Vessatorietà o meno della clausola che escluda l'indennità per i miglioramenti

06 Settembre 2017

Deve considerarsi vessatoria la clausola del contratto di locazione che neghi al conduttore il diritto all'indennizzo per i miglioramenti apportati alla cosa locata?

Deve considerarsi vessatoria la clausola del contratto di locazione che neghi al conduttore il diritto all'indennizzo per i miglioramenti apportati alla cosa locata?

È frequente che nei contratti di locazione sia inserita una clausola con cui si esclude l'indennizzo al conduttore per la realizzazione di miglioramenti.

Nessun problema si pone, in realtà, ove il contratto stabilisca che l'indennizzo non competa nel caso in cui il locatore non abbia prestato consenso agli interventi migliorativi. Una tale disposizione replicherebbe, infatti, la previsione dell'art. 1592, comma 1, c.c.. e non possano considerarsi vessatorie le clausole riproduttive di norme di legge (Cass. civ, sez. III, 14 gennaio 2000, n. 369).

Ma la Corte regolatrice ha escluso, in termini più generali, che la clausola del contratto di locazione che nega la corresponsione di un'indennità per i miglioramenti abbia natura vessatoria: infatti - ha osservato - la clausola in questione non è da ricomprendere tra quelle che prevedono una limitazione di responsabilità a favore di chi la ha predisposta, poiché non limita le conseguenze della colpa o dell'inadempimento, né tra quelle che stabiliscono limitazioni alla facoltà di proporre eccezioni o di agire in giudizio per ottenere l'adempimento dell'altra parte, ma agisce sul diritto sostanziale escludendo l'indennità per i miglioramenti, previsti dall'art. 1592 c.c. con norma che è derogabile (Cass. civ., sez. III, 18 luglio 2002, n. 10425).

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