'attività economicamente diversa e più fragile rispetto a quella commerciale; GRASSO in “Impresa agricola e legge fallimentare” in Dir. giur. agr. alim. e dell'ambiente, 2013, 477 sottolinea come il legislatore per una serie di valutazioni politiche abbia continuato a preservare l'impresa agricola dalle procedure concorsuali, soprattutto per la sua naturale specificità (nascita, crescita, fruttificazione delle piante, mercato, ecc.) la quale si esprime nel cosiddetto rischio biologico, considerato elemento essenziale dell'impresa agraria. L'attività agraria sfugge infatti per molti aspetti all'opera e all'intelligenza dell'uomo, rimanendo soggetta alle benevolenze o alle avversità della natura. In precedenza DE SIMONE “Problemi dell'estensione delle procedure concorsuali all'imprenditore agricolo” in Riv. dir. agr. 1985, 411, sosteneva l'improponibilità dell'istituto del fallimento per gli imprenditori agricoli in quanto, nonostante i progressi scientifici e tecnici, questi sono esposti non soltanto alle conseguenze del rischio economico, ma anche e soprattutto alle conseguenze dei “rischi eventi biologici ed atmosferici i quali, al contrario raramente colpiscono l'imprenditore commerciale”).

Anche la questione di legittimità dell'art. 1 L.F., recentemente sollevata con riferimento all'art. 3 Cost. nella parte in cui esclude gli imprenditori che esercitano un'attività agricola dalle disposizioni del fallimento, è stata respinta dalla Corte Costituzionale (Corte Costituzionale 20 aprile 2012, n. 104; la Corte tuttavia nel dichiarare la inammissibilità della questione non esamina le ragioni dell'esclusione dell'imprenditore agricolo dal fallimento, limitandosi a sottolineare la inadeguatezza della motivazione sulla rilevanza della questione di legittimità.).

Tale esenzione trova fondamento nell'art. 1, 1° comma, del R.D. 267/1942 (come modificato dal D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169) e nell'art. 2221 c.c. che stabilisce che gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale (esclusi gli enti pubblici e i piccoli imprenditori), sono soggetti, in caso di insolvenza, alle procedure del fallimento e del concordato preventivo, salve le disposizioni delle leggi speciali.

La definizione di imprenditore, ai fini della fallibilità, è rimessa pertanto alla legge fallimentare e al codice civile che assoggettano a fallimento l'imprenditore commerciale. La specifica nozione si ricava dal combinato disposto degli artt. 2082 e 2195, comma 1, c.c., in forza dei quali sono imprenditori coloro che esercitano: 1) un'attività industriale diretta alla produzione di beni e servizi; 2) un'attività intermediaria nella circolazione dei beni; 3) un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria; 4) un'attività bancaria o assicurativa; 5) altre attività ausiliarie alle precedenti.

Riveste dunque, la qualità di imprenditore commerciale colui il quale eserciti, con carattere di professionalità, un'attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni e servizi (art. 2082 c.c.), la quale sia riconducibile ad una delle attività indicate nell'art. 2195, comma 1, c.c. (GRASSO “Impresa Agricola e Legge Fallimentare” in Dir. giur. agr. alim. e dell'ambiente 2013, 477 sostiene: “La nozione di impresa commerciale che si desume dall'art. 1 della legge fallimentare, secondo un'opinione dominante è una nozione negativa e residuale, nel senso che è imprenditore commerciale chi non è imprenditore agricolo, cioè chi non svolge alcuna delle attività previste dall'art. 2135 c.c. o quelle attività che dalla Giurisprudenza con logica e puntigliosa ricostruzione ed interpretazione vengono individuate come agricole”. La Suprema Corte con decisione in data 21 gennaio 2013, n. 1344 ha considerato commerciale l'attività del vivaista che nelle sue serre coltivava piante in vasi muniti di fori basali e laterali che permettevano alle radici capillari delle piante di nutrirsi anche fuori dei contenitori, ritenendo che tale attività non assumeva i caratteri propri dell'attività agricola).

Al contrario l'impresa agricola, la cui qualificazione non va operata attraverso il richiamo a norme di settore (fiscali, contributive o finanziarie), che, in quanto norme speciali (ex art. 14 preleggi), non attribuiscono la qualifica di impresa agricola suscettibile di generale applicazione, (Cass. 10 gennaio 1989, n. 18; cfr. anche Cass. Sez. Un. 13 gennaio 1997, n. 265 e Cass. 23 ottobre 1998, n. 10527) così come definita dall'art. 2135 c.c. è sottratta all'applicazione della procedura fallimentare di cui agli artt.1 e ss. l.fall. (GALGANO “L'imprenditore” Bologna 1980, 50 evidenzia che “tanto la specie dell'imprenditore agricolo quanto quella dell'imprenditore commerciale, sono legislativamente identificate in modo positivo…. Perno sul quale costruire la distinzione è l'art. 2135 c.c.: le ipotesi non riconducibili a tale disposizione devono ricevere automaticamente la qualifica commerciale”. Sulla natura veramente imprenditoriale dell'impresa agricola secondo la formula dell'art. 2135 c.c. quale species del genere “impresa” di cui all'art. 2082 c.c., in perfetta giustapposizione all'altra species dell'impresa commerciale di cui all'art. 2195 c.c., BIONE, “L'imprenditore agricolo” in Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia, diretto da Galgano, vol. II, L'Impresa, Padova, 1978, 466; CORRENTI “L'imprenditore” in Trattato di diritto privato diretto da Rescigno, vol. 15, tomo I, Torino, 1986, 197; COTTINO “Diritto commerciale” vol 1, Padova, 1986, 77; CORSI “Lezioni di diritto dell'impresa” Milano 1992, 36; FERRARA “Gli imprenditori e le società” Milano 1971, 34; FRANCESCHELLI “Impresa e Imprenditori” Milano, 1972, 27; GALGANO “Diritto commerciale. L'imprenditore” Bologna 1986, 49; GENOVESE “La nozione giuridica dell'imprenditore” Padova 1990, 75; PANUCCIO “ Teoria giuridica dell'impresa” Milano 1974, 158. Cfr. in particolare nel settore agrario i seguenti autori: BASSANELLI “Dell'Impresa agricola” in Commentario del codice civile a cura di Scialoja, Bologna – Roma 1943, 406; CARROZZA “Lezioni di diritto agrario” vol I, Elementi di teoria generale, Milano 1988, 178; COSTATO “Corso di diritto agrario” Milano 2001, 93; GALLONI “Lezioni sul diritto dell'impresa agricola e dell'ambiente”, Napoli 1999, 251; GERMANO' “Manuale di diritto agrario” 3° ed. Torino 2000, 71; LAZZARA “Impresa Agricola” in Commentario del codice civile a cura di Scialoja e Branca, Bologna – Roma 1980, 31; ROMAGNOLI “L'impresa agricola” in Trattato di diritto privato diretto da Rescigno, vol 15, tomo II, Torino 1986, 943.)

Recentemente la Suprema Corte ha ribadito che “ Resta escluso dal fallimento (e dal concordato preventivo, ma non dagli accordi di ristrutturazione dei debiti D.L. 6 luglio 2011, n. 98 né dallo strumento di cui alla legge n°3 del 2012) l'imprenditore agricolo nonostante la sua relazione con il fondo si sia fortemente ridotta nel tempo in favore di aspetti prettamente commerciali o produttivi.

L'esenzione storicamente giustificata dal rischio climatico e ambientale, ha natura sostanzialmente implicita desumibile a contrario dalla dizione della legge fallimentare art. 1 e art. 2221 c.c. riferiti espressamente all'imprenditore commerciale (da intendere appunto contrapposto all'imprenditore agricolo)”. (Cass. 08 agosto 2016, n. 16614 conferma l'orientamento giurisprudenziale incline a tale esclusione; cfr. anche Cass. 17 luglio 2012, n. 12215; Cass. 24 marzo 2011, n. 6853 e Cass. 10 dicembre 2010, n. 24995. In dottrina GERMANO' “L'imprenditore agricolo e il fallimento” in Dir. giur. agr. alim. e dell'ambiente 2011, 722 sottolinea che “la differenza sostanziale tra l'impresa commerciale e l'impresa agricola sta nel fatto che la prima è adeguabile in base alle capacità organizzative del suo titolare e alle leggi economiche del mercato, mentre la seconda dipende essenzialmente dai cicli e dai principi della biologia vegetale e animale… che hanno profonde ripercussioni sui momenti della produzione (cioè dell'offerta dei prodotti) e della commercializzazione (cioè del rapporto domanda offerta dei prodotti). Cfr. anche GERMANO' – EVA ROOK BASILE “Dell'impresa e del lavoro” in Commentario del codice civile diretto da Gabrielli, Utet 2013, 569 “ Merita sottolineare che ciò che distingue, in modo assoluto e incontrovertibile l'agricoltore dal commerciante è il fatto che il primo a differenza del secondo, con la sua attività di coltivazione delle piante e di cura dei boschi concorre a conservare quell'ambiente naturale indispensabile alla vita dell'uomo…i problemi dell'agricoltura non trovano rimedi nella spontanea capacità del mercato, sicché la norma che segna la differenza e l'autonomia dell'impresa agricola dall'impresa commerciale è l'art. 2135 c.c. appunto.”)

E' stato così ulteriormente ribadito che l'imprenditore agricolo non è fallibile e di conseguenza non può accedere al concordato, ma oggi può utilizzare la procedura di ristrutturazione dei debiti. (Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito in L. 15 luglio 2011, n. 111, all'art. 23, comma 43, recita:” In attesa di una revisione complessiva della disciplina dell'imprenditore agricolo in crisi e del coordinamento delle disposizioni in materia, gli imprenditori agricoli, in stato di crisi o di insolvenza, possono accedere alle procedure di cui agli articoli 182 bis e 182 ter del regio decreto 16 marzo 1042 n. 267, come modificato da ultimo dall'articolo 32, commi 5 e 6 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2”. BERTACCHINI “Esigenze di armonizzazione e tendenze evolutive (o involutive?) nella composizione negoziale della crisi: dal tramonto del dogma della non fallibilità alle prospettive de jure condendo” in Nuove leggi civili 2012, 880.)

Autorevole dottrina ritiene che l'estensione degli accordi di ristrutturazione dei debiti agli imprenditori agricoli confermi ulteriormente l'esenzione degli stessi dalle procedure concorsuali, rimanendo tali accordi espressione dell'autonomia negoziale per l'assenza di un procedimento, di un provvedimento di apertura e di organi della procedura (CARMIGNANI “Sul fallimento dell'imprenditore ittico” in Il Fall. 2012).

La sentenza della Corte d'appello di Brescia n. 769/2016

In questo quadro si inserisce la pronuncia della Corte d'Appello di Brescia 13 luglio 2016.

Nel dettaglio, il caso di specie verteva nella sottoposizione o meno al fallimento di una società in accomandita semplice avente ad oggetto sociale “l'esercizio esclusivo delle attività agricole previste dall'art. 2135 c.c.”.

Il Tribunale di Mantova, in prima istanza (Tribunale di Mantova 6 aprile 2016, n. 34, inedita), dopo aver rilevato che l'impresa agricola aveva intrapreso attività di commercio di vini, ha ritenuto sussistere i requisiti richiesti per la fallibilità dell'impresa e ciò essenzialmente per un consistente acquisto iniziale di vino sfuso e in via residuale di olio extravergine di oliva e aceto balsamico e successivamente di ulteriore vino per il “taglio” di quello precedentemente acquistato; il Tribunale sottolineava anche che il volume d'affari dell'attività di commercializzazione era di gran lunga superiore a quello dell'attività agricola.

La Corte, al fine di criticare le argomentazioni adottate dal Tribunale di Mantova, richiama un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la qualificazione dell'imprenditore agricolo è dipendente dall'identificazione dell'oggetto sociale (Il Tribunale di Torre Annunziata con decisione 12 gennaio 2011, in Dir. e giur. agr. alim. e dell'ambiente 2011, 720 precisa “l'oggetto dell'impresa si mostra requisito insuperabile ai fini della declaratoria di fallimento”) e conseguentemente dalla sua riconducibilità all'art. 2135 c.c. (CARMIGNANI “Presupposto soggettivo del fallimento e confini dell'impresa agraria” in Il Fall. 2011, 546 precisa che la demarcazione tra l'area della fallibilità e quella della non fallibilità dovrebbe avvenire secondo un triplice parametro di riferimento:” da un lato muovendo dal dato testuale dell'art. 2135 c.c.…dall'altro dalla natura dei beni prodotti con quella attività…. e dall'altro lato ancora assumendo a parametro di qualificazione un ulteriore elemento non esplicitamente contemplato dalla norma, ma da ritenersi intrinseco alla stessa duplicazione delle fattispecie imprenditoriali all'interno della generale formula definitoria dell'art. 2082 c.c. Il riferimento è alle caratteristiche del mercato, al quale i prodotti in questione sono destinati”.) piuttosto che all'art. 2195 c.c., discendendo dalla natura dell'attività esercitata la natura giuridica della società e di conseguenza la sua sottoponibilità o meno al fallimento.

In particolare la Corte ha ritenuto che le società aventi ad oggetto un'attività commerciale sono assoggettabili a fallimento indipendentemente dall'effettivo esercizio di tale attività, in quanto esse acquistano la qualità di imprenditore commerciale dal momento della loro costituzione e non dall'inizio del concreto esercizio dell'attività di impresa, al contrario di quanto avviene per l'imprenditore commerciale individuale.

Quest'ultimo infatti è identificato dall'esercizio effettivo dell'attività, mentre le società commerciali dallo statuto, in quanto l'assunzione della qualità risale ad un momento anteriore a quello in cui è possibile che la persona fisica abbia scelto.

La Corte prosegue affermando che “dal momento che la società debitrice ha come oggetto sociale l'esercizio esclusivo della attività agricola prevista dall'art. 2135 del codice civile (art. 3 dell'atto di trasformazione in società in accomandita semplice e cessione di trasformazione sociale in data 23.01.2013) per l'assoggettabilità al fallimento deve essere accertato che essa svolga attività commerciale e tale verifica deve essere effettuata con riferimento alla situazione in essere all'epoca della presentazione della domanda di fallimento, senza che possa invece farsi riferimento ai criteri temporali posti dall'art. 1 comma 2 l.fall. che opera invece una distinzione all'interno della categoria degli imprenditori commerciali”.

La mera indicazione quindi dell'oggetto sociale di un'attività imprenditoriale non può essere indice univoco della natura giuridica dell'impresa, poiché è la concreta attività che svolge che la qualifica, non la potenziale attività indicata sul piano meramente lessicale.

Solo l'indagine dell'attività effettivamente svolta dall'imprenditore ne può manifestare la natura agricola e di conseguenza l'assoggettabilità o meno al procedimento per la dichiarazione di fallimento.

Una volta che l'impresa sia inquadrata nel contesto dell'art. 2135 c.c., è superflua ogni valutazione in merito alla sussistenza dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 1, comma 2, l.fall., come modificato dai decreti legislativi n. 5/2006 e n. 169/2007 (attivo patrimoniale, ricavi lordi, debiti), la cui delibazione presuppone a monte la natura commerciale dell'impresa. (I parametri quantitativi indicati nella norma (così come modificati dal D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5) avevano comportato notevoli questioni di ordine interpretativo per la loro genericità tali da indurre il legislatore ad emanare un D. Lgs. “correttivo” 12 settembre 2007, n. 169. La Corte d'Appello di Torino con decisione 26 ottobre 2007, in Il Fall. 2007, esclude espressamente il rilievo dei parametri dimensionali per l'impresa agricola, considerando imprenditore agricolo colui che effettua coltivazioni di piante in serre ed allevamenti di animali “in batteria”, anche all'interno di capannoni, senza che abbiano rilievo le dimensioni e l'entità dell'organizzazione dell'attività d'impresa.)

Ne consegue anche che sono imprenditori agricoli tanto modesti operatori economici del settore primario, quanto coloro che esercitano attività agricola con imponenti complessi aziendali, (Il Tribunale di Agrigento con decisione del 07 aprile 2003, in Fall. 2004, qualifica imprenditore agricolo e quindi non assoggettabile a fallimento colui che si occupa della coltivazione del fondo e segue il ciclo biologico di qualsiasi specie vivente, a prescindere dai mezzi finanziari e tecnici impiegati. Il Tribunale di Mantova con decisione in data 30 agosto 2007 in Dir. giur. agr. alim. e dell'ambiente 2008, 133 precisa che ”Anche gli enti costituiti in forma di società commerciale (nella specie s.a.s.) possono assumere la veste di imprenditore agricolo ex art. 2135 c.c., dovendosi avere riguardo unicamente alla natura dell'attività esercitata, quale che sia la complessità organizzativa assunta dall'azienda”; la Corte d'Appello di Bologna con decisione in data 9 maggio 2011, n. 600 in Dir. giur. agr. alim. e dell'ambiente 2011, 552 esclude “ogni rilievo alle dimensioni e all'entità dell'organizzazione dell'impresa ai fini del giudizio di fallibilità”) in quanto non può essere criterio distintivo tra impresa agricola e impresa commerciale quello delle sue dimensioni, perché l'attività agricola non è circoscritta da alcun limite di importanza economica o di complessità tecnica.

L'indebitamento complessivo va calcolato all'attualità e comunque ad una data non anteriore a quella della presentazione della domanda di fallimento, come si deduce dall'uso del tempo presente “avere un ammontare di debiti” rispetto all'uso del tempo passato “aver avuto.. aver realizzato” usato dal legislatore per le altre ipotesi dello stesso articolo.

E' senz'altro da ritenersi che per l'attivo patrimoniale e i ricavi lordi il legislatore abbia inteso riferirsi alle risultanze degli ultimi esercizi chiusi prima della data di deposito della domanda di fallimento, mentre per i debiti abbia utilizzato il tempo presente perché l'indebitamento da considerare è quello esistente alla data della domanda di fallimento o successivamente, cioè l'indebitamento risultante dalla situazione patrimoniale aggiornata prodotta nel corso dell'istruttoria prefallimentare dal debitore.

Nel caso sottoposto all'esame della Corte, l'imprenditore aveva sì gestito un'attività commerciale, ma solo per un breve periodo di tempo, limitato a nove mesi (ottobre 2012 – luglio 2013) nell'ultimo triennio, mentre nel periodo precedente e in quello successivo sino alla domanda di fallimento aveva svolto esclusivamente attività agricola.

La fattispecie è particolare, in quanto la società ha svolto un'attività commerciale per un breve periodo di tempo, diventando per tale periodo passibile di fallimento.

E' evidente che se dopo quel periodo la situazione economica si è ristabilita con lo svolgimento della sola attività agraria, perché quella commerciale è stata abbandonata, lo stato d'insolvenza non rileva più.

Alla data della dichiarazione di fallimento l'attività agraria era ormai prevalente e l'attività commerciale era cessata da oltre un anno, per cui la società non sarebbe stata comunque passibile di fallimento.

In conclusione

L'ampliamento della nozione di imprenditore agricolo ha finito per “annullare” il confine tra la categoria dell'imprenditore commerciale e di quello agricolo, non essendo più il collegamento con la terra il confine qualificante dell'impresa agricola, bensì il collegamento con il ciclo biologico, con il fondo inteso in senso lato.

Nonostante il mutato contesto all'interno del quale l'impresa agricola si muove, l'esonero dal fallimento e dalle altre procedure concorsuali non ha perso giustificazione, tant'è che la scelta del legislatore della riforma è stata nel senso di escludere ancora una volta l'assoggettabilità di tali imprese alle procedure concorsuali.

Resta da vedere se il predetto ampliamento provocherà ulteriori fibrillazioni da parte della dottrina, capaci di influenzare l'orientamento della giurisprudenza fino a indurre il legislatore a rimettere mano all'art. 1 l.fall.

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